CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 09/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1873/2023 r.g. sez. lav. cui è stato riunito il fascicolo n.
1922/2023, vertente tra
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- - - -
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
- -PENNINO Raffaela - -
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_9
- - -
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
- - - Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
- - -
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
- - - - Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
-PARENTE - - - CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
- - -VACCA - CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24
- - - -LIGUORI
[...] CP_25 Controparte_26 CP_27
- - - - CP_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
- - - - Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Saverio FATONE e Saverio MUCCIO
[...]
elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA, 259
Appellanti
e
1 , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_28 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI elettivamente domiciliata in CP_8
VIA DIAZ 11
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, gli appellanti indicati in epigrafe proponevano appello avverso la sentenza n. 1107/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 16.02.2023, la quale rigettava la loro domanda volta ad ottenere la condanna del al Controparte_28 pagamento dell'indennità per lavoro disagiato ex art. 77, co. 2, lett. c), CCNL Comparto funzioni centrali, pari alla somma netta complessiva di € 4.318,80 cadauno, eventualmente ridotta dei relativi ratei per i ricorrenti messi in quiescenza o transitati da altra amministrazione.
In data 27.07.2023, i predetti appellanti depositavano, nuovamente - non avendo ricevuto tempestiva conferma del buon esito della precedente iscrizione a ruolo - il medesimo ricorso
(che veniva contrassegnato da RG. n. 1922/2023), avverso la medesima sentenza, riunito al primo con ordinanza del 02.05.2024 ai sensi dell'art. 273 c.p.c.
Con il gravame proposto, gli appellanti censuravano la sentenza gravata per i seguenti motivi:
a) violazione di legge, avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto abrogata la norma che prevedeva la qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza”, nonostante tale figura fosse ancora disciplinata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.LP.S.); b) violazione e/o falsa applicazione di legge, avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che la norma, di cui all'art. 77, comma 2, lett. c), del CCNL Comparto Funzioni Centrali, non contenesse alcuna disciplina relativa all'indennità di rischio reclamata;
c) omessa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., nonché dell'art. 2099 c.c., in virtù dei quali, in applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, sarebbe stata domandata l'indennità in argomento. In virtù di siffatti motivi chiedevano riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Ricostituito il contraddittorio, il , costituitosi nel solo giudizio riunito, Controparte_28 deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
2 1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto invocato dagli odierni appellanti a percepire l'indennità per lavoro disagiato ed a rischio, asseritamente prevista dall'art. 77, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. - Personale comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018.
2. Gli odierni appellanti hanno agito quali dipendenti del Controparte_29
, sul presupposto della mancata erogazione dell'indennità di rischio –
[...]
dovuta in virtù dello svolgimento di funzioni di Agenti di Pubblica Sicurezza - che avevano percepito sin dalla loro assunzione fino all'anno 1999, allorquando l'amministrazione datrice di lavoro ne interrompeva il pagamento.
3. Su tali presupposti in fatto ed in diritto, va esaminato il primo motivo di gravame, con cui si lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui rileva l'abrogazione dell'art. 16 del R.D. n.3164, del 31.12.1923 che prevedeva la figura dell'Agente di pubblica sicurezza, benchè tale figura continui ad essere prevista e disciplinata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Ebbene, il motivo ruota intorno ad una questione irrilevante ai fini della decisione.
Difatti, la domanda proposta dagli appellanti non è volta a conseguire la qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza – mai da chicchessia negata e, dunque, sulla quale non si pone una situazione di obiettiva incertezza giuridica atta a giustificare l'interesse ad una pronunzia di accertamento - bensì l'indennità di rischio, asseritamente disciplinata dall'art. 77, comma 2, lett. c), del CCNL di settore, che spetterebbe in virtù non del formale riconoscimento della qualifica in questione (di qui l'irrilevanza della questione), bensì per l'effettivo rischio derivante - in concreto - dall'esercizio delle mansioni proprie dell'agente di pubblica sicurezza e connesse all'utilizzo del relativo tesserino, già in possesso degli istanti.
4. In realtà, ai fini della decisione del presente giudizio, assume valore dirimente la questione relativa al fondamento normativo posto a base della domanda proposta dagli odierni appellanti.
La reclamata indennità di rischio – secondo la ricostruzione degli appellanti – troverebbe il suo fondamento nell'art. 77, comma 2, lett. c) del CCNL di settore.
Il Giudice di prime cure - rilevando che l'invocata norma non contiene la disciplina relativa all'indennità di rischio, ma si limita a demandare alla contrattazione integrativa sia la disciplina che la quantificazione della stessa - avrebbe mal interpretato il rapporto intercorrente tra la contrattazione collettiva e quella integrativa;
avrebbe impropriamente attribuito alla contrattazione integrativa un valore sovraordinato rispetto alla contrattazione collettiva, minando in tal modo l'efficacia normativa di quest'ultima.
Inoltre, sotto altro profilo, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare che la base giuridica su cui si fondava la domanda giudiziale era rappresentata dalle norme costituzionali
3 di cui agli artt. 36 e 39 della Costituzione, nonché dall'art. 2099 c.c., e non solo sulla richiamata norma di cui al CCNL di settore.
4.1. Siffatte censure sono infondate.
Il diritto a percepire “l'indennità per lavoro disagiato ed a rischio” è stato azionato dagli odierni appellanti ai sensi dell'art. 77, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. - Personale comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018; tale norma, come correttamente affermato dal Tribunale, non presenta immediata portata precettiva, prevedendo quanto segue: “
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
[…omissis…] c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità”.
La suddetta norma, dunque, si limita a porre un vincolo di destinazione alle risorse confluite nel Fondo risorse decentrate che, ai sensi del I comma le amministrazioni debbono mettere a disposizione della contrattazione integrativa;
dunque, le parti sociali hanno solamente inteso ricomprendere le situazioni di rischio lavorativo tra quelle suscettibili di esser considerate dalla contrattazione integrativa come indennizzabili attraverso le risorse di cui al predetto fondo.
Nulla hanno, invece, predeterminato in ordine all'an ed al quantum del diritto soggettivo all'indennità di rischio.
Né è stato provato che la contrattazione integrativa di comparto abbia disciplinato l'indennità reclamata. Il difetto di tale previsione non determina, come sostenuto dagli appellanti, una violazione dell'efficacia normativa del CCNL;
in realtà, la contrattazione di primo livello demandava a quella di secondo livello soltanto la facoltà (non l'obbligo) di previsione dell'indennità in questione.
In mancanza di un espresso fondamento pattizio, nulla può esser riconosciuto agli appellanti.
Com'è noto, nel pubblico impiego privatizzato - nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva - non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore (Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 31387 del 02/12/2019).
Né può esser invocata la previgente disciplina pattizia. L'indennità di rischio reclamata era stata riconosciuta fino a prima dell'entrata in vigore del CCNL normativo 1998 – 2001 ed economico
1998 – 1999, il quale, nell'ambito del processo di privatizzazione del pubblico impiego – avviato con il D. Lgs. n. 29/93 - ha mutato, tra le altre cose, il trattamento relativo alle indennità, attribuendo alla contrattazione collettiva un ruolo primario nella regolazione del rapporto per
4 cui le indennità non trova più la loro fonte primaria nella legge, ma nella contrattazione integrativa di secondo livello.
La circostanza della percezione dell'indennità in parola sino al 1999 non può rilevare a favore degli appellanti siccome non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico che non trova titolo nel contratto collettivo (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2022, n. 14672).
5. Parimenti infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione, a fondamento del diritto azionato, delle norme costituzionali ex art. 36 e 39 cost, nonché dell'art. 2099 c.c.
Secondo gli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare che, in realtà, la domanda giudiziale traeva il suo fondamento giuridico non esclusivamente nel richiamato art. 77 del CCNL di settore, bensì direttamente nei principi costituzionali di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.
In contrario, deve evidenziarsi che l'indennità reclamata non attiene alla qualità o alla quantità del lavoro svolto – unici aspetti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. – ma consiste in un trattamento accessorio connesso ad una particolare modalità, disagiata, di svolgimento della prestazione ed è volta, quindi, solo a compensare il rischio che da essa deriva sicchè il richiamo ai precetti costituzionali è del tutto improprio.
Del resto, le mansioni che i ricorrenti hanno dedotto di svolgere rientrano pienamente nella declaratoria contrattale di inquadramento, sicchè giammai sarebbe dato parlare di una maggiorazione retributiva fondante sulla diversa superiore qualità delle mansioni espletate.
5.1. Si aggiunga che, neanche prescindendo da tale assorbente considerazione, potrebbe compiersi un giudizio di proporzionalità ex art. 36 Cost. tra la retribuzione percepita e la invocata “qualità” del lavoro prestato dagli appellanti, atteso l'evidente difetto di allegazione da cui è affetto il ricorso introduttivo del giudizio, ove non si rinvengono deduzioni relative né all'insufficienza della retribuzione percepita di cui al CCNL applicato né ai criteri di raffronto con settori affini.
Entrambi i profili, invece, sono indispensabili ai fini della verifica della violazione della giusta retribuzione.
Vige, infatti, una presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza che ha le proprie radici nella presunzione di adeguatezza delle scelte sindacali agli interessi dei lavoratori e, come quest'ultima, è giustificata dalla rappresentatività e dalla conoscenza del mondo del lavoro pacificamente riconosciute a tali organizzazioni, che ne fanno indubbiamente delle autorità in materia salariale.
5 Come, tuttavia, ha precisato la Cassazione: “il Giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost 2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe… quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore”. (cfr. sent. n. 3712 e 3713/2023).
Nella specie, è da escludersi sia che il lavoratore abbia domandato la disapplicazione del trattamento retributivo del CCNL di comparto, sia che la mancata previsione di una sola indennità economica – che, quale elemento aggiuntivo ed eventuale, è estranea al trattamento economico fondamentale previsto - possa indurre a ritenere insufficiente ex art. 36 Cost la retribuzione erogata.
6. Per i motivi esposti, dunque, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
7. La novità e la complessità delle questioni sottoposte al vaglio della Corte costituiscono ragioni gravi ed eccezionali per l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 09.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
6