Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16110/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. QUINZANI MARIA IDA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. QUILLERI MARIUCCIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in data 13/12/2024 con cui le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni che di seguito si riportano:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 14.5.1983 a Travagliato (BS) trascritto nei registri di tale Comune al n. 18 Controparte_1 parte II serie A con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
1
quantificazione dello stesso, non solo tenuto conto delle attribuzioni patrimoniali di seguito indicate effettuate dal signor a favore della signora ma altresì in quanto Parte_1 Controparte_1 quest'ultima ha posto quale condizione per la definizione consensuale della vertenza anche la rinuncia da parte del dott. ad agire in futuro per la revisione dell'assegno divorzile Pt_1 nell'ipotesi di riduzione del reddito e/o patrimonio dello stesso Quest'ultimo ha accettato Pt_1 tale condizione e l'assegno mensile è stato così determinato concordemente tra le parti in €1.700,00 con riferimento alla pensione di vecchiaia erogata mensilmente dall' al dott. pari CP_2 Pt_1
nell'ottobre 2024 ad € 4.098,56 cosicché detto assegno divorzile corrisponde al 41,48% di tale pensione mensile e non sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat/Foi, ma verrà rivalutato esclusivamente tenuto conto dell'incremento della pensione attualmente percepita dal dott. come sopra indicata, così che venga mantenuta la proporzione del 41,48% tra tale Pt_1 pensione e l'ammontare dell'assegno divorzile.
3) Quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della definizione della controversa e per regolamentare i rapporti economici-patrimoniali i coniugi convengono altresì: a. il signor
[...]
si obbliga a cedere alla signora che si obbliga ad accettare, la sua Pt_1 Controparte_1
quota indivisa di un mezzo (la restante quota appartiene già alla signora dei beni CP_1
immobili siti in Padenghe del Garda via dei Colli pervenutagli con atto di compravendita in data
14.3.1996 rep. n. 45229/racc. n. 13296 notaio atto al quale si fa espresso riferimento Persona_1
per una migliore individuazione degli immobili oggetto del presente accordo, immobili così ivi identificati:
Comune di Padenghe del Garda via dei Colli “Villaggio Poggio al sole” appartamento n. 237 piano
I del fabbricato denominato lotto 3B individuato nel NCEU foglio 9 sezione NCT mapp 508 sub 19 cat A/2 classe 2 vani 3 RC L 435.000; utilità comuni mappale 508 sub 20 e le ulteriori meglio identificate nell'atto di compravendita citato;
b. Oltre agli immobili sopra citati fanno parte della presente cessione tutte le aree verdi/pertinenze dello immobile stesso, tali aree verdi fanno parte integrante della lottizzazione del complesso Poggio al Sole sito nel comune di Padenghe, sono aree comuni ai condomini stessi ed ad essi pervenute come da atti del giorno 9.1.2004: n. rep. 252624 e n. rac.10237; n. rep. 252625 e n. racc. 10238; n. rep. 252626 e racc. n. 10238 notaio Per_2
atti registrati a Verolanuova il 29.1.2004 n 233/it ai quali oggi si fa espresso riferimento
[...]
per la migliore individuazione di tali aree;
c. l'atto notarile che darà esecuzione all'accordo di cui
2 ai capi precedenti verrà effettuato entro 30 giorni (salva diversa disponibilità del notaio) dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a ministero del notaio indicato dalla signora CP_1
le cui competenze saranno corrisposte dalla medesima signora In relazione ai
[...] CP_1 futuri trasferimenti immobiliari di cui sopra si chiede sin da ora l'esenzione dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e ogni altra tassa e/o imposta come previsto dall'art. 19 legge
6.3.1987 n. 74 e successive modifiche, in quanto trattasi di cessioni naturalmente collegate al procedimento di divorzio e quindi direttamente collegate alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi;
d. le spese condominiali ordinarie e straordinarie riferite all'immobile di cui al capo precedente anche maturate nel 2024 e comunque sino alla stipula dell'atto notarile saranno a carico per l'intero della signora così come la Tari e l'IMU godendo la stessa CP_1 in via esclusiva dell'immobile da data precedente al corrente anno. e. contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cui al capo 3c. il sig. corrisponderà alla signora Parte_1 CP_1 la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00).
[...]
4) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e pertanto, salvo quanto pattuito con le presenti congiunte conclusioni, dichiarano di non aver reciprocamente nulla a chiedere o pretendere.
5) Le spese legali per assistenza e difesa nell'ambito del presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti e i legali sottoscrivendo il presente atto esprimono rinuncia alla solidarietà ex art. 13 co 8 L 274/2012.
6) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le conclusioni come formulate.
7) Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Travagliato affinchè provveda alle incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Travagliato (BS) in data 14/5/1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 1983, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 9/8/1986) maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente.
La separazione è stata pronunciata con sentenza parziale n. 2819/2021 del 18/11/2021, passata in giudicato, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 9/6/2020.
3 Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato conclusioni congiunte con note di trattazione scritta del 13/12/2024.
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta con cui le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo rinunciando al deposito degli atti conclusivi, ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che: quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letti e applicati gli artt. 473-bis.21 ss. c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 8/5/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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