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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1503/2022 R.G., promosso da
, nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 20/07/1972 , elettivamente domiciliato in via G. CARDUCCI N.76 98051 98051
BARCELLONA P.G. presso lo studio dell'avv. TORTORA GIUSEPPE, CP_1 che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nata a [...] CP_2 C.F._2
MILITELLO (ME) il 13/11/1971 elettivamente domiciliata in VIA A. VOLTA, 100
(FAX 0941-901680) 98076 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv.
MANGANO WALTER, che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 2 novembre 2022 chiedeva lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con , in data 13.06.2007, CP_2
1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando all'atto n. 7, parte I, anno 2007.
Il ricorrente allegava che dal matrimonio era nato, in data 24.10.2007, il figlio che i rapporti tra i coniugi nel tempo si erano incrinati tanto che con sentenza Per_1
n. 318/2020, pubblicata il 15.6.2020 (proc. n. 380/2016 RG) il Tribunale di Patti, su ricorso della moglie , aveva dichiarato la separazione dei coniugi con CP_2 addebito al marito, statuito l'affido condiviso del minore con domiciliazione presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare in Capo
d'Orlando via Nazionale Palermo n. 297, disposto un assegno a carico del per il figlio pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie;
che a seguito di gravame (proc. 471/2020 RG), con sentenza n.
328/2021 la Corte d'Appello di Messina aveva rigettato le reciproche domande di addebito e compensato le spese;
che detta sentenza era passata in giudicato.
Ciò premesso, oltre alla “cessazione degli effetti civili” (correttamente
“scioglimento” del matrimonio civile) il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore della moglie, con condanna di quest'ultima alla refusione degli onorari di lite.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla pronunzia di divorzio ma si CP_2 opponeva alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare e chiedendo, in via riconvenzionale l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio -in base alle accresciute esigenze di vita del medesimo- nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 12.03.2023 il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le statuizioni della separazione personale tra i coniugi, e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e precisate, infine, le conclusioni, la causa veniva, pertanto, introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in data 8.1.2025.
Ciò posto, va accolta la domanda di divorzio avanzata da Parte_1 alla quale ha aderito dovendosi, nondimeno, precisare che trattasi di CP_2 scioglimento del matrimonio atteso che lo stesso è stato contratto dalle parti con rito
2 civile e non concordatario. Ai fini dell'accoglimento della superiore domanda va, pure, rilevato che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge essendo documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con sentenza n. 318/2020, pubblicata il 15.6.2020 nel procedimento n. 380/2016 RG (sentenza appellata solo in punto di addebito e spese e così parzialmente riformata con la sentenza della Corte
d'Appello di Messina n. 328/2021, passata in giudicato) ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dal ricorrente e l'adesione della resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi. Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di scioglimento del matrimonio civile.
In corso di causa non sono emersi elementi per derogare alla regola dell'affido condiviso della prole minore e alla collocazione presso la madre, sicché va pure confermata l'assegnazione della casa familiare -sita in Capo d'Orlando via
Nazionale Palermo n. 297- in capo alla resistente, con conseguente rigetto della domanda di revoca avanzata dal ricorrente.
Invero, nel giudizio di separazione tra gli odierni contendenti è emerso incontrovertibilmente che la suddetta abitazione fosse divenuta, da anni, la casa familiare del nucleo ove lo stesso si era trasferito e aveva fissato l'habitat domestico e il centro dell'imputazione degli affetti.
Detta assegnazione, peraltro, non è stata contestata dal ricorrente allorquando lo stesso ha proposto appello, limitato piuttosto all'addebito della separazione e alle spese processuali.
Pertanto, non sussistendo ragioni -neppure sopravvenute- che giustifichino la revoca del provvedimento di assegnazione e permanendo, nello specifico, la domiciliazione del figlio minore con la madre presso l'immobile di Capo d'Orlando via Parte_1
3 Nazionale Palermo n. 297 (e non 267 come erroneamente indicato in ricorso: vedi comparsa e certificato residenza), va rigettata la domanda di revoca dell'assegnazione avanzata dal ricorrente.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per il minore , formulata in comparsa di costituzione dalla Parte_1 resistente in ragione delle accresciute esigenze di vita del figlio che ha ormai compiuto 16 anni.
Infatti, è notorio che - rispetto al tempo dell'avvio della separazione, allorquando il minore aveva appena 8 anni e frequentava le scuole elementari - le necessità del ragazzo, oggi adolescente, si siano incrementate e che lo stesso vada mantenuto -ex artt. 147 e 148 c.c.- avuto riguardo non solamente all'obbligo alimentare ma anche agli aspetti abitativi, scolastici, sportivo-ricreativi, sanitari e sociali confacenti all'età
e al contesto di appartenenza (Cass. Civ. 11724/2023).
Appare, pertanto, opportuno rideterminare in € 350,00, l'assegno mensile posto a carico del ed in favore della per il mantenimento del figlio, Parte_1 CP_2 oltre rivalutazione annuale e al 50% delle spese straordinarie da individuarsi, in difetto di accordo, secondo il protocollo CNF.
Le spese, stante la prevalente soccombenza del ricorrente, sono poste a suo carico e liquidate ex d.m. 147/2022 in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così decide: Parte_1 CP_2
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Capo
d'Orlando (ME) in data 13.06.2007 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n. 7, parte I, anno 2007;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. rigetta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare in mancanza dei presupposti di legge;
4. accoglie la domanda riconvenzionale della resistente e, per l'effetto, a carico del ed in favore della un assegno per il figlio minore di € 350,00 Parte_1 CP_2
4 mensili, oltre adeguamento annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF.
5. condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 14.4.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1503/2022 R.G., promosso da
, nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 20/07/1972 , elettivamente domiciliato in via G. CARDUCCI N.76 98051 98051
BARCELLONA P.G. presso lo studio dell'avv. TORTORA GIUSEPPE, CP_1 che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nata a [...] CP_2 C.F._2
MILITELLO (ME) il 13/11/1971 elettivamente domiciliata in VIA A. VOLTA, 100
(FAX 0941-901680) 98076 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv.
MANGANO WALTER, che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 2 novembre 2022 chiedeva lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con , in data 13.06.2007, CP_2
1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando all'atto n. 7, parte I, anno 2007.
Il ricorrente allegava che dal matrimonio era nato, in data 24.10.2007, il figlio che i rapporti tra i coniugi nel tempo si erano incrinati tanto che con sentenza Per_1
n. 318/2020, pubblicata il 15.6.2020 (proc. n. 380/2016 RG) il Tribunale di Patti, su ricorso della moglie , aveva dichiarato la separazione dei coniugi con CP_2 addebito al marito, statuito l'affido condiviso del minore con domiciliazione presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare in Capo
d'Orlando via Nazionale Palermo n. 297, disposto un assegno a carico del per il figlio pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie;
che a seguito di gravame (proc. 471/2020 RG), con sentenza n.
328/2021 la Corte d'Appello di Messina aveva rigettato le reciproche domande di addebito e compensato le spese;
che detta sentenza era passata in giudicato.
Ciò premesso, oltre alla “cessazione degli effetti civili” (correttamente
“scioglimento” del matrimonio civile) il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore della moglie, con condanna di quest'ultima alla refusione degli onorari di lite.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla pronunzia di divorzio ma si CP_2 opponeva alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare e chiedendo, in via riconvenzionale l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio -in base alle accresciute esigenze di vita del medesimo- nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 12.03.2023 il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le statuizioni della separazione personale tra i coniugi, e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e precisate, infine, le conclusioni, la causa veniva, pertanto, introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in data 8.1.2025.
Ciò posto, va accolta la domanda di divorzio avanzata da Parte_1 alla quale ha aderito dovendosi, nondimeno, precisare che trattasi di CP_2 scioglimento del matrimonio atteso che lo stesso è stato contratto dalle parti con rito
2 civile e non concordatario. Ai fini dell'accoglimento della superiore domanda va, pure, rilevato che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge essendo documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con sentenza n. 318/2020, pubblicata il 15.6.2020 nel procedimento n. 380/2016 RG (sentenza appellata solo in punto di addebito e spese e così parzialmente riformata con la sentenza della Corte
d'Appello di Messina n. 328/2021, passata in giudicato) ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dal ricorrente e l'adesione della resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi. Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di scioglimento del matrimonio civile.
In corso di causa non sono emersi elementi per derogare alla regola dell'affido condiviso della prole minore e alla collocazione presso la madre, sicché va pure confermata l'assegnazione della casa familiare -sita in Capo d'Orlando via
Nazionale Palermo n. 297- in capo alla resistente, con conseguente rigetto della domanda di revoca avanzata dal ricorrente.
Invero, nel giudizio di separazione tra gli odierni contendenti è emerso incontrovertibilmente che la suddetta abitazione fosse divenuta, da anni, la casa familiare del nucleo ove lo stesso si era trasferito e aveva fissato l'habitat domestico e il centro dell'imputazione degli affetti.
Detta assegnazione, peraltro, non è stata contestata dal ricorrente allorquando lo stesso ha proposto appello, limitato piuttosto all'addebito della separazione e alle spese processuali.
Pertanto, non sussistendo ragioni -neppure sopravvenute- che giustifichino la revoca del provvedimento di assegnazione e permanendo, nello specifico, la domiciliazione del figlio minore con la madre presso l'immobile di Capo d'Orlando via Parte_1
3 Nazionale Palermo n. 297 (e non 267 come erroneamente indicato in ricorso: vedi comparsa e certificato residenza), va rigettata la domanda di revoca dell'assegnazione avanzata dal ricorrente.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per il minore , formulata in comparsa di costituzione dalla Parte_1 resistente in ragione delle accresciute esigenze di vita del figlio che ha ormai compiuto 16 anni.
Infatti, è notorio che - rispetto al tempo dell'avvio della separazione, allorquando il minore aveva appena 8 anni e frequentava le scuole elementari - le necessità del ragazzo, oggi adolescente, si siano incrementate e che lo stesso vada mantenuto -ex artt. 147 e 148 c.c.- avuto riguardo non solamente all'obbligo alimentare ma anche agli aspetti abitativi, scolastici, sportivo-ricreativi, sanitari e sociali confacenti all'età
e al contesto di appartenenza (Cass. Civ. 11724/2023).
Appare, pertanto, opportuno rideterminare in € 350,00, l'assegno mensile posto a carico del ed in favore della per il mantenimento del figlio, Parte_1 CP_2 oltre rivalutazione annuale e al 50% delle spese straordinarie da individuarsi, in difetto di accordo, secondo il protocollo CNF.
Le spese, stante la prevalente soccombenza del ricorrente, sono poste a suo carico e liquidate ex d.m. 147/2022 in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così decide: Parte_1 CP_2
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Capo
d'Orlando (ME) in data 13.06.2007 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n. 7, parte I, anno 2007;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. rigetta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare in mancanza dei presupposti di legge;
4. accoglie la domanda riconvenzionale della resistente e, per l'effetto, a carico del ed in favore della un assegno per il figlio minore di € 350,00 Parte_1 CP_2
4 mensili, oltre adeguamento annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo CNF.
5. condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 14.4.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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