Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01060/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Rita Ricchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- dell’atto prot. nr. -OMISSIS-, del Comandante della Compagnia Carabinieri di-OMISSIS-, ad oggetto la comunicazione dell’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, oltre che richiamato nella predetta comunicazione;
- ove necessario, dell’atto di contestazione degli addebiti prot. n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno-OMISSIS- il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Con la domanda oggetto dell’odierno scrutinio il ricorrente gravava il provvedimento del -OMISSIS-, pel tramite del quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero, in quanto, nella qualità di comandante di stazione distaccata dell’Arma dei Carabinieri “ per minor senso di responsabilità che deriva dalla condizione militare, benche più volte sollecitato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, con perdurante inerzia ed ingiustificato ritardo evadeva la richiesta relativa alla trattazione della pratica di codice rosso cui al (….), provocando il forte disappunto dell’-OMISSIS- Con tale condotta veniva così meno all’assolvimento dei doveri propri dello status di appartenenza all’Arma dei Carabinieri e ledeva il prestigio dell’Istituzione ”.
A mezzi di gravame il ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando in limine la intempestività dell’atto di contestazione degli addebiti, la sua genericità, la carenza di motivazione e, in ultima analisi, la insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito sanzionato.
Si costituiva l’intimata Amministrazione, eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso -stante il mancato, preventivo, “ esperimento del ricorso gerarchico, imposto dall’art. 1363 comma II Codice dell’ordinamento militare ”- e, comunque, instando per la sua reiezione, comechè infondato.
La causa, alfine, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del-OMISSIS-.
Il ricorso è inammissibile, siccome condivisibilmente rilevato dalla Avvocatura dello Stato.
Valga quivi ribadire l’ordito prescrittivo in cui si colloca la fattispecie de qua agitur , cristallizzato all’art. 1363, comma 2, d.lgs. 66/2010, per cui: “ avverso le sanzioni disciplinari di corpo, non è ammesso ricorso giurisdizionale, se prima non è stato esperito ricorso gerarchico, o siano decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso ”.
In claris non fit interpretatio .
La norma sopra riportata connota il rimedio amministrativo, endogeno all’apparato militare, quale indefettibile condicio causam dans per la -solo successiva ed eventuale- iniziativa giurisdizionale avanti questo TAR. Né un tale preventivo “filtro” -peraltro assistito dalla rigorosa sanctio iuris della inammissibilità della azione giudiziale intrapresa in sua mancanza- può ingenerare ragionevoli dubbi di compatibilità con il tessuto costituzionale e con quello sovranazionale (artt. 24 e 113 Cost.; art. 6 e 13 Cedu; art. 47 Carta di Nizza).
All’uopo, costituisce dato ricevuto, quello in forza del quale la norma ridetta configura una condizione di proponibilità del giudizio, costituzionalmente legittima in virtù della specialità dell’ordinamento militare, della non particolare gravosità dell’adempimento (che, anzi, consente di censurare anche vizi di merito), nonché del solo temporaneo differimento dell’accesso alla tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. I, parere n. 428 in data 12 febbraio 2019; Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 880; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 16 giugno 2021, n. 535; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 19 gennaio 2010, n. 35; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 17 gennaio 2023, n. 805).
Talchè, siccome reputato anche da questo TAR, “ nella vigenza del codice dell'ordinamento militare e del codice del processo amministrativo, la mancata proposizione del ricorso gerarchico configura una ragione ostativa ad una pronuncia di merito che impone, ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto in via immediata e diretto contro una sanzione militare di corpo ” (TAR Campania, VII, 10 ottobre 2022, n. 6233).
Trattasi, peraltro, di un orientamento che ha ottenuto il plurimo avallo della Corte costituzionale che:
- dapprima, con sentenza n. 113 del 1997, ha osservato che “ la scelta del legislatore di privilegiare per il militare, che ha uno status peculiare, la via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni - dove oltre tutto la possibilità di proporre motivi di merito consente all'interessato di ottenere un complessivo e più penetrante riesame del fatto - è da considerarsi il risultato d'un congruo bilanciamento tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali (cfr. sentenza n. 22 del 1991) ”;
- poscia, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile una questione sollevata sul presupposto interpretativo, ritenuto errato, che l'art. 16 della legge n. 283 del 1978 imponesse l'esperimento del ricorso gerarchico contro le sanzioni di corpo quale dovere di disciplina militare (e non quale condizione dell'azione); così che soltanto la interpretazione dell'obbligo del previo esperimento del ricorso gerarchico quale dovere di disciplina militare risulterebbe in contrasto con svariati parametri costituzionali (in primo luogo con gli artt. 24 e 113 Cost.), non già e non anche la tesi che vi ravvisa una condizione dell'azione; tesi, quest’ultima, perfettamente compatibile con gli evocati parametri costituzionali.
Talchè, la mancata proposizione del ricorso gerarchico, nella speciale materia in esame, configura una ragione ostativa ad una pronuncia di merito che impone, ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., la declaratoria di inammissibilità del presente gravame, comechè proposto in via immediata e diretta contro una sanzione militare di corpo (CdS, IV, n. 880/2018).
Le peculiari connotazioni della controversia, e la pronunzia di rito che la definisce, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno-OMISSIS- con l'intervento dei signori magistrati:
LU US, Presidente
RO MP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RO MP | LU US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.