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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina Carpinelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1211 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2388/2020 del Giudice di Pace di Gragnano vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale TRA
, rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 all'atto di citazione in appello, dall'avv.to Francesco Discolo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia, al Viale Europa n 59 APPELLANTE CONTRO
quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti in data 18.12.2014 (n. di rep. 186905 - n. di racc. 30367) per Notaio in Treviso dott. dall'Avv. Persona_1
Vincenzo Grimaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele n. 93 APPELLATA
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2
, nella qualità di genitori dell'allora minore , CP_2 Parte_1 evocavano in giudizio la nella qualità di Impresa Controparte_3
Designata dall'I.N.A.= F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e mediati, conseguenti alle lesioni personali patite dalla figlia in occasione di un sinistro Pt_1 verificatosi in Casola di Napoli il giorno 18.09.2018, verso le ore 07.40 circa;
deducevano gli attori che: nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, la minore mentre percorreva a bordo della bicicletta modello Parte_1
“Lombardo” la Via V. Veneto per recarsi a scuola, direzione Gragnano, sulla destra della propria corsia ed a moderata andatura, giunta poco prima del “Acquedotto Forma”, veniva urtata al lato sinistro e fatta cedere al suolo da un autoveicolo Audi di colore blu, non identificato e rimasto sconosciuto, il cui conducente, proveniente da retro, nel tentativo di effettuare una manovra di sorpasso mal calcolava lo spazio a proprio disposizione non avvedendosi della presenza della bicicletta condotta dalla minore;
il conducente dell'autoveicolo investitore pur resosi conto dell'accaduto invece di fermarsi e prestare soccorso alla ragazza si dileguava e si dava a precipitosa fuga verso Gragnano senza che venisse rilevato da alcuno il numero di targa;
a causa dell'investimento e della conseguente caduta al suolo, Parte_1 riportava lesioni personali per le quali veniva accompagnata, con il servizio 118, all'Ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia ove le veniva diagnosticata un “…trauma cranio facciale con infrazione delle ossa nasali, flc regione sopraciliare sinistra, ematoma periorbitario sinistro… escoriazioni regione mentoniera, trauma spalla e anca sinistra …”; nonostante le suture chirurgiche subite, le visite specialistiche e le cure praticate, sono residuati alla istante postumi invalidanti di natura permanente che si manifestano con una frequente dolenzia ed una limitazione funzionale delle parti interessate dal trauma, un evidente pregiudizio estetico;
vani i tentativi posti in essere dall'istante e diretti ad identificare il responsabile dell'incidente e a conoscere i dati identificativi del motociclo investitore;
gli attori, nella dedotta qualità, in data 25.09.2018 presentavano alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata denuncia/querela contro ignoti cui faceva seguito richiesta di archiviazione da parte del P.M. in data 08.02.2019. Si costituiva la F.G.V.S., nella dedotta qualità, Controparte_1 contestando la domanda. Raccolta la prova testimoniale e documentale, costituitasi ex art 105 c.p.c. in giudizio , nelle more Parte_1 divenuta maggiorenne, depositata ex art 210 c.p.c. e 146 Dlgs 209/05 Relazione Medica redatta sulla persona dell'istante dal fiduciario medico legale incaricato da FGVS – dott.ssa , Controparte_1 Persona_2 revocata quindi l'ordinanza di nomina CTU e precisate le conclusioni, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ritenendola fondata, per poi limitare la determinazione dell'ammontare del danno ad € 5.200,00 sul presupposto che: “in sede di domanda giudiziaria l'attore abbia limitato in € 5.200,00 l'oggetto e ne agli atti nè tantomeno nel corso dell'istruttoria processuale tale valore è stato modificato”. Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata: A) accogliersi il presente gravame e riformarsi parzialmente la sentenza appellata nella parte in cui determina erroneamente il limite di competenza per valore e per materia del Giudice adito in € 5.200,00; B) conseguentemente ed alla stregua delle risultanze della CTP depositata da a firma della dott.sa che determina nella Controparte_1 Persona_2 misura del 4,5% con ITP al 75% di gg 20, ITP al 50% di gg 10 e di ITP al 25% di gg 10 oltre € 13,87 per spese mediche documentate, quantificarsi le lesioni personali patite da come di seguito: I) Invalidità Parte_1 Permanente 4,5% (anni 17 alla data dell'evento) = € 4.989,65 II) Invalidità Temporanea Parziale al 75%: giorni 20 X € 35,61 = € 712,35 III) Invalidità Temporanea Parziale al 50%: giorni 10 X € 23,75 = € 237,45 IV) Invalidità Temporanea Parziale al 25%: giorni 10 X € 11,87 = € 118,73 V) Aumento personalizzato e/o danno morale, con grado di sofferenza medio, (1/3 del Danno Biologico inteso (e come ampiamente confermato dalla Giurisprudenza) quale somma della Inv. Perm. e della Inv. Temp.= € 2.019,19. VI) Spese mediche documentate (cfr. CTU agli atti) = € 13,87 Complessivamente, quindi, la somma è di € 8.091,24 C) condannarsi la
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_4 al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali diretti e mediati ad ogni modo ricollegabili alle lesioni personali patite ed ammontanti alla residua somma di complessivi € 2.891,24, già detratto l'importo di € 5.200,00 liquidato in primo grado e corrisposto da , il tutto oltre agli interessi legali Controparte_4 sulle somme devalutate alla data dell'evento e poi anno per anno rivalutate fino al deposito della sentenza;
D) condannarsi l'appellata Controparte_1
FGVS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle
[...] spese e competenze processuali del presente grado di giudizio come da depositanda nota spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore per anticipo fattone. Radicatasi la lite, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., si costituiva chiedendo: 1) in via principale, rigettare l'appello nonché i motivi e la domanda risarcitoria per differenza da essa proposti perché nulli, improcedibili, inammissibili e infondati, condannando l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze processuali del secondo grado ivi comprese spese generali al 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/2014; 2) in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello e\o delle domande ritenute per riproposte nei confronti della impresa designata da parte della signora;
2a) ridurre congruamente la liquidazione reclamata dalla Parte_1 controparte senza alcun aumento degli importi tabellari a titolo di personalizzazione e\o di danno morale;
2b) detrarre in via integrale le somme liquidate in favore dell'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, procedendo alla omogeneizzazione degli acconti già versati e dichiarando altresì non dovuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle ulteriori somme eventualmente liquidate, 2c) disporre la compensazione integrale delle spese processuali del secondo grado ex art. 92 c.p.c. o in subordine, per la parte eventualmente non compensata, liquidarle in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. 2. Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza.
2.1 L'appello è, altresì, ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.2 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha accolto la domanda nei limiti di euro 5.200,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda, in quanto “in sede di domanda giudiziaria l'attore abbia limitato in € 5.200,00 l'oggetto e ne agli atti né tantomeno nel corso dell'istruttoria processuale tale valore è stato modificato”. La censura dell'appellante è fondata. Si osserva in punto di diritto che, se manca l'indicazione della somma di danaro, o la dichiarazione del valore del bene mobile diverso dal danaro, non potendo operare, rispettivamente, il criterio della somma indicata e la presunzione del valore dichiarato opera la seconda delle presunzioni previste dall'art. 14, cioè la c.d. presunzione della competenza del giudice adito (Cass. civ., 11258/2004). Nella specie, gli (allora) attori nonché la minore spiegante intervento volontario in quanto divenuta nelle more maggiorenne hanno chiesto, rispettivamente nell'atto di citazione di primo grado e nella comparsa di intervento volontario, la condanna dell'impresa assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali “da quantificarsi in corso di causa, a seguito di CTU medico-legale che sin d'ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della adita competenza” , senza alcuna precisazione dell'ammontare di questi nelle conclusioni e nel corpo degli atti suindicati se non nei limiti della competenza del giudice adito, e la dichiarazione resa dal
– medesimo - difensore, che il giudizio, ai fini del contributo unificato non supera il valore di euro 5.200,00, per le ragioni prima esposte, non ha alcun rilievo ai fini in esame. Invero, non può attribuirsi valore di clausola di contenimento alla dichiarazione di valore ex art. 14, c. 2, DPR 115/02, alla quale è tenuto il procuratore ed indirizzata al cancelliere, avendo quest'ultima rilevanza solo ai fini fiscali, non producendo invece alcun effetto sul valore della controversia, così come la sua omissione, costituendo una irregolarità fiscale, non determina l'improcedibilità o la nullità della domanda giudiziale. Orbene, in assenza di contestazione del valore dichiarato o presunto in sede di costituzione della compagnia assicuratrice e in assenza di precisazione del quantum nel rispetto dei termini di legge ai fini della cristallizzazione del thema decidendum, alla stregua dei principi sopra enunziati, la domanda di risarcimento danni deve ritenersi proposta, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., nella formulazione previgente ratione temporis applicabile, nei limiti della competenza del giudice adito (euro 25.000,00).
4. Ciò premesso, si deve esaminare la portata della condanna conseguente al valore della causa così come rideterminata, tenendo conto dei criteri indicati da Cass. civ., sez. un., 15.11.2008, n. 26972. In particolare, il medico fiduciario incaricato dalla compagnia odierna appellata – alle cui conclusioni si era riportato anche il Giudice di pace - ha quantificato i postumi permanenti sulla scorta della documentazione medica prodotta, della visita dell'appellante; pertanto, tenuto conto della natura delle lesioni riportate e dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni diciassette) devono liquidarsi, a titolo di invalidità permanente e temporanea, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs 209/2005, aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, le voci di cui alla tabella che segue. IP % 4,5% €
5.804,82 ITP 75% x gg. 20 € 828,60 ITP 50% x gg. 10 € 276,20 ITP 25% x gg. 10 € 138,10 TOTALE pregiudizio biologico € 7.047,72
Nulla è dovuto a titolo di danno morale, atteso che, sulla base della giurisprudenza che si è sviluppata a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, deve ritenersi esclusa la possibilità di duplicazione delle poste di danno non patrimoniale. Ne consegue che, a fronte di una mancata dimostrazione della “personalizzazione” del pregiudizio subìto non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, dovendo questo ritenersi già compreso nella liquidazione del danno non patrimoniale sulla base dei parametri cui fa riferimento l'art. 139 C.d.A. Infatti, ogni lesione del diritto alla salute comporta necessariamente una sofferenza transeunte fisica o psichica, che – sulla base di valori medi e presuntivi – è già ricompresa e computata negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale – anche in percentuale sul danno biologico – è necessario provare un quid pluris. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che la danneggiata si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Oltre tale importo, è dovuta altresì la somma di euro 13,97, rivalutata all'attualità in euro 16,37, a titolo di spese mediche documentate. Pertanto, per il danno conseguente alle lesioni riportate va liquidato il complessivo importo di euro 7.064,09, da cui va detratto l'importo di euro 5.200,00 liquidato dal Giudice di pace e già versato;
ne consegue che la residua somma sia pari ad euro 1.864,09. La somma è liquidata all'attualità e pertanto non è suscettibile di rivalutazione monetaria;
su di essa sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro (devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo. Sulla somma complessiva liquidata, invece, gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza. Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'appellata compagnia Controparte_1
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in persona del
[...] legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento, in favore di
, della residua somma di euro 1.863,79, oltre interessi Parte_1 nella misura suindicata.
5. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 di cui al D.M. n. 55 del 2014, in quanto norma applicabile ratione temporis, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
5.1 Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Invero, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione. Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/09/2007 n° 19014).
P.Q.M.
Il tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Parte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 5864/2018 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
b) condanna nella qualità di impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della residua somma di euro 1.864,09, oltre Parte_1 interessi calcolati come in motivazione;
c) condanna quale impresa designata alla Controparte_5 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite del primo grado che liquida in euro Parte_1
135,53 per esborsi ed euro 1.990,00 per compensi, detratte le somme eventualmente già riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
d) condanna quale impresa designata alla Controparte_5 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite di secondo grado che liquida in Parte_1 euro 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Torre Annunziata, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli
, rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 all'atto di citazione in appello, dall'avv.to Francesco Discolo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia, al Viale Europa n 59 APPELLANTE CONTRO
quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti in data 18.12.2014 (n. di rep. 186905 - n. di racc. 30367) per Notaio in Treviso dott. dall'Avv. Persona_1
Vincenzo Grimaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele n. 93 APPELLATA
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2
, nella qualità di genitori dell'allora minore , CP_2 Parte_1 evocavano in giudizio la nella qualità di Impresa Controparte_3
Designata dall'I.N.A.= F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e mediati, conseguenti alle lesioni personali patite dalla figlia in occasione di un sinistro Pt_1 verificatosi in Casola di Napoli il giorno 18.09.2018, verso le ore 07.40 circa;
deducevano gli attori che: nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, la minore mentre percorreva a bordo della bicicletta modello Parte_1
“Lombardo” la Via V. Veneto per recarsi a scuola, direzione Gragnano, sulla destra della propria corsia ed a moderata andatura, giunta poco prima del “Acquedotto Forma”, veniva urtata al lato sinistro e fatta cedere al suolo da un autoveicolo Audi di colore blu, non identificato e rimasto sconosciuto, il cui conducente, proveniente da retro, nel tentativo di effettuare una manovra di sorpasso mal calcolava lo spazio a proprio disposizione non avvedendosi della presenza della bicicletta condotta dalla minore;
il conducente dell'autoveicolo investitore pur resosi conto dell'accaduto invece di fermarsi e prestare soccorso alla ragazza si dileguava e si dava a precipitosa fuga verso Gragnano senza che venisse rilevato da alcuno il numero di targa;
a causa dell'investimento e della conseguente caduta al suolo, Parte_1 riportava lesioni personali per le quali veniva accompagnata, con il servizio 118, all'Ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia ove le veniva diagnosticata un “…trauma cranio facciale con infrazione delle ossa nasali, flc regione sopraciliare sinistra, ematoma periorbitario sinistro… escoriazioni regione mentoniera, trauma spalla e anca sinistra …”; nonostante le suture chirurgiche subite, le visite specialistiche e le cure praticate, sono residuati alla istante postumi invalidanti di natura permanente che si manifestano con una frequente dolenzia ed una limitazione funzionale delle parti interessate dal trauma, un evidente pregiudizio estetico;
vani i tentativi posti in essere dall'istante e diretti ad identificare il responsabile dell'incidente e a conoscere i dati identificativi del motociclo investitore;
gli attori, nella dedotta qualità, in data 25.09.2018 presentavano alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata denuncia/querela contro ignoti cui faceva seguito richiesta di archiviazione da parte del P.M. in data 08.02.2019. Si costituiva la F.G.V.S., nella dedotta qualità, Controparte_1 contestando la domanda. Raccolta la prova testimoniale e documentale, costituitasi ex art 105 c.p.c. in giudizio , nelle more Parte_1 divenuta maggiorenne, depositata ex art 210 c.p.c. e 146 Dlgs 209/05 Relazione Medica redatta sulla persona dell'istante dal fiduciario medico legale incaricato da FGVS – dott.ssa , Controparte_1 Persona_2 revocata quindi l'ordinanza di nomina CTU e precisate le conclusioni, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ritenendola fondata, per poi limitare la determinazione dell'ammontare del danno ad € 5.200,00 sul presupposto che: “in sede di domanda giudiziaria l'attore abbia limitato in € 5.200,00 l'oggetto e ne agli atti nè tantomeno nel corso dell'istruttoria processuale tale valore è stato modificato”. Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata: A) accogliersi il presente gravame e riformarsi parzialmente la sentenza appellata nella parte in cui determina erroneamente il limite di competenza per valore e per materia del Giudice adito in € 5.200,00; B) conseguentemente ed alla stregua delle risultanze della CTP depositata da a firma della dott.sa che determina nella Controparte_1 Persona_2 misura del 4,5% con ITP al 75% di gg 20, ITP al 50% di gg 10 e di ITP al 25% di gg 10 oltre € 13,87 per spese mediche documentate, quantificarsi le lesioni personali patite da come di seguito: I) Invalidità Parte_1 Permanente 4,5% (anni 17 alla data dell'evento) = € 4.989,65 II) Invalidità Temporanea Parziale al 75%: giorni 20 X € 35,61 = € 712,35 III) Invalidità Temporanea Parziale al 50%: giorni 10 X € 23,75 = € 237,45 IV) Invalidità Temporanea Parziale al 25%: giorni 10 X € 11,87 = € 118,73 V) Aumento personalizzato e/o danno morale, con grado di sofferenza medio, (1/3 del Danno Biologico inteso (e come ampiamente confermato dalla Giurisprudenza) quale somma della Inv. Perm. e della Inv. Temp.= € 2.019,19. VI) Spese mediche documentate (cfr. CTU agli atti) = € 13,87 Complessivamente, quindi, la somma è di € 8.091,24 C) condannarsi la
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_4 al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali diretti e mediati ad ogni modo ricollegabili alle lesioni personali patite ed ammontanti alla residua somma di complessivi € 2.891,24, già detratto l'importo di € 5.200,00 liquidato in primo grado e corrisposto da , il tutto oltre agli interessi legali Controparte_4 sulle somme devalutate alla data dell'evento e poi anno per anno rivalutate fino al deposito della sentenza;
D) condannarsi l'appellata Controparte_1
FGVS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle
[...] spese e competenze processuali del presente grado di giudizio come da depositanda nota spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore per anticipo fattone. Radicatasi la lite, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., si costituiva chiedendo: 1) in via principale, rigettare l'appello nonché i motivi e la domanda risarcitoria per differenza da essa proposti perché nulli, improcedibili, inammissibili e infondati, condannando l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze processuali del secondo grado ivi comprese spese generali al 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/2014; 2) in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello e\o delle domande ritenute per riproposte nei confronti della impresa designata da parte della signora;
2a) ridurre congruamente la liquidazione reclamata dalla Parte_1 controparte senza alcun aumento degli importi tabellari a titolo di personalizzazione e\o di danno morale;
2b) detrarre in via integrale le somme liquidate in favore dell'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, procedendo alla omogeneizzazione degli acconti già versati e dichiarando altresì non dovuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle ulteriori somme eventualmente liquidate, 2c) disporre la compensazione integrale delle spese processuali del secondo grado ex art. 92 c.p.c. o in subordine, per la parte eventualmente non compensata, liquidarle in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. 2. Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza.
2.1 L'appello è, altresì, ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.2 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha accolto la domanda nei limiti di euro 5.200,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda, in quanto “in sede di domanda giudiziaria l'attore abbia limitato in € 5.200,00 l'oggetto e ne agli atti né tantomeno nel corso dell'istruttoria processuale tale valore è stato modificato”. La censura dell'appellante è fondata. Si osserva in punto di diritto che, se manca l'indicazione della somma di danaro, o la dichiarazione del valore del bene mobile diverso dal danaro, non potendo operare, rispettivamente, il criterio della somma indicata e la presunzione del valore dichiarato opera la seconda delle presunzioni previste dall'art. 14, cioè la c.d. presunzione della competenza del giudice adito (Cass. civ., 11258/2004). Nella specie, gli (allora) attori nonché la minore spiegante intervento volontario in quanto divenuta nelle more maggiorenne hanno chiesto, rispettivamente nell'atto di citazione di primo grado e nella comparsa di intervento volontario, la condanna dell'impresa assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali “da quantificarsi in corso di causa, a seguito di CTU medico-legale che sin d'ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della adita competenza” , senza alcuna precisazione dell'ammontare di questi nelle conclusioni e nel corpo degli atti suindicati se non nei limiti della competenza del giudice adito, e la dichiarazione resa dal
– medesimo - difensore, che il giudizio, ai fini del contributo unificato non supera il valore di euro 5.200,00, per le ragioni prima esposte, non ha alcun rilievo ai fini in esame. Invero, non può attribuirsi valore di clausola di contenimento alla dichiarazione di valore ex art. 14, c. 2, DPR 115/02, alla quale è tenuto il procuratore ed indirizzata al cancelliere, avendo quest'ultima rilevanza solo ai fini fiscali, non producendo invece alcun effetto sul valore della controversia, così come la sua omissione, costituendo una irregolarità fiscale, non determina l'improcedibilità o la nullità della domanda giudiziale. Orbene, in assenza di contestazione del valore dichiarato o presunto in sede di costituzione della compagnia assicuratrice e in assenza di precisazione del quantum nel rispetto dei termini di legge ai fini della cristallizzazione del thema decidendum, alla stregua dei principi sopra enunziati, la domanda di risarcimento danni deve ritenersi proposta, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., nella formulazione previgente ratione temporis applicabile, nei limiti della competenza del giudice adito (euro 25.000,00).
4. Ciò premesso, si deve esaminare la portata della condanna conseguente al valore della causa così come rideterminata, tenendo conto dei criteri indicati da Cass. civ., sez. un., 15.11.2008, n. 26972. In particolare, il medico fiduciario incaricato dalla compagnia odierna appellata – alle cui conclusioni si era riportato anche il Giudice di pace - ha quantificato i postumi permanenti sulla scorta della documentazione medica prodotta, della visita dell'appellante; pertanto, tenuto conto della natura delle lesioni riportate e dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni diciassette) devono liquidarsi, a titolo di invalidità permanente e temporanea, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs 209/2005, aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, le voci di cui alla tabella che segue. IP % 4,5% €
5.804,82 ITP 75% x gg. 20 € 828,60 ITP 50% x gg. 10 € 276,20 ITP 25% x gg. 10 € 138,10 TOTALE pregiudizio biologico € 7.047,72
Nulla è dovuto a titolo di danno morale, atteso che, sulla base della giurisprudenza che si è sviluppata a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, deve ritenersi esclusa la possibilità di duplicazione delle poste di danno non patrimoniale. Ne consegue che, a fronte di una mancata dimostrazione della “personalizzazione” del pregiudizio subìto non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, dovendo questo ritenersi già compreso nella liquidazione del danno non patrimoniale sulla base dei parametri cui fa riferimento l'art. 139 C.d.A. Infatti, ogni lesione del diritto alla salute comporta necessariamente una sofferenza transeunte fisica o psichica, che – sulla base di valori medi e presuntivi – è già ricompresa e computata negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale – anche in percentuale sul danno biologico – è necessario provare un quid pluris. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che la danneggiata si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Oltre tale importo, è dovuta altresì la somma di euro 13,97, rivalutata all'attualità in euro 16,37, a titolo di spese mediche documentate. Pertanto, per il danno conseguente alle lesioni riportate va liquidato il complessivo importo di euro 7.064,09, da cui va detratto l'importo di euro 5.200,00 liquidato dal Giudice di pace e già versato;
ne consegue che la residua somma sia pari ad euro 1.864,09. La somma è liquidata all'attualità e pertanto non è suscettibile di rivalutazione monetaria;
su di essa sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro (devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo. Sulla somma complessiva liquidata, invece, gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza. Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'appellata compagnia Controparte_1
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in persona del
[...] legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento, in favore di
, della residua somma di euro 1.863,79, oltre interessi Parte_1 nella misura suindicata.
5. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 di cui al D.M. n. 55 del 2014, in quanto norma applicabile ratione temporis, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
5.1 Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico della appellata soccombente, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Invero, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione. Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/09/2007 n° 19014).
P.Q.M.
Il tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Parte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 5864/2018 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
b) condanna nella qualità di impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della residua somma di euro 1.864,09, oltre Parte_1 interessi calcolati come in motivazione;
c) condanna quale impresa designata alla Controparte_5 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite del primo grado che liquida in euro Parte_1
135,53 per esborsi ed euro 1.990,00 per compensi, detratte le somme eventualmente già riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
d) condanna quale impresa designata alla Controparte_5 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite di secondo grado che liquida in Parte_1 euro 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Torre Annunziata, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli