Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5228/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCACCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA e dell'avv. BARONI STEFANIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MISURACA Controparte_1 C.F._2
LAVINIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 12
2) Il sig. con il consenso della sig.ra rilascerà la casa familiare entro e non oltre il CP_1 Pt_1
termine essenziale di 4 (quattro) giorni, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diverso accordo tra le parti, provvedendo in occasione del suo trasferimento a prelevare a proprie cure e spese tutti i propri effetti personali e riservandosi di provvedere - entro e non oltre il termine essenziale di 30 (trenta) giorni decorrente dalla sottoscrizione del presente ricorso - al prelievo a proprie cure e spese di parte del residuo mobilio individuato dalle parti come da elenco che si produce
(doc. n. 3) secondo tempi e modalità da concordare preventivamente e per iscritto con la sig.ra e comunque alla presenza della medesima. Pt_1
Contestualmente al suddetto trasferimento e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 4
(quattro) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il sig. si obbliga a consegnare alla CP_1
sig.ra tutte le chiavi della casa ex coniugale in possesso suo e/o dei suoi famigliari. Pt_1
3) Il sig. si obbliga nel termine di 7 (sette) giorni con decorrenza dalla sottoscrizione del CP_1
presente ricorso a trasferire la propria residenza anagrafica ove riterrà più opportuno, dichiarandosi edotto dell'obbligo previsto dall'art. 337-sexies c.c. di comunicare alla moglie tempestivamente e, in ogni caso nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
4) La casa familiare, sita in Pavullo nel Frignano (MO), via Coscogno n. 78, di proprietà dei genitori della sig.ra , è assegnata ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. alla medesima unitamente Parte_1
alla proprietà di tutti gli arredi e corredi della casa ex familiare ad eccezione di quelli indicati nell'elenco allegato sub doc. n. 3, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo dal sig. sin da ora rinunciata e rimossa. CP_1
5) La madre, GN , è individuata quale genitore collocatario e pertanto i figli Parte_1
ed continueranno ad abitare con lei presso la casa familiare sita in Pavullo nel Per_1 Per_2
Frignano (MO), via Coscogno n. 78, sino alla rispettiva indipendenza economica, e presso la stessa avranno altresì la residenza anagrafica ed il domicilio.
6) I coniugi concordano che i figli minori ed restino affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 via condivisa, in ossequio a quanto dispone l'art. 155 c.c., come novellato dalla Legge 8 Febbraio
2006, n. 54, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre.
I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sui figli, con l'impegno di adottare insieme ed in comune accordo fra loro tutte le decisioni di maggior interesse che li pagina 2 di 12 riguardano e relative alla loro istruzione, alla loro educazione, alla loro salute ed alla scelta della loro residenza abituale, tenendo prioritariamente conto della volontà, dei bisogni, delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli e far sì che gli stessi mantengano con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservino, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi.
8) In ragione della tenera età dei minori ed , i genitori concordano che il padre potrà Per_1 Per_2
frequentare ed avrà il diritto/dovere di tenere presso di sé i figli con l'opportuna gradualità e secondo la calendarizzazione di seguito indicata con decorrenza dalla settimana del rilascio da parte del medesimo dell'abitazione coniugale:
- durante la settimana, il padre terrà i figli, salvo diverso accordo scritto tra le parti, due giorni infrasettimanali individuati nel martedì e nel mercoledì, prelevandoli il martedì dall'uscita di scuola, mentre il mercoledì mattina alle ore 7,45 dalla casa materna già pronti, per riportarli in entrambi i giorni presso la casa materna dopo cena, entro le ore 21,15;
- i week end saranno suddivisi tra i genitori e pertanto, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il venerdì il padre preleverà dall'uscita di scuola i figli che pernotteranno presso di lui e li riaccompagnerà presso la casa materna il sabato dopo cena, entro le ore 22.
A) Nel corso delle vacanze natalizie del corrente anno (= 2024/2025) i genitori concordano fin d'ora che i figli trascorreranno:
- i giorni 20 e 21 dicembre con il padre: quest'ultimo preleverà dall'uscita di scuola del 20 dicembre i figli che pernotteranno presso di lui e li riaccompagnerà presso la casa materna il giorno 21 dicembre dopo cena entro le ore 22;
- i giorni 22 e 23 dicembre con la madre;
- la Vigilia di Natale con il padre: quest'ultimo preleverà dalla casa materna alle ore 8 del 24 dicembre i figli che pernotteranno presso di lui e li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 10 del 25 dicembre;
- i giorni 25 e 26 dicembre con la madre;
pagina 3 di 12 - i giorni 27 e 28 dicembre con il padre: quest'ultimo preleverà dalla casa materna alle ore 10 del 27 dicembre i figli che pernotteranno presso di lui e li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 22 del 28 dicembre;
- i giorni 29 e 30 dicembre con la madre;
- i giorni 31 dicembre e 1° gennaio con il padre: quest'ultimo preleverà dalla casa materna alle ore 16 del 31 dicembre i figli che pernotteranno presso di lui e li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 22 del 1° gennaio;
- il giorno 2 gennaio con la madre;
- i giorni 3 e 4 gennaio con il padre: quest'ultimo preleverà dalla casa materna alle ore 10 del 3 gennaio i figli che pernotteranno presso di lui e li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore
22 del 4 gennaio;
- i giorni 5 e 6 gennaio con la madre.
Dalle vacanze natalizie 2025/2026 i genitori concordano che i figli, anche al fine di preservare le consolidate ed acquisite abitudini familiari, trascorreranno:
- per due anni consecutivi (e cioè per le vacanze natalizie 2025/2026 e 2026/2027) il giorno della
Vigilia di Natale sino alle ore 10,00 del 25 dicembre con il padre ed il giorno di Natale sino alle ore
11,00 del 26 dicembre con la madre e per l'anno seguente (e cioè per le vacanze natalizie 2027/2028) il giorno della Vigilia di Natale sino alle ore 10,00 del 25 dicembre con la madre ed il giorno di Natale sino alle ore 11,00 del 26 dicembre con il padre e così via, con la precisazione che dalle vacanze natalizie 2028/2029 continuerà la sopra indicata alternanza per cui i figli staranno con il padre il giorno di Natale un anno ogni triennio;
- ad anni alterni con ciascun genitore o il periodo dal 26 dicembre (ore 11,00) al 1° gennaio (ore
11,00) oppure il periodo dal 1° gennaio (ore 11,00) sino al 7 gennaio quando il genitore che li avrà presso di sé li riporterà direttamente a scuola, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2025/2026, ed trascorreranno con la madre il Per_1 Per_2
giorno di Natale nonché il periodo dal 26 dicembre (ore 11,00) al 1° gennaio (ore 11,00).
B) Dal 1° marzo 2025 i genitori concordano che:
- durante la settimana, il padre terrà i figli, salvo diverso accordo scritto tra i medesimi, il martedì ed il mercoledì, prelevandoli il martedì dall'uscita di scuola, con pernottamento presso di lui e sino al mercoledì quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena, entro le ore 21,15;
- i week end saranno suddivisi tra i genitori e pertanto, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il venerdì il padre preleverà dall'uscita di scuola i figli che pernotteranno presso di lui e li terrà con sé sino al sabato quando li riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena, entro le ore 22.
pagina 4 di 12 C) Nel corso delle vacanze Pasquali 2025 i genitori concordano fin d'ora che i figli trascorreranno
- i giorni 18 e 19 aprile con il padre che li preleverà alla mattina alle ore 8,00 dalla casa materna, con pernottamento presso di lui e sino al sabato quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena, entro le ore 22;
- il giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) ed il giorno di Pasquetta con la madre.
Dalle vacanze pasquali 2026 i genitori concordano che i figli trascorreranno con ciascuno di loro 3
(tre) giorni possibilmente consecutivi, avendo cura di alternare di anno in anno tra loro Pasqua e
Pasquetta.
Per le vacanze scolastiche pasquali 2026, ed trascorreranno con il padre il giorno di Per_1 Per_2
Pasqua.
D) Dal 1° giugno 2025 i genitori concordano che:
- durante la settimana, il padre terrà i figli il martedì ed il mercoledì, prelevandoli all'uscita da scuola e/o dal centro estivo con pernottamento presso di lui in entrambi i giorni. Il padre provvederà il giovedì mattina ad accompagnare i figli a scuola e/o a terapia e/o al centro estivo;
- il padre terrà i figli con sé a week end alternati a partire dal venerdì dall'uscita di scuola e/o del centro estivo fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola e/o a terapia e/o al centro estivo.
Il primo weekend del 7-8 giugno 2025 spetterà al padre.
E) Per le vacanze estive 2025 i genitori concordano fin d'ora che i figli trascorreranno con i medesimi due settimane non consecutive, ed in particolare:
- con la madre la prima e la terza settimana di agosto;
- con il padre la seconda e la quarta settimana di agosto.
Eventuali modifiche a quanto sopra indicato saranno possibili, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei figli e dei genitori, previo accordo scritto fra i medesimi da assumersi entro la fine del mese di maggio.
A decorrere dalle vacanze estive 2026 i genitori concordano fin d'ora che i figli trascorreranno:
- dal 1° al 15 agosto le vacanze con la madre;
- dal 16 al 31 agosto le vacanze con il padre;
salvo diverso accordo scritto a mezzo Whatsapp, e-mail etc.
Entro 5 (cinque) giorni prima della partenza i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e la località ove i figli trascorreranno con ciascuno di loro le vacanze.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con ed e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto Per_1 Per_2
dei minori ad un ordinato e sereno programma di vita confacente ai loro bisogni ed alla loro età, sia pagina 5 di 12 dei loro impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei loro ritmi ed abitudini esistenziali.
Eventuali cambiamenti dei tempi di frequentazione come sopra previsti dovranno essere concordati tra i genitori per iscritto e con un preavviso di almeno 7 giorni, eccetto che per circostanze impreviste e/o imprevedibili.
Il genitore presso il quale i minori sono collocati dovrà garantire un contatto video-telefonico (anche via Facetime o Whatsapp) quotidiano con l'altro genitore.
I genitori concordano che e/o trascorreranno i giorni di malattia presso il domicilio Per_1 Per_2
materno avendo i minori il loro pediatra di riferimento nel luogo di residenza materno e che il padre, previo accordo scritto con la sig.ra potrà recarsi presso la di lei abitazione per far visita ai Pt_1
figli nel caso in cui i giorni di malattia siano superiori a due;
stesso diritto spetterà alla madre qualora il/i figlio/i, causa forza maggiore (es: condizioni di salute che lo/li rendano intrasportabili), debba/debbano trascorrere il periodo di malattia presso l'abitazione paterna.
Ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé collocati sarà obbligato ad accompagnarli e ad andare a riprenderli a/da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, tutte le sedute terapeutiche, tutte le visite mediche e, da quando cominceranno la scuola primaria, a far svolgere tutti i compiti che verranno loro assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di sua spettanza e dunque a non riconsegnare i figli all'altro genitore senza che tutti i compiti siano stati adeguatamente svolti, eccetto che per circostanze impreviste e/o imprevedibili.
Ciascun genitore dovrà partecipare personalmente alle visite mediche ed agli incontri con gli insegnanti dei figli e, in ipotesi di sua impossibilità, dovrà chiedere all'altro di sostituirlo con un preavviso di almeno 5 giorni e, soltanto in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, potrà delegare un terzo che dovrà essere o un parente o una persona di comune fiducia delle parti.
9) A decorrere dal mese in cui si trasferirà a vivere altrove, il sig. si obbliga a corrispondere CP_1
mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma Pt_1 mensile di € 780,00 (settecentottanta/00) da imputarsi per 1/2 (= € 390,00) a ciascun figlio e da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN: Pt_1
[...], con valuta fissa di accredito il giorno 1° (primo) di ogni mese.
Le parti concordano che qualora il rilascio dell'abitazione coniugale da parte del sig. CP_1
avvenisse dal 15 del mese in poi, il medesimo non dovrà corrispondere alla sig.ra per intero Pt_1
la somma mensile di mantenimento ma dovrà corrisponderle la metà del suddetto importo e cioè la somma di € 390,00 (trecentonovanta/00) entro e non oltre 2 giorni dal suo trasferimento.
pagina 6 di 12 A decorrere dal 2025, tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese in cui il sig. si è trasferito in altra abitazione. CP_1
10) Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuna e specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base/specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali da banco e non, purchè prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; h) spese per i plantari prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, integratori, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse per il nido e la scuola materna;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
d) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) trasposto pubblico;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi; h) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
pagina 7 di 12 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità e del passaporto ivi comprese quelle necessarie per la eventuale relativa procedura innanzi al Giudice Tutelare;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive/ludiche e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boy- scout, etc.); f) corsi di informatica;
g) spese per le feste di compleanno, comunione, cresima, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.);
i) cellulare e strumenti di telecomunicazione.
I genitori concordano sin da ora che ed continuino a svolgere fino alla fine Per_2 Per_1 dell'anno scolastico 2024/2025, settimanalmente, così come stanno facendo, due attività sportive/extrascolastiche ciascuno e che successivamente a tale termine continuino a svolgere almeno un'attività sportiva settimanalmente e che, pertanto, le relative spese dovranno essere rimborsate dietro semplice esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Le spese per le vacanze dei figli saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% ciascuno, quelle relative alle vacanze che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: scout, parrocchia, vacanze studio, campi estivi, amici/amiche etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Le spese per la baby-sitter saranno a carico del genitore presso cui i figli saranno collocati nelle ore di ricorso alla medesima. Si precisa che qualora il sig. ne avesse la necessità potrà avvalersi CP_1
della stessa baby-sitter di cui si avvale la sig.ra purché, ovviamente, in orari nei quali la Pt_1
medesima non sia impegnata presso la sig.ra facendosi direttamente e personalmente carico Pt_1 delle relative spese e con autonoma e differente regolamentazione contrattuale. L'attuale contratto di lavoro con la sig.ra rimarrà in essere fino a quando il sig. avrà lasciato l'abitazione ex Pt_2 CP_1
coniugale e le relative spettanze saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno e pagate con il conto cointestato. Essendo il succitato contratto a nome del sig. questi si obbliga CP_1
a compiere, a proprie cure, tutti gli adempimenti necessari per risolverlo entro il mese successivo alla pagina 8 di 12 sua uscita dalla casa familiare e le relative spese saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio per il quale sono state fatte onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
11) L'Assegno Unico Universale per i figli - e/o ogni altro analogo pubblico beneficio e/o sostegno - sarà chiesto in via esclusiva dalla sig.ra alla quale lo stesso spetterà in toto ed in via Pt_1
esclusiva, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da parte del sig. sin da ora CP_1
rinunciata e rimossa.
A tal fine il sig. sarà obbligato a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la CP_1
documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria entro il termine all'uopo stabilito.
I coniugi concordano che, nel caso in cui l'INPS, successivamente al rilascio da parte del sig. CP_1 dell'abitazione coniugale, dovesse bonificare l'Assegno Unico Universale sul conto corrente cointestato, il relativo importo dovrà essere interamente girato sul conto corrente intestato alla sig.ra entro 3 giorni dall'avvenuto accredito. Pt_1
12) I coniugi concordano che le indennità di frequenza di continueranno ad essere Per_1
accreditate sul libretto postale al medesimo intestato e saranno esclusivamente destinate ai bisogni del figlio;
eventuali prelievi potranno essere effettuati solo previo accordo scritto dei genitori. Sarà onere della madre continuare ad occuparsi di tutte le formalità burocratiche necessarie alla erogazione del sussidio de quo ed il sig. sarà obbligato a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare CP_1
tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria entro il termine all'uopo stabilito.
13) I genitori concordano di estinguere i libretti di risparmio bancari intestati ai figli minori e di dividersi nella misura del 50% ciascuno il saldo attivo, sugli stessi esistente entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
pagina 9 di 12 14) I coniugi danno atto e dichiarano di essere cointestatari del conto corrente acceso presso Banca
Mediolanum, IBAN: [...], e si obbligano ad estinguere il suddetto conto previa ripartizione, nella misura del 50% ciascuno, del saldo a credito esistente al momento della chiusura che dovrà essere comunicata alla Banca entro e non oltre 3 (tre) giorni dal pagamento delle fatture di cui alla scrittura privata sottoscritta in data odierna e ben nota alle parti nonché dal pagamento delle utenze della abitazione ex coniugale maturate fino al momento del rilascio dell'abitazione coniugale da parte del sig. anche se inserite in bollette emesse successivamente CP_1
a tale termine e dal pagamento delle spese maturate per la baby sitter (spettanze e spese conseguenti alla cessazione del contratto di lavoro della medesima).
15) I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi.
16) Nell'interesse preminente di ed , entrambi i genitori si obbligano ad introdurre Per_1 Per_2
nella vita dei figli minori eventuali nuovi partner con gradualità e solo qualora intrattengano con gli stessi una relazione stabile e duratura e comunque non prima di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Prima di tale arco temporale i genitori s'impegnano a non frequentare in presenza dei figli minori compagni/e nonché ad escluderne il relativo pernottamento in presenza dei figli.
Decorso tale periodo i coniugi si obbligano a concordare tempi e modalità di presentazione di nuovi partner con i figli, ponendo particolare attenzione alla sensibilità degli stessi e secondo tempi e modalità da concordarsi preventivamente tra loro, trattandosi di una questione di rilevante interesse per i minori e destinata ad incidere sul loro equilibrio psicologico ed affettivo.
17) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e riconoscono pertanto che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
18) I coniugi dichiarano che, con la firma del presente ricorso e della scrittura privata nota alle parti e sottoscritta contestualmente al presente ricorso, sono stati regolati - anche in via transattiva e novativa
- in modo completo tutti i rapporti economici-patrimoniali sorti tra loro prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto con reciproca totale soddisfazione, rilasciandosi all'uopo ampia e definitiva quietanza liberatoria;
gli stessi si danno reciprocamente atto che null'altro hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi causa, ragione e motivo, anche con riferimento a tutti i pregressi rapporti personali e patrimoniali, anche se qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa e/o azione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito quivi e nella scrittura privata nota alle parti nonché sottoscritta contestualmente al presente ricorso.
pagina 10 di 12 19) Le parti danno atto che le spese legali del presente giudizio sono a carico di ciascuna nei confronti dei rispettivi avvocati sicché ognuno provvederà a pagare i propri legali mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di una metà ciascuna.
20) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
21) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 06/09/2019 e Persona_3 Per_4
n data 17/12/2021;
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...]
[...]
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2017 - Atto n. 11 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
pagina 11 di 12 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 12 di 12