Articolo 38 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 32 terArticolo 39
Versione
18 dicembre 1942
Art. 38.

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva e' riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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