Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2745/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2745/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
(SA), il 07.09.1988, C. F.: Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cercola (NA), alla via G. Mo
[...] io dell'avv. Nicoletta Ranieri dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ciliato in Eboli (SA), alla via Yuri Gaga dell'avv. Gianmarino Forlenza dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
c ci esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 5 febbraio 2011 nel Comune di Altavilla Silentina (SA) e che dalla loro unione erano nati due figli, (07.06.2011) e Per_1
(02.03.2018). Per_2
, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa cronol. 11730/2023 del 03.10.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
2.Disporre che la casa coniugale di proprietà esclusiva del minore , Persona_3 sita in Altavilla Silentina (SA), alla via Peschiera n. 78, piano terzo, interno 6, resterà in uso esclusivo di abitazione con tutti i suoi arredi e suppellettili, del marito sig. e dei figli e . Il sig. si impegna Controparte_1 Per_1 Per_2 Controparte_1 te le spes a ordin per utenze di ogni genere, tenendo indenne il minore da ogni spesa relativa al suddetto Per_1 immobile. Inoltre, in relazione a tale im il sig. dichiara di tener CP_1 indenne la sig.ra da ogni eventuale spese, passa e e futura relativa Pt_1 all'immobile stes
3. Disporre che per i figli minori e , venga confermato l'affidamento Per_1 Per_2 condiviso ed alternato tra entra ni uanto gli stessi coniugi di comune accordo hanno convenuto e già sperimentato che i figli minori vivono e vivranno una settimana presso l'abitazione della madre, sita in Altavilla Silentina (SA), alla via Peschiera n. 78, al secondo piano, interno 4, e una settimana presso l'abitazione del padre sita nello stesso stabile, in Altavilla Silentina (SA), alla via Peschiera n. 78, al terzo piano, interno 6, alternativamente, e precisamente la prima e la terza settimana di ciascun mese resteranno presso l'abitazione della madre, il lunedì e il mercoledì per l'intera giornata, mentre il martedì e giovedì saranno con il padre con pernottamento, per poi la madre riprenderli alle ore 13:30 del venerdì all'uscita di scuola e tenerli con se anche sabato e domenica, e la seconda e quarta settimana di ciascun mese, il lunedì e mercoledì saranno con la madre, mentre il martedì e il giovedì presso l'abitazione paterna con pernottamento, per poi il padre riprenderli alle ore 13:30 del venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 20:00 della domenica, salvo eventuale e diverso accordo tra i coniugi ed in particolare sempre compatibilmente con le esigenze e le condizioni di salute e scolastiche dei minori.
4. Disporre che le festività di Natale e Capodanno, vengano trascorse ad anni alterni con il padre , dalle 10:00 del 24 dicembre alle 12:00 del 31 dicembre, o dalle 12:00 del 31 dicembre alle 19:00 del 6 gennaio;
la festività di Pasqua o il lunedì dell'Angelo verranno trascorse con il padre ad anni alterni dalle 09:00 alle 20:00; durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre un mese nel periodo compreso dal 1 luglio al 10 settembre da individuarsi concordemente di anno in anno entro il 31 maggio suddiviso in due periodi di 15 giorni o continuativo. In ogni caso le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Disporre, poiché entrambi i coniugi rinunciano a richieste economiche di mantenimento reciproche data la loro autonomia e indipendenza economico lavorativa, che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento diretto dei figli nei giorni in cui gli stessi vivranno presso l'abitazione di ciascun genitore, preoccupandosi di fornire loro tutto quanto necessario ai loro bisogni quotidiani. L'assegno unico rilasciato dallo stato e qualsiasi altro emolumento a favore dei minori sarà percepito al 100% dalla sig.ra . Parte_1
6. Disporre che ciascun genitore dovrà pro del 50% di tutte le spese straordinarie ed ordinarie, quali le spese mediche occorrenti per i figli non coperte dal SSN (visite specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche), le spese per ragioni di attività sportiva e di svago, queste ultime da concordarsi preventivamente tra i coniugi, nonché tutte le altre spese ordinarie e quotidiane non previste come straordinarie dal protocollo di intesa del Tribunale di Salerno.
7. Confermare l'impegno del sig. , già assunto in sede di Controparte_1 separazione di accollarsi integr ento del contratto di finanziamento numero 066997 157 stipulato con la società finanziaria Agos Ducato SPA in data 13/12/2021, intestato alla signora , della durata Parte_1 di 120 mesi con rate mensili di euro 434,00, co te alla sig.ra un assegno circolare di pari importo, fino alla naturale scadenza ed Pt_1 ne del contratto di finanziamento da parte della sig.ra . Si precisa Pt_1 altresì che il sig. ha già versato la quota del finanziam o a marzo CP_1
2025. Il mancat pagamento anche di una sin gola rata da parte del sig.
lo costituirà in mora e tale atto costituirà titolo esecutivo per il recupero CP_1
e non versate dal sig. Controparte_1
8. Confermare l'impegno del , già assunto in sede di Controparte_1 separazione al pagamento di tutte l raordinarie, condominiali e per utenze di ogni genere, relative all'immobile di proprietà della figlia minore
, sito in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n.34, identificato Persona_4 glio 13, particella 165, sub.2, piano terra categoria C/1, classe 7, mq.29, rendita catastale 331.00, individuato in planimetria del 12.11.2021, prot. SA0145063, già dato in uso esclusivo al sig. per l'espletamento Controparte_1 della propria attività professionale. Inoltr le immobile il sig. dichiara di tener indenne la sig.ra da ogni eventuale spesa, passata CP_1 Pt_1
futura relativa al suddetto immo 9. I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso all'espatrio e al rilascio del passaporto per essi stessi e per i figli minori e . Per_1 Per_2
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 1 s legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5 febbraio 2011 nel Comune di Altavilla Silentina (SA) tra , Parte_1 nata a [...], il [...], C. F.: CodiceFiscale_1 CP_1 nato a [...], il [...], C.
[...] CodiceFiscale_2 ro Atti Matrimonio del Comune di A nno 2011, Atto n.2, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altavilla Silentina (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi