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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1091/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1901/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 27.03.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentati e difesi dagli Avv. C. Chiarello e N. Gargano
ATTRICE
E
(p.i.: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Silvia e dall'Avv. S. Stefanelli
CONVENUTA
FUTURE TURISTIC INVESTMENT (registro comm. 14322)
Rappresentata e difesa dall'Avv. B. Santoro
TERZA CHIAMATA
All'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto notificato il 06.05.2021 la signora esponeva quanto Parte_2 segue: 1) Nell'anno 2019 aveva acquistato un pacchetto turistico dal Controparte_2 con sede in Roma alla via Eroi di Rodi 254 comprensivo di viaggio aereo A/R per
[...] la tratta Roma – Marsa Alam con partenza prevista per il 5.11.2019 e rientro per il successivo 13, con trattamento di vitto alloggio nel Villagio turistico ubicato CP_1 in Marsa Alam in Egitto, riferiva quanto segue:
2) Il prezzo del pacchetto dell'importo di 900,00 comprendeva, altresì, l'assicurazione contro ogni rischio.
3) Giunta alla volta di Marsa Alam la istante prendeva alloggio presso il citato villaggio turistico.
4) Il 5.11.2018 la sig.ra , a causa della presenza sul piano di calpestio Parte_2 di uno scivolo non opportunamente segnalato né munito di idoneo presidio, cadeva rovinosamente, inciampando nella parte di detto scivolo adiacente il passaggio attiguo alle scale che portano alla spiaggia.
5) Tra lo scivolo di che trattasi e la rampa di scale non vi soluzione di continuità essendo attigue, né le due discese (scivolo e rampa di scale) erano separate da un corrimano o da un qualsiasi divisorio, come per legge.
6) Subito dopo l'accaduto gli addetti ai lavori del villaggio si affrettavano a sistemare nei pressi dello scivolo il segnale giallo di pericolo di caduta.
7) Diversi sono gli stanti presenti all'accaduto che potranno confermare l'esatta dinamica dell'evento dannoso, fin da ora si indicano i sigg.ri e Controparte_3
ei da Roma CP_4 CP_5
8) Per la gravità delle lesioni subite per effetto della caduta l'avv. veniva Pt_2 trasportata con l'ambulanza presso l'Ospedale di Port Ghalid ove, accertata la frattura alla gamba destra, veniva sottoposta a tempestivo intervento chirurgico e trattenuta per tutto il decorso post operatorio.
9) L'intervento costringeva la sig.ra ad un periodo di immobilità Parte_2 assoluta pari a due mesi, data l'ingessatura e l'inserimento di viti nella gamba, nonché ad un lungo periodo di fisioterapia e riabilitazione, con conseguente impossibilità per la suddetta di svolgere la sua abituale professione di avvocato e mediatore giudiziario;
10) Per il persistere della sintomatologia dolorosa, la sig.ra si sottoponeva a Pt_2 visita medica presso il dott. , il quale concludeva per la sussistenza di Persona_1 un danno biologico nella misura dell'8% oltre ad una inabilità assoluta di 60 giorni e una al 50% di 30 giorni;
Tanto premesso, deduceva quanto segue in punto di diritto:
“La responsabilità del tour operator nella fattispecie è acclarata. Con la conclusione di un contratto di vendita di pacchetto turistico l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, cui fa seguito l'obbligo di risarcire eventuali danni subiti dal turista acquirente a causa di disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite, tanto nell'ipotesi in cui l'inadempimento risulti imputabile al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, quanto nella circostanza in cui sia ascrivibile a terzi fornitori di servizi, dei quali egli si sia avvalso per l'esecuzione del pacchetto. Ne consegue che sul tour operator gravi anche l'obbligo di garantire al cliente le condizioni manutentive, funzionali alla completa fruizione del pacchetto viaggio, sia con riferimento agli standard di qualità promessi, sia in relazione allo standard di sicurezza esigibile dalla struttura alberghiera facente parte del pacchetto turistico, con conseguente responsabilità in caso di infortunio subito dal turista a causa di una caduta in prossimità del bordo piscina dell'hotel. ( cfr. Trib. Terni, 28 marzo 2020). In tema di danno da vacanza rovinata, l'organizzatore (tour operator), ossia colui che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici, assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti, ad esempio, la modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi. Pertanto, tranne che nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o responsabilità del consumatore, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste in capo all'organizzatore la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio. Tale responsabilità, peraltro, a norma del c.c., art. 1228, sussiste anche nell'ipotesi in cui i fatti illeciti siano realizzati dai suoi ausiliari, poiché, nel caso dei contratti turistici 'tutto compreso', il creditore si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi. (Corte appello Bari sez. II, 16/01/2018, n.46). Alla luce di quanto sopra dedotto e documentato appare evidente l'esclusiva responsabilità della anche ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1 all'art. 2051 cc, e, comunque, ai sensi di cui al 2043 cc, per omessa segnalazione dello scivolo – necessario a consentire l'accesso alla spiaggia e la mancata manutenzione dello stesso, reso ancora più pericoloso dalla presenza della sabbia, anche alla luce delle recenti sentenze della Suprema Corte ( ordinanza n. 1769 del 08.02.2012 della Cassazione ) che hanno ancora una volta ribadito la responsabilità dell'albergatore per i danni cagionati ad un cliente dalle dotazioni della struttura ricettiva, indipendentemente dalla natura della cosa in custodia e dall'uso che si fa della stessa, salvo che da parte di quest'ultimo non si provi l'esistenza del caso fortuito estraneo idoneo, da solo, in grado di interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Oltre all'an debeatur la domanda è fondata anche in ordine al quantum sia con riferimento al danno biologico e morale, sia con riferimento al danno patrimoniale alla luce della documentazione prodotta e a prodursi”.
Per tutte le ragioni di cui innanzi, citava a comparire davanti a CP_1 questo Tribunale, chiedendo quanto segue: a) Dichiarare l'esclusiva responsabilità della in persona del suo CP_1 rappresentante legale dott. p.t. ai sensi di quanto stabilito Controparte_6 nell'art. 14 del D.lgs. n. 111/1995 applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), e comunque ex art. 2051 cc, o in subordine ex art. 2043 cc, nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra in data 05.11.2018 per omessa segnalazione Parte_2
e manutenzione dello scivolo luogo del sinistro e, per l'effetto, b) condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla sig.ra Parte_2 nella misura omnia comprensiva di danno biologico, morale e patrimoniale di €. 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causa a mezzo di richiedenda CTU medica, ovvero alla somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge. Con comparsa di risposta del 08.09.2021 si costituiva ed eccepiva quanto CP_1 segue: a) difetto di legittimazione passiva, non essendo essa convenuta responsabile delle eventuali insidie presenti nella strutta del villagio ove si è verificato il sinistro;
b) inesistenza della responsabilità dedotta dall'attrice, in quanto lo scivolo sul quale aveva perso l'equilibrio l'attrice era perfettamente visibile, ricorrendo ottime condizioni di visibilità, e non necessitava di alcuna segnalazione;
c) non ricorreva l'obbligo di installare passamano lungo il suddetto scivolo;
d) la caduta dell'attrice si verificò esclusivamente a causa della disattenzione della stessa. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia di Controparte_7
quale soggetto responsabile del villaggio turistico e della struttura
[...] alberghiera luogo del sinistro, per essere manlevato dallo stesso in caso di affermazione della responsabilità. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria sulle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 15.03.2022 si costituiva la terza chiamata, deducendo l'inesistenza di qualsiasi tipo di responsabilità nei suoi confronti e chiedendo il rigetta della chiamata in garanzia.
Prodotta varia documentazione ed esperita prova testimoniale, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
La proposta azione risarcitoria non merita accoglimento, non ricorrendo alcuna responsabilità di causa in capo all'agenzia turistica convenuta per il sinistro oggetto.
Dalla descrizione della dinamica del sinistro fornita dalla stessa parte attrice emerge che lo scivolo per disabili (posto parallelamente alla rampa di scale), sul quale l'attrice quale pose il piede, perdendo poi l'equilibrio, era perfettamente visibile.
L'attrice, per potere scendere al piano inferiore, avrebbe dovuto impegnare la rampa di scale e non lo scivolo destinato al transito di mezzi a ruote per il trasporto dei disabili;
essa invece, omettendo di guardare (con la dovuta prudenza e attenzione) dove poneva i piedi e verso dove si dirigeva, invece di impegnare la rampa delle scale in discesa, impegnò lo scivolo collocato parallelamente alla scala, così perdendo l'equilibrio e cadendo.
Appare evidente che la predetta disattenzione dell'attrice, integrante grave negligenza e imprudenza, costituisce una circostanza assolutamente imprevedibile per il gestore della struttura alberghiera e per il responsabile dell'agenzia turistica, tale da determinare la configurabilità della fattispecie del caso fortuito, con conseguente interruzione del nesso di causalità fra la presenza dello scivolo per disabili accanto alla rampa di scale e le lesioni riportate dall'attrice in conseguenza della caduta.
In tal senso (ex multis) Cassazione Sez III, ord. n. 35966 del 27.1.23: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Tale valutazione deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto maggiore è l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino a poter interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Ciò avviene quando il comportamento del danneggiato non costituisca un'evenienza ragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, fondandosi sulla dimostrazione del nesso causale tra cosa in custodia e danno, e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, di condotte del danneggiato o di terzi caratterizzate da colpa ex art. 1227 c.c. e da oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole. L'imprevedibilità va intesa non nel senso dell'assoluta impossibilità di prevedere una condotta imprudente della vittima, ma nel senso del rilievo delle sole condotte oggettivamente non prevedibili secondo la normale regolarità causale, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile ed esigibile dalla generalità dei consociati. La questione della soggettiva prevedibilità della condotta colposa della vittima da parte del custode non entra nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, che opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale”.
Infine, parte attrice non ha fornito la prova dell'esistenza nell'ordinamento giuridico dello Stato di Egitto (luogo del sinistro) di norme che imponessero l'installazione di passamano in corrispondenza di scivoli per disabili adiacenti alle rampe di scale.
Ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 92 cpc (come modificato dalla Corte Costituzionale) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra tutte le parti in causa, in considerazione dell'incertezza della circostanza che l'ordinamento giuridico dello Stato di Egitto preveda o meno l'obbligo dell'installazione di passamano nei termini innanzi precisati. Per le medesime ragioni e spese di CTU devono essere poste a carico di tutte le parti nella misura di un terzo a testa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta tutte le domande proposte da e la chiamata Parte_2 del terzo in garanzia. Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra tutte le parti. Spese di CTU a carico di tutte le parti nella misura di un terzo a testa. Brindisi, 01.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1901/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 27.03.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentati e difesi dagli Avv. C. Chiarello e N. Gargano
ATTRICE
E
(p.i.: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Silvia e dall'Avv. S. Stefanelli
CONVENUTA
FUTURE TURISTIC INVESTMENT (registro comm. 14322)
Rappresentata e difesa dall'Avv. B. Santoro
TERZA CHIAMATA
All'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto notificato il 06.05.2021 la signora esponeva quanto Parte_2 segue: 1) Nell'anno 2019 aveva acquistato un pacchetto turistico dal Controparte_2 con sede in Roma alla via Eroi di Rodi 254 comprensivo di viaggio aereo A/R per
[...] la tratta Roma – Marsa Alam con partenza prevista per il 5.11.2019 e rientro per il successivo 13, con trattamento di vitto alloggio nel Villagio turistico ubicato CP_1 in Marsa Alam in Egitto, riferiva quanto segue:
2) Il prezzo del pacchetto dell'importo di 900,00 comprendeva, altresì, l'assicurazione contro ogni rischio.
3) Giunta alla volta di Marsa Alam la istante prendeva alloggio presso il citato villaggio turistico.
4) Il 5.11.2018 la sig.ra , a causa della presenza sul piano di calpestio Parte_2 di uno scivolo non opportunamente segnalato né munito di idoneo presidio, cadeva rovinosamente, inciampando nella parte di detto scivolo adiacente il passaggio attiguo alle scale che portano alla spiaggia.
5) Tra lo scivolo di che trattasi e la rampa di scale non vi soluzione di continuità essendo attigue, né le due discese (scivolo e rampa di scale) erano separate da un corrimano o da un qualsiasi divisorio, come per legge.
6) Subito dopo l'accaduto gli addetti ai lavori del villaggio si affrettavano a sistemare nei pressi dello scivolo il segnale giallo di pericolo di caduta.
7) Diversi sono gli stanti presenti all'accaduto che potranno confermare l'esatta dinamica dell'evento dannoso, fin da ora si indicano i sigg.ri e Controparte_3
ei da Roma CP_4 CP_5
8) Per la gravità delle lesioni subite per effetto della caduta l'avv. veniva Pt_2 trasportata con l'ambulanza presso l'Ospedale di Port Ghalid ove, accertata la frattura alla gamba destra, veniva sottoposta a tempestivo intervento chirurgico e trattenuta per tutto il decorso post operatorio.
9) L'intervento costringeva la sig.ra ad un periodo di immobilità Parte_2 assoluta pari a due mesi, data l'ingessatura e l'inserimento di viti nella gamba, nonché ad un lungo periodo di fisioterapia e riabilitazione, con conseguente impossibilità per la suddetta di svolgere la sua abituale professione di avvocato e mediatore giudiziario;
10) Per il persistere della sintomatologia dolorosa, la sig.ra si sottoponeva a Pt_2 visita medica presso il dott. , il quale concludeva per la sussistenza di Persona_1 un danno biologico nella misura dell'8% oltre ad una inabilità assoluta di 60 giorni e una al 50% di 30 giorni;
Tanto premesso, deduceva quanto segue in punto di diritto:
“La responsabilità del tour operator nella fattispecie è acclarata. Con la conclusione di un contratto di vendita di pacchetto turistico l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, cui fa seguito l'obbligo di risarcire eventuali danni subiti dal turista acquirente a causa di disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite, tanto nell'ipotesi in cui l'inadempimento risulti imputabile al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, quanto nella circostanza in cui sia ascrivibile a terzi fornitori di servizi, dei quali egli si sia avvalso per l'esecuzione del pacchetto. Ne consegue che sul tour operator gravi anche l'obbligo di garantire al cliente le condizioni manutentive, funzionali alla completa fruizione del pacchetto viaggio, sia con riferimento agli standard di qualità promessi, sia in relazione allo standard di sicurezza esigibile dalla struttura alberghiera facente parte del pacchetto turistico, con conseguente responsabilità in caso di infortunio subito dal turista a causa di una caduta in prossimità del bordo piscina dell'hotel. ( cfr. Trib. Terni, 28 marzo 2020). In tema di danno da vacanza rovinata, l'organizzatore (tour operator), ossia colui che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici, assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti, ad esempio, la modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi. Pertanto, tranne che nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o responsabilità del consumatore, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste in capo all'organizzatore la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio. Tale responsabilità, peraltro, a norma del c.c., art. 1228, sussiste anche nell'ipotesi in cui i fatti illeciti siano realizzati dai suoi ausiliari, poiché, nel caso dei contratti turistici 'tutto compreso', il creditore si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi. (Corte appello Bari sez. II, 16/01/2018, n.46). Alla luce di quanto sopra dedotto e documentato appare evidente l'esclusiva responsabilità della anche ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1 all'art. 2051 cc, e, comunque, ai sensi di cui al 2043 cc, per omessa segnalazione dello scivolo – necessario a consentire l'accesso alla spiaggia e la mancata manutenzione dello stesso, reso ancora più pericoloso dalla presenza della sabbia, anche alla luce delle recenti sentenze della Suprema Corte ( ordinanza n. 1769 del 08.02.2012 della Cassazione ) che hanno ancora una volta ribadito la responsabilità dell'albergatore per i danni cagionati ad un cliente dalle dotazioni della struttura ricettiva, indipendentemente dalla natura della cosa in custodia e dall'uso che si fa della stessa, salvo che da parte di quest'ultimo non si provi l'esistenza del caso fortuito estraneo idoneo, da solo, in grado di interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Oltre all'an debeatur la domanda è fondata anche in ordine al quantum sia con riferimento al danno biologico e morale, sia con riferimento al danno patrimoniale alla luce della documentazione prodotta e a prodursi”.
Per tutte le ragioni di cui innanzi, citava a comparire davanti a CP_1 questo Tribunale, chiedendo quanto segue: a) Dichiarare l'esclusiva responsabilità della in persona del suo CP_1 rappresentante legale dott. p.t. ai sensi di quanto stabilito Controparte_6 nell'art. 14 del D.lgs. n. 111/1995 applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), e comunque ex art. 2051 cc, o in subordine ex art. 2043 cc, nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra in data 05.11.2018 per omessa segnalazione Parte_2
e manutenzione dello scivolo luogo del sinistro e, per l'effetto, b) condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla sig.ra Parte_2 nella misura omnia comprensiva di danno biologico, morale e patrimoniale di €. 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causa a mezzo di richiedenda CTU medica, ovvero alla somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge. Con comparsa di risposta del 08.09.2021 si costituiva ed eccepiva quanto CP_1 segue: a) difetto di legittimazione passiva, non essendo essa convenuta responsabile delle eventuali insidie presenti nella strutta del villagio ove si è verificato il sinistro;
b) inesistenza della responsabilità dedotta dall'attrice, in quanto lo scivolo sul quale aveva perso l'equilibrio l'attrice era perfettamente visibile, ricorrendo ottime condizioni di visibilità, e non necessitava di alcuna segnalazione;
c) non ricorreva l'obbligo di installare passamano lungo il suddetto scivolo;
d) la caduta dell'attrice si verificò esclusivamente a causa della disattenzione della stessa. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia di Controparte_7
quale soggetto responsabile del villaggio turistico e della struttura
[...] alberghiera luogo del sinistro, per essere manlevato dallo stesso in caso di affermazione della responsabilità. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria sulle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 15.03.2022 si costituiva la terza chiamata, deducendo l'inesistenza di qualsiasi tipo di responsabilità nei suoi confronti e chiedendo il rigetta della chiamata in garanzia.
Prodotta varia documentazione ed esperita prova testimoniale, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
La proposta azione risarcitoria non merita accoglimento, non ricorrendo alcuna responsabilità di causa in capo all'agenzia turistica convenuta per il sinistro oggetto.
Dalla descrizione della dinamica del sinistro fornita dalla stessa parte attrice emerge che lo scivolo per disabili (posto parallelamente alla rampa di scale), sul quale l'attrice quale pose il piede, perdendo poi l'equilibrio, era perfettamente visibile.
L'attrice, per potere scendere al piano inferiore, avrebbe dovuto impegnare la rampa di scale e non lo scivolo destinato al transito di mezzi a ruote per il trasporto dei disabili;
essa invece, omettendo di guardare (con la dovuta prudenza e attenzione) dove poneva i piedi e verso dove si dirigeva, invece di impegnare la rampa delle scale in discesa, impegnò lo scivolo collocato parallelamente alla scala, così perdendo l'equilibrio e cadendo.
Appare evidente che la predetta disattenzione dell'attrice, integrante grave negligenza e imprudenza, costituisce una circostanza assolutamente imprevedibile per il gestore della struttura alberghiera e per il responsabile dell'agenzia turistica, tale da determinare la configurabilità della fattispecie del caso fortuito, con conseguente interruzione del nesso di causalità fra la presenza dello scivolo per disabili accanto alla rampa di scale e le lesioni riportate dall'attrice in conseguenza della caduta.
In tal senso (ex multis) Cassazione Sez III, ord. n. 35966 del 27.1.23: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Tale valutazione deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto maggiore è l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino a poter interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Ciò avviene quando il comportamento del danneggiato non costituisca un'evenienza ragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, fondandosi sulla dimostrazione del nesso causale tra cosa in custodia e danno, e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, di condotte del danneggiato o di terzi caratterizzate da colpa ex art. 1227 c.c. e da oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole. L'imprevedibilità va intesa non nel senso dell'assoluta impossibilità di prevedere una condotta imprudente della vittima, ma nel senso del rilievo delle sole condotte oggettivamente non prevedibili secondo la normale regolarità causale, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile ed esigibile dalla generalità dei consociati. La questione della soggettiva prevedibilità della condotta colposa della vittima da parte del custode non entra nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, che opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale”.
Infine, parte attrice non ha fornito la prova dell'esistenza nell'ordinamento giuridico dello Stato di Egitto (luogo del sinistro) di norme che imponessero l'installazione di passamano in corrispondenza di scivoli per disabili adiacenti alle rampe di scale.
Ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 92 cpc (come modificato dalla Corte Costituzionale) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra tutte le parti in causa, in considerazione dell'incertezza della circostanza che l'ordinamento giuridico dello Stato di Egitto preveda o meno l'obbligo dell'installazione di passamano nei termini innanzi precisati. Per le medesime ragioni e spese di CTU devono essere poste a carico di tutte le parti nella misura di un terzo a testa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta tutte le domande proposte da e la chiamata Parte_2 del terzo in garanzia. Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra tutte le parti. Spese di CTU a carico di tutte le parti nella misura di un terzo a testa. Brindisi, 01.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo