Sentenza 1 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/07/2022, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 01133/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2017, proposto da
IA CU, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio eletto presso lo studio LO AN in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 141 del 2.3.2017, con cui il Dirigente dell'area funzionale 1° del Comune di Nardò ha negato alla ricorrente il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 per il fabbricato rurale realizzato senza permesso di costruire e, contestualmente, ne ha ordinato la demolizione;
- ove occorra, dell'ordinanza di demolizione n. 354/2010 e del preavviso di diniego prot. n. 40847 del 16.10.2015;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardo';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 1411/17, con cui il Comune di Nardò le ha negato il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (TUE) per il fabbricato rurale da lei realizzato senza permesso di costruire e, contestualmente, ne ha ordinato la demolizione.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 31 TUE; eccesso di potere; 2) Violazione art. 3 L.n. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 9 della l.r. n. 6/1979 e l.r. n. 66/1979. Violazione e falsa applicazione delle N.T.A. del P.R.G. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione D.M. 2.8.1969 e L.R. n. 56/1980 e 20/2001; 3) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Nardò ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 23.6.2021 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 31 TUE, per non avere l’Amministrazione indicato l’area di sedime da acquisirsi al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il motivo è infondato.
2.1. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ Il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo non deve necessariamente contenere la specificazione dell'area di sedime e quella ulteriore da acquisire al patrimonio comunale, atteso che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza che ingiunge la demolizione, potendo procedersi all'individuazione dell'area di sedime da acquisire anche successivamente con l'ordinanza di acquisizione ” (TAR Napoli, III, 2.11.2021, n. 6844).
2.2. Alla luce di tale condiviso orientamento giurisprudenziale, reputa il Collegio che la mancata indicazione dell’area di sedime non determini illegittimità dell’ordinanza di demolizione, potendo essere specificata anche successivamente, in sede di emanazione dell’ordine di acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale.
2.3. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, per non avere l’Amministrazione esternato le ragioni per le quali la ricorrente non potrebbe utilizzare il terreno per finalità agricole.
In via gradata, la ricorrente deduce che la qualifica di imprenditore agricolo rileverebbe al più per il rilascio di titolo edilizio a titolo gratuito, e non anche nei casi in cui quest’ultimo sia richiesto a titolo oneroso, come appunto nel caso di specie.
Le censure sono infondate.
3.1. L’atto impugnato reca, sul punto, la seguente, analitica motivazione: “ L'edificio esistente contrasta pienamente con la disciplina di zona di cui all'art. 85 delle NTA del PRG, che per le aree così tipizzate - zone E.3. - prevede che "devono rimanere escluse da ulteriori trasformazioni urbanistiche ed edilizie ed essere destinate ad una integrazione degli impianti arborei, a/ fine della tutela dell'ambiente e per la protezione dell'assetto organico degli insediamenti.". Ulteriormente non sono verificati gli indici previsti dalla medesima norma per l'attuazione dell'intervento edilizio diretto, infatti in tal senso è disatteso sia l'indice di fabbricabilità fondiaria (IF=0.01 mc/mq) in quanto l'attuale volumetria, pari a circa mc 370, in relazione alla superficie fondiaria ove insiste - pari a circa mq 3667, determina un Indice di fabbricabilità di circa 0.10 mc/mq (pari a dieci volte quello ammissibile). Ed inoltre l'intervento insiste su un lotto avente una superficie inferiore o quella minima prescritta (SF) pari a mq 20.000.
Considerato che l'area di edificazione in questione è tipizzata dal PRG come zona agricola - E.3 - peraltro di salvaguardia paesaggistica ed ambientale l'intervento abusivamente realizzato è stato attuato da soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo a appartenente alla categoria degli operatori agricoli comunque denominati che svolgono tale attività a titolo principale ovvero tale soggetto non opera un utilizzo del terreno, ove ricade il manufatto, per finalità agricole tali da ricavarne un reddito predominante.
In altri termini si ritiene ammissibile, in tali zone, esclusivamente la realizzazione di interventi edilizi che possano avere un collegamento funzionale con la destinazione del fondo che per l'appunto il PRG tipizza come zona agricola. Quindi ciò che effettivamente rileva è l'esistenza di una concreta relazione diretta tra il manufatto e la conduzione del fondo circostante, che rappresenta - quest'ultimo - anche il lotto minimo di intervento richiesto che come già detto non viene osservato nella misura minima imposta.
Nell'ambito del contesto pianificatorio, nell'individuazione delle aree ad uso agricolo ¬zone E (art. 82 NTA) - è stato stabilito che le stesse "comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola", ed inoltre che "non sono consentiti interventi che risultino in contrasto con tale finalità o, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo o che alterino l'equilibrio ecologico".
In sintesi nelle aree agricole, deve riconoscersi un ruolo primario alle attività agricole ed ai suoli connessi al fine di salvaguardare il territorio rurale, difendere e promuovere l'esercizio dell'impresa agricola, assicurare la permanenza degli addetti all'agricoltura a presidio delle aree rurali; il tutto in maniera tale da poter collocare li manufatti edilizi ivi presenti come accessori in stretta connessione con il fondo agricolo e non viceversa. In tal senso, l'attuale ampio locale deposito non risulta dimostrato come asservito ad alcuna funzione agricola dell'area ”.
3.2. All’evidenza, l’atto impugnato contiene una motivazione ben più articolata di quella censurata dalla ricorrente. Anzitutto, si pone in rilievo la circostanza che: “ l'attuale volumetria, pari a circa mc 370, in relazione alla superficie fondiaria ove insiste - pari a circa mq 3667, determina un Indice di fabbricabilità di circa 0.10 mc/mq (pari a dieci volte quello ammissibile). Ed inoltre l'intervento insiste su un lotto avente una superficie inferiore o quella minima prescritta (SF) pari a mq 20.000 ”.
Trattasi di argomentazioni rispetto alle quali la ricorrente nulla ha controdedotto, sicché già soltanto per tali ragioni il dedotto motivo di gravame deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, posto che il suo accoglimento sarebbe privo di utilità per la ricorrente, non potendo ella giammai conseguire il bene della vita (i.e: l’annullamento dell’ordinanza di demolizione), stante la sussistenza della suddetta causa ostativa, inoppugnata e inoppugnabile.
3.3. A ciò aggiungasi, ad TI , che l’atto impugnato reca compiuta motivazione in ordine al contrasto del manufatto abusivo con le previsioni di cui agli artt. 82 e 85 NTA del PRG, le quali non consentono interventi in contrasto con le finalità di mantenimento e sviluppo dell’attività e produzione agricola. Finalità, quelle testé citate, del tutto assenti nel caso di specie, non avendo la ricorrente – sulla quale, in conformità dei principi generali (art. 2697 c.c.), gravava il relativo onere – fornito prova in tal senso.
3.4. Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
4. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione delle previsioni di cui agli artt. 7 ss. l. n. 241/90.
La censura è infondata.
4.1. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati, per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Del resto, è pacifico che le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vadano applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendo invece essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico i principi di legalità, imparzialità e buon andamento e i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, così che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può determinare sic et simpliciter l'annullamento del provvedimento, allorquando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi ed abbia avuto la possibilità di svolgere osservazioni e controdeduzioni ” (TAR Milano, II, 14.1.2022, n. 70).
4.2. Alla luce di tale pacifico orientamento giurisprudenziale, è evidente che nessuna comunicazione di avvio del procedimento si imponeva nel caso di specie, venendo in rilievo un atto a contenuto vincolato, rispetto al quale non vi è spazio per momenti partecipativi del destinatario. Il tutto senza sottacere che l’atto impugnato costituisce l’epilogo di una lunga vicenda amministrativa (iniziatasi già nel 2010), che ha visto la possibilità di ampia interlocuzione procedimentale tra il privato e l’Amministrazione.
4.3. Per tali ragioni, il terzo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
5. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune resistente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO