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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 863 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Lettieri e Martina Salmistraro;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata l'esistenza dei presupposti di Legge,
pronunci con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto, ordinando al Comune di ON (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine
1 dell'atto di matrimonio, con accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo,
che di seguito integralmente si riportano.
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. I genitori eserciteranno tale responsabilità separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
I genitori concordano di mantenere la residenza dei figli minori e presso Per_1 Per_2
la casa familiare sita in ON (VI) via Pelosi n.8 e parimenti concordano l'alternata ed eguale permanenza e collocamento degli stessi presso ciascuno di essi secondo le seguenti modalità: i minori resteranno con la madre il lunedì e il martedì di ogni settimana;
con il padre il mercoledì ed il giovedì di ogni settimana;
dal venerdì alla domenica staranno una settimana con il padre e la settimana dopo con la madre.
I genitori concordano sin d'ora che, all'espresso fine di facilitare i figli e ridurne gli spostamenti, il predetto calendario possa essere sostituito con la permanenza di e Per_1
a settimane alterne presso ciascun genitore. Per_2
Durante le vacanze natalizie, e trascorreranno sette giorni con la madre e Per_2 Per_1
sette giorni con il padre, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di
Capodanno con ciascun genitore.
Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore. Durante le vacanze scolastiche estive, e trascorreranno Per_2 Per_1
una settimana con ciascun genitore, da concordarsi e comunicarsi reciprocamente entro il mese di giugno di ogni anno, al fine di evitare sovrapposizioni. In ogni caso di vacanza con i figli, i genitori avranno cura di comunicarsi preventivamente le relative destinazioni. Al
di fuori dei periodi di vacanza come sopra indicati, ciascun genitore si occuperà dei figli
2 tenendoli con sé secondo il calendario ordinario di cui sopra, liberi in ogni caso di modificare concordemente detto calendario nell'interesse della prole. I genitori si impegnano altresì reciprocamente, qualora impossibilitati a tenere con sé i figli secondo le modalità concordate per ragioni di salute o lavoro, a richiedere l'ausilio e la disponibilità
dell'altro genitore ed a concordare i conseguenti recuperi;
le spese di baby sitting che si rendessero eventualmente necessarie restano a carico del genitore richiedente.
Indipendentemente dai turni di responsabilità, i figli potranno trascorrere con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno di ciascun figlio sarà assicurato il suo incontro con il genitore con il quale non si trovi. Ogni comunicazione relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche ed attinente la salute dei figli dovrà essere tempestivamente estesa dal genitore che la riceva o che ne sia a conoscenza all'altro. I
genitori nei giorni in rispettivo turno di responsabilità avranno cura di accompagnare e alle attività ricreative pomeridiane. Per_2 Per_1
2) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario di e in via diretta Per_2 Per_1
nei periodi di rispettiva alternata permanenza degli stessi presso ciascuno di loro.
I genitori concorreranno in misura pari al 50% alle spese accessorie e straordinarie per i figli come previste nell'allegato D) del Protocollo Famiglia dd. 26.10.2017 attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, che gli stessi dichiarano di conoscere avendone ricevuto copia dai difensori.
I genitori concordano di tenere paritariamente alimentato il conto corrente cointestato agli stessi acceso presso NC OL (n.001/01215541/07, iban
[...]), che è esclusivamente destinato al mantenimento dei figli: con la provvista di tale conto corrente, i genitori faranno infatti congiuntamente fronte alle spese di abbigliamento per e , a quelle per l'acquisto dei libri e del Per_2 Per_1
corredo scolastico, di medicinali da banco (anche senza prescrizione), ricarica cellulare,
uscite didattiche, nonché a tutte le spese eccedenti l'ordinario mantenimento necessarie per
3 la prole in conformità al sopra citato Protocollo Famiglia.
Laddove la provvista del conto corrente cointestato come sopra costituita dovesse risultare insufficiente a coprire le spese straordinarie, resta fermo il concorso alle stesse da parte dei genitori in misura paritaria secondo il Protocollo Famiglia suindicato. I genitori dovranno in ogni caso rendicontarsi reciprocamente le spese per i figli, mettendosi a disposizione l'un l'altro tutti i documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini) intestati ai minori, anche al fine di consentire la detrazione fiscale ove possibile. Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso per i figli non necessitano di nuova concertazione.
I genitori avranno in ogni caso cura di tenere presso le rispettive abitazioni tutto quanto necessario per il vestiario e la cura quotidiana dei figli.
3) Le parti concordano che la signora continuerà a beneficiare integralmente Parte_1
(100%) degli sgravi fiscali e detrazioni conseguenti alla prole e che la stessa percepirà in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli e per il futuro ogni altro sussidio equivalente.
4) La casa familiare sita in ON (VI) via Pelosi n.8, di proprietà esclusiva del signor
, resta assegnata a quest'ultimo con gli arredi e corredi ivi esistenti nell'interesse Parte_2
della prole.
5) La signora continuerà a beneficiare in via esclusiva di ogni agevolazione e Parte_1
detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia della casa familiare in proprietà del signor e per i lavori di rifacimento ed automatizzazione Parte_2
del cancello di ingresso della stessa.
6) I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo al mantenimento, dichiarando altresì di non avere nulla a pretendere reciprocamente per il pregresso sino alla data odierna.
7) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso e consenso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio nonché l'espresso reciproco assenso a richiedere per i figli minori il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio.
8) I ricorrenti dichiarano che tutti i suestesi accordi hanno efficacia tra loro sin dal deposito
4 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
9) I ricorrenti dichiarano già di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ON (VI) in data 13.06.2010.
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/09/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla collocazione alternata e paritaria degli Per_1 Per_2
stessi presso il padre e la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte di entrambi i
5 genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in ON (VI), via Pelosi n. 8, in favore di quale genitore convivente con i figli minori Controparte_1
e in cui gli stessi conservano la residenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio nonché l'espresso reciproco assenso a richiedere per i figli minori il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in ON (VI) il 13.06.2010 alle condizioni in
[...] Parte_2
epigrafe riportate;
6 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 2010;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 863 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Lettieri e Martina Salmistraro;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata l'esistenza dei presupposti di Legge,
pronunci con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto, ordinando al Comune di ON (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine
1 dell'atto di matrimonio, con accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo,
che di seguito integralmente si riportano.
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. I genitori eserciteranno tale responsabilità separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
I genitori concordano di mantenere la residenza dei figli minori e presso Per_1 Per_2
la casa familiare sita in ON (VI) via Pelosi n.8 e parimenti concordano l'alternata ed eguale permanenza e collocamento degli stessi presso ciascuno di essi secondo le seguenti modalità: i minori resteranno con la madre il lunedì e il martedì di ogni settimana;
con il padre il mercoledì ed il giovedì di ogni settimana;
dal venerdì alla domenica staranno una settimana con il padre e la settimana dopo con la madre.
I genitori concordano sin d'ora che, all'espresso fine di facilitare i figli e ridurne gli spostamenti, il predetto calendario possa essere sostituito con la permanenza di e Per_1
a settimane alterne presso ciascun genitore. Per_2
Durante le vacanze natalizie, e trascorreranno sette giorni con la madre e Per_2 Per_1
sette giorni con il padre, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di
Capodanno con ciascun genitore.
Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore. Durante le vacanze scolastiche estive, e trascorreranno Per_2 Per_1
una settimana con ciascun genitore, da concordarsi e comunicarsi reciprocamente entro il mese di giugno di ogni anno, al fine di evitare sovrapposizioni. In ogni caso di vacanza con i figli, i genitori avranno cura di comunicarsi preventivamente le relative destinazioni. Al
di fuori dei periodi di vacanza come sopra indicati, ciascun genitore si occuperà dei figli
2 tenendoli con sé secondo il calendario ordinario di cui sopra, liberi in ogni caso di modificare concordemente detto calendario nell'interesse della prole. I genitori si impegnano altresì reciprocamente, qualora impossibilitati a tenere con sé i figli secondo le modalità concordate per ragioni di salute o lavoro, a richiedere l'ausilio e la disponibilità
dell'altro genitore ed a concordare i conseguenti recuperi;
le spese di baby sitting che si rendessero eventualmente necessarie restano a carico del genitore richiedente.
Indipendentemente dai turni di responsabilità, i figli potranno trascorrere con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno di ciascun figlio sarà assicurato il suo incontro con il genitore con il quale non si trovi. Ogni comunicazione relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche ed attinente la salute dei figli dovrà essere tempestivamente estesa dal genitore che la riceva o che ne sia a conoscenza all'altro. I
genitori nei giorni in rispettivo turno di responsabilità avranno cura di accompagnare e alle attività ricreative pomeridiane. Per_2 Per_1
2) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario di e in via diretta Per_2 Per_1
nei periodi di rispettiva alternata permanenza degli stessi presso ciascuno di loro.
I genitori concorreranno in misura pari al 50% alle spese accessorie e straordinarie per i figli come previste nell'allegato D) del Protocollo Famiglia dd. 26.10.2017 attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, che gli stessi dichiarano di conoscere avendone ricevuto copia dai difensori.
I genitori concordano di tenere paritariamente alimentato il conto corrente cointestato agli stessi acceso presso NC OL (n.001/01215541/07, iban
[...]), che è esclusivamente destinato al mantenimento dei figli: con la provvista di tale conto corrente, i genitori faranno infatti congiuntamente fronte alle spese di abbigliamento per e , a quelle per l'acquisto dei libri e del Per_2 Per_1
corredo scolastico, di medicinali da banco (anche senza prescrizione), ricarica cellulare,
uscite didattiche, nonché a tutte le spese eccedenti l'ordinario mantenimento necessarie per
3 la prole in conformità al sopra citato Protocollo Famiglia.
Laddove la provvista del conto corrente cointestato come sopra costituita dovesse risultare insufficiente a coprire le spese straordinarie, resta fermo il concorso alle stesse da parte dei genitori in misura paritaria secondo il Protocollo Famiglia suindicato. I genitori dovranno in ogni caso rendicontarsi reciprocamente le spese per i figli, mettendosi a disposizione l'un l'altro tutti i documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini) intestati ai minori, anche al fine di consentire la detrazione fiscale ove possibile. Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso per i figli non necessitano di nuova concertazione.
I genitori avranno in ogni caso cura di tenere presso le rispettive abitazioni tutto quanto necessario per il vestiario e la cura quotidiana dei figli.
3) Le parti concordano che la signora continuerà a beneficiare integralmente Parte_1
(100%) degli sgravi fiscali e detrazioni conseguenti alla prole e che la stessa percepirà in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli e per il futuro ogni altro sussidio equivalente.
4) La casa familiare sita in ON (VI) via Pelosi n.8, di proprietà esclusiva del signor
, resta assegnata a quest'ultimo con gli arredi e corredi ivi esistenti nell'interesse Parte_2
della prole.
5) La signora continuerà a beneficiare in via esclusiva di ogni agevolazione e Parte_1
detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia della casa familiare in proprietà del signor e per i lavori di rifacimento ed automatizzazione Parte_2
del cancello di ingresso della stessa.
6) I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo al mantenimento, dichiarando altresì di non avere nulla a pretendere reciprocamente per il pregresso sino alla data odierna.
7) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso e consenso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio nonché l'espresso reciproco assenso a richiedere per i figli minori il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio.
8) I ricorrenti dichiarano che tutti i suestesi accordi hanno efficacia tra loro sin dal deposito
4 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
9) I ricorrenti dichiarano già di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ON (VI) in data 13.06.2010.
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/09/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla collocazione alternata e paritaria degli Per_1 Per_2
stessi presso il padre e la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte di entrambi i
5 genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in ON (VI), via Pelosi n. 8, in favore di quale genitore convivente con i figli minori Controparte_1
e in cui gli stessi conservano la residenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio nonché l'espresso reciproco assenso a richiedere per i figli minori il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in ON (VI) il 13.06.2010 alle condizioni in
[...] Parte_2
epigrafe riportate;
6 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 2010;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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