Decreto presidenziale 9 febbraio 2021
Sentenza 9 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05212/2025REG.PROV.COLL.
N. 09065/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9065 del 2021, proposto da
Comune di Pontoglio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana e Sonia Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Regionale Oglio Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Brescia, B.M. di VI UR e C Snc, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 232/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Regionale Oglio Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Carlo Beltrami, su delega dell'avv. Francesco Fontana, e Mario Gorlani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il Parco Regionale Oglio Nord ha impugnato avanti il Tar per la Lombardia la delibera di consiglio comunale di Pontoglio (BS) del 30 dicembre 2013 n. 45, pubblicata sul BURL n. 9 del 26 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano di Governo del Territorio, e ne ha chiesto l’annullamento limitatamente alle parti in cui sarebbero state introdotte previsioni incompatibili con il P.T.C. - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (Piano del Parco), approvato con D.G.R. n. VIII/548 del 4 agosto 2005 e successiva Variante approvata con D.G.R. n. X/1088 del 12 dicembre 2013, pubblicata sul BURL del 21 gennaio 2014 n. 4.
2 – Secondo parte ricorrente, con le previsioni contestate del P.G.T. di Pontoglio sarebbero stati resi edificabili taluni ambiti di trasformazione, senza tener conto delle prescrizioni individuate nel Piano del Parco, né degli esiti della istruttoria condotta dalla Regione Lombardia in sede di approvazione della Variante del Piano del Parco del 2013.
Nell’ambito di tale procedimento il Comune aveva proposto alcune varianti volte a consentire l’edificabilità in ambiti ricadenti in zona agricola di prima e seconda fascia e in zona di iniziativa comunale orientata, ma tali proposte erano state respinte dal Gruppo di Lavoro e, conseguentemente, dalla Giunta Regionale in sede di approvazione della Variante del P.T.C. Si tratta, nello specifico, degli ambiti di trasformazione ricadenti in zona agricola di prima e seconda fascia ATP2 (ricompresa nell’Ambito di Variante del Piano del Parco 9.1° e B); NAF Nuclei di antica formazione (Ambito 9.2); Ambito ATRC (parte Ambito 9.3.); PA 7 Produttivo (Ambito 9.4B); ATRE e ATRD residenziale (Ambito 9.10).
3 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha accolto il ricorso, annullando il PRG comunale limitatamente alle parti in cui ha inciso sul territorio del Parco (P.T.C.), rendendo edificabili gli ambiti di trasformazione ricadenti in zona agricola di prima e seconda fascia.
4 - Il Comune di Pontoglio ha proposto appello avverso tale sentenza per i motivi di seguito esaminati.
4.1 - Con il primo motivo (“ omessa pronuncia di inammissibilità del ricorso ”), l’appellante deduce che il ricorso di primo grado era da dichiararsi inammissibile, sul presupposto della carenza di attitudine provvedimentale del provvedimento impugnato.
Secondo il Comune, la variante al PGT impugnata non avrebbe alcuna portata innovativa, poiché non farebbe altro se non recepire gli ambiti di trasformazione, per come delineati nel tempo nelle previgenti versioni del PRG. Questi sarebbero stati introdotti a partire almeno dal PRG del 1984, dunque il Parco non potrebbe ricavare alcuna utilità dall’annullamento del provvedimento gravato, dal momento che ciò farebbe rivivere la precedente disciplina.
Per tale ragione, sarebbe errata la pronunzia di primo grado, nella misura in cui non ha rilevato l’inammissibilità del ricorso (rilevabile anche d’ufficio).
5 – La censura è infondata.
La prospettazione di parte appellante – che fa leva sul fatto che la variante impugnata non avrebbe modifica la destinazione impressa dal precedente strumento urbanistico risalente ad un’epoca antecedente l’entrata in vigore del Piano del Parco - trascura il rapporto di subordinazione della strumentazione comunale rispetto a quella del Parco, da ritenersi invece prevalente.
La giurisprudenza ha più volte affermato che il piano ambientale predisposto dall’Ente parco prevale sugli altri strumenti urbanistici in quanto sovraordinato agli stessi (Consiglio di Stato sez. IV, 08/04/2024, n. 3194: “ Il piano ambientale predisposto dall'Ente parco …prevale sugli altri strumenti urbanistici in quanto sovraordinato agli stessi, di guisa che la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati”; Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 2020 n. 2225: “ i rapporti esistenti fra il piano paesaggistico e gli altri strumenti urbanistici quali i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo economico, sono definiti secondo un modello rigidamente gerarchico ossia basato sull'immediata prevalenza del primo e sull'obbligo di adeguamento dei secondi, con la mera possibilità di introdurre ulteriori previsioni conformative, utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani ).
Alla luce dei principi innanzi ricordati, era la strumentazione urbanistica comunale a doversi adeguare a quella del Parco e non viceversa, come sembrerebbe trasparire dalla prospettazione del Comune. Ne deriva come non rilevi il fatto che l’atto impugnato nel presente giudizio non avrebbe modificato, per le zone di riferimento, la precedente strumentazione urbanistica succedutasi negli anni, dal momento che era quest’ultima a doversi adeguare alla disciplina sovraordinata dettata dall’Ente parco, pacificamente in vigore nel momento dell’approvazione dell’atto impugnato nel presente giudizio.
5.1 - L’illegittimità o l’inadeguatezza del piano del Parco rispetto alla situazione di fatto denunciata dal Comune avrebbe dovuto essere fatta valere dall’appellante nelle sedi opportune e/o attraverso un’apposita azione, non potendosi certo indagare tale questione in questa sede; né, per altro verso, l’assunta distonia tra la situazione di fatto dell’area e la disciplina dettata dal Parco può giustificare l’abrogazione di fatto, da parte del Comune, della disciplina sostanziale e procedurale che regola i rapporti tra i due livelli di pianificazione.
5.2 – Per altro verso, viste le doglianze del Comune, deve osservarsi come la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 25/11/2003, n. 7782) abbia chiarito che la rielaborazione di un piano regolatore non può mai, per sua natura, considerarsi meramente confermativa delle precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive degli strumenti anteriori.
Per le ragioni esposte, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado è infondata, sussistendo la legittimazione e l’interesse dell’Ente parco a far valere il rispetto delle disposizioni di salvaguardia alle quali lo stesso ente è preposto.
5 - Con il secondo motivo deduce (“ error in giudicando per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, falsa applicazione del combinato disposto dai commi 1 lett. b) e 4 dell’art. 21 della legge regionale 86/83 ”) l’appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui afferma che il Comune di Pontoglio, nel procedimento di formazione del PGT, avrebbe omesso di richiedere al Parco Oglio Nord il parere relativo alla compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del combinato disposto dagli dai commi 1 e 4 dell’art. 21, comma 1, della l.r. n. 86/83.
Il Comune prospetta che il parere dell’Ente Parco sarebbe “obbligatorio”, e a pena di illegittimità dello strumento urbanistico generale, solo laddove le disposizioni urbanistiche comunali “riguardino il territorio del parco”. Gli ambiti di trasformazione, tuttavia, poiché oggetto di antropizzazione profonda, sarebbero da considerarsi estranei alla competenza del parco, poiché non più in grado di assolvere alle finalità del parco medesimo.
Per l’appellante, seppur giuridicamente corretta, la sentenza omette di considerare che l’art. 21 della legge 86/83, nel caso di specie, risulta di fatto inapplicabile, dal momento che gli ambiti di trasformazione in questione non possono ricadere nel territorio di competenza dell’Ente parco, proprio perché del tutto inadeguati a rivestire un ruolo nella promozione delle attività del parco, in quanto da tempo il Comune ha assegnato agli stessi destinazioni urbanistiche, in gran parte già attuate, volte all’ampliamento della zona industriale e residenziale del comune di Pontoglio, nonché allo sviluppo delle attrezzature pubbliche (centro sportivo, parcheggi etc.).
6 – La censura è infondata.
L’art. 21, comma 1, lett. b) della l.r. n. 86/83 prevede che “ l’Ente gestore del Parco esprime parere nei casi previsti dalla legge agli organi della Regione ed agli Enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco ”. Il comma 4 della stessa norma precisa che “ I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore, in ordine a: … b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale”. 8.2. In forza di tali disposizioni, il parere dell’Ente Parco è pertanto “obbligatorio” nel caso di “piani urbanistici generali e relative varianti ”.
Il Tar ha correttamente evidenziato che il parere del Parco deve necessariamente essere richiesto, a pena di illegittimità dello strumento urbanistico.
6.1 - La prospettazione di parte appellante non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse nella motivazione del rigetto del primo motivo di appello.
Invero, non è in alcun modo prospettabile un’abrogazione implicita delle disposizioni del Piano del Parco (secondo il Comune: “ gli ambiti di trasformazione, tuttavia, poiché oggetto di antropizzazione profonda, sarebbero da considerare estranei alla competenza del parco, poiché non più in grado di assolvere alle finalità del parco medesimo ”).
Al riguardo, deve rimarcarsi come tali considerazioni di merito non possono rilevare nel presente giudizio, così come non possono giustificare l’omessa richiesta del parere del Parco, da ritenersi invece dovuto in base alle disposizioni di legge innanzi ricordate.
In altri termini, se il Comune di Pontoglio avesse ritenuto illogica o illegittima l’inclusione di determinate aree nell’ambito del Parco, avrebbe dovuto impugnare il relativo atto di approvazione.
Viceversa, allo stato, il Piano del parco è operativo ed esplica un effetto vincolante sugli strumenti urbanistici comunali.
Per tali ragioni deve trovare conferma la statuizione di primo grado che ha portato all’annullamento del PGT del Comune di Pontoglio, rilevando la mancata acquisizione del parere del Parco: parere obbligatorio in base alla legge regionale n. 86 del 1983.
7 – In definitiva, l’appello non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO