Decreto cautelare 4 febbraio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04917/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2026, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore-OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Provvedimento Prot.-OMISSIS- del 04.12.2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004;
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa CA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- i ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, hanno impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio indicato in epigrafe, adottato dalla competente Autorità consolare;
- come si legge nel provvedimento, il visto studio “ è stato negato perché non soddisfa i criteri economici stabiliti dalla normativa applicabile ”;
- avverso tale diniego i ricorrenti hanno dedotto “ violazione degli artt. 4, 39 e 39 bis del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 40, 44 bis, 46 e 47 del DPR 394/1999, dell’art. 6 bis DPR 18 ottobre 2004 n. 334 nonché dell’art. 4 d.i. n. 850/2011; eccesso di potere per vizio e/o carenzae/o insufficienza, e/o contraddittorietà di motivazione; travisamento dei fatti; eccesso di potere per omissione e/o insufficienza e/o difetto di istruttoria; sviamento per mancato rilascio del visto nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge ”, censurando, in sostanza, contraddittorietà dell’azione, nonché difetto di istruttoria e di motivazione;
CONSIDERATO che il ricorso è palesemente fondato e può, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle Parti presenti all’odierna camera di consiglio;
RILEVATO, infatti, che lo stesso Consolato, nel provvedimento impugnato, ha dato atto della disponibilità di considerevoli somme (ben più alte di quelle previste dalla pertinente normativa) finalizzate a garantire il percorso di studio della minore e, purtuttavia, ha ritenuto che esse non fossero sufficienti a soddisfare i requisiti economici richiesti, così effettivamente esorbitando – come giustamente denunciato – dai propri poteri e dai criteri di ragionevolezza e logicità che debbono sorreggere ogni determinazione amministrativa;
RILEVATO, peraltro, che – come pure correttamente denunciato – il richiamo al necessario pagamento delle spese di soggiorno e alle tasse universitarie, contenuto nel provvedimento, risulta essere il frutto, da un lato, di difetto istruttorio (avendo i ricorrenti dimostrato il pagamento delle tasse) e, dall’altro, di un’ingerenza obiettivamente indebita sulla scelta di un’adeguata soluzione alloggiativa per una minore che debba risiedere all’Estero;
RILEVATO, inoltre, che ben avrebbe potuto e dovuto la P.A., come giustamente evidenziato, convocare gli istanti per un colloquio, così da esaminare, all’occorrenza, tutta la documentazione disponibile e aggiornata e fugare, se del caso, ogni dubbio sulla effettiva disponibilità di risorse o sulla finalità del trasferimento;
RILEVATO, infine, che con la memoria tardivamente depositata, sulla quale parte ricorrente ha comunque replicato dell’odierna camera di consiglio, la resistente Amministrazione non ha fornito alcun elemento concreto per superare le puntuali censure di cui al ricorso introduttivo;
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto detto, che il ricorso debba essere accolto ai fini del riesame, con conseguente annullamento del diniego impugnato e contestuale ordine all’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nel rispetto di quanto affermato nell’odierno dictum , nonché tenendo conto della ulteriore documentazione eventualmente divenuta disponibile;
RITENUTO, infine, che la peculiarità della vicenda e la numerosità delle istanze che il Consolato deve quotidianamente esaminare consentano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina il riesame dell’istanza, nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
CA RI, Primo Referendario, Estensore
NN IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RI | AN NZ |
IL SEGRETARIO