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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11343 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18683/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato a [...] il 1 Parte_1
gennaio 1987 ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Roma, via dei Gelsi n. 3a3b, presso lo studio dell'Avv. Fabrizia
Fabiani, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato;
- resistente – conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale Adito dichiarare la cessata materia del contendere, con vittoria di spese, competenze ed onorari';
Per parte resistente:
'…vorrà il Tribunale adito dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
fatto e diritto pagina 1 Con la presente azione propone Parte_1
impugnazione avverso il '…il Provvedimento di Diniego di Visto per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia a
Teheran il 05.02.2024 [rectius 27 febbraio 2024] avente Numero
Prot. 2024-0503'. Premette il ricorrente che '…cittadino Per_1
faceva ingresso in Italia nell'anno 2015 […] Paese che Gli riconosceva la protezione internazionale ex art. 2 D.lvo 251/2007 [e che] egli è, pertanto, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria rilasciatogli dalla Questura di Taranto;
[che] Lo S.U.I.
Presso la Prefettura di Taranto [gli] rilasciava […] il Nulla Osta al ricongiungimento familiare a beneficio della coniuge – Sig.ra
- e dei figli minori: nato il [...], Persona_2 CP_2
nato il [...], nato il [...], nato il Per_3 Per_4 Per_5
24.11.2010, nato il [...]; [che] i suddetti beneficiari, Per_6
dunque, decidevano di azionare la fase endo procedimentale di competenza della Rappresentanza Consolare Italiana nel Paese di origine o nel Terzo paese ospitante e, pertanto, - stante, dopo i notori eventi del 15 agosto 2021, l'assenza dell'Ambasciata d'Italia in
Kabul (attualmente ricollocata in Doha e priva di competenza in materia di Visti di ingresso – si recavano -con immaginabili difficoltà- regolarmente in Iran ove in data 10.01.2024 formalizzavano – per tramite della società partner dei servizi consolari - la richiesta di
Visto di ingresso di Tipo D per ricongiungimento familiare (nr.
dinanzi alla Rappresentanza Consolare Italiana in Teheran Num_1
la quale, ritenendo – contrariamente a quanto ritenuto dal pagina 2 Competente S.U.I. presso la Prefettura di Taranto – non dimostrati i requisiti di cui alla notoria normativa vigente rifiutava, con un provvedimento redatto sulla modulistica di prassi presso le rappresentanze consolari e di cui a codesta impugnativa, il richiesto
Visto di ingresso […]; [che] la convenuta Rappresentanza Consolare notificava in data 5 febbraio 2024 (protocollo nr. 2024-0151) comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 avente a contenuto “…Il legame di parentela con l'autore dell'istanza di ricongiungimento non
è dimostrato ...Data l'impossibilità di riconoscere atti o certificazioni prodotti dalle Autorità afghane è necessario fornire documentazione prodotta dalle Rappresentanze diplomatico consolari afghane in
Italia oppure in Iran. … In alternativa …deve essere prodotto il risultato di un valido test del DNA ai fini della verifica del grado di parentela. …”; [che] i [suoi] familiari […] producevano a corredo dell'istanza di visto documentazione prodotta dalle autorità del
Paese di origine probante il legame di parentela;
[che] i [suoi] congiunti […] – così come le centinaia di cittadini Afghani azionanti il procedimento di richiesta di visto – producevano, infatti, documentazione attestante il rapporto di parentela rilasciata dalle
Autorità del Paese di origine non legalizzata dalla Rappresentanza
Consolare Italiana in Kabul stante l'assenza della Rappresentanza
Consolare Italiana (ricollocata in Doha ma, comunque, priva di poteri in materia di legalizzazione): unica documentazione che potevano produrre per le circostanze sopra rappresentate, tanto è vero che, la società partner dei servizi consolari “Visametric” se avesse avuto pagina 3 indicazioni diverse non avrebbe neppure acquisito e, successivamente, trasmesso la richiesta alla competente autorità consolare che, invece, non la riteneva probante;
[che] solamente a far data dal mese di febbraio la Rappresentanza Consolare italiana a
Teheran, infatti, individuava quali Autorità Afghane riconosciute la
Rappresentanza Consolare Afghana in Italia ed in Teheran (in questo caso con la legalizzazione delle Autorità iraniane); [che] quanto sopra, infatti, costituiva il contenuto della nota ex art. 10 bis de quo: documentazione la cui richiesta e rilascio da parte della rappresentanza diplomatico consolare dell'I.R. of Afghanistan in
Teheran e successiva legalizzazione da parte delle Autorità iraniane comportava e comporta tempi sicuramente maggiori dei termini di cui all'art. 10 bis l. 241/90; valutazione estranea alla rappresentanza consolare italiana che, infatti, - anche nel caso de quo – nei venti giorni successivi notificava rifiuto del visto […]; [che] i richiedenti il visto depositavano già a corredo dell'istanza - sebbene la difficoltà in
Afghanistan di reperire la documentazione e, inoltre, l'impossibilità – per le motivazioni già esposte - di “formalizzarla” nelle modalità di cui all'Ordinamento giuridico vigente in Italia – certificazione probante il rapporto di coniugio e di filiazione rilasciata nelle formalità vigenti nel Paese di origine [e] producevano anche le national identity card sulla cui parte frontale è riportato in lingua pasthu il nome del padre e sulla cui originalità e veridicità l'Autorità consolare italiana mai nulla eccepiva;
[che] in data 25 febbraio u.s.
l'Ambasciata d'Italia a Teheran emetteva, tuttavia, il provvedimento pagina 4 amministrativo – oggetto di codesta impugnativa - nel quale manca la motivazione e non si da conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal suddetto a seguito dell'avviso dato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 – limitandosi l'amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole'. Lamenta, pertanto,
l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove lo stesso difetta della necessaria motivazione – altrimenti evincibile soltanto per relationem tramite il preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 24, e, comunque, viola il suo diritto a ricongiungersi con i propri familiari, contravvenendo, peraltro, alla disciplina dettata dall'art. 29 bis del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, senza che, nondimeno, nello stesso risultino '…eccezioni e/o [sia] contestato l'autenticità della documentazione e/o, comunque, il rapporto di filiazione e/o di coniugio tra I minori richiedenti il visto e il
[medesimo] limitandosi ad una generica contestazione circa la mancata legalizzazione della documentazione probante il rapporto di parentela'. Con le note depositate in data 12 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. rappresenta, infine, che '…in data 3 luglio 2024 la Rappresentanza Consolare Italiana a Teheran rilasciava il Visto di ingresso tipo D [ma ciononostante] il rifiuto del visto di cui al provvedimento del 27 febbraio u.s. comportava per il
[medesimo] e per i familiari/richiedenti il Visto – tutti di cittadinanza
Afghanistan – concreti rischi per la loro incolumità (nota la situazione pagina 5 di criticità emergenziale e sociale esistente in Afghanistan e la vulnerabilità dei beneficiari - ) limitazione al proprio diritto all'unità familiare e rilevanti aggravi economici per [lo stesso]' e chiede
'…posto che è venuto meno [il suo] interesse […] alla naturale conclusione del giudizio stesso e che la causa si è, comunque, resa necessaria per via del comportamento della convenuta
Rappresentanza Consolare Italiana in Teheran, che, dunque, ha reso doveroso sopportare costi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto, [di] dichiarare la cessata materia del contendere, con vittoria di spese, competenze ed onorari'.
Si è costituito il Controparte_1
evidenziando l'intervenuto rilascio dei visti di ingresso
[...]
e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del convenuto, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna CP_1
eccezione.
In limine litis va ancora evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda stante l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza del rilascio del visto a favore dei propri familiari. Il merito del giudizio deve, pertanto,
pagina 6 essere esaminato solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, per le ragioni che seguono, sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ..
Preme anzi tutto rammentare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto [e purché non sia] accertato che il matrimonio […] ha […] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello
Stato' e per '…[i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. In punto di onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare l'effettività del vincolo di coniugio e la sussistenza dello status filiationis, nonché la minore età del figlio al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento,
pagina 7 mentre compete alla Pubblica Amministrazione provare che il matrimonio ha avuto luogo '…allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato', nonché l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela e minore età. Entrambi gli accertamenti competono all'Ambasciata italiana presso il Paese in cui è richiesto il visto di ingresso.
Ciò posto, deve premettersi che nel caso di specie il diniego di rilascio dei visti di ingresso opposto dall'Ambasciata d'Italia a
Teheran, per come evincibile dal provvedimento impugnato, in una lettura combinata col preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale il provvedimento rinvia in punto di motivazione, si fonda sulla 'mancanza dei requisiti di legge' in quanto '…il legame di parentela con l'autore dell'istanza di ricongiungimento non è dimostrato [poiché] data l'impossibilità di riconoscere atti o certificazioni dalle Autorità afghane, è necessario fornire documentazione prodotta dalle Rappresentanze diplomatico
– consolari afghane in Italia oppure in Iran (in questo ultimo caso la documentazione deve essere legalizzata dalle Autorità iraniane competenti) [o] in alternativa, in virtu' di quanto disposto dall'art. 29 bis del Decreto 286/1998, deve essere prodotto il risultato di un valido test del DNA, ai fini della verifica del grado di parentela'.
L'Amministrazione appare, dunque, aver rigettato la domanda proposta dai richiedenti sulla constatazione che i certificati prodotti in sede amministrativa risultassero inidonei a dimostrare i rapporti di pagina 8 coniugio e filiazione, circostanza evidentemente neppure sanata a seguito del preavviso di rigetto.
Orbene, ciò premesso, il Tribunale non può esimersi dal rilevare come gli elementi forniti dalle parti in sede processuale non abbia permesso di addivenire all'esatta ricostruzione della vicenda sottesa al caso di specie, circostanza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ed invero, parte ricorrente assume che '…i richiedenti il visto depositavano già a corredo dell'istanza - sebbene la difficoltà in
Afghanistan di reperire la documentazione e, inoltre, l'impossibilità – per le motivazioni già esposte - di “formalizzarla” nelle modalità di cui all'Ordinamento giuridico vigente in Italia – certificazione probante il rapporto di coniugio e di filiazione rilasciata nelle formalità vigenti nel Paese di origine [e] producevano anche le national identity card sulla cui parte frontale e' riportato in lingua pasthu il nome del padre'. A fronte della domanda formalizzata in data 10 gennaio 2024 dinanzi alla competente Ambasciata d'Italia a
Teheran, l'istante allega altresì che '…solamente a far data dal mese di febbraio [l'Amministrazione] individuava quali Autorità Afghane riconosciute la Rappresentanza Consolare Afghana in Italia ed in
Teheran (in questo caso con la legalizzazione delle Autorità iraniane)', evidenziando che proprio la necessità che la domanda venisse corredata da documentazione rilasciata e legalizzata dalle
Autorità da ultimo individuate sia stata dalla Pubblica
Amministrazione rappresentata attraverso il preavviso di rigetto pagina 9 notificato in data 5 febbraio 2024. Sebbene dette circostanze non siano state contestate dal convenuto e, dunque, debbano CP_1
ritenersi pacifiche e pur comprendendo le doglianze del ricorrente in ordine all'esiguità del termine previsto dall'art. 10 bis della legge n.
241 del 1990 per l'integrazione della documentazione, non ci si può esimere dall'evidenziare che le generiche allegazioni dell'istante con riferimento al vizio di motivazione di cui risulterebbe affetto il provvedimento impugnato rispetto '…alle argomentate osservazioni proposte dal suddetto a seguito dell'avviso dato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990' ed '…alla documentazione prodotta', non permettendo di comprendere in cosa si sia sostanziata quest'ultima, ovvero il contenuto della memoria prodotta a seguito del preavviso di rigetto, non consentono di pervenire a ritenere che i richiedenti si siano comunque idoneamente attivati cooperando con l'Amministrazione nel buon esito del procedimento avviato per il rilascio dei visti. Maggiori chiarimenti in ordine a quanto effettivamente avvenuto durante il procedimento amministrativo non sono, tuttavia, pervenuti neppure dalla parte costituita, essendosi il
, nella propria comparsa, limitato a dare conto di aver CP_1
provveduto a rilasciare i visti.
Le osservazioni fin qui esposte non appaiono superabili mediante l'invocazione della disciplina di cui all'art. 29 bis del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, come richiesto da parte ricorrente evidenziando di essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, in quanto il caso di specie non rientra fra le ipotesi ivi pagina 10 previste. Ed invero, a mente della citata disposizione normativa,
'…qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati [e] può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri [sicché] il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori'.
Orbene, nel caso di specie, i richiedenti il rilascio del visto sono, infatti, in possesso, per come si evince dall'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione versata in atti, dei certificati necessari a comprovare i rapporti di coniugio e di filiazione, emessi dall'Autorità afghana e dall'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Teheran. In particolare, quanto a questi ultimi, dai documenti depositati si evince che i familiari del ricorrente hanno richiesto la legalizzazione delle sottoscrizioni apposte nei certificati alle competenti Autorità presenti in Iran, difettando, tuttavia, di pagina 11 completare l'iter di legalizzazione rivolgendosi alle rappresentanze diplomatico – consolari italiane in Teheran.
Dunque, i richiedenti il rilascio del visto non versano nell'impossibilità di fornire documenti ufficiali comprovanti il legame familiare.
Al di là di quanto da ultimo osservato, resta il sopra evidenziato contesto di mancato assolvimento dell'onus probandi.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 25 luglio 2025.
il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 12
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18683/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato a [...] il 1 Parte_1
gennaio 1987 ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Roma, via dei Gelsi n. 3a3b, presso lo studio dell'Avv. Fabrizia
Fabiani, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente – nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato;
- resistente – conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale Adito dichiarare la cessata materia del contendere, con vittoria di spese, competenze ed onorari';
Per parte resistente:
'…vorrà il Tribunale adito dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
fatto e diritto pagina 1 Con la presente azione propone Parte_1
impugnazione avverso il '…il Provvedimento di Diniego di Visto per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia a
Teheran il 05.02.2024 [rectius 27 febbraio 2024] avente Numero
Prot. 2024-0503'. Premette il ricorrente che '…cittadino Per_1
faceva ingresso in Italia nell'anno 2015 […] Paese che Gli riconosceva la protezione internazionale ex art. 2 D.lvo 251/2007 [e che] egli è, pertanto, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria rilasciatogli dalla Questura di Taranto;
[che] Lo S.U.I.
Presso la Prefettura di Taranto [gli] rilasciava […] il Nulla Osta al ricongiungimento familiare a beneficio della coniuge – Sig.ra
- e dei figli minori: nato il [...], Persona_2 CP_2
nato il [...], nato il [...], nato il Per_3 Per_4 Per_5
24.11.2010, nato il [...]; [che] i suddetti beneficiari, Per_6
dunque, decidevano di azionare la fase endo procedimentale di competenza della Rappresentanza Consolare Italiana nel Paese di origine o nel Terzo paese ospitante e, pertanto, - stante, dopo i notori eventi del 15 agosto 2021, l'assenza dell'Ambasciata d'Italia in
Kabul (attualmente ricollocata in Doha e priva di competenza in materia di Visti di ingresso – si recavano -con immaginabili difficoltà- regolarmente in Iran ove in data 10.01.2024 formalizzavano – per tramite della società partner dei servizi consolari - la richiesta di
Visto di ingresso di Tipo D per ricongiungimento familiare (nr.
dinanzi alla Rappresentanza Consolare Italiana in Teheran Num_1
la quale, ritenendo – contrariamente a quanto ritenuto dal pagina 2 Competente S.U.I. presso la Prefettura di Taranto – non dimostrati i requisiti di cui alla notoria normativa vigente rifiutava, con un provvedimento redatto sulla modulistica di prassi presso le rappresentanze consolari e di cui a codesta impugnativa, il richiesto
Visto di ingresso […]; [che] la convenuta Rappresentanza Consolare notificava in data 5 febbraio 2024 (protocollo nr. 2024-0151) comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 avente a contenuto “…Il legame di parentela con l'autore dell'istanza di ricongiungimento non
è dimostrato ...Data l'impossibilità di riconoscere atti o certificazioni prodotti dalle Autorità afghane è necessario fornire documentazione prodotta dalle Rappresentanze diplomatico consolari afghane in
Italia oppure in Iran. … In alternativa …deve essere prodotto il risultato di un valido test del DNA ai fini della verifica del grado di parentela. …”; [che] i [suoi] familiari […] producevano a corredo dell'istanza di visto documentazione prodotta dalle autorità del
Paese di origine probante il legame di parentela;
[che] i [suoi] congiunti […] – così come le centinaia di cittadini Afghani azionanti il procedimento di richiesta di visto – producevano, infatti, documentazione attestante il rapporto di parentela rilasciata dalle
Autorità del Paese di origine non legalizzata dalla Rappresentanza
Consolare Italiana in Kabul stante l'assenza della Rappresentanza
Consolare Italiana (ricollocata in Doha ma, comunque, priva di poteri in materia di legalizzazione): unica documentazione che potevano produrre per le circostanze sopra rappresentate, tanto è vero che, la società partner dei servizi consolari “Visametric” se avesse avuto pagina 3 indicazioni diverse non avrebbe neppure acquisito e, successivamente, trasmesso la richiesta alla competente autorità consolare che, invece, non la riteneva probante;
[che] solamente a far data dal mese di febbraio la Rappresentanza Consolare italiana a
Teheran, infatti, individuava quali Autorità Afghane riconosciute la
Rappresentanza Consolare Afghana in Italia ed in Teheran (in questo caso con la legalizzazione delle Autorità iraniane); [che] quanto sopra, infatti, costituiva il contenuto della nota ex art. 10 bis de quo: documentazione la cui richiesta e rilascio da parte della rappresentanza diplomatico consolare dell'I.R. of Afghanistan in
Teheran e successiva legalizzazione da parte delle Autorità iraniane comportava e comporta tempi sicuramente maggiori dei termini di cui all'art. 10 bis l. 241/90; valutazione estranea alla rappresentanza consolare italiana che, infatti, - anche nel caso de quo – nei venti giorni successivi notificava rifiuto del visto […]; [che] i richiedenti il visto depositavano già a corredo dell'istanza - sebbene la difficoltà in
Afghanistan di reperire la documentazione e, inoltre, l'impossibilità – per le motivazioni già esposte - di “formalizzarla” nelle modalità di cui all'Ordinamento giuridico vigente in Italia – certificazione probante il rapporto di coniugio e di filiazione rilasciata nelle formalità vigenti nel Paese di origine [e] producevano anche le national identity card sulla cui parte frontale è riportato in lingua pasthu il nome del padre e sulla cui originalità e veridicità l'Autorità consolare italiana mai nulla eccepiva;
[che] in data 25 febbraio u.s.
l'Ambasciata d'Italia a Teheran emetteva, tuttavia, il provvedimento pagina 4 amministrativo – oggetto di codesta impugnativa - nel quale manca la motivazione e non si da conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal suddetto a seguito dell'avviso dato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 – limitandosi l'amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole'. Lamenta, pertanto,
l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove lo stesso difetta della necessaria motivazione – altrimenti evincibile soltanto per relationem tramite il preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 24, e, comunque, viola il suo diritto a ricongiungersi con i propri familiari, contravvenendo, peraltro, alla disciplina dettata dall'art. 29 bis del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, senza che, nondimeno, nello stesso risultino '…eccezioni e/o [sia] contestato l'autenticità della documentazione e/o, comunque, il rapporto di filiazione e/o di coniugio tra I minori richiedenti il visto e il
[medesimo] limitandosi ad una generica contestazione circa la mancata legalizzazione della documentazione probante il rapporto di parentela'. Con le note depositate in data 12 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. rappresenta, infine, che '…in data 3 luglio 2024 la Rappresentanza Consolare Italiana a Teheran rilasciava il Visto di ingresso tipo D [ma ciononostante] il rifiuto del visto di cui al provvedimento del 27 febbraio u.s. comportava per il
[medesimo] e per i familiari/richiedenti il Visto – tutti di cittadinanza
Afghanistan – concreti rischi per la loro incolumità (nota la situazione pagina 5 di criticità emergenziale e sociale esistente in Afghanistan e la vulnerabilità dei beneficiari - ) limitazione al proprio diritto all'unità familiare e rilevanti aggravi economici per [lo stesso]' e chiede
'…posto che è venuto meno [il suo] interesse […] alla naturale conclusione del giudizio stesso e che la causa si è, comunque, resa necessaria per via del comportamento della convenuta
Rappresentanza Consolare Italiana in Teheran, che, dunque, ha reso doveroso sopportare costi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto, [di] dichiarare la cessata materia del contendere, con vittoria di spese, competenze ed onorari'.
Si è costituito il Controparte_1
evidenziando l'intervenuto rilascio dei visti di ingresso
[...]
e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del convenuto, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna CP_1
eccezione.
In limine litis va ancora evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda stante l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza del rilascio del visto a favore dei propri familiari. Il merito del giudizio deve, pertanto,
pagina 6 essere esaminato solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, per le ragioni che seguono, sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ..
Preme anzi tutto rammentare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto [e purché non sia] accertato che il matrimonio […] ha […] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello
Stato' e per '…[i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. In punto di onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare l'effettività del vincolo di coniugio e la sussistenza dello status filiationis, nonché la minore età del figlio al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento,
pagina 7 mentre compete alla Pubblica Amministrazione provare che il matrimonio ha avuto luogo '…allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato', nonché l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela e minore età. Entrambi gli accertamenti competono all'Ambasciata italiana presso il Paese in cui è richiesto il visto di ingresso.
Ciò posto, deve premettersi che nel caso di specie il diniego di rilascio dei visti di ingresso opposto dall'Ambasciata d'Italia a
Teheran, per come evincibile dal provvedimento impugnato, in una lettura combinata col preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale il provvedimento rinvia in punto di motivazione, si fonda sulla 'mancanza dei requisiti di legge' in quanto '…il legame di parentela con l'autore dell'istanza di ricongiungimento non è dimostrato [poiché] data l'impossibilità di riconoscere atti o certificazioni dalle Autorità afghane, è necessario fornire documentazione prodotta dalle Rappresentanze diplomatico
– consolari afghane in Italia oppure in Iran (in questo ultimo caso la documentazione deve essere legalizzata dalle Autorità iraniane competenti) [o] in alternativa, in virtu' di quanto disposto dall'art. 29 bis del Decreto 286/1998, deve essere prodotto il risultato di un valido test del DNA, ai fini della verifica del grado di parentela'.
L'Amministrazione appare, dunque, aver rigettato la domanda proposta dai richiedenti sulla constatazione che i certificati prodotti in sede amministrativa risultassero inidonei a dimostrare i rapporti di pagina 8 coniugio e filiazione, circostanza evidentemente neppure sanata a seguito del preavviso di rigetto.
Orbene, ciò premesso, il Tribunale non può esimersi dal rilevare come gli elementi forniti dalle parti in sede processuale non abbia permesso di addivenire all'esatta ricostruzione della vicenda sottesa al caso di specie, circostanza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ed invero, parte ricorrente assume che '…i richiedenti il visto depositavano già a corredo dell'istanza - sebbene la difficoltà in
Afghanistan di reperire la documentazione e, inoltre, l'impossibilità – per le motivazioni già esposte - di “formalizzarla” nelle modalità di cui all'Ordinamento giuridico vigente in Italia – certificazione probante il rapporto di coniugio e di filiazione rilasciata nelle formalità vigenti nel Paese di origine [e] producevano anche le national identity card sulla cui parte frontale e' riportato in lingua pasthu il nome del padre'. A fronte della domanda formalizzata in data 10 gennaio 2024 dinanzi alla competente Ambasciata d'Italia a
Teheran, l'istante allega altresì che '…solamente a far data dal mese di febbraio [l'Amministrazione] individuava quali Autorità Afghane riconosciute la Rappresentanza Consolare Afghana in Italia ed in
Teheran (in questo caso con la legalizzazione delle Autorità iraniane)', evidenziando che proprio la necessità che la domanda venisse corredata da documentazione rilasciata e legalizzata dalle
Autorità da ultimo individuate sia stata dalla Pubblica
Amministrazione rappresentata attraverso il preavviso di rigetto pagina 9 notificato in data 5 febbraio 2024. Sebbene dette circostanze non siano state contestate dal convenuto e, dunque, debbano CP_1
ritenersi pacifiche e pur comprendendo le doglianze del ricorrente in ordine all'esiguità del termine previsto dall'art. 10 bis della legge n.
241 del 1990 per l'integrazione della documentazione, non ci si può esimere dall'evidenziare che le generiche allegazioni dell'istante con riferimento al vizio di motivazione di cui risulterebbe affetto il provvedimento impugnato rispetto '…alle argomentate osservazioni proposte dal suddetto a seguito dell'avviso dato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990' ed '…alla documentazione prodotta', non permettendo di comprendere in cosa si sia sostanziata quest'ultima, ovvero il contenuto della memoria prodotta a seguito del preavviso di rigetto, non consentono di pervenire a ritenere che i richiedenti si siano comunque idoneamente attivati cooperando con l'Amministrazione nel buon esito del procedimento avviato per il rilascio dei visti. Maggiori chiarimenti in ordine a quanto effettivamente avvenuto durante il procedimento amministrativo non sono, tuttavia, pervenuti neppure dalla parte costituita, essendosi il
, nella propria comparsa, limitato a dare conto di aver CP_1
provveduto a rilasciare i visti.
Le osservazioni fin qui esposte non appaiono superabili mediante l'invocazione della disciplina di cui all'art. 29 bis del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, come richiesto da parte ricorrente evidenziando di essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, in quanto il caso di specie non rientra fra le ipotesi ivi pagina 10 previste. Ed invero, a mente della citata disposizione normativa,
'…qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati [e] può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri [sicché] il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori'.
Orbene, nel caso di specie, i richiedenti il rilascio del visto sono, infatti, in possesso, per come si evince dall'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione versata in atti, dei certificati necessari a comprovare i rapporti di coniugio e di filiazione, emessi dall'Autorità afghana e dall'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Teheran. In particolare, quanto a questi ultimi, dai documenti depositati si evince che i familiari del ricorrente hanno richiesto la legalizzazione delle sottoscrizioni apposte nei certificati alle competenti Autorità presenti in Iran, difettando, tuttavia, di pagina 11 completare l'iter di legalizzazione rivolgendosi alle rappresentanze diplomatico – consolari italiane in Teheran.
Dunque, i richiedenti il rilascio del visto non versano nell'impossibilità di fornire documenti ufficiali comprovanti il legame familiare.
Al di là di quanto da ultimo osservato, resta il sopra evidenziato contesto di mancato assolvimento dell'onus probandi.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 25 luglio 2025.
il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
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