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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 84/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice
EN SO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. N. 84/2025 e promossa da
Parte_1
Con l'avv. GARULLI MARCO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'avv. MOSCARINO LUIGI
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dal Sig.
ex articolo 170 del D.p.R. 115/02 in opposizione al decreto di Parte_1
1 liquidazione del compenso del custode IVG Marche nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 224/2019.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la revoca del decreto di liquidazione opposto e la sua rideterminazione per un importo inferiore.
costituito in giudizio, conclude Controparte_1
chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 del D.p.R. 115/02 depositato – originariamente presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione – in data 16/01/2025, il Sig.
presentava impugnazione avverso il decreto di liquidazione del Parte_1
16/12/2024, emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, con cui sono stati liquidati i compensi a favore del Custode giudiziario Controparte_1
Giudiziarie Pesaro, nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al R.G.E. n. 224/2019, per un importo complessivo pari ad € 4.106,69 oltre iva come per legge.
Si ritiene opportuno premettere, in relazione all'iter processuale della causa come ricostruito sulla base della documentazione prodotta ed allegata dalle parti, che il decreto di liquidazione impugnato è stato emesso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.E. n. 224/2019, ove con decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. del 17/07/2020 l' Giudiziarie veniva nominato custode giudiziario del Controparte_1
compendio pignorato.
Nell'ambito del suddetto procedimento, il lotto 1 veniva assegnato in data 21/01/2022 al prezzo di Euro 13.200,00, mentre, successivamente, con provvedimento del
2 05/12/2024 veniva dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva limitatamente al lotto 2.
Con istanza del 13/12/2024, l'Istituto Vendite Giudiziarie in qualità di Custode giudiziario chiedeva la liquidazione dei compensi ad esso spettanti per un importo complessivo di € 4.480,02 oltre iva come per legge e spese vive per € 5,40 da porre a carico del creditore procedente.
Il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice delle
Esecuzioni, con provvedimento di liquidazione del compenso del 16/12/2024
(provvedimento impugnato) liquidava “quanto richiesto”, specificando con riguardo all'importo richiesto per il Lotto 2 “previo decurtazione del 10% ex art. 2 c. 3 D.M.
80/09”.
Avverso il decreto di liquidazione dei compensi del custode giudiziario proponeva ricorso il il quale lamentava l'eccessività dell'importo liquidato nel decreto Pt_1
impugnato sotto diversi profili: anzitutto parte ricorrente si doleva del fatto che il
Giudice delle Esecuzioni, nel liquidare i compensi a favore del Custode, non aveva tenuto in considerazione e stornato, come invece avrebbe dovuto, l'acconto già precedentemente versato;
in secondo luogo, il ricorrente lamentava l'errata applicazione dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 80/2009, per avere il Giudice delle
Esecuzioni riconosciuto e liquidato separatamente anche i singoli accessi;
ancora, con specifico riferimento al lotto 2, il lamentava l'erronea individuazione del Pt_1
valore da porre a fondamento della liquidazione, avendo il Giudice considerato quale valore della aggiudicazione (della procedura poi estinta) il maggiore importo di €
225.423,12, anziché il valore dell'ultima vendita andata deserta prima dell'estinzione della procedura fissato all'importo inferiore di € 79.886,32; infine, parte ricorrente paventava la dovuta applicazione dell'art. 2, comma 4 ai sensi del quale “il compenso liquidato … è diminuito fino alla metà quando l'immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico”. In definitiva, il chiedeva la revoca del Pt_1
3 decreto opposto e la sua rideterminazione nell'inferiore importo di € 1.069,80 oltre iva come per legge.
L'Istituto di Vendite Giudiziarie si costituiva in giudizio, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, e dunque, insistendo per l conferma di quanto già liquidato a favore dello stesso nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 224/2019.
Ciò premesso, ritiene il Giudicante che il ricorso sia parzialmente fondato e vada accolto nei termini che seguono.
Parte ricorrente contesta, sotto plurimi profili, il quantum del compenso liquidato.
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda il valore del lotto n. 2 da porre a fondamento della liquidazione, da quanto depositato in atti risulta che “con ordinanza dell'11/77/2021 veniva delegata la vendita del lotto 2 al prezzo base indicato nella relazione di stima, pari ad euro 225.423,12” (doc. 2 depositato da parte ricorrente recante istanza di liquidazione dei compensi del custode), non avendo depositato parte ricorrente altre ordinanze se non il bando del 06.03.2024.
Peraltro, parte ricorrente sul punto afferma essere stata emessa una “prima (e ultima) ordinanza di vendita)”, mancando anche di depositarla.
Al riguardo si rileva che l'art. 2, comma 3 del decreto 15 maggio 2009, n. 80, recante
“Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati”, puntualizza che “In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta”. Ne consegue pertanto che con riferimento al Lotto 2 il valore da porre a base della liquidazione dei compensi del custode è quello stimato pari ad euro 225.423,12.
Sotto un secondo profilo, con riguardo all'asserita erronea liquidazione degli accessi agli immobili, si rileva che l'art. 2 del decreto in esame, al comma 1 prevede che
4 “Per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare: fino a euro 25.000,00: 3%; da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%; da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%; da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%; da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%; da euro 500.000,01 e oltre: 0,3%.
È comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00”.
Al successivo comma 2 del medesimo art. 2 viene specificato che “Il compenso di cui al comma 1 è dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti attività … a) accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del fascicolo, nonché presso altri pubblici uffici;
… c) verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto”. Sul punto, appare pertanto errato il riconoscimento della liquidazione sia della voce “Esame della documentazione” per l'importo di € 95,00, sia degli accessi per un importo di € 425,00 atteso che nell'istanza di liquidazione l'Istituto di Vendite giudiziarie afferma che “nel corso della procedura venivano eseguiti accessi periodici di controllo per verificare che non vi fossero modifiche rilevanti da segnalare”, in quanto tali ben rientranti nell'alveo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del decreto n. 80/09, non essendovi prova che tali accessi fossero “access[i] periodic[i] dispost[i] dal giudice dell'esecuzione” di cui all'art. 5, comma 1, D.M. 80/09 come invece vorrebbe il Custode resistente.
Sotto un ulteriore profilo, con riguardo alla asserita dovuta riduzione del compenso liquidato, si rileva che alla luce della lettura del provvedimento del Giudice delle
Esecuzioni, lo stesso abbia applicato una riduzione del 10% su quanto richiesto per il lotto 2 ex art. 2, comma 3 del DM 80/09 ai sensi del quale “In caso di cessazione
5 dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta”. Attesa l'avvenuta estinzione della procedura relativamente al lotto 2, e in mancanza di una apposita ultima ordinanza di vendita, si ritiene applicabile quindi una riduzione del 10% su quanto richiesto a titolo di compenso per l'attività svolta con riferimento al lotto 2.
Per quanto attiene alla riconosciuta maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5, D.M. n.
80/2009, in relazione alla complessità e difficoltà dell'attività svolta dal Custode giudiziario e le consequenziali ricadute sui compensi da liquidare a favore dello stesso, si rileva che, come emerge dagli atti depositati, l'opera svolta dal Custode nell'ambito del procedimento R.G.E. n. 224/2019, è esaustiva, rispondente e puntuale. Da ciò consegue che l'attività svolta dal Custode giustifica l'applicazione della maggiorazione, rientrando tale decisione nel potere discrezionale del giudice del merito nei limiti della normativa applicabile al caso di specie.
Infine, da quanto depositato in atti risulta altresì la prova del pagamento dell'acconto che tuttavia non è stato decurtato in sede di liquidazione dei compensi al Custode, dovendosi pertanto disporre il relativo storno.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
In parziale accoglimento del ricorso, riforma il decreto opposto emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, del 16/12/2024, disponendo la liquidazione a titolo di compenso a favore del custode giudiziario del minore l'importo di €
2.676,20 (cui deve essere detratto l'acconto di euro 800 più iva) oltre IVA e spese vive.
6 Spese di lite compensate.
Deciso in data 28/10/2025
Il Presidente
EN SO
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice
EN SO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. N. 84/2025 e promossa da
Parte_1
Con l'avv. GARULLI MARCO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'avv. MOSCARINO LUIGI
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dal Sig.
ex articolo 170 del D.p.R. 115/02 in opposizione al decreto di Parte_1
1 liquidazione del compenso del custode IVG Marche nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 224/2019.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la revoca del decreto di liquidazione opposto e la sua rideterminazione per un importo inferiore.
costituito in giudizio, conclude Controparte_1
chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 del D.p.R. 115/02 depositato – originariamente presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione – in data 16/01/2025, il Sig.
presentava impugnazione avverso il decreto di liquidazione del Parte_1
16/12/2024, emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, con cui sono stati liquidati i compensi a favore del Custode giudiziario Controparte_1
Giudiziarie Pesaro, nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al R.G.E. n. 224/2019, per un importo complessivo pari ad € 4.106,69 oltre iva come per legge.
Si ritiene opportuno premettere, in relazione all'iter processuale della causa come ricostruito sulla base della documentazione prodotta ed allegata dalle parti, che il decreto di liquidazione impugnato è stato emesso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.E. n. 224/2019, ove con decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. del 17/07/2020 l' Giudiziarie veniva nominato custode giudiziario del Controparte_1
compendio pignorato.
Nell'ambito del suddetto procedimento, il lotto 1 veniva assegnato in data 21/01/2022 al prezzo di Euro 13.200,00, mentre, successivamente, con provvedimento del
2 05/12/2024 veniva dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva limitatamente al lotto 2.
Con istanza del 13/12/2024, l'Istituto Vendite Giudiziarie in qualità di Custode giudiziario chiedeva la liquidazione dei compensi ad esso spettanti per un importo complessivo di € 4.480,02 oltre iva come per legge e spese vive per € 5,40 da porre a carico del creditore procedente.
Il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice delle
Esecuzioni, con provvedimento di liquidazione del compenso del 16/12/2024
(provvedimento impugnato) liquidava “quanto richiesto”, specificando con riguardo all'importo richiesto per il Lotto 2 “previo decurtazione del 10% ex art. 2 c. 3 D.M.
80/09”.
Avverso il decreto di liquidazione dei compensi del custode giudiziario proponeva ricorso il il quale lamentava l'eccessività dell'importo liquidato nel decreto Pt_1
impugnato sotto diversi profili: anzitutto parte ricorrente si doleva del fatto che il
Giudice delle Esecuzioni, nel liquidare i compensi a favore del Custode, non aveva tenuto in considerazione e stornato, come invece avrebbe dovuto, l'acconto già precedentemente versato;
in secondo luogo, il ricorrente lamentava l'errata applicazione dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 80/2009, per avere il Giudice delle
Esecuzioni riconosciuto e liquidato separatamente anche i singoli accessi;
ancora, con specifico riferimento al lotto 2, il lamentava l'erronea individuazione del Pt_1
valore da porre a fondamento della liquidazione, avendo il Giudice considerato quale valore della aggiudicazione (della procedura poi estinta) il maggiore importo di €
225.423,12, anziché il valore dell'ultima vendita andata deserta prima dell'estinzione della procedura fissato all'importo inferiore di € 79.886,32; infine, parte ricorrente paventava la dovuta applicazione dell'art. 2, comma 4 ai sensi del quale “il compenso liquidato … è diminuito fino alla metà quando l'immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico”. In definitiva, il chiedeva la revoca del Pt_1
3 decreto opposto e la sua rideterminazione nell'inferiore importo di € 1.069,80 oltre iva come per legge.
L'Istituto di Vendite Giudiziarie si costituiva in giudizio, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, e dunque, insistendo per l conferma di quanto già liquidato a favore dello stesso nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 224/2019.
Ciò premesso, ritiene il Giudicante che il ricorso sia parzialmente fondato e vada accolto nei termini che seguono.
Parte ricorrente contesta, sotto plurimi profili, il quantum del compenso liquidato.
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda il valore del lotto n. 2 da porre a fondamento della liquidazione, da quanto depositato in atti risulta che “con ordinanza dell'11/77/2021 veniva delegata la vendita del lotto 2 al prezzo base indicato nella relazione di stima, pari ad euro 225.423,12” (doc. 2 depositato da parte ricorrente recante istanza di liquidazione dei compensi del custode), non avendo depositato parte ricorrente altre ordinanze se non il bando del 06.03.2024.
Peraltro, parte ricorrente sul punto afferma essere stata emessa una “prima (e ultima) ordinanza di vendita)”, mancando anche di depositarla.
Al riguardo si rileva che l'art. 2, comma 3 del decreto 15 maggio 2009, n. 80, recante
“Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati”, puntualizza che “In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta”. Ne consegue pertanto che con riferimento al Lotto 2 il valore da porre a base della liquidazione dei compensi del custode è quello stimato pari ad euro 225.423,12.
Sotto un secondo profilo, con riguardo all'asserita erronea liquidazione degli accessi agli immobili, si rileva che l'art. 2 del decreto in esame, al comma 1 prevede che
4 “Per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare: fino a euro 25.000,00: 3%; da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%; da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%; da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%; da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%; da euro 500.000,01 e oltre: 0,3%.
È comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00”.
Al successivo comma 2 del medesimo art. 2 viene specificato che “Il compenso di cui al comma 1 è dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti attività … a) accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del fascicolo, nonché presso altri pubblici uffici;
… c) verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto”. Sul punto, appare pertanto errato il riconoscimento della liquidazione sia della voce “Esame della documentazione” per l'importo di € 95,00, sia degli accessi per un importo di € 425,00 atteso che nell'istanza di liquidazione l'Istituto di Vendite giudiziarie afferma che “nel corso della procedura venivano eseguiti accessi periodici di controllo per verificare che non vi fossero modifiche rilevanti da segnalare”, in quanto tali ben rientranti nell'alveo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del decreto n. 80/09, non essendovi prova che tali accessi fossero “access[i] periodic[i] dispost[i] dal giudice dell'esecuzione” di cui all'art. 5, comma 1, D.M. 80/09 come invece vorrebbe il Custode resistente.
Sotto un ulteriore profilo, con riguardo alla asserita dovuta riduzione del compenso liquidato, si rileva che alla luce della lettura del provvedimento del Giudice delle
Esecuzioni, lo stesso abbia applicato una riduzione del 10% su quanto richiesto per il lotto 2 ex art. 2, comma 3 del DM 80/09 ai sensi del quale “In caso di cessazione
5 dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta”. Attesa l'avvenuta estinzione della procedura relativamente al lotto 2, e in mancanza di una apposita ultima ordinanza di vendita, si ritiene applicabile quindi una riduzione del 10% su quanto richiesto a titolo di compenso per l'attività svolta con riferimento al lotto 2.
Per quanto attiene alla riconosciuta maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5, D.M. n.
80/2009, in relazione alla complessità e difficoltà dell'attività svolta dal Custode giudiziario e le consequenziali ricadute sui compensi da liquidare a favore dello stesso, si rileva che, come emerge dagli atti depositati, l'opera svolta dal Custode nell'ambito del procedimento R.G.E. n. 224/2019, è esaustiva, rispondente e puntuale. Da ciò consegue che l'attività svolta dal Custode giustifica l'applicazione della maggiorazione, rientrando tale decisione nel potere discrezionale del giudice del merito nei limiti della normativa applicabile al caso di specie.
Infine, da quanto depositato in atti risulta altresì la prova del pagamento dell'acconto che tuttavia non è stato decurtato in sede di liquidazione dei compensi al Custode, dovendosi pertanto disporre il relativo storno.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
In parziale accoglimento del ricorso, riforma il decreto opposto emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, del 16/12/2024, disponendo la liquidazione a titolo di compenso a favore del custode giudiziario del minore l'importo di €
2.676,20 (cui deve essere detratto l'acconto di euro 800 più iva) oltre IVA e spese vive.
6 Spese di lite compensate.
Deciso in data 28/10/2025
Il Presidente
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