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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2024, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 31.01.24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art. 281 - sexies nella causa iscritta al n. 716 dell'R.G.A.C. anno 2020, a seguito della discussione nell'udienza del 31.01.2024 vertente t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicodemo Anania presso cui domicilia in virtù di mandato in atti;
- Appellante –
e
, in persona del sindaco p.t., p.iva , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Olevano sul Tusciano – 84062 (SA), alla P.zza Umberto I, fraz. Ariano, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Rubino ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio sito in Battipaglia - 84091 (SA), alla via M. Ripa, n° 33;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del G.D.P. di Montecorvino Rovella, n. 575/19 emessa il 05/12/2019
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e memorie conclusionali da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 02.03.2018 al , il sig. CP_1 CP_1 esponeva che in data 16.03.2017, verso le ore 13:00 circa, in Olevano Parte_1 sul Tusciano, nel mentre percorreva a piedi la discesa di via Valle, fraz. Salitto, all'altezza del civico n° 5, “rovinava a terra inciampando col piede sinistro sul manto stradale dissestato, riportando una frattura composta base V metatarso, con prognosi di giorni 20 s.c.u.g.”; che a seguito delle menzionate e paventate lesioni osservava un periodo di invalidità temporanea con residuanti postumi invalidanti e per l'effetto conveniva il , Controparte_2 in persona del sindaco p.t., innanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, al fine di sentir dichiarare la responsabilità dell'ente per i danni causati all'attore ex art. 2051 c.c. e per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento nella misura di € 5.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il , in Controparte_1 persona del sindaco p.t., il quale impugnava e contestava l'avversa domanda attorea, chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto. Più in particolare, parte convenuta, in primis, contestava l'accaduto per la genericità, la lacunosità e l'incongruenza dei fatti esposti dalla controparte e per manifesta discrasia tra quanto sostenuto da parte attrice nell'atto di citazione e quanto emergente, per tabulas, dai documenti depositati.
Ed invero parte attrice dichiarava che il sinistro si era verificato alle ore 13:00, sul manto stradale dissestato e non veniva menzionata alcuna buca, né la presenza sul posto di testimoni;
dalla relazione di servizio del lgt. del 16.03.2017, recatosi sul posto, Per_1 risultava invece la constatazione dell'occorso a causa della presenza di una buca stradale, ma alle ore 15:35, quindi ben 2 ore e mezzo dopo, rispetto a quanto dichiarato dall'attore; ed ancora, si evinceva che il prefato luogotenente accompagnava il al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale di Eboli, sebbene dal referto del 16.03.2017, che si rammenti essere atto pubblico avente fede privilegiata, risultava giunto da solo e con mezzi propri e la causa dell'infortunio veniva dichiarata dal come accidentale. Pt_1
Di poi, parte resistente eccepiva la carenza di prova da parte dell'attore circa la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
pag. 2/8 Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di prime cure istruiva la causa mediante prova testimoniale e consulenza medico-legale. Esaurita l'istruttoria, il GdP con sentenza n.
575/19 del 05/12/2019, dep.ta il 06.12.2019, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento di spese di causa pari ad € 671,00, oltre il 15% per rimborso spese generali sul compenso, Iva e Cpa, come per legge.
Avverso tale pronuncia il proponeva appello, fondandolo sui seguenti Pt_1 motivi: - motivazione erronea e/o avulsa, inadeguata, dovuta all'inesatta indicazione dei testi escussi;
- motivazione erronea, viziata da contraddittorieta' – violazione e/o inesatta applicazione di legge;
- erronea valutazione della sussistenza del caso fortuito.
Si costituiva il eccependo la inammissibilità dell'appello Controparte_3 ex art 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito concludeva per il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza gravata.
Lo scrivente fissava l'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente l'appello è ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. in quanto ivi risultano evidenziate in modo espresso e diretto le critiche mosse alla decisione gravata e le parti della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Parte attrice ha provato l'evento dannoso a mezzo di testimonianza e con documentazione in atti (referto di P.S.; CTP, relazione di un vigile urbano).
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda assumendo che l'attore non ha assolto l'onere probatorio previsto secondo il principio della domanda, tenuto conto di quanto la situazione di possibile danno potesse essere prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe. Ha sottolineato che egli vive nel Comune di nei pressi della strada in cui è caduto;
che la presenza CP_1 di fogliame e volantini sull'area in questione avrebbero dovuto indurre il a Pt_1 prestare maggiore prudenza;
che l'unico teste escusso ha riferito circostanze per nulla precise in ordine alle caratteristiche del luogo teatro del sinistro, per cui non è da ritenersi raggiunta la prova dell'an debeatur.
Questa motivazione non è conferente con il materiale probatorio in atti. In astratto il giudice di prime cure può aver dubitato che il teste non fosse presente sullo stato Tes_1
pag. 3/8 dei luoghi al momento del fatto e che abbia reso una testimonianza di favore al Pt_1 presso il cui studio collaborava. Tuttavia, in assenza di elementi oggettivi contrari (dalla documentazione in atti prodotta da parte attrice non si specifica ma neppure si esclude che vi fossero testimoni) la testimonianza del è da ritenersi veritiera, perché resa sotto il Tes_1 vincolo di giuramento. Le dichiarazioni rese dal teste sono affatto generiche;
egli ha dichiarato di aver parcheggiato l'auto nei pressi di via Valle verso le ore 13.30/13.00; di aver visto il sig percorrere tale strada avvicinandosi a lui;
di trovarsi a circa 3 metri Pt_1 allorquando lo ha visto inciampare sul manto stradale su una buca coperta da fogliame e volantini;
che il dissesto della strada non era segnalato.
Non si intende cosa altro doveva specificare il testimone per far sì che la sua testimonianza superasse il vaglio di attendibilità da parte del giudice di prime cure: ha riconosciuto lo stato dei luoghi;
indicato la via esatta teatro dell'evento; l'ora in cui si era verificato;
non ha ricordato il giorno preciso perché era trascorso del tempo ma ha indicato che il fatto è avvenuto nel mese di marzo del 2017; ha dichiarato di aver visto il Pt_1 inciampare su una piccola buca. Tale dichiarazione è sufficiente a ritenere provato l'an della pretesa risarcitoria.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa del convenuto/appellato, CP_1 non vi è alcuna discrasia nel narrato di parte attrice rispetto alla relazione di servizio del vigile urbano. Egli ha dichiarato – in ciò confermato dal teste – di essere caduto intorno alle 13.00. Evidentemente una volta rientrato a casa, sentendo dolore e consultandosi con qualcuno in merito alla necessità di procurarsi una prova scritta per agire contro il CP_1 ha segnalato la circostanza del dissesto del manto stradale al Comando di Polizia municipale ottenendo che l'operante si recasse sul posto alle ore 15.30 e Persona_2 verificasse le pessime condizioni di via Valle;
e subito dopo, sempre al fine di procurarsi un documento spendibile in giudizio, veniva accompagnato dal al P.S. per farsi Per_1 refertare la lesione. Dal referto infatti si evince che l'accesso è avvenuto alle ore 15.51.
Appare evidente che il verbalizzante, dopo aver accompagnato il è andato via Pt_1 per cui non risulta menzionato come suo accompagnatore nel referto.
Proprio il referto, che ha fede privilegiata, evidenzia che realmente in quella data il ha subito un infortunio perché è stato riscontrato dagli operatori del P.S. che gli Pt_1 hanno diagnosticato edema ed epistema distale alla caviglia e piede sinistro.
pag. 4/8 Correttamente risulta indicato in referto trauma accidentale, che è compatibile con una caduta accidentale sul manto stradale. Lo stesso CTU nominato in primo grado si è espresso in termini di compatibilità tra le lesioni riscontrate e la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Tanto premesso, è superfluo e scontato rimarcare che sussiste la responsabilità dell'ente territoriale da cose in custodia ex art 2051 c.c. che è di tipo oggettivo, ma ammette la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo e finanche dello stesso danneggiato. In tale ultimo caso, in giurisprudenza di legittimità si è affermato che il concorso colposo del danneggiato ex art 1227 c.c. può ridurre significativamente la responsabilità del custode fino ad escluderla del tutto quanto più la situazione di possibile danno potesse essere prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe.
In altri termini, quanto più è evidente ictu oculi l'insidia stradale, tanto più la distrazione e la negligenza del danneggiato, nel prevenire ed evitare l'evento dannoso, configureranno un concorso colposo ex art 1227 c.c., riducente o addirittura escludente il danno.
La giurisprudenza in tal senso richiamata dal Giudice di prime cure è corretta, ma non ne ha fatto buon governo. Dalla foto allegata alla relazione di servizio dell'operante del corpo di polizia municipale, infatti, si nota la condizione generale di dissesto del manto stradale, ma la buca riferita anche nella relazione non era di grandi dimensioni, tale da essere immediatamente percepita dagli utenti e ciò a maggior ragione perché era ricoperta da fogliame come riferito dal teste.
Non ravvisandosi un caso fortuito – sub specie un concorso colposo dello stesso danneggiato – l'ente territoriale convenuto deve rispondere del danno patito dall'attore dall'inciampo sulla buca ai sensi dell'art 2051 c.c.
Alla luce della CTU espletata in primo grado, in cui veniva diagnosticata all'attore
“esiti di frattura della base del V metatarso”, ritenuta compatibile con la Parte_1 dinamica del sinistro, il danno biologico subìto dall'appellato va liquidato secondo il seguente prospetto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
pag. 5/8 Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.348,61
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 337,15
Punto danno non patrimoniale
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.299,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 6.019,00
Invalidità temporanea totale
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.113,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 742,50
Totale danno biologico temporaneo € 3.836,25
Spese mediche € 1.050,00
Totale generale:
Totale con personalizzazione massima € 10.905,25
Parte attrice ha espressamente limitato in primo grado la domanda nell'importo di €
5.000,00 (cfr lett b delle conclusioni in primo grado); si ritiene inammissibile pertanto per violazione dell'art 345 cpc la domanda proposta in questo giudizio di appello di risarcimento del danno per una somma maggiore (nelle conclusioni dell'atto di appello testualmente si indica “…come prudenzialmente indicati nel corso del processo di primo grado in complessivi € 5.000,00 ovvero al pagamento di quelle somme diverse o maggiori che verranno ritenute di giustizia”…). L'art 345 cpc, infatti, nel prevedere il divieto di formulare nuove domande ed eccezioni, elenca tassativamente i casi di deroga a tale principio, ossia gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti pag. 6/8 dopo la sentenza stessa. Nel caso di specie, non è stato richiesto in appello un maggior importo per il peggioramento postumo del danno biologico, ma la riforma della sentenza di primo grado che non ha riconosciuto il danno patito dalla caduta descritta in citazione.
All'attore dovranno, inoltre, essere corrisposti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato, (corrispondete a quello risultante dalla
"devalutazione"), in base agli indici , alla data del 16.03.2017, quale momento dei Org_1 verificazione dell'evento dannoso, di quello testè liquidato all'attualità, e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996).
Quanto alle spese di lite, il convenuto deve essere condannato a CP_1 corrispondere a parte attrice le spese di primo grado oltre alle spese di questo grado di appello. Nell'atto di citazione in primo grado il difensore dell'istante si è dichiarato antistatario. Nell'atto di appello ha invece dichiarato “Vinte le spese, e compensi di causa del doppio grado di giudizio, con condanna del in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t. alla restituzione in favore di dell'importo da questi versato all'ente appellato in Parte_1 ossequio della provvisoria esecutività del capo della sentenza di primo grado relativo alla sua condanna alle spese”. Non risulta quindi confermata la dichiarazione di antistatarietà anche con riferimento alle spese di primo grado. La liquidazione avverrà secondo i parametri mediani tra le tariffe minime e medie dello scaglione di valore individuato secondo il decisum. Si esclude la fase istruttoria in questo giudizio di appello perché non è stata svolta. Nulla a provvedere sulla richiesta di rimborso delle spese di primo grado che l'appellante non ha provato di avere versato;
in senso conforme anche il difensore del appellato ha negato che vi sia CP_1 stato il relativo pagamento.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così dispone: Parte_2
1) In accoglimento dell'appello, ed in riforma integrale della sentenza del G.D.P. di Montecorvino Rovella, n. 575/19 emessa il 05/12/2019, previo accertamento della responsabilità esclusiva del , ai sensi dell'art Controparte_2
2051 c.c., in merito al sinistro descritto in citazione, accoglie la domanda attorea in primo grado e per l'effetto condanna il a pagare a parte attrice, a titolo di CP_1 risarcimento, la somma di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come precisato in parte motiva;
2) Condanna il appellato alla rifusione in favore dell'attore delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio che si liquidano in € 900,00 oltre esborsi, IVA CPA e rimborso forfettario spese come per legge per il giudizio di primo grado, ed in €
1.150,00 oltre esborsi, IVA CPA e rimborso forfettario spese come per legge per questo giudizio di appello;
3) Pone definitivamente a carico del appellato le spese di CTU in primo CP_1 grado.
Salerno,
31 gennaio 2024
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art. 281 - sexies nella causa iscritta al n. 716 dell'R.G.A.C. anno 2020, a seguito della discussione nell'udienza del 31.01.2024 vertente t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicodemo Anania presso cui domicilia in virtù di mandato in atti;
- Appellante –
e
, in persona del sindaco p.t., p.iva , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Olevano sul Tusciano – 84062 (SA), alla P.zza Umberto I, fraz. Ariano, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Rubino ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio sito in Battipaglia - 84091 (SA), alla via M. Ripa, n° 33;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del G.D.P. di Montecorvino Rovella, n. 575/19 emessa il 05/12/2019
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e memorie conclusionali da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 02.03.2018 al , il sig. CP_1 CP_1 esponeva che in data 16.03.2017, verso le ore 13:00 circa, in Olevano Parte_1 sul Tusciano, nel mentre percorreva a piedi la discesa di via Valle, fraz. Salitto, all'altezza del civico n° 5, “rovinava a terra inciampando col piede sinistro sul manto stradale dissestato, riportando una frattura composta base V metatarso, con prognosi di giorni 20 s.c.u.g.”; che a seguito delle menzionate e paventate lesioni osservava un periodo di invalidità temporanea con residuanti postumi invalidanti e per l'effetto conveniva il , Controparte_2 in persona del sindaco p.t., innanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, al fine di sentir dichiarare la responsabilità dell'ente per i danni causati all'attore ex art. 2051 c.c. e per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento nella misura di € 5.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il , in Controparte_1 persona del sindaco p.t., il quale impugnava e contestava l'avversa domanda attorea, chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto. Più in particolare, parte convenuta, in primis, contestava l'accaduto per la genericità, la lacunosità e l'incongruenza dei fatti esposti dalla controparte e per manifesta discrasia tra quanto sostenuto da parte attrice nell'atto di citazione e quanto emergente, per tabulas, dai documenti depositati.
Ed invero parte attrice dichiarava che il sinistro si era verificato alle ore 13:00, sul manto stradale dissestato e non veniva menzionata alcuna buca, né la presenza sul posto di testimoni;
dalla relazione di servizio del lgt. del 16.03.2017, recatosi sul posto, Per_1 risultava invece la constatazione dell'occorso a causa della presenza di una buca stradale, ma alle ore 15:35, quindi ben 2 ore e mezzo dopo, rispetto a quanto dichiarato dall'attore; ed ancora, si evinceva che il prefato luogotenente accompagnava il al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale di Eboli, sebbene dal referto del 16.03.2017, che si rammenti essere atto pubblico avente fede privilegiata, risultava giunto da solo e con mezzi propri e la causa dell'infortunio veniva dichiarata dal come accidentale. Pt_1
Di poi, parte resistente eccepiva la carenza di prova da parte dell'attore circa la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
pag. 2/8 Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di prime cure istruiva la causa mediante prova testimoniale e consulenza medico-legale. Esaurita l'istruttoria, il GdP con sentenza n.
575/19 del 05/12/2019, dep.ta il 06.12.2019, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento di spese di causa pari ad € 671,00, oltre il 15% per rimborso spese generali sul compenso, Iva e Cpa, come per legge.
Avverso tale pronuncia il proponeva appello, fondandolo sui seguenti Pt_1 motivi: - motivazione erronea e/o avulsa, inadeguata, dovuta all'inesatta indicazione dei testi escussi;
- motivazione erronea, viziata da contraddittorieta' – violazione e/o inesatta applicazione di legge;
- erronea valutazione della sussistenza del caso fortuito.
Si costituiva il eccependo la inammissibilità dell'appello Controparte_3 ex art 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito concludeva per il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza gravata.
Lo scrivente fissava l'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente l'appello è ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. in quanto ivi risultano evidenziate in modo espresso e diretto le critiche mosse alla decisione gravata e le parti della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Parte attrice ha provato l'evento dannoso a mezzo di testimonianza e con documentazione in atti (referto di P.S.; CTP, relazione di un vigile urbano).
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda assumendo che l'attore non ha assolto l'onere probatorio previsto secondo il principio della domanda, tenuto conto di quanto la situazione di possibile danno potesse essere prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe. Ha sottolineato che egli vive nel Comune di nei pressi della strada in cui è caduto;
che la presenza CP_1 di fogliame e volantini sull'area in questione avrebbero dovuto indurre il a Pt_1 prestare maggiore prudenza;
che l'unico teste escusso ha riferito circostanze per nulla precise in ordine alle caratteristiche del luogo teatro del sinistro, per cui non è da ritenersi raggiunta la prova dell'an debeatur.
Questa motivazione non è conferente con il materiale probatorio in atti. In astratto il giudice di prime cure può aver dubitato che il teste non fosse presente sullo stato Tes_1
pag. 3/8 dei luoghi al momento del fatto e che abbia reso una testimonianza di favore al Pt_1 presso il cui studio collaborava. Tuttavia, in assenza di elementi oggettivi contrari (dalla documentazione in atti prodotta da parte attrice non si specifica ma neppure si esclude che vi fossero testimoni) la testimonianza del è da ritenersi veritiera, perché resa sotto il Tes_1 vincolo di giuramento. Le dichiarazioni rese dal teste sono affatto generiche;
egli ha dichiarato di aver parcheggiato l'auto nei pressi di via Valle verso le ore 13.30/13.00; di aver visto il sig percorrere tale strada avvicinandosi a lui;
di trovarsi a circa 3 metri Pt_1 allorquando lo ha visto inciampare sul manto stradale su una buca coperta da fogliame e volantini;
che il dissesto della strada non era segnalato.
Non si intende cosa altro doveva specificare il testimone per far sì che la sua testimonianza superasse il vaglio di attendibilità da parte del giudice di prime cure: ha riconosciuto lo stato dei luoghi;
indicato la via esatta teatro dell'evento; l'ora in cui si era verificato;
non ha ricordato il giorno preciso perché era trascorso del tempo ma ha indicato che il fatto è avvenuto nel mese di marzo del 2017; ha dichiarato di aver visto il Pt_1 inciampare su una piccola buca. Tale dichiarazione è sufficiente a ritenere provato l'an della pretesa risarcitoria.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa del convenuto/appellato, CP_1 non vi è alcuna discrasia nel narrato di parte attrice rispetto alla relazione di servizio del vigile urbano. Egli ha dichiarato – in ciò confermato dal teste – di essere caduto intorno alle 13.00. Evidentemente una volta rientrato a casa, sentendo dolore e consultandosi con qualcuno in merito alla necessità di procurarsi una prova scritta per agire contro il CP_1 ha segnalato la circostanza del dissesto del manto stradale al Comando di Polizia municipale ottenendo che l'operante si recasse sul posto alle ore 15.30 e Persona_2 verificasse le pessime condizioni di via Valle;
e subito dopo, sempre al fine di procurarsi un documento spendibile in giudizio, veniva accompagnato dal al P.S. per farsi Per_1 refertare la lesione. Dal referto infatti si evince che l'accesso è avvenuto alle ore 15.51.
Appare evidente che il verbalizzante, dopo aver accompagnato il è andato via Pt_1 per cui non risulta menzionato come suo accompagnatore nel referto.
Proprio il referto, che ha fede privilegiata, evidenzia che realmente in quella data il ha subito un infortunio perché è stato riscontrato dagli operatori del P.S. che gli Pt_1 hanno diagnosticato edema ed epistema distale alla caviglia e piede sinistro.
pag. 4/8 Correttamente risulta indicato in referto trauma accidentale, che è compatibile con una caduta accidentale sul manto stradale. Lo stesso CTU nominato in primo grado si è espresso in termini di compatibilità tra le lesioni riscontrate e la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Tanto premesso, è superfluo e scontato rimarcare che sussiste la responsabilità dell'ente territoriale da cose in custodia ex art 2051 c.c. che è di tipo oggettivo, ma ammette la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo e finanche dello stesso danneggiato. In tale ultimo caso, in giurisprudenza di legittimità si è affermato che il concorso colposo del danneggiato ex art 1227 c.c. può ridurre significativamente la responsabilità del custode fino ad escluderla del tutto quanto più la situazione di possibile danno potesse essere prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe.
In altri termini, quanto più è evidente ictu oculi l'insidia stradale, tanto più la distrazione e la negligenza del danneggiato, nel prevenire ed evitare l'evento dannoso, configureranno un concorso colposo ex art 1227 c.c., riducente o addirittura escludente il danno.
La giurisprudenza in tal senso richiamata dal Giudice di prime cure è corretta, ma non ne ha fatto buon governo. Dalla foto allegata alla relazione di servizio dell'operante del corpo di polizia municipale, infatti, si nota la condizione generale di dissesto del manto stradale, ma la buca riferita anche nella relazione non era di grandi dimensioni, tale da essere immediatamente percepita dagli utenti e ciò a maggior ragione perché era ricoperta da fogliame come riferito dal teste.
Non ravvisandosi un caso fortuito – sub specie un concorso colposo dello stesso danneggiato – l'ente territoriale convenuto deve rispondere del danno patito dall'attore dall'inciampo sulla buca ai sensi dell'art 2051 c.c.
Alla luce della CTU espletata in primo grado, in cui veniva diagnosticata all'attore
“esiti di frattura della base del V metatarso”, ritenuta compatibile con la Parte_1 dinamica del sinistro, il danno biologico subìto dall'appellato va liquidato secondo il seguente prospetto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
pag. 5/8 Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.348,61
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 337,15
Punto danno non patrimoniale
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.299,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 6.019,00
Invalidità temporanea totale
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.113,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 742,50
Totale danno biologico temporaneo € 3.836,25
Spese mediche € 1.050,00
Totale generale:
Totale con personalizzazione massima € 10.905,25
Parte attrice ha espressamente limitato in primo grado la domanda nell'importo di €
5.000,00 (cfr lett b delle conclusioni in primo grado); si ritiene inammissibile pertanto per violazione dell'art 345 cpc la domanda proposta in questo giudizio di appello di risarcimento del danno per una somma maggiore (nelle conclusioni dell'atto di appello testualmente si indica “…come prudenzialmente indicati nel corso del processo di primo grado in complessivi € 5.000,00 ovvero al pagamento di quelle somme diverse o maggiori che verranno ritenute di giustizia”…). L'art 345 cpc, infatti, nel prevedere il divieto di formulare nuove domande ed eccezioni, elenca tassativamente i casi di deroga a tale principio, ossia gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti pag. 6/8 dopo la sentenza stessa. Nel caso di specie, non è stato richiesto in appello un maggior importo per il peggioramento postumo del danno biologico, ma la riforma della sentenza di primo grado che non ha riconosciuto il danno patito dalla caduta descritta in citazione.
All'attore dovranno, inoltre, essere corrisposti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato, (corrispondete a quello risultante dalla
"devalutazione"), in base agli indici , alla data del 16.03.2017, quale momento dei Org_1 verificazione dell'evento dannoso, di quello testè liquidato all'attualità, e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996).
Quanto alle spese di lite, il convenuto deve essere condannato a CP_1 corrispondere a parte attrice le spese di primo grado oltre alle spese di questo grado di appello. Nell'atto di citazione in primo grado il difensore dell'istante si è dichiarato antistatario. Nell'atto di appello ha invece dichiarato “Vinte le spese, e compensi di causa del doppio grado di giudizio, con condanna del in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t. alla restituzione in favore di dell'importo da questi versato all'ente appellato in Parte_1 ossequio della provvisoria esecutività del capo della sentenza di primo grado relativo alla sua condanna alle spese”. Non risulta quindi confermata la dichiarazione di antistatarietà anche con riferimento alle spese di primo grado. La liquidazione avverrà secondo i parametri mediani tra le tariffe minime e medie dello scaglione di valore individuato secondo il decisum. Si esclude la fase istruttoria in questo giudizio di appello perché non è stata svolta. Nulla a provvedere sulla richiesta di rimborso delle spese di primo grado che l'appellante non ha provato di avere versato;
in senso conforme anche il difensore del appellato ha negato che vi sia CP_1 stato il relativo pagamento.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così dispone: Parte_2
1) In accoglimento dell'appello, ed in riforma integrale della sentenza del G.D.P. di Montecorvino Rovella, n. 575/19 emessa il 05/12/2019, previo accertamento della responsabilità esclusiva del , ai sensi dell'art Controparte_2
2051 c.c., in merito al sinistro descritto in citazione, accoglie la domanda attorea in primo grado e per l'effetto condanna il a pagare a parte attrice, a titolo di CP_1 risarcimento, la somma di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come precisato in parte motiva;
2) Condanna il appellato alla rifusione in favore dell'attore delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio che si liquidano in € 900,00 oltre esborsi, IVA CPA e rimborso forfettario spese come per legge per il giudizio di primo grado, ed in €
1.150,00 oltre esborsi, IVA CPA e rimborso forfettario spese come per legge per questo giudizio di appello;
3) Pone definitivamente a carico del appellato le spese di CTU in primo CP_1 grado.
Salerno,
31 gennaio 2024
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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