Articolo 49 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 48Articolo 50
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5 febbraio 1976
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8 maggio 2010
Art. 49. Notificazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al ((Ministero della giustizia))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010