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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. nr. 553/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 22/7/2021 da (C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 rappresentato ed assistito dall'avv. Maria Melograni, elettivamente domiciliato in Venezia - Dorsoduro 3519/I - presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' . CP_1
Parte appellante
contro
C.F. e P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Marco Paggi del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Corso del Popolo n. 16 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2021 del Tribunale di Padova (non notificata).
In punto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Sezione Lavoro così decidere: - in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado, con conferma totale del verbale unico di accertamento acc e notif 2018009288/S01 del 22.11.18; - vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per parte appellata: Nel merito in via principale, respingere l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 145/2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, depositata nel Pt_1 proc o n. 1804/2019 in data 26 marzo 2021, perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con integrale conferma del provvedimento. In subordine, accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa avanzata dall con il Pt_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009288/S01 del 22/11/2018 nei confronti di er i contributi che risulterebbero dovuti per le ore non retribuite di Controparte_2
1 assenza registrate nel LUL di ALBA sotto il titolo aspettativa, Parte_2 assenza giustificata, assenza non retribuita nella pretesa assenza di una motivazione coerente con le ipotesi previste dal CCNL ed ammontanti all'importo di €. 26.015,00 e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la debenza degli importi chiesti dall' a titolo di ontributi limitatamente alla somma di €. 2.912,00 o Pt_1 alla somma superiore od inferio isulterà di giustizia corrispondente alla contribuzione risultante dovuta per il ricalcolo dell'imponibile contributivo relativo alle mensilità di luglio e dicembre 2015, in virtù dell'indennità una tantum prevista dal CCNL a copertura del periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 ed il 30 aprile 2015, e per il ricalcolo al lordo delle somme nette corrisposte a titolo di rimborso chilometrico. Con rifusione di spese e competenze di lite, oltre alle spese generali nella prescritta misura del 15%. In via istruttoria, si chiede sia disposta, in caso di contestazione, una ctu tecnico-contabile per la quantificazione dei contributi dovuti da all per le ore non retribuite di Parte_3 CP_1 assenza registrate nel LUL sotto il titolo aspettativa, assenza giustificata, assenza non retribuita.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha accolto il ricorso con il quale l'odierna appellata ha chiesto Controparte_2
l'accertamento negativo della sussistenza a suo carico del debito contributivo
– in relazione ai dipendenti di - in regime di solidarietà in Parte_4 materia di appalti ex art 29 comma 2 DLgs 276/2003 in base alla formulazione vigente pro tempore; debito contributivo quindi azionato da Pt_1 in danno di in quanto committente Controparte_2 appalto nei confronti di Parte_4
1.1. In particolare il Tribunale di Padova, non entrato nel merito della questione, pur dando atto di differente orientamento, ha ritenuto maturata la decadenza di cui alla norma sopra riportata rilevando come l'appalto fosse cessato in data 30/4/2017 mentre alcuna azione giudiziaria era iniziata entro il lasso temporale di due anni decorrenti dalla suddetta data.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di un Pt_1 unico ed articolato motivo di appello mediante il quale parte appellante ha contestato l'affermazione, fatta dal Tribunale di Padova, di decadenza dall'azione giudiziaria innanzitutto richiamando quanto statuito dalla Cassazione con sentenza 4 luglio 2019, n. 18004 (di cui l'atto di appello riporta ampio stralcio).
Ha inoltre contestato parte appellante la tesi secondo cui solo la proposizione di un'azione giudiziaria sarebbe atto idoneo ad interrompere la decadenza, quindi rilevando come la comunicazione del verbale di accertamento e notificazione dell'addebito contributivo fosse avvenuta, anche in danno
2 dell'obbligato solidale, entro il termine di due anni indicato decorrente dalla data di cessazione dell'appalto.
3. Si è costituita con memoria in data Controparte_2
30/12/2022 contestando le avverse argomentazioni in punto decadenza ed evidenziando, nel merito, come le somme richieste dall' non attenessero, Pt_1 in rilevantissima porzione, a retribuzione dovuta per attività lavorativa svolta dai soci lavoratori di in favore della società committente e, in Parte_4 ogni caso come l'agire di fosse coerente con il CCNL dalla Parte_4 stessa applicato.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 22/7/2021 e con prima udienza fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative con decreti del 3/1/2023, del 17/1/2024 e del 17/9/2024, ed è stata trattata nel corso dell'udienza del 10/7/2025 all'esito della quale le parti hanno ipotizzato di pervenire ad accordo conciliativo e abbandono della lite. Concessi, con il pieno accordo delle parti, termini ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe (come da note rispettivamente dimesse dalla parte appellante e dalla parte appellata in data 5/9/2025 ed in data 10/9/2025). All'esito della procedura di cui dell'art. 127 ter cpc il Collegio ha prospettato alla parti questione di possibile inammissibilità dell'appello ed ha fissato, per la discussione della lite, udienza al 16/10/2025 all'esito della quale, sulle conclusioni nuovamente precisate dalle parti, la controversia è stata decisa con il deposito del dispositivo.
*
5. L'appello è inammissibile e, tale, deve essere dichiarato.
6. Rileva il Collegio come, a prescindere da ogni superflua considerazione afferente al merito della vicenda, l'intero atto di appello si concentri solo ed esclusivamente sul ritenuto errore – visto anche l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione in merito alla decadenza di cui all'art 29, co. 2, DLgs 276/2003 – di cui alla sentenza di primo grado.
L'atto di appello, tuttavia, omette totalmente di esplicitare le ragioni della sussistenza del credito azionato e, pertanto, non contiene alcuna allegazione del fatto posto a fondamento dello stesso, tanto da non indicare – essendo certamente tenuta alla dimostrazione delle ragioni del proprio diritto - Pt_1 su quali fonti di prova si fondi;
ciò tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie il debitore ex art. 29, co. 2, DLgs 276/2003 è più che plausibilmente
3 all'oscuro delle vicende su cui poggia la pretesa dell'Ente previdenziale, di modo che certamente non invocabile è il disposto dell'art. 115, co. 1 cpc, in tema di non contestazione.
Ed infatti, unico passaggio in atto di appello - insufficiente ad avviso del Collegio - con il quale argomenta circa la fondatezza delle proprie Pt_1 ragioni è il seguente : <A parere di questa difesa, il Giudice di primo grado ha errato perché non ha fondato la decisione su risultanze emerse dall'ispezione e riportate puntualmente nel verbale. L'omissione contributiva deriva da più voci puntualmente e dettagliatamente ricostruite nel verbale dagli ispettori che non sono state partitamente considerate dal giudice nella loro specificità. Questa difesa ritiene ampiamente assolto l'onere probatorio per ciascuna delle voci. Ci si sofferma qui sulla questione del tutto assorbente e tranchant della intervenuta decadenza>>.
6.1. Ora, deve essere ricordato come nel processo civile sia di primaria rilevanza fornire allegazione dei fatti a fondamento della domanda e, quindi, solo in seguito, invitare il giudicante – che tale sforzo è tenuto a fare - a verificarne la sussistenza e veridicità mediante la valutazione della prova orale e/o documentale.
Regola, quella sopra enunciata, che opera anche nel processo di appello nel quale, inoltre, l'onere di specificatamente indicare i motivi di appello necessariamente impone alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente non solo le parti di provvedimento non condivise ma anche di esplicitare le differenti argomentazioni che dovrebbero condurre il giudice d'appello all'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
In tal senso si veda, in particolare, quanto affermato dal Supremo Collegio (cass. civ. ss.uu. 27199/2017) secondi cui l'appellante deve <consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte>>, dovendo quindi l'appellante far seguire ad una porzione c.d. destruens dell'appello, costituita dalla demolizione dell'iter logico-giuridico su cui si fonda la decisione impugnata, una pars
4 construens che si sostanzia nella prospettazione di una <ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice>>.
6.2. Nel caso di specie un simile percorso è totalmente mancato, di fatto avendo richiesto parte appellante che sia il Collegio, come se fosse una parte del giudizio e non una terza entità imparziale, ad individuare, valutando le prove offerte, se in esse sono rinvenibili fatti idonei a fondare la pretesa che, tuttavia, non risulta essere stata in alcun modo esplicitata (allegata).
6.3. Pertanto, posto il suddetto contesto, evidente l'incompletezza dell'atto di appello, incentrato solo su aspetti rescindenti/demolitori, questo non può che essere dichiarato inammissibile in ragione di quanto previsto dall'art. 342 cpc.
7. Quanto infine alle spese di lite, le stesse non possono che essere poste a carico della parte appellante, in base a valori medi di scaglione tenuto conto anche del fatto che ha rinunciato a proposto conciliativa formulata dalla Pt_1 parte appellata che sarebbe stata, con tutta evidenza, di grande favore per l'Ente previdenziale.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Paolo Talamo Dott.ssa Barbara Bortot
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 22/7/2021 da (C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 rappresentato ed assistito dall'avv. Maria Melograni, elettivamente domiciliato in Venezia - Dorsoduro 3519/I - presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' . CP_1
Parte appellante
contro
C.F. e P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Marco Paggi del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Corso del Popolo n. 16 Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2021 del Tribunale di Padova (non notificata).
In punto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Sezione Lavoro così decidere: - in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado, con conferma totale del verbale unico di accertamento acc e notif 2018009288/S01 del 22.11.18; - vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per parte appellata: Nel merito in via principale, respingere l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 145/2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, depositata nel Pt_1 proc o n. 1804/2019 in data 26 marzo 2021, perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con integrale conferma del provvedimento. In subordine, accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa avanzata dall con il Pt_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009288/S01 del 22/11/2018 nei confronti di er i contributi che risulterebbero dovuti per le ore non retribuite di Controparte_2
1 assenza registrate nel LUL di ALBA sotto il titolo aspettativa, Parte_2 assenza giustificata, assenza non retribuita nella pretesa assenza di una motivazione coerente con le ipotesi previste dal CCNL ed ammontanti all'importo di €. 26.015,00 e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la debenza degli importi chiesti dall' a titolo di ontributi limitatamente alla somma di €. 2.912,00 o Pt_1 alla somma superiore od inferio isulterà di giustizia corrispondente alla contribuzione risultante dovuta per il ricalcolo dell'imponibile contributivo relativo alle mensilità di luglio e dicembre 2015, in virtù dell'indennità una tantum prevista dal CCNL a copertura del periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 ed il 30 aprile 2015, e per il ricalcolo al lordo delle somme nette corrisposte a titolo di rimborso chilometrico. Con rifusione di spese e competenze di lite, oltre alle spese generali nella prescritta misura del 15%. In via istruttoria, si chiede sia disposta, in caso di contestazione, una ctu tecnico-contabile per la quantificazione dei contributi dovuti da all per le ore non retribuite di Parte_3 CP_1 assenza registrate nel LUL sotto il titolo aspettativa, assenza giustificata, assenza non retribuita.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha accolto il ricorso con il quale l'odierna appellata ha chiesto Controparte_2
l'accertamento negativo della sussistenza a suo carico del debito contributivo
– in relazione ai dipendenti di - in regime di solidarietà in Parte_4 materia di appalti ex art 29 comma 2 DLgs 276/2003 in base alla formulazione vigente pro tempore; debito contributivo quindi azionato da Pt_1 in danno di in quanto committente Controparte_2 appalto nei confronti di Parte_4
1.1. In particolare il Tribunale di Padova, non entrato nel merito della questione, pur dando atto di differente orientamento, ha ritenuto maturata la decadenza di cui alla norma sopra riportata rilevando come l'appalto fosse cessato in data 30/4/2017 mentre alcuna azione giudiziaria era iniziata entro il lasso temporale di due anni decorrenti dalla suddetta data.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di un Pt_1 unico ed articolato motivo di appello mediante il quale parte appellante ha contestato l'affermazione, fatta dal Tribunale di Padova, di decadenza dall'azione giudiziaria innanzitutto richiamando quanto statuito dalla Cassazione con sentenza 4 luglio 2019, n. 18004 (di cui l'atto di appello riporta ampio stralcio).
Ha inoltre contestato parte appellante la tesi secondo cui solo la proposizione di un'azione giudiziaria sarebbe atto idoneo ad interrompere la decadenza, quindi rilevando come la comunicazione del verbale di accertamento e notificazione dell'addebito contributivo fosse avvenuta, anche in danno
2 dell'obbligato solidale, entro il termine di due anni indicato decorrente dalla data di cessazione dell'appalto.
3. Si è costituita con memoria in data Controparte_2
30/12/2022 contestando le avverse argomentazioni in punto decadenza ed evidenziando, nel merito, come le somme richieste dall' non attenessero, Pt_1 in rilevantissima porzione, a retribuzione dovuta per attività lavorativa svolta dai soci lavoratori di in favore della società committente e, in Parte_4 ogni caso come l'agire di fosse coerente con il CCNL dalla Parte_4 stessa applicato.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 22/7/2021 e con prima udienza fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative con decreti del 3/1/2023, del 17/1/2024 e del 17/9/2024, ed è stata trattata nel corso dell'udienza del 10/7/2025 all'esito della quale le parti hanno ipotizzato di pervenire ad accordo conciliativo e abbandono della lite. Concessi, con il pieno accordo delle parti, termini ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe (come da note rispettivamente dimesse dalla parte appellante e dalla parte appellata in data 5/9/2025 ed in data 10/9/2025). All'esito della procedura di cui dell'art. 127 ter cpc il Collegio ha prospettato alla parti questione di possibile inammissibilità dell'appello ed ha fissato, per la discussione della lite, udienza al 16/10/2025 all'esito della quale, sulle conclusioni nuovamente precisate dalle parti, la controversia è stata decisa con il deposito del dispositivo.
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5. L'appello è inammissibile e, tale, deve essere dichiarato.
6. Rileva il Collegio come, a prescindere da ogni superflua considerazione afferente al merito della vicenda, l'intero atto di appello si concentri solo ed esclusivamente sul ritenuto errore – visto anche l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione in merito alla decadenza di cui all'art 29, co. 2, DLgs 276/2003 – di cui alla sentenza di primo grado.
L'atto di appello, tuttavia, omette totalmente di esplicitare le ragioni della sussistenza del credito azionato e, pertanto, non contiene alcuna allegazione del fatto posto a fondamento dello stesso, tanto da non indicare – essendo certamente tenuta alla dimostrazione delle ragioni del proprio diritto - Pt_1 su quali fonti di prova si fondi;
ciò tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie il debitore ex art. 29, co. 2, DLgs 276/2003 è più che plausibilmente
3 all'oscuro delle vicende su cui poggia la pretesa dell'Ente previdenziale, di modo che certamente non invocabile è il disposto dell'art. 115, co. 1 cpc, in tema di non contestazione.
Ed infatti, unico passaggio in atto di appello - insufficiente ad avviso del Collegio - con il quale argomenta circa la fondatezza delle proprie Pt_1 ragioni è il seguente : <A parere di questa difesa, il Giudice di primo grado ha errato perché non ha fondato la decisione su risultanze emerse dall'ispezione e riportate puntualmente nel verbale. L'omissione contributiva deriva da più voci puntualmente e dettagliatamente ricostruite nel verbale dagli ispettori che non sono state partitamente considerate dal giudice nella loro specificità. Questa difesa ritiene ampiamente assolto l'onere probatorio per ciascuna delle voci. Ci si sofferma qui sulla questione del tutto assorbente e tranchant della intervenuta decadenza>>.
6.1. Ora, deve essere ricordato come nel processo civile sia di primaria rilevanza fornire allegazione dei fatti a fondamento della domanda e, quindi, solo in seguito, invitare il giudicante – che tale sforzo è tenuto a fare - a verificarne la sussistenza e veridicità mediante la valutazione della prova orale e/o documentale.
Regola, quella sopra enunciata, che opera anche nel processo di appello nel quale, inoltre, l'onere di specificatamente indicare i motivi di appello necessariamente impone alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente non solo le parti di provvedimento non condivise ma anche di esplicitare le differenti argomentazioni che dovrebbero condurre il giudice d'appello all'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
In tal senso si veda, in particolare, quanto affermato dal Supremo Collegio (cass. civ. ss.uu. 27199/2017) secondi cui l'appellante deve <consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte>>, dovendo quindi l'appellante far seguire ad una porzione c.d. destruens dell'appello, costituita dalla demolizione dell'iter logico-giuridico su cui si fonda la decisione impugnata, una pars
4 construens che si sostanzia nella prospettazione di una <ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice>>.
6.2. Nel caso di specie un simile percorso è totalmente mancato, di fatto avendo richiesto parte appellante che sia il Collegio, come se fosse una parte del giudizio e non una terza entità imparziale, ad individuare, valutando le prove offerte, se in esse sono rinvenibili fatti idonei a fondare la pretesa che, tuttavia, non risulta essere stata in alcun modo esplicitata (allegata).
6.3. Pertanto, posto il suddetto contesto, evidente l'incompletezza dell'atto di appello, incentrato solo su aspetti rescindenti/demolitori, questo non può che essere dichiarato inammissibile in ragione di quanto previsto dall'art. 342 cpc.
7. Quanto infine alle spese di lite, le stesse non possono che essere poste a carico della parte appellante, in base a valori medi di scaglione tenuto conto anche del fatto che ha rinunciato a proposto conciliativa formulata dalla Pt_1 parte appellata che sarebbe stata, con tutta evidenza, di grande favore per l'Ente previdenziale.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Paolo Talamo Dott.ssa Barbara Bortot
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