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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo
- Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di R.G. n. 91 anno 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49 - 51
c.p.c.
PROMOSSO DA Parte_1 nata a [...] il [...], (C.F.:
) rappresentato e C.F. 1
nata a [...] avv. Anna De Nicola, giusta procura in atti E Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parascandolo, (SA) il 23/05/1987 ( Codice Fiscale_2
giusta procura in atti RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 01.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2025 i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pagani il 05/04/2014.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 25/05/2023 con un accordo di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. depositato presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
1. che dalla loro unione sono nati tre figli: Persona_1 nato a [...] il [...],
nata a [...] il [...] e Persona_3 nato aPersona_2
Nocera Inferiore il 18/02/2021;
2. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
3. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. All'udienza del 01.07.2025 i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di deposito dell'accordo di separazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e Parte_2
[...] in data 30.01.2025 così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nata a [...] il [...] e Parte_2 nata a [...] il
23/05/1987, che contrassero matrimonio Pagani il 05/04/2014.- (Atto n.2 Parte II Serie A del
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2014);
Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
-
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica De sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo
- Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di R.G. n. 91 anno 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49 - 51
c.p.c.
PROMOSSO DA Parte_1 nata a [...] il [...], (C.F.:
) rappresentato e C.F. 1
nata a [...] avv. Anna De Nicola, giusta procura in atti E Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parascandolo, (SA) il 23/05/1987 ( Codice Fiscale_2
giusta procura in atti RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 01.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2025 i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pagani il 05/04/2014.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 25/05/2023 con un accordo di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. depositato presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
1. che dalla loro unione sono nati tre figli: Persona_1 nato a [...] il [...],
nata a [...] il [...] e Persona_3 nato aPersona_2
Nocera Inferiore il 18/02/2021;
2. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
3. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. All'udienza del 01.07.2025 i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di deposito dell'accordo di separazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e Parte_2
[...] in data 30.01.2025 così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nata a [...] il [...] e Parte_2 nata a [...] il
23/05/1987, che contrassero matrimonio Pagani il 05/04/2014.- (Atto n.2 Parte II Serie A del
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2014);
Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
-
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica De sire