Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 22/12/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 214/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere CE MENICONI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 61824 del registro di segreteria, promosso da omissis, nato a [...] (omissis) il omissis, C.F. omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Chessa (C.F. [...]) ed OR BI (C.F. [...]) del Foro di Arezzo, anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
RI BA in Roma Via Luigi Capuana n. 207
(avveleonorabarbini@puntopec.it; - chiara.chessa@pcert.it – numero di fax 0575/354991);
- appellante -
contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale [...];
p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri
(codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), GI AN
(codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma
- appellato -
per la riforma della sentenza n. 30/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, depositata in data 27 marzo 2024, non notificata.
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 6 novembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere CO CE, l’Avv. Chiara Chessa per l’appellante e l’Avv. Lidia Carcavallo per l’Inps.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana di questa Corte ha rigettato il ricorso presentato dal pensionato teso ad accertare l’irripetibilità dell’importo di euro 45.072,82 richiesto dall’INPS in pagamento, ed il riconoscimento, quale importo effettivamente dovuto dal ricorrente in restituzione a titolo di indebito, della sola somma di euro 14.496,68.
Il giudice di primo grado ha chiarito che il provvedimento di recupero delle somme erogate, per un totale lordo di euro 59.572,50, era stato emesso dall’INPS in data 19.12.2022 a seguito della sentenza di appello della Corte dei conti, Sez. II Centr. n. 514/2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, Sez. giur. Regione Toscana n.
40/2020, con riferimento ad una vicenda in cui il pensionato, ex militare, aveva richiesto il ricalcolo della pensione in godimento, mediante corretta applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del D.P.R. n.
1092/1973, che con la pronuncia di appello indicata trovava accoglimento ma per la minore aliquota del 2,44% (rispetto a quella maggiore, del 2,93%, riconosciuta in primo grado).
In altri termini, l’INPS, dopo la sentenza di primo grado, aveva riliquidato la pensione in esecuzione del decisum, sebbene per un importo eccessivo rispetto al dovuto e, a seguito della riforma in appello della decisione, aveva liquidato nuovamente la pensione e richiesto infine al pensionato la restituzione dell’importo lordo di euro 59.572,50 erogato in esecuzione della prima sentenza e non più spettante alla luce della riforma della medesima.
Secondo il giudice territoriale alcun indebito pensionistico scaturente dal conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e trattamento definitivo sarebbe configurabile nel caso in esame, né sussisterebbe alcun affidamento incolpevole del percettore, poiché la riliquidazione della pensione in esame sarebbe una conseguenza, legale, dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, riliquidazione, peraltro, disposta con l’esplicita avvertenza del carattere solo provvisorio del pagamento, nelle more del giudizio di appello.
Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, per euro 1.500,00, oltre accessori, in favore dell’INPS.
2. Avverso la sentenza in epigrafe il pensionato ha proposto ricorso in appello, notificato in data 14.10.2024, affidato ai seguenti motivi, che si compendiano come segue, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti, di cui all’art. 5 del c.g.c.:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art 164 comma 5 (n.d.r., c.g.c.) in relazione alla dichiarata inammissibilità della nota d’udienza e delle produzioni documentali di parte ricorrente del 8/02/2024”.
Secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il deposito della nota di udienza dell’8.2.2024 e della relativa documentazione allegata da parte ricorrente, non avendo rilevato la loro formazione successiva allo scadere dei termini assegnati alle parti e la loro rilevanza, e non avendo motivato sul diniego di acquisizione d’ufficio ai fini del tentativo di conciliazione di cui all’art.
164, comma 1, del c.g.c.
2) “Violazione dell’art 164 del codice di giustizia contabile omesso esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.”
Secondo l’appellante il giudice territoriale avrebbe dovuto tentare la conciliazione della lite, prevista dall’art. 164 del c.g.c., in analogia all’art.
420 del c.p.c.
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 7 comma 2 c.g.c.
e 156, comma 3, c.g.c. Motivazione illogica, omessa e/o apparente.”
Secondo l’appellante il giudice territoriale avrebbe omesso di dare conto nella decisione dell'ammissione di INPS di aver applicato l’aliquota integrale del 2,44% in luogo del 2,93% annuo (così errando rispetto al dictum della sentenza) e della mancata contestazione di INPS dei conteggi depositati da controparte.
4) “Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento in relazione al comportamento tenuto da Inps in sede di esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva”
Secondo l’appellante la tutela del legittimo affidamento, riconosciuta ormai da ogni plesso giurisdizionale, anche comunitario, sarebbe applicabile anche in caso di recupero dell’indebito pensionistico derivante dall’annullamento di una sentenza favorevole al pensionato nel caso in cui la responsabilità dell’indebito ricada esclusivamente sulla P.A., come nel caso in esame in cui sussisterebbe l’errore di calcolo dell’INPS nella esecuzione della sentenza di prime cure, mai esplicitato al pensionato, malgrado le richieste inoltrate.
5) “Errata applicazione dell'art 91 cpc in luogo dell'art 92 comma 2 c.p.c.:
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps”
Secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare le spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del c.p.c.,
considerata la novità della questione, invece che addebitarle per euro 1.500,00, oltre accessori, al pensionato.
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata, con accoglimento delle domande formulate in primo grado, per l’irripetibilità dell’importo complessivo di euro 45.075,82 lordi, con limitazione dell’importo dovuto a soli euro 14.496,68.
Con vittoria di spese e competenze.
3. Con memoria, depositata in data 10 ottobre 2025, si è costituito in giudizio l’INPS precisando che l’ente previdenziale era obbligato a riliquidare la pensione in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva per legge e che l’indebito deriva dalla riforma della sentenza di prime cure, per cui alcun legittimo affidamento sulla spettanza delle somme avrebbe potuto formarsi nel pensionato, essendo stato edotto, sia al momento della liquidazione, che successivamente, del fatto che il pagamento fosse provvisorio.
Inoltre, il preteso errore in cui sarebbe incorso l’ente, liquidando più di quanto sarebbe spettato in forza della prima sentenza favorevole al pensionato, non sarebbe stato oggetto di approfondimento probatorio cosicché alcun affidamento avrebbe potuto esservi, nemmeno pro quota, come ben affermato dal giudice territoriale.
Alcuna conciliazione sarebbe stata possibile a fronte dell’obbligo dell’amministrazione di recupero dell’indebito per legge.
Inoltre, in tema di spese, il giudice di prime cure sarebbe addivenuto comunque ad una compensazione parziale, stante la modica somma liquidata di euro 1.500,00, a fronte di un valore della controversia che avrebbe dovuto comportare una maggiore liquidazione delle competenze legali.
4. All’odierna udienza le difese dell’appellante e dell’Inps hanno chiarito le rispettive tesi difensive, concludendo come in atti.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 5. La questione in esame riguarda la possibilità che si configuri un legittimo affidamento in capo al pensionato con riferimento alle somme, anche di ammontare erroneo, ad esso corrisposte dall’INPS in esecuzione di un favorevole pronunciamento di primo grado, poi tuttavia parzialmente riformato in appello con sentenza di questa Corte, che ha ridotto l’aliquota applicabile al caso di specie dal 2,93% al 2,44%.
Il giudice di prime cure, dopo aver considerato inammissibili e comunque irrilevanti i documenti depositati tardivamente dalla difesa del pensionato, ha, nel merito, ritenuto che i provvedimenti di riliquidazione della pensione adottati, a più riprese, dall’INPS in esecuzione della sentenza di primo grado di questa Corte, benché parzialmente erronei per la quantificazione in eccesso del trattamento pensionistico, non potessero fondare alcun legittimo affidamento del pensionato in quanto pienamente consapevole del carattere provvisorio dell’erogazione ricevuta, essendo la sentenza che ne costituiva il fondamento ancora sub iudice ed essendo stato avvertito dall’INPS, nei vari provvedimenti di riliquidazione, della possibilità di dover restituire integralmente ed anche in un’unica soluzione quanto ricevuto a seconda dell’esito del giudizio di secondo grado.
A fondamento della decisione il giudice territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte formatasi su casi simili, escludendo la riconducibilità del caso alla diversa ipotesi della liquidazione provvisoria del trattamento pensionistico nelle more della determinazione dell’importo della pensione definitiva.
L’appellante ha affidato il ricorso in appello a plurimi motivi di gravame, sopra esposti, che questo Collegio ritiene di dover trattare secondo il principio di matrice giurisprudenziale della cd. ragione più liquida, che comporta l’esame del principale motivo di censura (numero 4) relativo alla presunta violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento in relazione al comportamento tenuto dall’INPS in sede di esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, avendo errato nella quantificazione in eccesso del trattamento erogato, mai esplicitandolo al pensionato, malgrado le richieste da questi inoltrate.
Solo per incidens, con riferimento ai primi tre motivi di appello, si osserva che il giudizio di “rilevanza” sulle produzioni proposte dalle parti è demandato dall’art. 164 del c.g.c. alla esclusiva valutazione del giudice, che “tenta la conciliazione della lite” prevista al primo comma della norma, solo nel caso, diverso dal presente, in cui si possa addivenire, per un qualche motivo, ad una restituzione parziale delle somme erogate.
Invero l’eccessivo importo erogato da parte dell’INPS, anche se frutto di un errore ammesso dall’Ente previdenziale, che non avrebbe contestato i conteggi, non può giustificarne il legittimo incameramento da parte del pensionato, avvertito, più volte dall’INPS del carattere comunque provvisorio dell’erogazione.
Tornando al richiamato motivo principale di appello, il Collegio ne rileva l’infondatezza, dovendo trovare conferma la sentenza del giudice territoriale, che è congruamente motivata.
Il giudice toscano ha chiarito, infatti, che i provvedimenti adottati dall’INPS, sin dal primo atto di riliquidazione della pensione in esecuzione della sentenza della Corte dei conti di primo grado provvisoriamente esecutiva (Sez. giur. Toscana, sentenza n. 40/2020),
sono stati accompagnati dall’espresso avvertimento che le somme erano erogate in via provvisoria in esecuzione della sentenza di primo grado
(avvertimento da ritenere valevole anche per le somme quantificate, erroneamente, in eccesso) e che avrebbero potuto essere oggetto di restituzione, in unica soluzione, in caso di esito positivo del ricorso proposto in appello dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, come poi è avvenuto.
E’ dunque corretta l’affermazione del giudice territoriale nella parte in cui afferma l’irrilevanza dell’eccessivo trattamento, erroneamente erogato dall’INPS in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto
“tale liquidazione, anche qualora errata, non risulta comunque idonea a generare nel pensionato alcun legittimo affidamento sulla definitività del trattamento erogato, trattandosi di un provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza di primo grado oggetto di appello. Né, tanto meno, appare configurabile un affidamento limitato ad una sola quota di quanto ricevuto. E’, infatti, evidente che, fino a quando il fatto costitutivo del diritto è sub iudice, quanto erogato è suscettibile di essere, anche integralmente, chiesto in ripetizione dall’amministrazione erogante….Ad ulteriore conferma di ciò si rileva come anche nello scambio di e-mail con l’INPS, a fronte dei dubbi del ricorrente in merito al calcolo effettuato, sono riportati gli avvenimenti circa il carattere provvisorio della liquidazione e circa la possibilità, all’esito dell’appello, di integrale restituzione di quanto ricevuto…L’errore compiuto dall’INPS nell’esecuzione della sentenza di prime cure, infatti, non è di per sé in grado di generare un affidamento tutelabile, posto che il ricorrente era chiaramente edotto del fatto che la somma erogata in base alla sentenza di primo grado, a prescindere alla sua corretta o errata quantificazione da parte dell’INPS, aveva comunque carattere non definitivo, poggiando su un titolo ancora sub iudice e, pertanto, era consapevole che tale erogazione avrebbe potuto essere, anche integralmente, restituita”.
In proposito questo Collegio osserva che la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche di recente, ha ribadito che il pagamento effettuato in ottemperanza di un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere reintegrato nella preesistente situazione.
E’ stato chiarito che simili frangenti non rientrano nello schema della condictio indebiti – di cui all’art. 2033 c.c. - e rispondono all’esigenza di ripristino della condizione antecedente alla decisione invalidata, restando irrilevante la buona o mala fede dell’accipiens, in ragione della comune conoscenza della rescindibilità del titolo. Ne consegue che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento” (Cass. civ. sentenza n. 34011 del 2021, che richiama n. 21699 del 2011, ma anche n. 9480 del 2010).
Secondo la pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello di questa Corte dei conti (ex multis, Sez. I n. 106, n. 697, n. 798 del 2012; Sez. II n.
476 e n. 530 del 2010, n. 443 del 2013, n. 745 del 2015, n. 129 del 2016) la ripetibilità di somme percepite dal pensionato in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, per lui favorevole, travolta da una decisione di appello, non può configurare in alcun modo un affidamento incolpevole dell’interessato, a prescindere dal tempo trascorso tra l’indebita erogazione e l’azione di recupero… Sono, pertanto,
“inconferenti i principi giurisprudenziali enunciati dalle Sezioni Riunite nella diversa ipotesi dell’indebito scaturente dal conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e trattamento definitivo, in quanto in tal caso nessun incolpevole affidamento il percipiente può riporre sulla definitiva spettanza di somme erogate in base ad un titolo giudiziale ancora sub judice (così di recente (n.d.r., II Sezione 13 febbraio 2017 n. 90).
…Detti principi risultano poi assolutamente consolidati anche in seno alla giurisprudenza civile secondo cui “L’art. 336 c.p.c. disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente “ (ex pluribus, Cass. Sez. II n.
7270 del 2003 e Cass. Sez. I n. 26171 del 2006).” (cfr. Corte conti, II Sez.
App., sent. n. 225/21 e Corte conti, I Sez. App., sent. n. 273/2022).
In considerazione di quanto detto, il Collegio ritiene che il prospettato motivo di censura non possa essere accolto, non sussistendo alcuna violazione del principio del legittimo affidamento nel caso in esame.
Anche il quinto motivo di ricorso attinente alla condanna al pagamento del ricorrente delle spese di lite in favore dell’INPS, secondo l’appellante disposta erroneamente dal primo giudice, in luogo di una preferibile compensazione per la novità della questione, non può essere accolto.
Infatti, il giudice toscano ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza previsto nel primo comma dell’art. 31 del c.g.c. per cui “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Detta norma guida anche l’odierno Collegio nel disporre, per il medesimo motivo di soccombenza dell’appellante, la condanna di costui al pagamento delle spese legali in favore dell’INPS, liquidate come in dispositivo.
Conclusivamente, dunque, l’appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello iscritto al n. 61824 del registro di segreteria promosso da omissis e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese legali in favore dell’INPS, liquidate nella somma di euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e cpa, se dovuti.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to CE MENICONI f.to Massimo LASALVIA Depositata in Segreteria il 22/12/2025
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI