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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/01/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Anna Fasan Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 80 del ruolo 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 17/2022 del Tribunale di Udine pubblicata in data 11.1.2022, in punto:
restituzione somma data a mutuo;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentate pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Roberta dagli avv. Francesca Parte_3
Budino e Federico Budino
APPELLANTI
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Freschi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., di rinunciare all'appello e agli atti della causa civile n.80/2022 R.G. avanti alla Corte
d'Appello di Trieste, a spese legali integralmente compensate.”
Per l'appellata: “Dichiara di accettare la rinuncia di controparte a spese legali integralmente compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva richiesto nei confronti Controparte_1
di e un decreto ingiuntivo per Parte_1 Parte_2 Parte_3
euro 1.103.840,67 oltre a interessi e spese, a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di mutuo stipulato in data 21.12.2015 dalla allora con la predetta Controparte_2
società, garantito dai fideiussori e . Parte_2 Parte_3
Avverso il decreto ingiuntivo avevano proposto opposizione la debitrice principale e garanti eccependo la nullità del contratto di mutuo, il dolo della mutuante e la nullità
della fideiussione, evidenziando che il mutuo aveva lo scopo di finanziare un impianto di cogenerazione di energia elettrica a biomasse che avrebbe dovuto essere realizzato in appalto da e sostenendo che l'opposta era consapevole che, Org_1
per le difficoltà finanziarie in cui si trovava l'appaltatrice, l'opera non sarebbe mai stata realizzata, nonché deducendo che le fideiussioni risultavano sottoscritte su moduli contenenti clausole corrispondenti a quelle considerate dalla Org_2
frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale.
si era costituita resistendo Controparte_1
all'opposizione e deducendo che dopo la notificazione del decreto ingiuntivo aveva escusso la garanzia parziale prestata da “ Controparte_3
, quale ente gestore del Fondo di Garanzia per l'accesso al credito
[...]
2 delle piccole e medie imprese, incassando l'importo di euro 915.957,32, che andava pertanto detratto da quanto dovuto in forza dell'ingiunzione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
11.1.2022, avente il seguente dispositivo: “1) preso atto del pagamento ricevuto dalla convenuta opposta dopo la sua emissione, revoca il decreto ingiuntivo n. 504/2020 e condanna “ , e , al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido, in favore di , della somma capitale di Controparte_4
euro 187.883,35, con l'aggiunta degli interessi di mora al tasso contrattuale annuo del
6,85% dal 17.3.2020 al saldo;
2) respinge, perché infondate, tutte le domande di parte attrice opponente;
3) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_4
, delle spese di lite, che liquida in euro 23.870, di cui euro 870 per esborsi, euro
[...]
8.132 per compensi relativi al procedimento monitorio, euro 11.868 per compensi relativi al presente giudizio di opposizione ed euro 3.000 per rimborso forfettario;
4)
dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Con tale decisione era stato rilevato: che le somme rivenienti dal mutuo risultavano effettivamente messe a disposizione dell'interessata; che doveva escludersi la nullità
del mutuo di scopo, non essendo emersi idonei riscontri istruttori volti a comprovare l'assunto relativo alla consapevolezza della banca della impossibilità di realizzazione dell'impianto; che mancava inoltre la prova che la banca avesse usato “raggiri” ex art. 1439 cod. civ.; che oggetto del processo non era una fideiussione omnibus, ma una fideiussione specifica, rilasciata a garanzia del credito sorto da un ben determinato contratto di mutuo;
che andava conseguentemente esclusa sia la fondatezza della tesi della nullità totale della fideiussione, sia quella della nullità parziale, limitata alle sole
3 clausole di contenuto corrispondente a quelle dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994, e avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza con accoglimento delle domande proposte in primo grado;
Controparte_1
si era costituita resistendo all'impugnazione.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, l'appellante aveva dimesso in data 15.11.2023 nel fascicolo telematico dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, cui era seguita da parte dell'appellata dichiarazione di accettazione;
successivamente le parti avevano concordemente richiamato tali dichiarazioni all'udienza del 20 dicembre 2023,
insistendo concordemente nel senso dell'estinzione del processo;
per l'effetto, la Corte
aveva riservato immediatamente la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'intervenuta rinuncia agli atti e la conseguente accettazione manifestata dalla parte che avrebbe potuto avere un eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio determina il venir meno del generale interesse alla prosecuzione della controversia, risolvendosi, in conformità alla volontà
in tale sede congiuntamente manifestata, in una sostanziale preclusione della possibilità di procedere, in questa sede, all'accertamento giudiziale della situazione giuridica preesistente.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello
importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo
4 comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Premesse tali considerazioni e rilevata preliminarmente, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia ed accettazione, andrà conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
In merito al regolamento delle spese del presente grado dovrà essere necessariamente disposta, stante l'espresso accordo in proposito intervenuto tra le parti, l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Anna Fasan Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 80 del ruolo 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 17/2022 del Tribunale di Udine pubblicata in data 11.1.2022, in punto:
restituzione somma data a mutuo;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentate pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Roberta dagli avv. Francesca Parte_3
Budino e Federico Budino
APPELLANTI
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Freschi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., di rinunciare all'appello e agli atti della causa civile n.80/2022 R.G. avanti alla Corte
d'Appello di Trieste, a spese legali integralmente compensate.”
Per l'appellata: “Dichiara di accettare la rinuncia di controparte a spese legali integralmente compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva richiesto nei confronti Controparte_1
di e un decreto ingiuntivo per Parte_1 Parte_2 Parte_3
euro 1.103.840,67 oltre a interessi e spese, a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di mutuo stipulato in data 21.12.2015 dalla allora con la predetta Controparte_2
società, garantito dai fideiussori e . Parte_2 Parte_3
Avverso il decreto ingiuntivo avevano proposto opposizione la debitrice principale e garanti eccependo la nullità del contratto di mutuo, il dolo della mutuante e la nullità
della fideiussione, evidenziando che il mutuo aveva lo scopo di finanziare un impianto di cogenerazione di energia elettrica a biomasse che avrebbe dovuto essere realizzato in appalto da e sostenendo che l'opposta era consapevole che, Org_1
per le difficoltà finanziarie in cui si trovava l'appaltatrice, l'opera non sarebbe mai stata realizzata, nonché deducendo che le fideiussioni risultavano sottoscritte su moduli contenenti clausole corrispondenti a quelle considerate dalla Org_2
frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale.
si era costituita resistendo Controparte_1
all'opposizione e deducendo che dopo la notificazione del decreto ingiuntivo aveva escusso la garanzia parziale prestata da “ Controparte_3
, quale ente gestore del Fondo di Garanzia per l'accesso al credito
[...]
2 delle piccole e medie imprese, incassando l'importo di euro 915.957,32, che andava pertanto detratto da quanto dovuto in forza dell'ingiunzione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
11.1.2022, avente il seguente dispositivo: “1) preso atto del pagamento ricevuto dalla convenuta opposta dopo la sua emissione, revoca il decreto ingiuntivo n. 504/2020 e condanna “ , e , al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido, in favore di , della somma capitale di Controparte_4
euro 187.883,35, con l'aggiunta degli interessi di mora al tasso contrattuale annuo del
6,85% dal 17.3.2020 al saldo;
2) respinge, perché infondate, tutte le domande di parte attrice opponente;
3) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_4
, delle spese di lite, che liquida in euro 23.870, di cui euro 870 per esborsi, euro
[...]
8.132 per compensi relativi al procedimento monitorio, euro 11.868 per compensi relativi al presente giudizio di opposizione ed euro 3.000 per rimborso forfettario;
4)
dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Con tale decisione era stato rilevato: che le somme rivenienti dal mutuo risultavano effettivamente messe a disposizione dell'interessata; che doveva escludersi la nullità
del mutuo di scopo, non essendo emersi idonei riscontri istruttori volti a comprovare l'assunto relativo alla consapevolezza della banca della impossibilità di realizzazione dell'impianto; che mancava inoltre la prova che la banca avesse usato “raggiri” ex art. 1439 cod. civ.; che oggetto del processo non era una fideiussione omnibus, ma una fideiussione specifica, rilasciata a garanzia del credito sorto da un ben determinato contratto di mutuo;
che andava conseguentemente esclusa sia la fondatezza della tesi della nullità totale della fideiussione, sia quella della nullità parziale, limitata alle sole
3 clausole di contenuto corrispondente a quelle dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994, e avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza con accoglimento delle domande proposte in primo grado;
Controparte_1
si era costituita resistendo all'impugnazione.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, l'appellante aveva dimesso in data 15.11.2023 nel fascicolo telematico dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, cui era seguita da parte dell'appellata dichiarazione di accettazione;
successivamente le parti avevano concordemente richiamato tali dichiarazioni all'udienza del 20 dicembre 2023,
insistendo concordemente nel senso dell'estinzione del processo;
per l'effetto, la Corte
aveva riservato immediatamente la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'intervenuta rinuncia agli atti e la conseguente accettazione manifestata dalla parte che avrebbe potuto avere un eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio determina il venir meno del generale interesse alla prosecuzione della controversia, risolvendosi, in conformità alla volontà
in tale sede congiuntamente manifestata, in una sostanziale preclusione della possibilità di procedere, in questa sede, all'accertamento giudiziale della situazione giuridica preesistente.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello
importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo
4 comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Premesse tali considerazioni e rilevata preliminarmente, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia ed accettazione, andrà conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
In merito al regolamento delle spese del presente grado dovrà essere necessariamente disposta, stante l'espresso accordo in proposito intervenuto tra le parti, l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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