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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Claudia Maone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9568 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma 2° c.p.c.”, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato, Parte_1 C.F._1 difeso ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
BA (Sa) alla Via Mons. A. Vicinanza n. 30, presso lo studio dell'Avv.to Maurizio Balistreri
Opponente
E
(C.F. , rappresentata, Controparte_1 C.F._2
difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Salerno alla Via Matteo Galliano n. 4/B, presso lo studio degli avv.ti Simona
D'TO e UI CI CA
Opposta
nonché Controparte_2
(C.F ), in persona del legale rapp.te pro tempore
[...] P.IVA_1
Opposta - contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 19/01/2024 notificava all'INPS, atto di Controparte_1
pignoramento presso terzi, per la somma di € 21.945,44 sull'indennità PI di circa € 1.070,00 mensili dovuta dal predetto
Ente in favore di . Il menzionato atto di Parte_1
pignoramento in danno di veniva eseguito in virtù Parte_1
del titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n. 24/2022 emessa dalla
Corte di Appello di Salerno II sezione civile, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario in favore dei figli , Persona_1
e Persona_2 Per_3
Nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi (che veniva iscritta presso il Tribunale di Salerno al R.g.n. 508/2024) si costituiva il debitore formulando una eccezione di impignorabilità di Parte_1
parte delle somme, ciò sul presupposto che la PI costituisse un'indennità assimilabile alla pensione e, come tale, soggetta al limite di impignorabilità stabilito per le somme dovute a tale titolo e, per effetto del quale, le pensioni sono pignorabili solo nei limiti legati al minimo vitale e cioè limitatamente ad un quinto da calcolarsi sulla misura eccedente il doppio dell'importo dell'assegno sociale pari ad €. 1.068,82 (così come elevato dal “Decreto Aiuti
Bis”). In particolare, il debitore eccepiva che - applicato detto limite pag. 2/16 del doppio dell'importo dell'assegno sociale pari ad €. 1.068,82 (così come elevato dal “Decreto Aiuti Bis”) all'importo di circa €.1.070,00 dell'indennità PI percepita dal - la somma Parte_1
legittimamente pignorabile (in luogo di quella operata nella procedura esecutiva, pari ad € 212,80, cioè un 1/5 dell'intero importo della Naspi pari ad €.1.070,00) risultava essere inferiore ad € 0,40
(1/5 di €. 2,00), proprio poiché da determinarsi unicamente sulla misura eccedente il limite del doppio dell'importo dell'assegno sociale e non già sull'intero importo mensile corrisposto al
. Parte_1
Il G.E., all'esito dell'udienza del 13.06.2024, emetteva ordinanza di assegnazione mediante la quale – previa qualificazione della PI come indennità mensile di disoccupazione relativa al rapporto di lavoro (non assimilabile ad una pensione o ad un trattamento previdenziale) – riteneva la Naspi pignorabile nella misura di un quinto, a norma dell'art 545, comma 4, c.p.c., e riconosceva in favore della creditrice procedente , il credito così come Controparte_1
complessivamente fatto valere pari ad €. 21.983,00 incluse spese e compensi di precetto nonché accessori di legge, oltre gli interessi successivi al 24/11/2023 e fino al soddisfo;
ordinava, altresì, al terzo pignorato INPS di Salerno di eseguire il pagamento delle somme come assegnate e liquidate, nella misura di un quinto della PI netta mensile dovuta a dall'INPS – come Parte_1
determinato in €. 212,80 (1/5 calcolato sull'intero importo di €
1.070,00) – a partire dal mese di febbraio 2024, dichiarando, pertanto, previa liquidazione delle spese di lite, l'estinzione del processo esecutivo.
Con ricorso depositato in data 15/06/2024, spiegava Parte_1
opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 2° c.p.c.
pag. 3/16 avverso la già menzionata ordinanza di assegnazione emessa in data
13/06/2024, chiedendo che - previa sua sospensione in via cautelare – ne fosse dichiarata la nullità per impignorabilità di parte delle somme, derivante dal dedotto limite stabilito per le somme dovute a titolo di pensione alla quale riteneva assimilabile l'indennità PI.
Chiedeva, altresì, la condanna della creditrice procedente, ex art. 96
c.p.c., per pretestuosità dell'azione esecutiva, giacché intrapresa a fronte della esiguità della somma pignorabile pari ad € 0,40 mensili.
Incardinata l'opposizione, il G.E. in data 17/6/2024 con decreto inaudita altera parte dapprima sospendeva l'ordinanza di assegnazione e poi, all'udienza di comparizione celebratasi in data
03.12.2024, res melius prepensa, revocava il proprio decreto, ritenendo infondata l'opposizione, ed emetteva provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e/o della procedura esecutiva n. 508/2024 R. G., con condanna dell'opponente al pagamento in favore della terza pignorata INPS e della creditrice , delle spese legali Controparte_1
della fase processuale sommaria, assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato alle convenute, provvedeva, quindi, alla introduzione Parte_1
del presente giudizio di merito dolendosi della illegittimità sia dell'ordinanza di assegnazione della procedura esecutiva n.r.g.
508/24 che di quella di rigetto emessa al termine della fase sommaria di opposizione, non essendosi, in tale sede, tenuto conto del limite di impignorabilità previsto dal novellato art 545 c.p.c. In particolare, nell'atto introduttivo, l'attore denunziava la violazione del disposto di cui all'art. 21-bis del Decreto Aiuti bis che ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni ed indennità previdenziali pag. 4/16 (ritenendo la Naspi equiparabile alla pensione). Chiedeva, altresì, la condanna della creditrice procedente per pretestuosità e temerarietà dell'azione esecutiva, giacché intrapresa nonostante l'esiguità della somma pignorabile, ritenuta inferiore ad € 0,40 (1/5 di €. 2,00) importo così “riquantificato” per effetto dell'eccepito limite d'impignorabilità di € 1.068,82 previsto dal Decreto Aiuti bis, applicabile alla somma di €.1.070,00, percepita da a Parte_1
titolo di indennità PI, importo della cui entità la creditrice procedente era pienamente a conoscenza, dimostrando così di aver agito in “evidente abuso dello strumento processuale, avendo iscritto a ruolo una procedura esecutiva la cui somma utilmente pignorabile risultava essere di pochissimi centesimi”.
Concludeva, pertanto, affinché nel merito fossero accolte le seguenti conclusioni: “Dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia dell'ordinanza di assegnazione delle somme n. 508/2024 essendo le stesse pignorabili limitatamente ad 1/5 unicamente sulla misura eccedente il doppio dell'importo dell'assegno sociale previsto per il 2024 e pari ad €. 1.068,82;
Dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia dell'ordinanza di rigetto emessa al termine della fase sommaria di opposizione con la condanna dell'attore alle spese legali;
Ordinare lo svincolo della somma maggiore illecitamente accantonata dall'INPS sulla prestazione Naspi del Sig.
e per l'effetto la sua restituzione allo stesso;
Condannare in Parte_1
solido l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore e la creditrice procedente al pagamento delle spese legali sostenute dal Sig.
per la procedura esecutiva n.r.g.e 508/24 in conseguenza Parte_1
dell'illegittimo accantonamento di somme non pignorabili ed in conformità ai parametri previsti dal DM 55/14; Condannare la creditrice procedente ai sensi dell'art 96 c.p.c. ad una somma ritenuta giusta ed equa per avere intrapreso un'azione esecutiva illegittima pur essendo pienamente
pag. 5/16 consapevole della pretestuosità, temerarietà ed inutilità della stessa, per
l'esiguità della somma di circa €. 0,40 utilmente pignorabile sull'indennità
PI del ricorrente al solo fine di farlo condannare al pagamento delle spese di procedura esecutiva ed arrecargli ulteriori danni. Con vittoria di spese e competenze legali della duplice fase di opposizione oltre IVA e CPA se dovute da porre in solido a carico delle controparti.”.
Il contraddittorio si formalizzava regolarmente nei confronti di che si costituiva in giudizio, con comparsa Controparte_1
depositata in data 02.02.2025, nella quale difendeva la legittimità dell'azione esecutiva e ribadiva la correttezza della qualificazione giuridica della Naspi, come indennità relativa al rapporto di lavoro, inquadrabile tra le “somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” (ex art. 545 c.p.c. – comma 3), e come tale pignorabile nella misura di un quinto, a norma dell'art 545, comma 4, c.p.c., qualificazione così come operata sia nella ordinanza di assegnazione delle somme del 13.06.2024 che nella successiva ordinanza, emessa in data 03.12.2024, di rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e della procedura esecutiva. Rilevava, pertanto,
l'infondatezza della domanda attorea per non assimilabilità della
Naspi alle pensioni, quali “somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza” (ex art. 545 c.p.c. – comma 7), come tali pignorabili, a differenza delle indennità relative al rapporto di lavoro, solo nei limiti legati al minimo vitale. Ribadiva, altresì, la legittimità della azione esecutiva intrapresa, con rigetto dell'avversa richiesta di pronuncia ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Concludeva, quindi, affinché il Tribunale adito respingesse l'opposizione spiegata dal pag. 6/16 , con conferma dell'ordinanza di assegnazione Parte_1
emessa dal Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice dott.
OR UR, a definizione del procedimento esecutivo R.G. E.
n. 508/2024 e condanna della parte soccombente , Parte_1
anche per lite temeraria ex art 96 comma 3, c.p.c..
L'Inps, raggiunto dalla notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec in data 12.12.2024, non provvedeva alla propria costituzione in giudizio, restando contumace.
1.2. La causa, veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c in data 01.10.2025; all'udienza del 01.10.25 veniva trattenuta in decisione.
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, occorre passare all'esame della questione controversa.
2. Il giudice rileva, in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione, così come proposta e qualificabile come azione di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. Ed, invero, avverso l'ordinanza di assegnazione, ex art. 553 c.p.c., quale atto esecutivo conclusivo del procedimento per espropriazione forzata, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora l'opponente intenda muovere contestazioni inerenti la dichiarazione del terzo pignorato, l'entità del credito, la percentuale di assegnazione o altri vizi attinenti al procedimento esecutivo.
L'opposizione proposta - avendo ad oggetto la ritenuta impignorabilità di parte delle somme oggetto di pignoramento - costituisce, infatti, una contestazione relativa alla percentuale di assegnazione disposta nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553
c.p.c. e, come tale, certamente proponibile ed ammissibile nelle forme di cui art. 617 c.p.c..
pag. 7/16 Vagliatane l'ammissibilità, l'opposizione si ritiene, tuttavia, infondata nel merito, per il motivo unico ed assorbente che di seguito si espone e che concerne la qualificazione della natura delle somme oggetto di pignoramento.
Esaminati, infatti, gli atti di causa, il motivo unico di doglianza proposto dall'opponente, , si risolve nella asserita Parte_2
illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito, per mancato rispetto del limite vitale di pignorabilità, limite ritenuto dall'opponente operante, nella fattispecie per cui vi è causa, in ragione della natura pensionistica delle somme oggetto della azione esecutiva intrapresa in suo danno.
Nel caso di specie, oggetto di pignoramento presso terzi, promosso dalla creditrice, risulta la somma dovuta dal terzo pignorato Inps in favore di , a titolo di indennità PI, pari a circa € Parte_1
1.070,00 mensili.
Va premesso che l'art. 545 c.p.c. determina i limiti di pignorabilità dei crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, stabilendo che le somme destinate al sostentamento di una persona non possono essere pignorate oltre certi limiti.
In via preliminare, al fine di valutare la fondatezza dell'azione proposta, occorre, quindi, indagare la natura delle somme oggetto di pignoramento, stabilendo, in particolare, se le stesse vadano ricomprese tra le: “somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” (ex art. 545 c.p.c. – comma 3), e come tale pignorabili nella misura di un quinto, a norma dell'art 545, comma 4, c.p.c., o se vadano, viceversa, ritenute, come eccepito dall'opponente, assimilabili alle “somme da chiunque dovute a
pag. 8/16 titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza” (ex art. 545 c.p.c. – comma 7), come tali pignorabili, a differenza delle indennità relative al rapporto di lavoro, solo nei limiti legati al minimo vitale;
queste ultime, infatti, non possano essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale (c.d. minimo vitale), con un minimo di € 1.000, mentre, la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Tali disposizioni si configurano come una disciplina di carattere eccezionale, poiché derogatoria della regola generale dettata dall'art. 2740 c.c., insuscettibile, dunque, di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore.
Appare rilevante, dunque, ai fini della presente pronuncia, l'esatto inquadramento della natura della PI (Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego), al fine di determinare se alla Naspi si applichino le limitazioni di pignorabilità dettate per il trattamento stipendiale o, diversamente, quelle previste in caso di pignoramento di pensioni e prestazioni assimilabili (co. 7 dell'art. 545 c.p.c.), atteso che, solo in tale ultima fattispecie, deve aversi riguardo, in sede di assegnazione, al c.d. minimo vitale.
La PI, ovvero Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è una indennità mensile di disoccupazione istituita dal Decreto Lgs. n. 22 del 04.03.2015 che viene erogata in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, e pag. 9/16 che ha sostituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e la mini-ASpI prevista per alcune particolari categorie di lavoratori, realizzando così un'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi di sostegno dei lavoratori in situazione di disoccupazione involontaria e rapportando la durata degli stessi alla storia contributiva del singolo lavoratore da realizzare anche attraverso l'incremento della durata massima in caso di anzianità contributive più estese.
Questo trattamento viene erogato mensilmente dall' INPS ed è finanziato attraverso il versamento di contributi obbligatori a carico dei lavoratori (per la maggior parte) e dei datori di lavoro: la legge prevede che il datore versi ogni mese all' INPS un contributo per ogni rapporto di lavoro a tempo determinato e un contributo una tantum per ogni interruzione di un rapporto lavorativo non dipendente dalla volontà del lavoratore. I presupposti di accesso alla NASpI sono gli stessi di quelli previsti per l'ASpI. Il lavoratore per poter percepire il trattamento, salvo presentazione di apposita domanda all' INPS deve: trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
aver versato, nei quattro anni precedenti al suo stato di disoccupazione, almeno tredici settimane di contributi (requisito contributivo); aver svolto almeno trenta giornate di effettivo lavoro, nei dodici mesi che precedono la disoccupazione (requisito lavorativo). La norma si riferisce alla disoccupazione involontaria ma, la NASpI, viene riconosciuta anche a quei lavoratori che interrompono volontariamente il rapporto lavorativo per risoluzione consensuale avviata a seguito della procedura conciliativa o a seguito di dimissioni se avvenute per giusta causa.
L'INPS precisa che l'indennità viene riconosciuta anche a quei lavoratori che perdono l'occupazione in seguito al rifiuto di pag. 10/16 trasferirsi presso altra sede (se distante più di 50 chilometri dal proprio domicilio e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in almeno 80 minuti), che si dimettono durante il periodo tutelato di maternità o che subiscono un licenziamento disciplinare.
Orbene, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la misura in esame rientra tra le “misure attuative del disposto dell'art. 38, co.2, della Costituzione riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione. In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell'indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l'introduzione dell'ASPI
(legge n. 92/2012) e successivamente della PI (legge n. 22/2015)”. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “il sostegno economico previdenziale costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione” a cui si applica l'art. 38 comma 2 Cost. che “racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita” (Cass. Sez. Un. n.
23476/2025 del 18.08.25). La predetta ricostruzione trova conforto anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sent.
n.85/2015).
Non vi è dubbio, dunque, in merito alla natura previdenziale della
PI precisata anche dalle SU civili della Cassazione nella sentenza n. 23876/25 del 26.08.25.
Le SU in relazione alla PI hanno, invero, così statuito: “La corretta ricostruzione dell'assetto prefigurato dal legislatore con interventi diretti a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di
pag. 11/16 eventi che non si è voluto o saputo evitare, si riverbera sull'attuazione stessa dei principi presidiati dall'art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l'astratta previsione ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione.
Il sistema di sicurezza sociale previsto dalla Costituzione, il cui carattere essenziale è l'universalità, è volto a garantire ai lavoratori una tutela di tipo economico e occupazionale: l'una rivolta a sopperire alla mancanza di reddito del lavoratore rimasto privo di occupazione, attenuando le conseguenze dell'evento lesivo;
l'altra, presidio dell'effettività della garanzia costituzionale del diritto al lavoro prevista dagli artt. 4 e 35 Cost., diretta a incentivare l'impiego dei soggetti beneficiari nel mercato, rimuovendo, per tale via, la causa dello stato di bisogno. Il sistema prefigurato deve fornire prestazioni idonee, nel complesso, a rendere effettiva la garanzia dell'integrazione sociale, ossia «il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» enunciato nell'art. 3, secondo comma, Cost. (..)
L'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma
d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) - si legge in
Cass. n. 28295 del 2019 - è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost. (…)
Ciò che fonda e giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura;
l'ordinamento prevede decadenza e/o
pag. 12/16 sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 d.lgs. n. 22 cit.).”
Chiarito, dunque, che l'indennità in esame ha natura previdenziale, occorre però precisare che nell'ambito delle prestazioni previdenziali si distingue tra prestazioni pensionistiche e prestazioni non pensionistiche.
Sul punto si ritiene di poter aderire alle conclusioni formulate dal
Tribunale di Roma nella sentenza n. 14439/2025 - del 18/10/2025 che, nel pronunciarsi su una vicenda analoga a quella oggetto della presente sentenza, ha così statuito in merito alla natura della PI:
“Le prestazioni pensionistiche consistono in rendite che vengono erogate al lavoratore al raggiungimento di una certa anzianità anagrafica e contributiva ovvero a seguito di eventi che determinino una riduzione permanente, totale o parziale, della sua capacità lavorativa.
Le prestazioni non pensionistiche, invece, sono prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore nel corso della vita lavorativa, allorché si verifichino eventi che gli impediscano transitoriamente di svolgere la propria attività (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).
Ebbene, tra le prestazioni non pensionistiche previste dal legislatore italiano a favore dei lavoratori dipendenti v'è proprio la NASpI, come chiarito di recente dalla Suprema Corte con sentenza n. 11659/2024. In ragione di quanto sopra, deve escludersi che in caso di pignoramento della
NASpI operino i limiti dettati dall'art. 545 co. 7 c.p.c., previsto per le sole prestazioni previdenziali pensionistiche (non anche per le restanti, data la natura eccezionale della disposizione in parola, insuscettibile di
pag. 13/16 applicazione analogica), con la conseguenza che non può disporsi la decurtazione del c.d. minimo vitale.”
D'altronde anche nella Circolare INPS n. 130/2025 del 30.09.25 la
PI viene collocata tra le prestazioni previdenziali non pensionistiche precisando che per le prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro (come NASpI, cassa integrazione, mobilità e simili), l'art. 545 c.p.c. prevede la pignorabilità fino a un quinto per tributi e altri crediti, con la possibilità di una quota superiore in presenza di crediti alimentari, nei limiti stabiliti dal giudice.
Per tutto quanto sino ad ora osservato si ritiene che l'opposizione vada interamente rigettata. Ne deriva, di conseguenza, il rigetto della domanda della parte opponente di condanna della parte creditrice opposta, ex art. 96 c.p.c., per pretestuosità dell'azione esecutiva intrapresa stante l'esiguità della somma pignorabile.
Invero, il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata
- e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o, comunque, eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive.(Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
L''accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non pag. 14/16 censurabile in sede di legittimità
(Sez. 5 , Ordinanza n. 13315 del 19/05/2025).
Tali requisiti non si ravvisano nella azione esecutiva, legittimamente intrapresa dalla parte opposta, per le ragioni sino ad ora esposte.
Anche per quanto concerne la proposta condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta nei confronti della parte opponente si ritiene non siano sussistenti i presupposti costitutivi della responsabilità aggravata. Al riguardo, si rammenta che, come detto, il comportamento sanzionato dalla predetta norma si concretizza nella mala fede e nella colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio violando il grado minimo di diligenza e prudenza richieste al fine di avvertire l'infondatezza o l'inammissibilità della propria pretesa o difesa, non potendosi, pertanto, ravvisare malafede o colpa grave nella mera circostanza di aver fatto valere o eccepito in giudizio una pretesa rivelatasi poi infondata, condotta di per sé non rimproverabile.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la infondatezza della domanda attorea, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte opponente.
Le spese sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa, ritenendo di escludere la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto dei valori medi: € 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.701,01 per la fase decisionale, per un totale pari a complessivi € 3.397,00
P. Q. M.
pag. 15/16 Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I.
Dott.ssa Claudia Maone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia dell'Inps, in persona del suo legale rapp.p.t.;
2- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
3- Condanna alla refusione in favore di parte Parte_1
opposta delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, lì 31.10.25
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Maone)
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Claudia Maone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9568 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma 2° c.p.c.”, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato, Parte_1 C.F._1 difeso ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
BA (Sa) alla Via Mons. A. Vicinanza n. 30, presso lo studio dell'Avv.to Maurizio Balistreri
Opponente
E
(C.F. , rappresentata, Controparte_1 C.F._2
difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Salerno alla Via Matteo Galliano n. 4/B, presso lo studio degli avv.ti Simona
D'TO e UI CI CA
Opposta
nonché Controparte_2
(C.F ), in persona del legale rapp.te pro tempore
[...] P.IVA_1
Opposta - contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 19/01/2024 notificava all'INPS, atto di Controparte_1
pignoramento presso terzi, per la somma di € 21.945,44 sull'indennità PI di circa € 1.070,00 mensili dovuta dal predetto
Ente in favore di . Il menzionato atto di Parte_1
pignoramento in danno di veniva eseguito in virtù Parte_1
del titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n. 24/2022 emessa dalla
Corte di Appello di Salerno II sezione civile, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario in favore dei figli , Persona_1
e Persona_2 Per_3
Nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi (che veniva iscritta presso il Tribunale di Salerno al R.g.n. 508/2024) si costituiva il debitore formulando una eccezione di impignorabilità di Parte_1
parte delle somme, ciò sul presupposto che la PI costituisse un'indennità assimilabile alla pensione e, come tale, soggetta al limite di impignorabilità stabilito per le somme dovute a tale titolo e, per effetto del quale, le pensioni sono pignorabili solo nei limiti legati al minimo vitale e cioè limitatamente ad un quinto da calcolarsi sulla misura eccedente il doppio dell'importo dell'assegno sociale pari ad €. 1.068,82 (così come elevato dal “Decreto Aiuti
Bis”). In particolare, il debitore eccepiva che - applicato detto limite pag. 2/16 del doppio dell'importo dell'assegno sociale pari ad €. 1.068,82 (così come elevato dal “Decreto Aiuti Bis”) all'importo di circa €.1.070,00 dell'indennità PI percepita dal - la somma Parte_1
legittimamente pignorabile (in luogo di quella operata nella procedura esecutiva, pari ad € 212,80, cioè un 1/5 dell'intero importo della Naspi pari ad €.1.070,00) risultava essere inferiore ad € 0,40
(1/5 di €. 2,00), proprio poiché da determinarsi unicamente sulla misura eccedente il limite del doppio dell'importo dell'assegno sociale e non già sull'intero importo mensile corrisposto al
. Parte_1
Il G.E., all'esito dell'udienza del 13.06.2024, emetteva ordinanza di assegnazione mediante la quale – previa qualificazione della PI come indennità mensile di disoccupazione relativa al rapporto di lavoro (non assimilabile ad una pensione o ad un trattamento previdenziale) – riteneva la Naspi pignorabile nella misura di un quinto, a norma dell'art 545, comma 4, c.p.c., e riconosceva in favore della creditrice procedente , il credito così come Controparte_1
complessivamente fatto valere pari ad €. 21.983,00 incluse spese e compensi di precetto nonché accessori di legge, oltre gli interessi successivi al 24/11/2023 e fino al soddisfo;
ordinava, altresì, al terzo pignorato INPS di Salerno di eseguire il pagamento delle somme come assegnate e liquidate, nella misura di un quinto della PI netta mensile dovuta a dall'INPS – come Parte_1
determinato in €. 212,80 (1/5 calcolato sull'intero importo di €
1.070,00) – a partire dal mese di febbraio 2024, dichiarando, pertanto, previa liquidazione delle spese di lite, l'estinzione del processo esecutivo.
Con ricorso depositato in data 15/06/2024, spiegava Parte_1
opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 2° c.p.c.
pag. 3/16 avverso la già menzionata ordinanza di assegnazione emessa in data
13/06/2024, chiedendo che - previa sua sospensione in via cautelare – ne fosse dichiarata la nullità per impignorabilità di parte delle somme, derivante dal dedotto limite stabilito per le somme dovute a titolo di pensione alla quale riteneva assimilabile l'indennità PI.
Chiedeva, altresì, la condanna della creditrice procedente, ex art. 96
c.p.c., per pretestuosità dell'azione esecutiva, giacché intrapresa a fronte della esiguità della somma pignorabile pari ad € 0,40 mensili.
Incardinata l'opposizione, il G.E. in data 17/6/2024 con decreto inaudita altera parte dapprima sospendeva l'ordinanza di assegnazione e poi, all'udienza di comparizione celebratasi in data
03.12.2024, res melius prepensa, revocava il proprio decreto, ritenendo infondata l'opposizione, ed emetteva provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e/o della procedura esecutiva n. 508/2024 R. G., con condanna dell'opponente al pagamento in favore della terza pignorata INPS e della creditrice , delle spese legali Controparte_1
della fase processuale sommaria, assegnando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato alle convenute, provvedeva, quindi, alla introduzione Parte_1
del presente giudizio di merito dolendosi della illegittimità sia dell'ordinanza di assegnazione della procedura esecutiva n.r.g.
508/24 che di quella di rigetto emessa al termine della fase sommaria di opposizione, non essendosi, in tale sede, tenuto conto del limite di impignorabilità previsto dal novellato art 545 c.p.c. In particolare, nell'atto introduttivo, l'attore denunziava la violazione del disposto di cui all'art. 21-bis del Decreto Aiuti bis che ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni ed indennità previdenziali pag. 4/16 (ritenendo la Naspi equiparabile alla pensione). Chiedeva, altresì, la condanna della creditrice procedente per pretestuosità e temerarietà dell'azione esecutiva, giacché intrapresa nonostante l'esiguità della somma pignorabile, ritenuta inferiore ad € 0,40 (1/5 di €. 2,00) importo così “riquantificato” per effetto dell'eccepito limite d'impignorabilità di € 1.068,82 previsto dal Decreto Aiuti bis, applicabile alla somma di €.1.070,00, percepita da a Parte_1
titolo di indennità PI, importo della cui entità la creditrice procedente era pienamente a conoscenza, dimostrando così di aver agito in “evidente abuso dello strumento processuale, avendo iscritto a ruolo una procedura esecutiva la cui somma utilmente pignorabile risultava essere di pochissimi centesimi”.
Concludeva, pertanto, affinché nel merito fossero accolte le seguenti conclusioni: “Dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia dell'ordinanza di assegnazione delle somme n. 508/2024 essendo le stesse pignorabili limitatamente ad 1/5 unicamente sulla misura eccedente il doppio dell'importo dell'assegno sociale previsto per il 2024 e pari ad €. 1.068,82;
Dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia dell'ordinanza di rigetto emessa al termine della fase sommaria di opposizione con la condanna dell'attore alle spese legali;
Ordinare lo svincolo della somma maggiore illecitamente accantonata dall'INPS sulla prestazione Naspi del Sig.
e per l'effetto la sua restituzione allo stesso;
Condannare in Parte_1
solido l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore e la creditrice procedente al pagamento delle spese legali sostenute dal Sig.
per la procedura esecutiva n.r.g.e 508/24 in conseguenza Parte_1
dell'illegittimo accantonamento di somme non pignorabili ed in conformità ai parametri previsti dal DM 55/14; Condannare la creditrice procedente ai sensi dell'art 96 c.p.c. ad una somma ritenuta giusta ed equa per avere intrapreso un'azione esecutiva illegittima pur essendo pienamente
pag. 5/16 consapevole della pretestuosità, temerarietà ed inutilità della stessa, per
l'esiguità della somma di circa €. 0,40 utilmente pignorabile sull'indennità
PI del ricorrente al solo fine di farlo condannare al pagamento delle spese di procedura esecutiva ed arrecargli ulteriori danni. Con vittoria di spese e competenze legali della duplice fase di opposizione oltre IVA e CPA se dovute da porre in solido a carico delle controparti.”.
Il contraddittorio si formalizzava regolarmente nei confronti di che si costituiva in giudizio, con comparsa Controparte_1
depositata in data 02.02.2025, nella quale difendeva la legittimità dell'azione esecutiva e ribadiva la correttezza della qualificazione giuridica della Naspi, come indennità relativa al rapporto di lavoro, inquadrabile tra le “somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” (ex art. 545 c.p.c. – comma 3), e come tale pignorabile nella misura di un quinto, a norma dell'art 545, comma 4, c.p.c., qualificazione così come operata sia nella ordinanza di assegnazione delle somme del 13.06.2024 che nella successiva ordinanza, emessa in data 03.12.2024, di rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e della procedura esecutiva. Rilevava, pertanto,
l'infondatezza della domanda attorea per non assimilabilità della
Naspi alle pensioni, quali “somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza” (ex art. 545 c.p.c. – comma 7), come tali pignorabili, a differenza delle indennità relative al rapporto di lavoro, solo nei limiti legati al minimo vitale. Ribadiva, altresì, la legittimità della azione esecutiva intrapresa, con rigetto dell'avversa richiesta di pronuncia ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Concludeva, quindi, affinché il Tribunale adito respingesse l'opposizione spiegata dal pag. 6/16 , con conferma dell'ordinanza di assegnazione Parte_1
emessa dal Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice dott.
OR UR, a definizione del procedimento esecutivo R.G. E.
n. 508/2024 e condanna della parte soccombente , Parte_1
anche per lite temeraria ex art 96 comma 3, c.p.c..
L'Inps, raggiunto dalla notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec in data 12.12.2024, non provvedeva alla propria costituzione in giudizio, restando contumace.
1.2. La causa, veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c in data 01.10.2025; all'udienza del 01.10.25 veniva trattenuta in decisione.
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, occorre passare all'esame della questione controversa.
2. Il giudice rileva, in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione, così come proposta e qualificabile come azione di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. Ed, invero, avverso l'ordinanza di assegnazione, ex art. 553 c.p.c., quale atto esecutivo conclusivo del procedimento per espropriazione forzata, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora l'opponente intenda muovere contestazioni inerenti la dichiarazione del terzo pignorato, l'entità del credito, la percentuale di assegnazione o altri vizi attinenti al procedimento esecutivo.
L'opposizione proposta - avendo ad oggetto la ritenuta impignorabilità di parte delle somme oggetto di pignoramento - costituisce, infatti, una contestazione relativa alla percentuale di assegnazione disposta nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553
c.p.c. e, come tale, certamente proponibile ed ammissibile nelle forme di cui art. 617 c.p.c..
pag. 7/16 Vagliatane l'ammissibilità, l'opposizione si ritiene, tuttavia, infondata nel merito, per il motivo unico ed assorbente che di seguito si espone e che concerne la qualificazione della natura delle somme oggetto di pignoramento.
Esaminati, infatti, gli atti di causa, il motivo unico di doglianza proposto dall'opponente, , si risolve nella asserita Parte_2
illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito, per mancato rispetto del limite vitale di pignorabilità, limite ritenuto dall'opponente operante, nella fattispecie per cui vi è causa, in ragione della natura pensionistica delle somme oggetto della azione esecutiva intrapresa in suo danno.
Nel caso di specie, oggetto di pignoramento presso terzi, promosso dalla creditrice, risulta la somma dovuta dal terzo pignorato Inps in favore di , a titolo di indennità PI, pari a circa € Parte_1
1.070,00 mensili.
Va premesso che l'art. 545 c.p.c. determina i limiti di pignorabilità dei crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, stabilendo che le somme destinate al sostentamento di una persona non possono essere pignorate oltre certi limiti.
In via preliminare, al fine di valutare la fondatezza dell'azione proposta, occorre, quindi, indagare la natura delle somme oggetto di pignoramento, stabilendo, in particolare, se le stesse vadano ricomprese tra le: “somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” (ex art. 545 c.p.c. – comma 3), e come tale pignorabili nella misura di un quinto, a norma dell'art 545, comma 4, c.p.c., o se vadano, viceversa, ritenute, come eccepito dall'opponente, assimilabili alle “somme da chiunque dovute a
pag. 8/16 titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza” (ex art. 545 c.p.c. – comma 7), come tali pignorabili, a differenza delle indennità relative al rapporto di lavoro, solo nei limiti legati al minimo vitale;
queste ultime, infatti, non possano essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale (c.d. minimo vitale), con un minimo di € 1.000, mentre, la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Tali disposizioni si configurano come una disciplina di carattere eccezionale, poiché derogatoria della regola generale dettata dall'art. 2740 c.c., insuscettibile, dunque, di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore.
Appare rilevante, dunque, ai fini della presente pronuncia, l'esatto inquadramento della natura della PI (Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego), al fine di determinare se alla Naspi si applichino le limitazioni di pignorabilità dettate per il trattamento stipendiale o, diversamente, quelle previste in caso di pignoramento di pensioni e prestazioni assimilabili (co. 7 dell'art. 545 c.p.c.), atteso che, solo in tale ultima fattispecie, deve aversi riguardo, in sede di assegnazione, al c.d. minimo vitale.
La PI, ovvero Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è una indennità mensile di disoccupazione istituita dal Decreto Lgs. n. 22 del 04.03.2015 che viene erogata in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, e pag. 9/16 che ha sostituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e la mini-ASpI prevista per alcune particolari categorie di lavoratori, realizzando così un'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi di sostegno dei lavoratori in situazione di disoccupazione involontaria e rapportando la durata degli stessi alla storia contributiva del singolo lavoratore da realizzare anche attraverso l'incremento della durata massima in caso di anzianità contributive più estese.
Questo trattamento viene erogato mensilmente dall' INPS ed è finanziato attraverso il versamento di contributi obbligatori a carico dei lavoratori (per la maggior parte) e dei datori di lavoro: la legge prevede che il datore versi ogni mese all' INPS un contributo per ogni rapporto di lavoro a tempo determinato e un contributo una tantum per ogni interruzione di un rapporto lavorativo non dipendente dalla volontà del lavoratore. I presupposti di accesso alla NASpI sono gli stessi di quelli previsti per l'ASpI. Il lavoratore per poter percepire il trattamento, salvo presentazione di apposita domanda all' INPS deve: trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
aver versato, nei quattro anni precedenti al suo stato di disoccupazione, almeno tredici settimane di contributi (requisito contributivo); aver svolto almeno trenta giornate di effettivo lavoro, nei dodici mesi che precedono la disoccupazione (requisito lavorativo). La norma si riferisce alla disoccupazione involontaria ma, la NASpI, viene riconosciuta anche a quei lavoratori che interrompono volontariamente il rapporto lavorativo per risoluzione consensuale avviata a seguito della procedura conciliativa o a seguito di dimissioni se avvenute per giusta causa.
L'INPS precisa che l'indennità viene riconosciuta anche a quei lavoratori che perdono l'occupazione in seguito al rifiuto di pag. 10/16 trasferirsi presso altra sede (se distante più di 50 chilometri dal proprio domicilio e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in almeno 80 minuti), che si dimettono durante il periodo tutelato di maternità o che subiscono un licenziamento disciplinare.
Orbene, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la misura in esame rientra tra le “misure attuative del disposto dell'art. 38, co.2, della Costituzione riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione. In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell'indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l'introduzione dell'ASPI
(legge n. 92/2012) e successivamente della PI (legge n. 22/2015)”. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “il sostegno economico previdenziale costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione” a cui si applica l'art. 38 comma 2 Cost. che “racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita” (Cass. Sez. Un. n.
23476/2025 del 18.08.25). La predetta ricostruzione trova conforto anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sent.
n.85/2015).
Non vi è dubbio, dunque, in merito alla natura previdenziale della
PI precisata anche dalle SU civili della Cassazione nella sentenza n. 23876/25 del 26.08.25.
Le SU in relazione alla PI hanno, invero, così statuito: “La corretta ricostruzione dell'assetto prefigurato dal legislatore con interventi diretti a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di
pag. 11/16 eventi che non si è voluto o saputo evitare, si riverbera sull'attuazione stessa dei principi presidiati dall'art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l'astratta previsione ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione.
Il sistema di sicurezza sociale previsto dalla Costituzione, il cui carattere essenziale è l'universalità, è volto a garantire ai lavoratori una tutela di tipo economico e occupazionale: l'una rivolta a sopperire alla mancanza di reddito del lavoratore rimasto privo di occupazione, attenuando le conseguenze dell'evento lesivo;
l'altra, presidio dell'effettività della garanzia costituzionale del diritto al lavoro prevista dagli artt. 4 e 35 Cost., diretta a incentivare l'impiego dei soggetti beneficiari nel mercato, rimuovendo, per tale via, la causa dello stato di bisogno. Il sistema prefigurato deve fornire prestazioni idonee, nel complesso, a rendere effettiva la garanzia dell'integrazione sociale, ossia «il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» enunciato nell'art. 3, secondo comma, Cost. (..)
L'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma
d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) - si legge in
Cass. n. 28295 del 2019 - è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost. (…)
Ciò che fonda e giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura;
l'ordinamento prevede decadenza e/o
pag. 12/16 sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 d.lgs. n. 22 cit.).”
Chiarito, dunque, che l'indennità in esame ha natura previdenziale, occorre però precisare che nell'ambito delle prestazioni previdenziali si distingue tra prestazioni pensionistiche e prestazioni non pensionistiche.
Sul punto si ritiene di poter aderire alle conclusioni formulate dal
Tribunale di Roma nella sentenza n. 14439/2025 - del 18/10/2025 che, nel pronunciarsi su una vicenda analoga a quella oggetto della presente sentenza, ha così statuito in merito alla natura della PI:
“Le prestazioni pensionistiche consistono in rendite che vengono erogate al lavoratore al raggiungimento di una certa anzianità anagrafica e contributiva ovvero a seguito di eventi che determinino una riduzione permanente, totale o parziale, della sua capacità lavorativa.
Le prestazioni non pensionistiche, invece, sono prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore nel corso della vita lavorativa, allorché si verifichino eventi che gli impediscano transitoriamente di svolgere la propria attività (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).
Ebbene, tra le prestazioni non pensionistiche previste dal legislatore italiano a favore dei lavoratori dipendenti v'è proprio la NASpI, come chiarito di recente dalla Suprema Corte con sentenza n. 11659/2024. In ragione di quanto sopra, deve escludersi che in caso di pignoramento della
NASpI operino i limiti dettati dall'art. 545 co. 7 c.p.c., previsto per le sole prestazioni previdenziali pensionistiche (non anche per le restanti, data la natura eccezionale della disposizione in parola, insuscettibile di
pag. 13/16 applicazione analogica), con la conseguenza che non può disporsi la decurtazione del c.d. minimo vitale.”
D'altronde anche nella Circolare INPS n. 130/2025 del 30.09.25 la
PI viene collocata tra le prestazioni previdenziali non pensionistiche precisando che per le prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro (come NASpI, cassa integrazione, mobilità e simili), l'art. 545 c.p.c. prevede la pignorabilità fino a un quinto per tributi e altri crediti, con la possibilità di una quota superiore in presenza di crediti alimentari, nei limiti stabiliti dal giudice.
Per tutto quanto sino ad ora osservato si ritiene che l'opposizione vada interamente rigettata. Ne deriva, di conseguenza, il rigetto della domanda della parte opponente di condanna della parte creditrice opposta, ex art. 96 c.p.c., per pretestuosità dell'azione esecutiva intrapresa stante l'esiguità della somma pignorabile.
Invero, il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata
- e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o, comunque, eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive.(Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
L''accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non pag. 14/16 censurabile in sede di legittimità
(Sez. 5 , Ordinanza n. 13315 del 19/05/2025).
Tali requisiti non si ravvisano nella azione esecutiva, legittimamente intrapresa dalla parte opposta, per le ragioni sino ad ora esposte.
Anche per quanto concerne la proposta condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta nei confronti della parte opponente si ritiene non siano sussistenti i presupposti costitutivi della responsabilità aggravata. Al riguardo, si rammenta che, come detto, il comportamento sanzionato dalla predetta norma si concretizza nella mala fede e nella colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio violando il grado minimo di diligenza e prudenza richieste al fine di avvertire l'infondatezza o l'inammissibilità della propria pretesa o difesa, non potendosi, pertanto, ravvisare malafede o colpa grave nella mera circostanza di aver fatto valere o eccepito in giudizio una pretesa rivelatasi poi infondata, condotta di per sé non rimproverabile.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la infondatezza della domanda attorea, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte opponente.
Le spese sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa, ritenendo di escludere la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto dei valori medi: € 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.701,01 per la fase decisionale, per un totale pari a complessivi € 3.397,00
P. Q. M.
pag. 15/16 Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I.
Dott.ssa Claudia Maone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia dell'Inps, in persona del suo legale rapp.p.t.;
2- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
3- Condanna alla refusione in favore di parte Parte_1
opposta delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, lì 31.10.25
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Maone)
pag. 16/16