Sentenza 22 novembre 1978
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L'art 429 cod proc civ che attribuisce al lavoratore il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal suo credito per svalutazione monetaria, si applica, per la sua formulazione letterale, ai soli crediti di lavoro, e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali. Infatti l'art 442 dello stesso codice, che richiama le norme sul rito del lavoro per i processi previdenziali, concerne solo le norme processuali e non anche quelle sostanziali, quale l'art 429 citato, attributivo di un diritto soggettivo. Inoltre l'art 429 non e applicabile ai crediti previdenziali ne in via analogica, stante la sua natura eccezionale, ne in via estensiva; stante la sua ratio di riequilibrio economico e di remore alle manovre dilatorie, relativa ai rapporti creditori privatistici di lavoro, e non pertinente ai diversi crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali. ( Conf 875/78, mass n 390211).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/1978, n. 5470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5470 |
| Data del deposito : | 22 novembre 1978 |
Testo completo
L'art 429 cod proc civ che attribuisce al lavoratore il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal suo credito per svalutazione monetaria, si applica, per la sua formulazione letterale, ai soli crediti di lavoro, e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali. Infatti l'art 442 dello stesso codice, che richiama le norme sul rito del lavoro per i processi previdenziali, concerne solo le norme processuali e non anche quelle sostanziali, quale l'art 429 citato, attributivo di un diritto soggettivo. Inoltre l'art 429 non e applicabile ai crediti previdenziali ne in via analogica, stante la sua natura eccezionale, ne in via estensiva;
stante la sua ratio di riequilibrio economico e di remore alle manovre dilatorie, relativa ai rapporti creditori privatistici di lavoro, e non pertinente ai diversi crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali. ( Conf 875/78, mass n 390211).*