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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1314/2018 R.G.
promossa da
• Avv. , nata a [...] l' 8.11.1963, c.f. , Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 residente in Augusta, c.da Campolato Pericontati
• Avv. DR, nata a [...] l' 8.11.1963, c.f. , Pt_1 CodiceFiscale_2 residente in Acicastello, via Pezzana 9/A, con la rappresentanza e la difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, da sé stesse parte attrice- contro
• nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
, ivi residente in [...], con la rappresentanza e la difesa
[...] dell'Avv. Giuseppe CASSARINO
-parte convenuta e attrice in via riconvenzionale-
• natad Augusta il 22.04.51, c.f. , ivi Controparte_2 CodiceFiscale_4 residente in [...], con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Giuseppe SARCIA' ( CodiceFiscale_5
- parte convenuta e attrice in via riconvenzionale-
avente ad oggetto: “scioglimento di comunione ereditaria e di comunione ordinaria”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con ricorso ex art 702 bis cpc introduttivo del presente giudizio, e Pt_2
, germane dei resistenti e CP_3 Controparte_1 CP_2
(parti tutte che di seguito, per brevità, indicheremo col solo prenome), premessa l'eredità della madre apertasi in data Persona_1
17.06.15, così concludevano: - ritenere e dichiarare lo stato di comunione ordinaria tra Controparte_1
e in ragione di ¼ Controparte_2 CP_3 CP_4 ciascuno, dei seguenti titoli e fondi comuni:1) n. 188 Azioni Parte_3
2) Az Finanza quantità 973,561; 3) Az. Tecnologie Avanz quantità 7.848,034; 4) Azioni Salute quantità 1.329,996; 5) Cash Euro –R quantità 4.235,756; 6) Eu Fund Az Strat Fle quantità 2.952,239; 7) Obbl Emergenti NL quantità 3.467,297; 8) Obbl Euro Corp BT NL quantità 7.648,666; 9) Profilo FL Difesa II quantità 11.454,236; 10) Rendim. Ass. 3 anni quantità 47.825,654; nonchè del saldo del conto corrente n. 07231/1000/00006777, in virtù dei titoli dedotti ed allegati in giudizio costituiti dal contratto di deposito titoli a custodia n. 07231/3100/05162312 e dal contratto di conto corrente di regolamento n 07231/1000/0006777 conclusi il 22.12.2017 dai germani da una parte e da Intesa San Paolo spa Filiale di Augusta Pt_1
Via P.pe Umberto 108 dall'altra;
- Ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 1111 c.c. il diritto allo scioglimento della comunione ordinaria tra le odierne ricorrenti ed i resistenti in relazione a tutti i valori mobiliari descritti in premessa;
- Ritenere e dichiarare che la quota spettante a ciascuno dei condividenti è pari ad ¼ di tutti i valori mobiliari custoditi nel descritto deposito titoli e, ad ¼ del saldo del conto corrente sopra descritto;
e per l'effetto
- Attribuire a ciascuna delle odierne ricorrenti: 1) n. 47 azioni
[...]
2) n. 243,39025 quote del fondo Az Finanza;
3) n. 1.962,0085 Parte_4 quote del fondo Az Tecnologie Avanz;
4) n. 332,499 quote del fondo Azioni Salute;
5) n. 1.058,939 quote del fondo Cash Euro –R; 6) n. 738,05975 quote del fondo Eu Fund Az Strat Fle;
7) n. 866,82425 quote fondo Obbl Emergenti NL;
8) n. 1.912,1665 quote fondo Obbl Euro Corp BT NL;
9) n. 2.863,559 quote fondo Profilo FL Difesa II;
10) n. 11.956,4135 quote fondo Rendim. Ass. 3 anni;
nonché il 25% ciascuna del saldo del conto corrente n. 07231/1000/00006777,
- ordinando ad Intesa San Paolo spa, in persona del legale rappr. pt co sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e/o ad Eurizon Capital SGR spa, in persona del legale rappresentante pt, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore 3, con esonero da ogni responsabilità, di trasferire a ciascuna delle ricorrenti e , le quote dei fondi CP_3 CP_4 comuni e del saldo del conto corrente nella misura di ¼ per ciascuna così come attribuite ed apporzionate.
- Spese e compensi.
pag. 2/25 • A seguito di fissazione di udienza di comparizione delle parti del 12.06.18 si costituiva tempestivamente (difesa dall' Controparte_1 avv. DE GERONIMO) con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.05.18, pure contenente domanda riconvenzionale, così concludendo:
A) Rigettare la domanda di divisione dei titoli e fondi comuni proposta da e dichiarando che essi devono essere divisi assieme a Pt_2 CP_3 tutti i beni oggetto della successione di Persona_1
B) Dichiarare che i beni comuni ai germani Controparte_1 CP_2
e per effetto della successione di
[...] CP_4 CP_3
e dello scioglimento della Persona_1 [...] con sede in Augusta sono: Controparte_5
1) I titoli e fondi comuni depositati presso la Intesa San Paolo s.p.a., filiale di Augusta come da contratto di deposito titoli a custodia 07231/3100/05162312 e contratto di c/c n 07231/1000/000677 2) Somma di € 7.161,59 depositata nel c/c ordinario 1000/000000014 ed € 5.692,51 presso Intesa SanPaolo filiale 07231;
3) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto piano T, 237/a, catastato al foglio 91, num 3808, sub 1, cat C/1, cl 3, mq 260, rendita 4.847,46;
4) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano T, catastato al foglio 91, num 3808, sub 2, cat C/1, cl 2, mq 285, rendita 4.562,90;
5) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto241, piano 1, catastato al foglio 91, num 3808, sub 4, A/2, mq 95, rendita 18.057,69;
6) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 2, catastato al foglio 91, num 3808, sub 5, cat A/2, cl 1, mq 152, vani 6, rendita 573,27;
7) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 3, catastato al foglio 91, num 3808, sub 9, cat A/2, cl 1, mq 147, vani 5,5, rendita 525,49;
8) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 3, catastato al foglio 91, num 3808, sub 10, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63;
9) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 4, catastato al foglio 91, num 3808, sub 15, cat A/2, cl 2, mq 185, vani 7,5, rendita 832,79; 10) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 17, cat A/2, cl 1, mq 164, vani 6, rendita 573,27;
pag. 3/25 11) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 18, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63;
12) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 19, cat A/2, cl 1, mq 181, vani 7,5, rendita 832,79; 13) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 21, cat A/2, cl 2, mq 146, vani 5,5, rendita 610,71;
14) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 22, cat A/2, cl 1, mq 82, vani 3, rendita 286,63;
15) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 23, cat A/2, cl 2, mq 186, vani 7,5, rendita 832,79; 16) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 25, cat A/2, cl 2, mq 164, vani 5,5, rendita 610,71;
17) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 26, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63;
18) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 27, cat A/3, cl 3, mq 184, vani 7, rendita 469,98;
19) Fabbricato sito in Augusta, Ronco Blasco snc, piano S1, catastato al foglio 91, num 3808, sub 30, cat C/2, cl 1, mq 260, rendita 738,53;
20) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 42, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
21) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 43, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
22) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 44, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
23) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 8, cat A/3, cl 2, mq 76, vani 4, rendita 227,24;
24) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 9, cat A/3, cl 2, mq 91, vani 4, rendita 227,24;
25) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 4, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 18, cat A/3, cl 2, mq 91, vani 4, rendita 227,24;
pag. 4/25 26) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 19, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
27) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 2, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 22, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
28) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 4, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 26, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
29) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 21, piano T, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 3, cat C/6, cl 2, mq 72, rendita 256,58;
30) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 154, piano T, catastato al foglio 91, num 3661, sub 1, cat C/1, cl. 3, mq 80, rendita 1.491,53;
31) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 156, piano T, catastato al foglio 91, num 3661, sub 3, cat C/1, cl. 3, mq 83, rendita 1.547,46;
32) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 158, piano 1, catastato al foglio 91, num 3661, sub 4, cat A/3, cl. 3, vani 6, rendita 402,84;
33) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 158, piano 2, catastato al foglio 91, num 3661, sub 5, cat A/3, cl. 3, vani 6, rendita 402,84;
34) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 154, piano 3, catastato al foglio 91, num 3661, sub 6, cat A/3, cl. 3, vani 7,5, rendita 503,55;
35) Fabbricato sito in Augusta, viale Risorgimento 112, piano T, catastato al foglio 91, num 2819, sub 1, cat A/4, cl 3, vani 3, rendita 128,60;
36) Metà indivisa del fabbricato sito in Augusta, viale Risorgimento 110, piano T, catastato al foglio 91, num 2819, sub 2, cat A/4, cl 3, vani 3, rendita 128,60 ;
37) Due terzi indivisi del fabbricato sito in Augusta, contrada Monte Celona, piano T, catastato al foglio 45, num 246, cat A/7, cl 2, vani 6,5, rendita 604,25;
38) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Monte Celona, catastato al foglio 45, num 245, cl 3, esteso are 23.92, rendita 9,88;
39) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 296, cl 3, esteso ha 7.99.58, rendita 247,77;
40) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 299, cl 2, esteso ha 2.51.75, rendita 104,01;
41) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 300, cl 1, esteso are 01.55, rendita 0,20;
pag. 5/25 42) i crediti assegnati dalla liquidazione della s.a.s. e precisamente: a) un credito stimato in € 52.000 nei confronti della con sede in CP_6
Augusta; b) un credito stimato in € 25.000 nei confronti della
[...] con sede in Siracusa;
c) un residuo credito da Controparte_7 interessi, stimato in € 2.064,09 nei confronti del Controparte_8
C) Dichiarare che a ciascun comproprietario deve essere attribuita una quota pari a un quarto del valore dell'intero ed un quarto delle relative passività. D) Disporre un progetto di divisione ed assegnare a ciascun condividente la quota ad esso spettante. E) Porre le spese della divisione a carico della massa e, in caso di opposizione, a carico del condividente che si opporrà.
• Con comparsa di costituzione pure contenente domanda riconvenzionale depositata il 15.05.18, si costituiva tempestivamente l'altro convenuto
(difeso dall' avv. Alessandro COCI), il quale così Controparte_2 concludeva:
A) Ritenere e dichiarare che i titoli e i fondi comuni di cui ai rapporti bancari cointestati ai germani presso Banca Intesa San Paolo s.p.a., Filiale Pt_1 di Augusta, via P.pe Umberto, 108, sono oggetto di comunione ereditaria e, conseguentemente, rigettare la domanda di divisione proposta da e Pt_2
dovendosi procedere alla divisione di tutti i beni pervenuti CP_3 ai germani per successione alla madre, signora Pt_1 Persona_1
B) Ritenere e dichiarare che sono oggetto di comunione ereditaria e, con riferimento ai beni immobili, di comunione ordinaria a seguito dello scioglimento della società Controparte_9
tra i germani i seguenti beni:
[...] Pt_1
1) i titoli e fondi comuni depositati presso la Intesa San Paolo s.p.a., filiale di Augusta come da contratto di deposito titoli a custodia 07231/3100/05162312 e contratto di c/c n 07231/1000/000677; 2) somma di € 7.161,59 depositata nel c/c ordinario 1000/000000014 ed € 5.692,51 presso Intesa San Paolo filiale 07231
3) fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto piano T, 237/a, catastato al foglio 91, num 3808, sub 1, cat C/1, cl 3, mq 260, rendita 4.847,46;
4) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano T, catastato al foglio 91, num 3808, sub 2, cat C/1, cl 2, mq 285, rendita 4.562,90;
5) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto241, piano 1, catastato al foglio 91, num 3808, sub 4, A/2, mq 95, rendita 18.057,69; pag. 6/25 6) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 2, catastato al foglio 91, num 3808, sub 5, cat A/2, cl 1, mq 152, vani 6, rendita 573,27; 7) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 3, catastato al foglio 91, num 3808, sub 9, cat A/2, cl 1, mq 147, vani 5,5, rendita 525,49; 8) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 3, catastato al foglio 91, num 3808, sub 10, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63; 9) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 4, catastato al foglio 91, num 3808, sub 15, cat A/2, cl 2, mq 185, vani 7,5, rendita 832,79; 10) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 17, cat A/2, cl 1, mq 164, vani 6, rendita 573,27; 11) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 18, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63; 12) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 19, cat A/2, cl 1, mq 181, vani 7,5, rendita 832,79; 13) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 21, cat A/2, cl 2, mq 146, vani 5,5, rendita 610,71; 14) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 22, cat A/2, cl 1, mq 82, vani 3, rendita 286,63; 15) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 23, cat A/2, cl 2, mq 186, vani 7,5, rendita 832,79; 16) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 25, cat A/2, cl 2, mq 164, vani 5,5, rendita 610,71; 17) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 26, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63;
pag. 7/25 18) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 27, cat A/3, cl 3, mq 184, vani 7, rendita 469,98;
19) Fabbricato sito in Augusta, Ronco Blasco snc, piano S1, catastato al foglio 91, num 3808, sub 30, cat C/2, cl 1, mq 260, rendita 738,53;
20) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 42, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
21) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 43, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
22) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 44, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
23) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 8, cat A/3, cl 2, mq 76, vani 4, rendita 227,24;
24) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 9, cat A/3, cl 2, mq 91, vani 4, rendita 227,24;
25) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 4, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 18, cat A/3, cl 2, mq 91, vani 4, rendita 227,24;
26) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 19, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
27) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 2, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 22, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
28) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 4, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 26, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
29) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 21, piano T, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 3, cat C/6, cl 2, mq 72, rendita 256,58;
30) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 154, piano T, catastato al foglio 91, num 3661, sub 1, cat C/1, cl. 3, mq 80, rendita 1.491,53;
31) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 156, piano T, catastato al foglio 91, num 3661, sub 3, cat C/1, cl. 3, mq 83, rendita 1.547,46;
32) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 158, piano 1, catastato al foglio 91, num 3661, sub 4, cat A/3, cl. 3, vani 6, rendita 402,84;
pag. 8/25 33) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 158, piano 2, catastato al foglio 91, num 3661, sub 5, cat A/3, cl. 3, vani 6, rendita 402,84;
34) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 154, piano 3, catastato al foglio 91, num 3661, sub 6, cat A/3, cl. 3, vani 7,5, rendita 503,55;
35) Fabbricato sito in Augusta, viale Risorgimento 112, piano T, catastato al foglio 91, num 2819, sub 1, cat A/4, cl 3, vani 3, rendita 128,60;
36) Metà indivisa del fabbricato sito in Augusta, viale Risorgimento 110, piano T, catastato al foglio 91, num 2819, sub 2, cat A/4, cl 3, vani 3, rendita 128,60;
37) Due terzi indivisi del fabbricato sito in Augusta, contrada Monte Celona, piano T, catastato al foglio 45, num 246, cat A/7, cl 2, vani 6,5, rendita 604,25;
38) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Monte Celona, catastato al foglio 45, num 245, cl 3, esteso are 23.92, rendita 9,88;
39) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 296, cl 3, esteso ha 7.99.58, rendita 247,77;
40) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 299, cl 2, esteso ha 2.51.75, rendita 104,01;
41) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 300, cl 1, esteso are 01.55, rendita 0,20;
42) i crediti assegnati dalla liquidazione della s.a.s. e precisamente: a) un credito stimato in € 52.000 nei confronti della con sede in CP_6
Augusta; b) un credito stimato in € 25.000 nei confronti della
[...] con sede in Siracusa;
c) un residuo credito da Controparte_7 interessi, stimato in € 2.064,09 nei confronti del Controparte_8
C) Ritenere e dichiarare che a ciascun comproprietario deve essere attribuita una quota pari a un quarto del valore dell'intero ed un quarto delle relative passività. D) Disporre un progetto di divisione ed assegnare a ciascun condividente la quota ad esso spettante, previa collazione di tutto ciò che è stato donato dalla signora sia direttamente che indirettamente, alle figlie DR e R_
e imputazione alla propria quota da parte degli altri eredi CP_4 delle somme di cui sono debitori verso il dott. per le spese da Controparte_2 questi sostenute nell'interesse della signora e della sua eredità; R_
E) Porre le spese della divisione a carico della massa e, in caso di opposizione, a carico del condividente che si opporrà.
pag. 9/25 • Giusta ordinanza 20.09.18, questo Tribunale (giudice istruttore dott. Cefalo) così statuiva:
“…rilevato che la comproprietà del fondo comune non deriva da comunione ordinaria bensì da comunione ereditaria della de cuius
[...] in quanto la Banca si è limitata a modificare Persona_1
l'intestazione delle quote ai coeredi…; rilevato altresì che i convenuti in via riconvenzionale hanno domandato lo scioglimento della intera comunione ereditaria nonché della comunione ordinaria comprendente la quota di metà di numerosi immobili già intestati a società degli attuali eredi ora estinta;
che in buona sostanza la domanda di parte attrice integra richiesta di divisione parziale, ammissibile, per orientamento della Cassazione (in ultimo 6931/2016) solo allorché tutti i coeredi vi consentono o quando formi oggetto di domanda giudiziale e che nessuna delle parti domandi di estendere il giudizio all'intero asse ereditario per il principio dell'universalità della divisione;
ritenuto che
la domanda richiede una istruzione non sommaria per il valore dei cespiti mobiliari e immobiliari compresi nelle due comunioni e per le domande connesse alla divisione… dispone il mutamento del rito da sommario in ordinario e fissa udienza per il 18.12.2018…”
• All'udienza del 18.12.18 venivano concessi i termini cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
• Con sua prima memoria 183 comma 6 c.p.c. parte ricorrente, or divenuta parte attrice, così modificava le domande:
- ritenere e dichiarare che fanno parte del compendio ereditario relitto da anche tutti i beni mobili (arredi, oggetti, suppellettili, Persona_1 preziosi, etc.) che alla data di apertura della successione di R_ si trovavano (e che si trovano tutt'oggi) all'interno dell'abitazione
[...] della stessa in Augusta Via Principe Umberto 241 piano 8 interno 25, per l'effetto
- ritenere e dichiarare, che in virtù della successione legittima di R_
la quota spettante a ciascun coerede è pari ad ¼ di tutti i detti
[...] beni mobili, e per l'effetto, previa predisposizione di un progetto di divisione, assegnare a ciascun coerede la quota ad esso spettante pari ad ¼ del valore dell'intero;
pag. 10/25 - condannare e a corrispondere a Controparte_2 Controparte_1
e , quale fruttificazione pro quota ad esse CP_3 CP_4 spettante su tutti gli immobili descritti in narrativa, una somma pari al valore locativo di mercato degli immobili de quibus, nella misura che sarà accertata da un nominando TU, a far data dal 17.6.2015, oltre interessi e rivalutazione.
- L'Avv. chiede infine che nel rendiconto finale che i CP_4 condividenti devono rendere ai sensi dell'art. 723 c.c. si calcoli il credito dalla stessa vantato pari ad € 2.110,00, per il costo delle migliorie apportate all'immobile sito in Augusta Via P. Umberto 241 piano secondo interno 1, N.C.E.U. Comune di Augusta foglio 91, particella 3808 sub 5, categoria A/2”.
• Quanto ai convenuti germani e , questi, con Controparte_1 CP_2 loro memorie istruttorie, insistevano nelle domande già formulate con le rispettive comparse di costituzione e formulavano altresì domanda di collazione e di declaratoria delle donazioni indirette nei confronti di ciascuna delle due attrici.
• Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 04.06.19, questo Tribunale ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
• All'udienza del 04.02.20 veniva quindi espletato interrogatorio formale delle due attrici e le quali, in buona CP_3 CP_4 sostanza, negavano le circostanze cui al detto interrogatorio formale.
• Alle successive udienze dei giorni 10.11.20, 15.12.20 e 20.09.2021 venivano, nell'ordine, escussi i testimoni , Testimone_1 Tes_2
, ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, e Testimone_6 Tes_7 Testimone_8
• All'esito della prova per testi, giusta ordinanza 09.02.2022, questo Tribunale (giudice dott.ssa Leonardi) così disponeva:
“Rilevato che la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta in favore dei convenuti, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è stata proposta per la prima volta … nelle seconde memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; ritenuto che tale domanda appare, prima facie, tardiva;
ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di: A) quanto alla successione di Persona_1
1) individuare e descrive ocumentazione acquisita ed espletati gli eventuali necessari accertamenti, i beni oggetto pag. 11/25 della domanda di divisione, verificando, con riferimento ai titoli di provenienza, l'attuale appartenenza alle parti in causa;
2) accertare, in via preliminare, la regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della legge 1985 n. 47, ivi compresa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, prevista dal comma 1 bis dell'art. 29, introdotto dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 122/2010;
3) valutare tutti i beni o le quote di beni in comunione fra le parti, chiarendo i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
4) predisporre un progetto di divisione, secondo la quota spettante a ciascun erede, in natura ovvero, in caso di impossibilità di una materiale ripartizione degli immobili tra gli aventi diritto, mediante formazione di quote con previsione di conguagli in denaro;
5) ove i beni non siano comodamente divisibili, dare adeguata spiegazione di detta indivisibilità;
6) determinare l'ammontare degli eventuali debiti, se documentati;
7) stimare, ai fini della collazione, il valore dell'immobile sito in Catania, Via Giacinta Pezzana n. 9 e dell'immobile sito in Agusta, c.da Campolato, con riferimento al momento dell'apertura della successione;
8) stimare il valore locativo, dall'apertura della successione ad oggi, dei seguenti immobili: appartamento sito in Augusta Via P. Umberto n. 241, piano VII, interno 23, (erroneamente descritto in catasto come interno 22), NCEU Comune di Augusta, foglio 91 particella 3808, sub 27, categoria A/3; appartamento sito in Augusta, Via P. Umberto n. 241, piano VIII interno 25 (erroneamente descritto in catasto come interno 24), NCEU Comune di Augusta foglio 91, particella 3808, sub 42, 43 e 44, categoria A/3; appartamento sito in Augusta in Via P. Umberto n. 241, piano II, interno 1, NCEU Comune di Augusta foglio 91, particella 3808 sub 5, categoria A/2.
P.Q.M.
Nomina TU, con il mandato di cui in premessa, l'IN. Persona_2
[...]
• Fissato l'inizio delle operazioni peritali ed espletata la TU Con sua relazione datata 10.03.24 il predetto TU così concludeva :
“…Il valore complessivo degli immobili oggetto di divisione, per quanto sopra, ammonta a complessivi € 3.075.240,25.
pag. 12/25 La quota spettante a ciascun condividente è pari pertanto a € 738.810,06 (€ 3.075.240,25/4). Rilevato che i suddetti beni risultano comodamente divisibili nelle quote spettanti a ciascun condividente, il sottoscritto propone il seguente progetto di divisione elaborato secondo i principi di equa distribuzione degli stessi, considerata la proposta transattiva del 08/07/2022 e tenuto conto dell'attuale residenza di nell'appartamento al 7° Controparte_1 piano di via Principe Umberto 241 (immobile 16) e di Controparte_2 nell'appartamento all'8° piano dello stesso edificio (im
… Il valore delle quote assegnate a ciascun condividente (in euro) è il seguente:
759.067,75
Controparte_1 767.620,00
CP_4
766.355,00 CP_3
782.197,50 Controparte_2
… Per effetto di tale divisione dovrebbe corrispondere Controparte_2 un conguaglio in denaro pari a: € 782.197,50 - € 768.810,06 = € 13.387,44. Detto conguaglio andrà distribuito agli altri coeredi nella seguente misura:
= € 768.810,06 - € 759.067,75 = € 9.742,31 Controparte_1
= € 768.810,06 - € 767.620,00 = € 1.190,06 CP_4
= € 768.810,06 - € 766.355,00 = € 2.455,06. CP_3
…Il totale delle passività documentate, al netto degli importi al momento non riconoscibili, ammonta a complessivi € 20.991,13.
… Stima degli immobili in collazione Immobile in Acicastello (CT), via Giacinta Pezzana n.9
… Il valore dell'immobile alla data di apertura della successione è pertanto così determinato:
€/mq 2.200,00 x mq 292,75 = € 644.050,00 Al suddetto importo vanno detratti i costi di regolarizzazione sopra citati, restando un valore pari a: € 644.050,00 - € 6.000,00 = € 638.050,00.
Immobile in Augusta (SR), contrada Campolato
… Il valore dell'immobile alla data di apertura della successione è pertanto così determinato:
€/mq 1.400,00 x mq 457,31 = € 640.234,00.
pag. 13/25 Al suddetto importo vanno detratti i costi di regolarizzazione sopra citati, restando un valore pari a: € 640.234,00 - € 8.000,00 = € 632.234,00.
… Stima dei canoni locati appartamento in Augusta, via P. Umberto n.241, piano II, fg.91, p.lla 3808, sub 5 = € 450 appartamento in Augusta, via P. Umberto 241, piano VII, fg. 91, p.lla 3808 sub 27 = € 500 appartamento in Augusta, via P. Umberto 241, piano VIII, fg.91, p.lla 3808, sub 42, 43, 44 = € 1.200
… I suddetti canoni sono stati rivalutati fino all'attualità secondo l'indice Istat FOI generale applicato nella percentuale del 75%, ed ammontano a:
€ 48.200,84 per l'appartamento in Augusta, via P. Umberto n.241, sub 5
€ 53.557,04 per l'appartamento in Augusta, via P. Umberto 241, sub 27
€ 128.537,28 per l'appartamento in Augusta, via P. Umberto 241, sub 42, 43, 44
• Tuttavia, circostanza assorbente per quanto infra vedremo, il TU - rispondendo al secondo quesito postogli- rilevava che tutti i fabbricati - ad eccezione di quelli cui ai nn. 4-5-8-11 dell'elenco degli immobili dallo stesso TU redatto- presentano difformità urbanistiche e/o catastali.
• Fissata l'udienza del 17.04.2025 con trattazione scritta, le parti mediante deposito di note scritte d'udienza precisavano le proprie conclusioni. Segnatamente, le attrici DR e (sempre difese da se stesse) Pt_2 insistevano nelle domande aventi ad oggetto la divisione dei soli titoli indicati nel ricorso introduttivo (revocando quindi la loro adesione allo scioglimento degli altri beni indicati dalle parti convenute) nonché nella domanda di condanna dei convenuti al pagamento della fruttificazione. Le parti convenute insistevano nella domanda di scioglimento di tutti i beni, in subordine il convenuto (ora difeso dall' avv. Controparte_2
SARCIA', mentre la ER , anch'ella mutato difensore, CP_1 difesa dall' avv. CASSARINO) richiedendo “nella denegata ipotesi in cui, con riferimento ad alcuni immobili, dovessero accertarsi l'inesistenza del titolo abilitativo edificatorio o difformità urbanistiche di rilevante entità, procedere con pag. 14/25 lo scioglimento della comunione dell'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli immobili abusivi”.
Posta la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. seppur dimezzati, tutte le parti depositavano gli ultimi scritti conclusivi, precisando in modo definitivo le proprie difese. MOTIVAZIONI 1. La prima questione sottoposta all'esame di questo Tribunale consiste nella qualificazione della natura -ereditaria o ordinaria- della comunione il cui scioglimento è domandato dalle germane DR e
, col ricorso introduttivo di lite. Sul punto, già con CP_4 ordinanza 20.09.18 questo Tribunale ha affermato che “la comproprietà del fondo comune non deriva da comunione ordinaria bensì da comunione ereditaria della de cuius in quanto la Banca si è limitata Persona_1
a modificare l'intestazione delle quote ai coeredi”. La correttezza di detta interpretazione si conferma. Ed infatti, come si evince dalla documentazione depositata dalle parti, i fondi e i titoli oggi cointestati ai quattro germani erano ricompresi nella Pt_1 dichiarazione di successione della de cuius onde Persona_1 fanno parte della detta comunione ereditaria. Se quindi si tratta di comunione ereditaria, escluso è che si possa domandare la divisione di un singolo cespite, salvo che le controparti concordino. Ora, come già affermato da questo Tribunale nell'ordinanza 20.09.18, va ribadito che, a fronte della richiesta di parte attrice di scioglimento della sola comunione avente ad oggetto i titoli e i fondi, le parti convenute hanno espressamente richiesto sciogliersi tutte le comunioni esistenti inter partes. E per pacifica Giurisprudenza (v., ex multis, Cassazione civile sez. II, 08/04/2016, n.6931) “Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse. In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse.”. In conseguenza, la domanda di DR e -fondante il ricorso ex art. 702 bis, Pt_2 avente per oggetto lo scioglimento della sola comunione dei titoli pag. 15/25 indicati in ricorso, contrastata da entrambi i resistenti, pur insistita anche in sede di precisazione delle conclusioni- va rigettata, siccome inammissibile: ciò che rileva in punto di loro soccombenza, per le spese legali.
2. Vanno quindi esaminate le domande riconvenzionali di entrambi i convenuti e tese allo scioglimento della comunione CP_1 CP_2 ereditaria avente ad oggetto, oltre che i detti fondi e titoli cui al ricorso introduttivo di lite, anche i diritti reali immobiliari su 39 unità; e di una comunione ordinaria avente ad oggetto crediti già sociali e i diritti reali immobiliari su 34 unità (coincidenti in parte qua con quelle oggetto della comunione ereditaria), già della “
[...]
, da tempo Controparte_10 estinta (v. sul punto atto notar datato 29.09.16, doc. 3 della Per_3
). CP_1
3. Tuttavia, prima di entrare nel merito della questione, occorre altresì precisare se ammissibili o meno sono le domande riconvenzionali formulate dalle parti convenute, precisamente consistenti nella richiesta di collazione e nella richiesta di declaratoria di donazioni indirette da parte della de cuius e in favore delle attrici CP_3
e . Va quindi precisato che la domanda di collazione è
[...] Pt_2 ammissibile, mentre (in coerenza con l'ordinanza 09.02.2022 di questo Tribunale) inammissibile -perché tardivamente proposta dalle parti convenute soltanto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. datata 17.01.19- è la domanda di declaratoria di donazione indiretta. Sul punto v. Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n.19833 che ha affermato che “La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida;
la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c.”. * Onde la domanda dei convenuti e , tesa alla collazione CP_2 CP_11 previa declaratoria di donazione indiretta, va rigettata siccome inammissibile perché tardiva: ciò che pure rileva in punto di loro soccombenza, per le spese legali.
pag. 16/25 4. A questo punto entriamo nel merito della domanda di scioglimento di comunioni, con riferimento al loro oggetto, in punto agli immobili. Sul punto, rilevante è la TU IN. , che, siccome logica Per_2
e ben argomentata, salva la precisazione che segue, questo Giudice ritiene di condividere. Essa ha rilevato che, di tutti i fabbricati oggetto di divisione, sono regolari sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo catastale soltanto quelli ai nn. 4-5-8-11 dell'elenco dello stesso TU: e precisamente i seguenti:
a. Appartamento via Principe Umberto 241, piano 2°, int.1, fg.91 p.lla 3808 sub 5 (detenuto dall' e dalla ); CP_2 Pt_2
b. Appartamento via Principe Umberto 241, piano 3°, int.5, fg.91 p.lla 3808 sub 9;
c. Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13, fg.91 p.lla 3808 sub 17; d. Appartamento via Principe Umberto 241, piano 6°, int.17, fg.91 p.lla 3808 sub 21 Mentre tutti gli altri fabbricati presentano, più o meno gravi, difformità urbanistiche e/o catastali. * Al riguardo, va ricordato che l'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 prevede che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici,
o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. Quanto alla natura di tale nullità, le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute a sanare il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno affermato che “La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” (cfr. Sez. Un. n. 8230/2019). Il medesimo principio si applica anche quando sia proposta una domanda di scioglimento della comunione ordinaria o pag. 17/25 ereditaria;
invero, “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria [..] Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Sez. Un. n. 25021/2019). Con riguardo alle difformità planimetrico-catastali rilevate dal TU, inoltre, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. 27/02/1985, n.
52, “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. La sanzione della nullità colpisce, dunque, non solo l'identificazione catastale, ma anche il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione resa dagli intestatari (che, peraltro, può essere sostituita da un'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato) circa la conformità dello stato di pag. 18/25 fatto ai dati catastali e alle planimetrie. Tale regime, valevole per lo scioglimento della comunione convenzionale, deve ritenersi applicabile anche a quello giudiziale, atteso che - mutuando sul punto le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite della Suprema
Corte in materia di divisione giudiziale dei fabbricati abusivi-,
“l'ordinamento giuridico non [può] consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio” (cfr. Sez. Un., n. 25021/2021). Pertanto, poiché il Giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione senza osservare le prescrizioni dettate dagli artt. 46, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e 29, comma 1-bis, L. 27/02/1985, n. 52, la domanda di scioglimento va dichiarata in parte qua improcedibile per difetto di una condizione dell'azione.
5. Va ancora rilevato che, precisando le conclusioni, le attrici hanno insistito nelle domande avente ad oggetto la divisione dei soli titoli e fondi indicati nel ricorso introduttivo di lite (revocando quindi la loro adesione allo scioglimento degli altri beni indicati dalle parti convenute). Le parti convenute hanno insistito nella domanda di scioglimento di tutti i beni, in subordine il convenuto CP_2
richiedendo “nella denegata ipotesi in cui, con riferimento ad
[...] alcuni immobili, dovessero accertarsi l'inesistenza del titolo abilitativo edificatorio o difformità urbanistiche di rilevante entità, procedere con lo scioglimento della comunione dell'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli immobili abusivi”. In sostanza, sia le attrici sia il convenuto hanno avanzato domanda di Controparte_2 scioglimento parziale della comunione, che va quindi esaminata. Ed infatti, se, come detto, inammissibile è la domanda di scioglimento di comunione di immobili abusivi, ammissibile sarà invece la domanda che -una volta rilevato l'abuso di alcuni degli immobili facenti parte dell'eredità- sia rivolta allo scioglimento parziale della comunione, non considerandosi cioè gli immobili abusivi (che quindi rimangono in comunione, sino alla sanatoria, ove possibile). Può quindi dirsi aperta la successione di alla data del 17.06.15 e Persona_1 suoi eredi ex lege i quattro germani in lite, in pari quattro quote.
6. A questo punto, può e deve decidersi la questione della fruttificazione, che DR e hanno avanzato nei confronti dei Pt_2
pag. 19/25 germani e : ciò ritualmente, trattandosi di CP_2 CP_1 ammissibile reconventio reconventionis. Ma il danno ai coeredi per l'occupazione di immobili da altro coerede non è in re ipsa, e non può integrare debito da fruttificazione la detenzione di immobile abusivo,
e quindi non jure utilizzabile. La domanda di fruttificazione, quindi, alla luce della TU, non può che ridursi al solo appartamento al secondo piano, che però risulta utilizzato sia dall'attrice (che di Pt_2 fatti per lo stesso domanda l'accertamento di suo credito per migliorie), sia anche dal convenuto . Non corrette paiono CP_2 pertanto le domande attoree -ovvero anche della stessa per la Pt_2 fruttificazione del bene in parola, del quale appunto le due attrici (proprietarie in pectore della metà del bene) detengono la metà (non sussistendo la domanda di DR nei confronti della gemella ). Pt_2
Donde vanno rigettate tutte le domande di fruttificazione.
7. Va pure rigettata la domanda di rimborso per migliorie -a suo dire apportate nell'appartamento al piano secondo dello stabile di via Principe Umberto- avanzata dalla , per difetto di prova. Pt_2
8. Quanto alla domanda riconvenzionale dell' , fondata su un CP_2 credito dello stesso per anticipazioni a favore della massa, esso va riconosciuto, come da TU, in misura pari ad euro 20.991,13.
9. Esso credito dell' va esercitato nei confronti della massa da CP_2 dividere, che, come da TU, va quindi limitata a. Ai fondi e titoli cui al libello introduttivo di lite b. Ai terreni (che però rientrano nell'eredità solo per i 2/3)
c. Ai soli QUATTRO immobili detti commerciabili dal TU d. In disparte il detto debito della massa nei confronti dell' . CP_2
In altre parole, a parte i fondi e titoli comuni cui al libello introduttivo di lite, e il debito della massa nei confronti dell' , gli immobili CP_2 facenti parte del compendio ereditario e del compendio già sociale (per effetto dell'assegnazione cui all'atto pubblico 29.09.16) da dividere sono i seguenti, accanto ai quali è indicato il valore stimato dal TU, dovendosi però esplicitare che non corretta è la stima dei terreni. Precisamente dovendosi considerare che caduti in successione sono solo la quota di 2/3 dei terreni, donde la stima del TU (che erroneamente considera l'intera proprietà) va così rideterminata:
pag. 20/25 €308.799 X 2 / 3 = € 205.866
Onde, avremo questi dati ai nostri fini rilevanti sui quali operare la divisione:
Immobili VALORE
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 2°, int.1,
fg.91 p.lla 3808 sub 5 82.087,50
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 3°, int.5,
fg.91 p.lla 3808 sub 9 78.375,00
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13,
fg.91 p.lla 3808 sub 17 78.856,25
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 6°, int.17,
fg.91 p.lla 3808 sub 21 78.856,25 Terreno in Villasmundo, contrada Mongina fg.5, p.lle 296 - 299 – 300 205.866
TOTALE 524.041,00 QUOTA SPETTANTE A
GERMANO 131.010,25
Per_4
In sintesi, i diritti sui terreni in Villasmundo caduti in successione non sono - come erroneamente supposto dal TU, con stima che pure non ha trovato alcuna contestazione nelle difese di tutte le parti in causa- pari all'intero, ma solo ai 2/3 del totale: onde, quand'anche essi venissero attribuiti ad un solo coerede, comunque rimarrebbe la comunione del terreno. Altra scelta quindi non vi è se non attribuire in pari quattro quote i diritti sul terreno ai quattro coeredi, assegnando ai quattro condividenti un appartamento ciascuno.
I cespiti residui (esclusi i terreni) sono quindi i seguenti:
Pt_5
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 2°, int.1,
fg.91 p.lla 3808 sub 5 82.087,50
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 3°, int.5,
fg.91 p.lla 3808 sub 9 78.375,00
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13,
fg.91 p.lla 3808 sub 17 78.856,25
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 6°, int.17,
fg.91 p.lla 3808 sub 21 78.856,25
TOTALE 318.175,00
QUOTA SPETTANTE A 79.543,75
pag. 21/25 Parte_6
[...] ad , che già in parte qua lo occupa, andrà assegnato
[...] Controparte_2
l'appartamento al piano secondo dello stabile di via Principe Umberto n. 241.
A quello, al terzo piano, più vicino al precedente: del resto, Controparte_1 le linee difensive degli stessi germani appaiono vicine, donde opportuno appare che vicini siano anche i rispettivi appartamenti.
A DR GI il piano quinto.
A il sesto. CP_4
Avremo quindi:
quota Parte_7 Appartamento via Principe sub 5 82.087,50
quota CP_1 Appartamento via Principe 41, piano 3°, int.5, fg.91 p.lla 3808
sub 9 78.375,00
quota DR Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13, fg.91 p.lla
3808 sub 17 78.856,25
quota Pt_2 Appartamento via Principe to 241, piano 6°, int.17, fg.91 p.lla
3808 sub 21 78.856,25
Donde i seguenti conguagli deve dare 82.087,50 - 79.543,75 = 2.543,75 CP_2
deve
- CP_1 avere 78.375,00 - 79.543,75 = 1.168,75
- DR deve avere 78.856,25 - 79.543,75 = 687,50
-
deve avere 78.856,25 - 79.543,75 = 687,50 Pt_2
pag. 22/25 Quanto ai fondi e titoli cui al ricorso introduttivo di lite, essi andranno divisi in quattro pari quote tra i quattro germani in lite.
Ancora, i crediti già sociali vengono attribuiti per ¼ ciascuno ai quattro germani in lite.
Ognuno dei tre germani DR, , e dovrà corrispondere al Pt_2 CP_11 germano euro (20.991,13 : 4 =) 5.247,78 oltre agli interessi legali dalla CP_2 domanda giudiziale. Quanto alle spese peritali, come liquidate in corso di giudizio, vanno poste a carico delle parti per ¼ ciascuna.
10. Quanto alle spese legali, esse vanno integralmente compensate, stante la natura della causa, e la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1314/2018 R.G, cosi statuisce: in condivisione, in parte qua, alla TU espletata dall'ing. disattesa Per_2 ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
• Rigetta la domanda attorea, fondata sull'errato presupposto di una già esistente comunione ordinaria.
• In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei due convenuti, dichiara aperta in data 17.06.15 la successione legittima di
[...]
e coeredi in pari quattro quote tra i quattro germani in Persona_1 lite.
• Rigetta la domanda di collazione avanzata dai convenuti e fondata sulla previa declaratoria di donazione indiretta, perché proposta tardivamente, e quindi inammissibile.
• Dichiara ammissibile la reconventio reconventionis delle attrici in punto alla fruttificazione, ma la rigetta perché infondata.
• Rigetta la domanda dell'attrice di rimborso per migliore a suo dire Pt_2 apportate in uno degli immobili oggetto di richiesta di scioglimento di comunione, in quanto sfornita di prova.
• Dichiara facenti parte dell'eredità di i fondi e titoli Persona_1 indicati nel ricorso introduttivo di lite, già depositati presso Intesa San Paolo, come da rendiconto titoli Intesa San Paolo del 5.3.2018 depositato come documento n. 3 da parte ricorrente (nella propria allegazione al ricorso introduttivo), e quindi attribuisce ad ognuna delle quattro parti:
o 1) n. 47 azioni Parte_4
pag. 23/25 o 2) n. 243,39025 quote del fondo Az Finanza;
o 3) n. 1.962,0085 quote del fondo Az Tecnologie Avanz;
o 4) n. 332,499 quote del fondo Azioni Salute;
o 5) n. 1.058,939 quote del fondo Cash Euro –R;
o 6) n. 738,05975 quote del fondo Eu Fund Az Strat Fle;
o 7) n. 866,82425 quote fondo Obbl Emergenti NL;
o 8) n. 1.912,1665 quote fondo Obbl Euro Corp BT NL;
o 9) n. 2.863,559 quote fondo Profilo FL Difesa II;
o 10) n. 11.956,4135 quote fondo Rendim. Ass. 3 anni;
o il 25% del saldo del conto corrente n. 07231/1000/00006777, Con esonero di Intesa San Paolo spa da responsabilità al riguardo del trasferimento a ciascuno dei coeredi della quarta parte del danaro e/o dei titoli già spettanti alla Persona_1
• Accoglie la domanda di rimborso del convenuto per euro CP_2
20.991,13 oltre interessi legali dalla domanda, e per l'effetto condanna DR, e a pagare al germano euro Pt_2 Controparte_1 CP_2
5.247,78 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
• In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di scioglimento delle comunioni ereditaria ed ordinaria,
attribuisce ad la piena proprietà e possesso di Controparte_2
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 2°, int.1, fg.91 p.lla 3808
sub 5 € 82.087,50
Attribuisce a la piena proprietà e possesso di Controparte_1
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 3°, int.5, fg.91 p.lla 3808
sub 9 € 78.375,00
Attribuisce a la piena proprietà e possesso di CP_3
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13, fg.91 p.lla
3808 sub 17 € 78.856,25
Attribuisce a la piena proprietà e possesso di CP_4
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 6°, int.17, fg.91 p.lla
3808 sub 21 € 78.856,25
Con la conseguenza che il germano è tenuto ad effettuare i CP_2 seguenti conguagli:
deve dare 82.087,50 - 79.543,75 = 2.543,75 CP_2
pag. 24/25 deve
- CP_1 avere 78.375,00 - 79.543,75 = 1.168,75
- DR deve avere 78.856,25 - 79.543,75 = 687,50
-
deve avere 78.856,25 - 79.543,75 = 687,50 Pt_2
Detti importi, per cui si scioglie condannatorio, sono stati considerati in moneta attuale, e, quindi, sugli stessi non sono dovuti interessi se non dal deposito della presente sentenza.
I diritti, già della de cuius, sul terreno in Villasmundo, contrada Mongina fg.5, p.lle 296 - 299 – 300, pari ai 2/3 del totale, vengono divisi in quattro pari quote tra i quattro germani in lite, onde questi -che già in pari quattro quote sono proprietari della residua terza parte dell'immobile- si dichiarano proprietari e possessori del terreno in parola in pari quattro quote.
Stante l'esecutività della sentenza, in parte qua, nell'attribuirsi proprietà e possesso del bene assegnato, viene emesso ordine di rilascio a favore dell'assegnatario di ogni singolo bene, nei confronti del coerede o di suo avente causa.
I crediti già sociali sono attribuiti ai quattro coeredi in quattro pari quote.
• Spese di TU a carico delle quattro parti in causa per la quota di ¼ ciascuna.
• Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza su alcune delle domande proposte nel corso del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Siracusa, in data 18 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Gianfranco Todaro
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1314/2018 R.G.
promossa da
• Avv. , nata a [...] l' 8.11.1963, c.f. , Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 residente in Augusta, c.da Campolato Pericontati
• Avv. DR, nata a [...] l' 8.11.1963, c.f. , Pt_1 CodiceFiscale_2 residente in Acicastello, via Pezzana 9/A, con la rappresentanza e la difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, da sé stesse parte attrice- contro
• nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
, ivi residente in [...], con la rappresentanza e la difesa
[...] dell'Avv. Giuseppe CASSARINO
-parte convenuta e attrice in via riconvenzionale-
• natad Augusta il 22.04.51, c.f. , ivi Controparte_2 CodiceFiscale_4 residente in [...], con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Giuseppe SARCIA' ( CodiceFiscale_5
- parte convenuta e attrice in via riconvenzionale-
avente ad oggetto: “scioglimento di comunione ereditaria e di comunione ordinaria”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con ricorso ex art 702 bis cpc introduttivo del presente giudizio, e Pt_2
, germane dei resistenti e CP_3 Controparte_1 CP_2
(parti tutte che di seguito, per brevità, indicheremo col solo prenome), premessa l'eredità della madre apertasi in data Persona_1
17.06.15, così concludevano: - ritenere e dichiarare lo stato di comunione ordinaria tra Controparte_1
e in ragione di ¼ Controparte_2 CP_3 CP_4 ciascuno, dei seguenti titoli e fondi comuni:1) n. 188 Azioni Parte_3
2) Az Finanza quantità 973,561; 3) Az. Tecnologie Avanz quantità 7.848,034; 4) Azioni Salute quantità 1.329,996; 5) Cash Euro –R quantità 4.235,756; 6) Eu Fund Az Strat Fle quantità 2.952,239; 7) Obbl Emergenti NL quantità 3.467,297; 8) Obbl Euro Corp BT NL quantità 7.648,666; 9) Profilo FL Difesa II quantità 11.454,236; 10) Rendim. Ass. 3 anni quantità 47.825,654; nonchè del saldo del conto corrente n. 07231/1000/00006777, in virtù dei titoli dedotti ed allegati in giudizio costituiti dal contratto di deposito titoli a custodia n. 07231/3100/05162312 e dal contratto di conto corrente di regolamento n 07231/1000/0006777 conclusi il 22.12.2017 dai germani da una parte e da Intesa San Paolo spa Filiale di Augusta Pt_1
Via P.pe Umberto 108 dall'altra;
- Ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 1111 c.c. il diritto allo scioglimento della comunione ordinaria tra le odierne ricorrenti ed i resistenti in relazione a tutti i valori mobiliari descritti in premessa;
- Ritenere e dichiarare che la quota spettante a ciascuno dei condividenti è pari ad ¼ di tutti i valori mobiliari custoditi nel descritto deposito titoli e, ad ¼ del saldo del conto corrente sopra descritto;
e per l'effetto
- Attribuire a ciascuna delle odierne ricorrenti: 1) n. 47 azioni
[...]
2) n. 243,39025 quote del fondo Az Finanza;
3) n. 1.962,0085 Parte_4 quote del fondo Az Tecnologie Avanz;
4) n. 332,499 quote del fondo Azioni Salute;
5) n. 1.058,939 quote del fondo Cash Euro –R; 6) n. 738,05975 quote del fondo Eu Fund Az Strat Fle;
7) n. 866,82425 quote fondo Obbl Emergenti NL;
8) n. 1.912,1665 quote fondo Obbl Euro Corp BT NL;
9) n. 2.863,559 quote fondo Profilo FL Difesa II;
10) n. 11.956,4135 quote fondo Rendim. Ass. 3 anni;
nonché il 25% ciascuna del saldo del conto corrente n. 07231/1000/00006777,
- ordinando ad Intesa San Paolo spa, in persona del legale rappr. pt co sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e/o ad Eurizon Capital SGR spa, in persona del legale rappresentante pt, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore 3, con esonero da ogni responsabilità, di trasferire a ciascuna delle ricorrenti e , le quote dei fondi CP_3 CP_4 comuni e del saldo del conto corrente nella misura di ¼ per ciascuna così come attribuite ed apporzionate.
- Spese e compensi.
pag. 2/25 • A seguito di fissazione di udienza di comparizione delle parti del 12.06.18 si costituiva tempestivamente (difesa dall' Controparte_1 avv. DE GERONIMO) con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.05.18, pure contenente domanda riconvenzionale, così concludendo:
A) Rigettare la domanda di divisione dei titoli e fondi comuni proposta da e dichiarando che essi devono essere divisi assieme a Pt_2 CP_3 tutti i beni oggetto della successione di Persona_1
B) Dichiarare che i beni comuni ai germani Controparte_1 CP_2
e per effetto della successione di
[...] CP_4 CP_3
e dello scioglimento della Persona_1 [...] con sede in Augusta sono: Controparte_5
1) I titoli e fondi comuni depositati presso la Intesa San Paolo s.p.a., filiale di Augusta come da contratto di deposito titoli a custodia 07231/3100/05162312 e contratto di c/c n 07231/1000/000677 2) Somma di € 7.161,59 depositata nel c/c ordinario 1000/000000014 ed € 5.692,51 presso Intesa SanPaolo filiale 07231;
3) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto piano T, 237/a, catastato al foglio 91, num 3808, sub 1, cat C/1, cl 3, mq 260, rendita 4.847,46;
4) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano T, catastato al foglio 91, num 3808, sub 2, cat C/1, cl 2, mq 285, rendita 4.562,90;
5) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto241, piano 1, catastato al foglio 91, num 3808, sub 4, A/2, mq 95, rendita 18.057,69;
6) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 2, catastato al foglio 91, num 3808, sub 5, cat A/2, cl 1, mq 152, vani 6, rendita 573,27;
7) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 3, catastato al foglio 91, num 3808, sub 9, cat A/2, cl 1, mq 147, vani 5,5, rendita 525,49;
8) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 3, catastato al foglio 91, num 3808, sub 10, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63;
9) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 4, catastato al foglio 91, num 3808, sub 15, cat A/2, cl 2, mq 185, vani 7,5, rendita 832,79; 10) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 17, cat A/2, cl 1, mq 164, vani 6, rendita 573,27;
pag. 3/25 11) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 18, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63;
12) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 19, cat A/2, cl 1, mq 181, vani 7,5, rendita 832,79; 13) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 21, cat A/2, cl 2, mq 146, vani 5,5, rendita 610,71;
14) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 22, cat A/2, cl 1, mq 82, vani 3, rendita 286,63;
15) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 23, cat A/2, cl 2, mq 186, vani 7,5, rendita 832,79; 16) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 25, cat A/2, cl 2, mq 164, vani 5,5, rendita 610,71;
17) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 26, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63;
18) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 27, cat A/3, cl 3, mq 184, vani 7, rendita 469,98;
19) Fabbricato sito in Augusta, Ronco Blasco snc, piano S1, catastato al foglio 91, num 3808, sub 30, cat C/2, cl 1, mq 260, rendita 738,53;
20) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 42, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
21) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 43, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
22) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 44, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
23) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 8, cat A/3, cl 2, mq 76, vani 4, rendita 227,24;
24) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 9, cat A/3, cl 2, mq 91, vani 4, rendita 227,24;
25) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 4, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 18, cat A/3, cl 2, mq 91, vani 4, rendita 227,24;
pag. 4/25 26) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 19, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
27) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 2, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 22, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
28) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 4, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 26, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
29) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 21, piano T, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 3, cat C/6, cl 2, mq 72, rendita 256,58;
30) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 154, piano T, catastato al foglio 91, num 3661, sub 1, cat C/1, cl. 3, mq 80, rendita 1.491,53;
31) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 156, piano T, catastato al foglio 91, num 3661, sub 3, cat C/1, cl. 3, mq 83, rendita 1.547,46;
32) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 158, piano 1, catastato al foglio 91, num 3661, sub 4, cat A/3, cl. 3, vani 6, rendita 402,84;
33) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 158, piano 2, catastato al foglio 91, num 3661, sub 5, cat A/3, cl. 3, vani 6, rendita 402,84;
34) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 154, piano 3, catastato al foglio 91, num 3661, sub 6, cat A/3, cl. 3, vani 7,5, rendita 503,55;
35) Fabbricato sito in Augusta, viale Risorgimento 112, piano T, catastato al foglio 91, num 2819, sub 1, cat A/4, cl 3, vani 3, rendita 128,60;
36) Metà indivisa del fabbricato sito in Augusta, viale Risorgimento 110, piano T, catastato al foglio 91, num 2819, sub 2, cat A/4, cl 3, vani 3, rendita 128,60 ;
37) Due terzi indivisi del fabbricato sito in Augusta, contrada Monte Celona, piano T, catastato al foglio 45, num 246, cat A/7, cl 2, vani 6,5, rendita 604,25;
38) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Monte Celona, catastato al foglio 45, num 245, cl 3, esteso are 23.92, rendita 9,88;
39) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 296, cl 3, esteso ha 7.99.58, rendita 247,77;
40) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 299, cl 2, esteso ha 2.51.75, rendita 104,01;
41) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 300, cl 1, esteso are 01.55, rendita 0,20;
pag. 5/25 42) i crediti assegnati dalla liquidazione della s.a.s. e precisamente: a) un credito stimato in € 52.000 nei confronti della con sede in CP_6
Augusta; b) un credito stimato in € 25.000 nei confronti della
[...] con sede in Siracusa;
c) un residuo credito da Controparte_7 interessi, stimato in € 2.064,09 nei confronti del Controparte_8
C) Dichiarare che a ciascun comproprietario deve essere attribuita una quota pari a un quarto del valore dell'intero ed un quarto delle relative passività. D) Disporre un progetto di divisione ed assegnare a ciascun condividente la quota ad esso spettante. E) Porre le spese della divisione a carico della massa e, in caso di opposizione, a carico del condividente che si opporrà.
• Con comparsa di costituzione pure contenente domanda riconvenzionale depositata il 15.05.18, si costituiva tempestivamente l'altro convenuto
(difeso dall' avv. Alessandro COCI), il quale così Controparte_2 concludeva:
A) Ritenere e dichiarare che i titoli e i fondi comuni di cui ai rapporti bancari cointestati ai germani presso Banca Intesa San Paolo s.p.a., Filiale Pt_1 di Augusta, via P.pe Umberto, 108, sono oggetto di comunione ereditaria e, conseguentemente, rigettare la domanda di divisione proposta da e Pt_2
dovendosi procedere alla divisione di tutti i beni pervenuti CP_3 ai germani per successione alla madre, signora Pt_1 Persona_1
B) Ritenere e dichiarare che sono oggetto di comunione ereditaria e, con riferimento ai beni immobili, di comunione ordinaria a seguito dello scioglimento della società Controparte_9
tra i germani i seguenti beni:
[...] Pt_1
1) i titoli e fondi comuni depositati presso la Intesa San Paolo s.p.a., filiale di Augusta come da contratto di deposito titoli a custodia 07231/3100/05162312 e contratto di c/c n 07231/1000/000677; 2) somma di € 7.161,59 depositata nel c/c ordinario 1000/000000014 ed € 5.692,51 presso Intesa San Paolo filiale 07231
3) fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto piano T, 237/a, catastato al foglio 91, num 3808, sub 1, cat C/1, cl 3, mq 260, rendita 4.847,46;
4) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano T, catastato al foglio 91, num 3808, sub 2, cat C/1, cl 2, mq 285, rendita 4.562,90;
5) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto241, piano 1, catastato al foglio 91, num 3808, sub 4, A/2, mq 95, rendita 18.057,69; pag. 6/25 6) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 2, catastato al foglio 91, num 3808, sub 5, cat A/2, cl 1, mq 152, vani 6, rendita 573,27; 7) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 3, catastato al foglio 91, num 3808, sub 9, cat A/2, cl 1, mq 147, vani 5,5, rendita 525,49; 8) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 3, catastato al foglio 91, num 3808, sub 10, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63; 9) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 4, catastato al foglio 91, num 3808, sub 15, cat A/2, cl 2, mq 185, vani 7,5, rendita 832,79; 10) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 17, cat A/2, cl 1, mq 164, vani 6, rendita 573,27; 11) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 18, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63; 12) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 5, catastato al foglio 91, num 3808, sub 19, cat A/2, cl 1, mq 181, vani 7,5, rendita 832,79; 13) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 21, cat A/2, cl 2, mq 146, vani 5,5, rendita 610,71; 14) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 22, cat A/2, cl 1, mq 82, vani 3, rendita 286,63; 15) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 6, catastato al foglio 91, num 3808, sub 23, cat A/2, cl 2, mq 186, vani 7,5, rendita 832,79; 16) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 25, cat A/2, cl 2, mq 164, vani 5,5, rendita 610,71; 17) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 26, cat A/2, cl 1, mq 83, vani 3, rendita 286,63;
pag. 7/25 18) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 7, catastato al foglio 91, num 3808, sub 27, cat A/3, cl 3, mq 184, vani 7, rendita 469,98;
19) Fabbricato sito in Augusta, Ronco Blasco snc, piano S1, catastato al foglio 91, num 3808, sub 30, cat C/2, cl 1, mq 260, rendita 738,53;
20) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 42, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
21) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 43, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
22) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 241, piano 8, catastato al foglio 91, num 3808, sub 44, cat A/3, cl 3, vani 5, rendita 335,70;
23) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 8, cat A/3, cl 2, mq 76, vani 4, rendita 227,24;
24) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 9, cat A/3, cl 2, mq 91, vani 4, rendita 227,24;
25) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 19, piano 4, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 18, cat A/3, cl 2, mq 91, vani 4, rendita 227,24;
26) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 1, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 19, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
27) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 2, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 22, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
28) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 25, piano 4, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 26, cat A/3, cl 2, mq 94, vani 4, rendita 227,24;
29) Fabbricato sito in Augusta, via Marina Ponente 21, piano T, catastato al foglio 95, num 1114 (oggi 4367), sub 3, cat C/6, cl 2, mq 72, rendita 256,58;
30) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 154, piano T, catastato al foglio 91, num 3661, sub 1, cat C/1, cl. 3, mq 80, rendita 1.491,53;
31) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 156, piano T, catastato al foglio 91, num 3661, sub 3, cat C/1, cl. 3, mq 83, rendita 1.547,46;
32) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 158, piano 1, catastato al foglio 91, num 3661, sub 4, cat A/3, cl. 3, vani 6, rendita 402,84;
pag. 8/25 33) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 158, piano 2, catastato al foglio 91, num 3661, sub 5, cat A/3, cl. 3, vani 6, rendita 402,84;
34) Fabbricato sito in Augusta, via P. Umberto 154, piano 3, catastato al foglio 91, num 3661, sub 6, cat A/3, cl. 3, vani 7,5, rendita 503,55;
35) Fabbricato sito in Augusta, viale Risorgimento 112, piano T, catastato al foglio 91, num 2819, sub 1, cat A/4, cl 3, vani 3, rendita 128,60;
36) Metà indivisa del fabbricato sito in Augusta, viale Risorgimento 110, piano T, catastato al foglio 91, num 2819, sub 2, cat A/4, cl 3, vani 3, rendita 128,60;
37) Due terzi indivisi del fabbricato sito in Augusta, contrada Monte Celona, piano T, catastato al foglio 45, num 246, cat A/7, cl 2, vani 6,5, rendita 604,25;
38) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Monte Celona, catastato al foglio 45, num 245, cl 3, esteso are 23.92, rendita 9,88;
39) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 296, cl 3, esteso ha 7.99.58, rendita 247,77;
40) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 299, cl 2, esteso ha 2.51.75, rendita 104,01;
41) 2/3 indivisi del terreno sito in Augusta, contrada Mongina, catastato al foglio 5, particella 300, cl 1, esteso are 01.55, rendita 0,20;
42) i crediti assegnati dalla liquidazione della s.a.s. e precisamente: a) un credito stimato in € 52.000 nei confronti della con sede in CP_6
Augusta; b) un credito stimato in € 25.000 nei confronti della
[...] con sede in Siracusa;
c) un residuo credito da Controparte_7 interessi, stimato in € 2.064,09 nei confronti del Controparte_8
C) Ritenere e dichiarare che a ciascun comproprietario deve essere attribuita una quota pari a un quarto del valore dell'intero ed un quarto delle relative passività. D) Disporre un progetto di divisione ed assegnare a ciascun condividente la quota ad esso spettante, previa collazione di tutto ciò che è stato donato dalla signora sia direttamente che indirettamente, alle figlie DR e R_
e imputazione alla propria quota da parte degli altri eredi CP_4 delle somme di cui sono debitori verso il dott. per le spese da Controparte_2 questi sostenute nell'interesse della signora e della sua eredità; R_
E) Porre le spese della divisione a carico della massa e, in caso di opposizione, a carico del condividente che si opporrà.
pag. 9/25 • Giusta ordinanza 20.09.18, questo Tribunale (giudice istruttore dott. Cefalo) così statuiva:
“…rilevato che la comproprietà del fondo comune non deriva da comunione ordinaria bensì da comunione ereditaria della de cuius
[...] in quanto la Banca si è limitata a modificare Persona_1
l'intestazione delle quote ai coeredi…; rilevato altresì che i convenuti in via riconvenzionale hanno domandato lo scioglimento della intera comunione ereditaria nonché della comunione ordinaria comprendente la quota di metà di numerosi immobili già intestati a società degli attuali eredi ora estinta;
che in buona sostanza la domanda di parte attrice integra richiesta di divisione parziale, ammissibile, per orientamento della Cassazione (in ultimo 6931/2016) solo allorché tutti i coeredi vi consentono o quando formi oggetto di domanda giudiziale e che nessuna delle parti domandi di estendere il giudizio all'intero asse ereditario per il principio dell'universalità della divisione;
ritenuto che
la domanda richiede una istruzione non sommaria per il valore dei cespiti mobiliari e immobiliari compresi nelle due comunioni e per le domande connesse alla divisione… dispone il mutamento del rito da sommario in ordinario e fissa udienza per il 18.12.2018…”
• All'udienza del 18.12.18 venivano concessi i termini cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
• Con sua prima memoria 183 comma 6 c.p.c. parte ricorrente, or divenuta parte attrice, così modificava le domande:
- ritenere e dichiarare che fanno parte del compendio ereditario relitto da anche tutti i beni mobili (arredi, oggetti, suppellettili, Persona_1 preziosi, etc.) che alla data di apertura della successione di R_ si trovavano (e che si trovano tutt'oggi) all'interno dell'abitazione
[...] della stessa in Augusta Via Principe Umberto 241 piano 8 interno 25, per l'effetto
- ritenere e dichiarare, che in virtù della successione legittima di R_
la quota spettante a ciascun coerede è pari ad ¼ di tutti i detti
[...] beni mobili, e per l'effetto, previa predisposizione di un progetto di divisione, assegnare a ciascun coerede la quota ad esso spettante pari ad ¼ del valore dell'intero;
pag. 10/25 - condannare e a corrispondere a Controparte_2 Controparte_1
e , quale fruttificazione pro quota ad esse CP_3 CP_4 spettante su tutti gli immobili descritti in narrativa, una somma pari al valore locativo di mercato degli immobili de quibus, nella misura che sarà accertata da un nominando TU, a far data dal 17.6.2015, oltre interessi e rivalutazione.
- L'Avv. chiede infine che nel rendiconto finale che i CP_4 condividenti devono rendere ai sensi dell'art. 723 c.c. si calcoli il credito dalla stessa vantato pari ad € 2.110,00, per il costo delle migliorie apportate all'immobile sito in Augusta Via P. Umberto 241 piano secondo interno 1, N.C.E.U. Comune di Augusta foglio 91, particella 3808 sub 5, categoria A/2”.
• Quanto ai convenuti germani e , questi, con Controparte_1 CP_2 loro memorie istruttorie, insistevano nelle domande già formulate con le rispettive comparse di costituzione e formulavano altresì domanda di collazione e di declaratoria delle donazioni indirette nei confronti di ciascuna delle due attrici.
• Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 04.06.19, questo Tribunale ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
• All'udienza del 04.02.20 veniva quindi espletato interrogatorio formale delle due attrici e le quali, in buona CP_3 CP_4 sostanza, negavano le circostanze cui al detto interrogatorio formale.
• Alle successive udienze dei giorni 10.11.20, 15.12.20 e 20.09.2021 venivano, nell'ordine, escussi i testimoni , Testimone_1 Tes_2
, ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, e Testimone_6 Tes_7 Testimone_8
• All'esito della prova per testi, giusta ordinanza 09.02.2022, questo Tribunale (giudice dott.ssa Leonardi) così disponeva:
“Rilevato che la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta in favore dei convenuti, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è stata proposta per la prima volta … nelle seconde memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; ritenuto che tale domanda appare, prima facie, tardiva;
ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di: A) quanto alla successione di Persona_1
1) individuare e descrive ocumentazione acquisita ed espletati gli eventuali necessari accertamenti, i beni oggetto pag. 11/25 della domanda di divisione, verificando, con riferimento ai titoli di provenienza, l'attuale appartenenza alle parti in causa;
2) accertare, in via preliminare, la regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della legge 1985 n. 47, ivi compresa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, prevista dal comma 1 bis dell'art. 29, introdotto dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 122/2010;
3) valutare tutti i beni o le quote di beni in comunione fra le parti, chiarendo i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
4) predisporre un progetto di divisione, secondo la quota spettante a ciascun erede, in natura ovvero, in caso di impossibilità di una materiale ripartizione degli immobili tra gli aventi diritto, mediante formazione di quote con previsione di conguagli in denaro;
5) ove i beni non siano comodamente divisibili, dare adeguata spiegazione di detta indivisibilità;
6) determinare l'ammontare degli eventuali debiti, se documentati;
7) stimare, ai fini della collazione, il valore dell'immobile sito in Catania, Via Giacinta Pezzana n. 9 e dell'immobile sito in Agusta, c.da Campolato, con riferimento al momento dell'apertura della successione;
8) stimare il valore locativo, dall'apertura della successione ad oggi, dei seguenti immobili: appartamento sito in Augusta Via P. Umberto n. 241, piano VII, interno 23, (erroneamente descritto in catasto come interno 22), NCEU Comune di Augusta, foglio 91 particella 3808, sub 27, categoria A/3; appartamento sito in Augusta, Via P. Umberto n. 241, piano VIII interno 25 (erroneamente descritto in catasto come interno 24), NCEU Comune di Augusta foglio 91, particella 3808, sub 42, 43 e 44, categoria A/3; appartamento sito in Augusta in Via P. Umberto n. 241, piano II, interno 1, NCEU Comune di Augusta foglio 91, particella 3808 sub 5, categoria A/2.
P.Q.M.
Nomina TU, con il mandato di cui in premessa, l'IN. Persona_2
[...]
• Fissato l'inizio delle operazioni peritali ed espletata la TU Con sua relazione datata 10.03.24 il predetto TU così concludeva :
“…Il valore complessivo degli immobili oggetto di divisione, per quanto sopra, ammonta a complessivi € 3.075.240,25.
pag. 12/25 La quota spettante a ciascun condividente è pari pertanto a € 738.810,06 (€ 3.075.240,25/4). Rilevato che i suddetti beni risultano comodamente divisibili nelle quote spettanti a ciascun condividente, il sottoscritto propone il seguente progetto di divisione elaborato secondo i principi di equa distribuzione degli stessi, considerata la proposta transattiva del 08/07/2022 e tenuto conto dell'attuale residenza di nell'appartamento al 7° Controparte_1 piano di via Principe Umberto 241 (immobile 16) e di Controparte_2 nell'appartamento all'8° piano dello stesso edificio (im
… Il valore delle quote assegnate a ciascun condividente (in euro) è il seguente:
759.067,75
Controparte_1 767.620,00
CP_4
766.355,00 CP_3
782.197,50 Controparte_2
… Per effetto di tale divisione dovrebbe corrispondere Controparte_2 un conguaglio in denaro pari a: € 782.197,50 - € 768.810,06 = € 13.387,44. Detto conguaglio andrà distribuito agli altri coeredi nella seguente misura:
= € 768.810,06 - € 759.067,75 = € 9.742,31 Controparte_1
= € 768.810,06 - € 767.620,00 = € 1.190,06 CP_4
= € 768.810,06 - € 766.355,00 = € 2.455,06. CP_3
…Il totale delle passività documentate, al netto degli importi al momento non riconoscibili, ammonta a complessivi € 20.991,13.
… Stima degli immobili in collazione Immobile in Acicastello (CT), via Giacinta Pezzana n.9
… Il valore dell'immobile alla data di apertura della successione è pertanto così determinato:
€/mq 2.200,00 x mq 292,75 = € 644.050,00 Al suddetto importo vanno detratti i costi di regolarizzazione sopra citati, restando un valore pari a: € 644.050,00 - € 6.000,00 = € 638.050,00.
Immobile in Augusta (SR), contrada Campolato
… Il valore dell'immobile alla data di apertura della successione è pertanto così determinato:
€/mq 1.400,00 x mq 457,31 = € 640.234,00.
pag. 13/25 Al suddetto importo vanno detratti i costi di regolarizzazione sopra citati, restando un valore pari a: € 640.234,00 - € 8.000,00 = € 632.234,00.
… Stima dei canoni locati appartamento in Augusta, via P. Umberto n.241, piano II, fg.91, p.lla 3808, sub 5 = € 450 appartamento in Augusta, via P. Umberto 241, piano VII, fg. 91, p.lla 3808 sub 27 = € 500 appartamento in Augusta, via P. Umberto 241, piano VIII, fg.91, p.lla 3808, sub 42, 43, 44 = € 1.200
… I suddetti canoni sono stati rivalutati fino all'attualità secondo l'indice Istat FOI generale applicato nella percentuale del 75%, ed ammontano a:
€ 48.200,84 per l'appartamento in Augusta, via P. Umberto n.241, sub 5
€ 53.557,04 per l'appartamento in Augusta, via P. Umberto 241, sub 27
€ 128.537,28 per l'appartamento in Augusta, via P. Umberto 241, sub 42, 43, 44
• Tuttavia, circostanza assorbente per quanto infra vedremo, il TU - rispondendo al secondo quesito postogli- rilevava che tutti i fabbricati - ad eccezione di quelli cui ai nn. 4-5-8-11 dell'elenco degli immobili dallo stesso TU redatto- presentano difformità urbanistiche e/o catastali.
• Fissata l'udienza del 17.04.2025 con trattazione scritta, le parti mediante deposito di note scritte d'udienza precisavano le proprie conclusioni. Segnatamente, le attrici DR e (sempre difese da se stesse) Pt_2 insistevano nelle domande aventi ad oggetto la divisione dei soli titoli indicati nel ricorso introduttivo (revocando quindi la loro adesione allo scioglimento degli altri beni indicati dalle parti convenute) nonché nella domanda di condanna dei convenuti al pagamento della fruttificazione. Le parti convenute insistevano nella domanda di scioglimento di tutti i beni, in subordine il convenuto (ora difeso dall' avv. Controparte_2
SARCIA', mentre la ER , anch'ella mutato difensore, CP_1 difesa dall' avv. CASSARINO) richiedendo “nella denegata ipotesi in cui, con riferimento ad alcuni immobili, dovessero accertarsi l'inesistenza del titolo abilitativo edificatorio o difformità urbanistiche di rilevante entità, procedere con pag. 14/25 lo scioglimento della comunione dell'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli immobili abusivi”.
Posta la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. seppur dimezzati, tutte le parti depositavano gli ultimi scritti conclusivi, precisando in modo definitivo le proprie difese. MOTIVAZIONI 1. La prima questione sottoposta all'esame di questo Tribunale consiste nella qualificazione della natura -ereditaria o ordinaria- della comunione il cui scioglimento è domandato dalle germane DR e
, col ricorso introduttivo di lite. Sul punto, già con CP_4 ordinanza 20.09.18 questo Tribunale ha affermato che “la comproprietà del fondo comune non deriva da comunione ordinaria bensì da comunione ereditaria della de cuius in quanto la Banca si è limitata Persona_1
a modificare l'intestazione delle quote ai coeredi”. La correttezza di detta interpretazione si conferma. Ed infatti, come si evince dalla documentazione depositata dalle parti, i fondi e i titoli oggi cointestati ai quattro germani erano ricompresi nella Pt_1 dichiarazione di successione della de cuius onde Persona_1 fanno parte della detta comunione ereditaria. Se quindi si tratta di comunione ereditaria, escluso è che si possa domandare la divisione di un singolo cespite, salvo che le controparti concordino. Ora, come già affermato da questo Tribunale nell'ordinanza 20.09.18, va ribadito che, a fronte della richiesta di parte attrice di scioglimento della sola comunione avente ad oggetto i titoli e i fondi, le parti convenute hanno espressamente richiesto sciogliersi tutte le comunioni esistenti inter partes. E per pacifica Giurisprudenza (v., ex multis, Cassazione civile sez. II, 08/04/2016, n.6931) “Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse. In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse.”. In conseguenza, la domanda di DR e -fondante il ricorso ex art. 702 bis, Pt_2 avente per oggetto lo scioglimento della sola comunione dei titoli pag. 15/25 indicati in ricorso, contrastata da entrambi i resistenti, pur insistita anche in sede di precisazione delle conclusioni- va rigettata, siccome inammissibile: ciò che rileva in punto di loro soccombenza, per le spese legali.
2. Vanno quindi esaminate le domande riconvenzionali di entrambi i convenuti e tese allo scioglimento della comunione CP_1 CP_2 ereditaria avente ad oggetto, oltre che i detti fondi e titoli cui al ricorso introduttivo di lite, anche i diritti reali immobiliari su 39 unità; e di una comunione ordinaria avente ad oggetto crediti già sociali e i diritti reali immobiliari su 34 unità (coincidenti in parte qua con quelle oggetto della comunione ereditaria), già della “
[...]
, da tempo Controparte_10 estinta (v. sul punto atto notar datato 29.09.16, doc. 3 della Per_3
). CP_1
3. Tuttavia, prima di entrare nel merito della questione, occorre altresì precisare se ammissibili o meno sono le domande riconvenzionali formulate dalle parti convenute, precisamente consistenti nella richiesta di collazione e nella richiesta di declaratoria di donazioni indirette da parte della de cuius e in favore delle attrici CP_3
e . Va quindi precisato che la domanda di collazione è
[...] Pt_2 ammissibile, mentre (in coerenza con l'ordinanza 09.02.2022 di questo Tribunale) inammissibile -perché tardivamente proposta dalle parti convenute soltanto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. datata 17.01.19- è la domanda di declaratoria di donazione indiretta. Sul punto v. Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n.19833 che ha affermato che “La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida;
la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c.”. * Onde la domanda dei convenuti e , tesa alla collazione CP_2 CP_11 previa declaratoria di donazione indiretta, va rigettata siccome inammissibile perché tardiva: ciò che pure rileva in punto di loro soccombenza, per le spese legali.
pag. 16/25 4. A questo punto entriamo nel merito della domanda di scioglimento di comunioni, con riferimento al loro oggetto, in punto agli immobili. Sul punto, rilevante è la TU IN. , che, siccome logica Per_2
e ben argomentata, salva la precisazione che segue, questo Giudice ritiene di condividere. Essa ha rilevato che, di tutti i fabbricati oggetto di divisione, sono regolari sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo catastale soltanto quelli ai nn. 4-5-8-11 dell'elenco dello stesso TU: e precisamente i seguenti:
a. Appartamento via Principe Umberto 241, piano 2°, int.1, fg.91 p.lla 3808 sub 5 (detenuto dall' e dalla ); CP_2 Pt_2
b. Appartamento via Principe Umberto 241, piano 3°, int.5, fg.91 p.lla 3808 sub 9;
c. Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13, fg.91 p.lla 3808 sub 17; d. Appartamento via Principe Umberto 241, piano 6°, int.17, fg.91 p.lla 3808 sub 21 Mentre tutti gli altri fabbricati presentano, più o meno gravi, difformità urbanistiche e/o catastali. * Al riguardo, va ricordato che l'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 prevede che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici,
o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. Quanto alla natura di tale nullità, le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute a sanare il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno affermato che “La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” (cfr. Sez. Un. n. 8230/2019). Il medesimo principio si applica anche quando sia proposta una domanda di scioglimento della comunione ordinaria o pag. 17/25 ereditaria;
invero, “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria [..] Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Sez. Un. n. 25021/2019). Con riguardo alle difformità planimetrico-catastali rilevate dal TU, inoltre, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, L. 27/02/1985, n.
52, “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. La sanzione della nullità colpisce, dunque, non solo l'identificazione catastale, ma anche il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione resa dagli intestatari (che, peraltro, può essere sostituita da un'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato) circa la conformità dello stato di pag. 18/25 fatto ai dati catastali e alle planimetrie. Tale regime, valevole per lo scioglimento della comunione convenzionale, deve ritenersi applicabile anche a quello giudiziale, atteso che - mutuando sul punto le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite della Suprema
Corte in materia di divisione giudiziale dei fabbricati abusivi-,
“l'ordinamento giuridico non [può] consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio” (cfr. Sez. Un., n. 25021/2021). Pertanto, poiché il Giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione senza osservare le prescrizioni dettate dagli artt. 46, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e 29, comma 1-bis, L. 27/02/1985, n. 52, la domanda di scioglimento va dichiarata in parte qua improcedibile per difetto di una condizione dell'azione.
5. Va ancora rilevato che, precisando le conclusioni, le attrici hanno insistito nelle domande avente ad oggetto la divisione dei soli titoli e fondi indicati nel ricorso introduttivo di lite (revocando quindi la loro adesione allo scioglimento degli altri beni indicati dalle parti convenute). Le parti convenute hanno insistito nella domanda di scioglimento di tutti i beni, in subordine il convenuto CP_2
richiedendo “nella denegata ipotesi in cui, con riferimento ad
[...] alcuni immobili, dovessero accertarsi l'inesistenza del titolo abilitativo edificatorio o difformità urbanistiche di rilevante entità, procedere con lo scioglimento della comunione dell'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli immobili abusivi”. In sostanza, sia le attrici sia il convenuto hanno avanzato domanda di Controparte_2 scioglimento parziale della comunione, che va quindi esaminata. Ed infatti, se, come detto, inammissibile è la domanda di scioglimento di comunione di immobili abusivi, ammissibile sarà invece la domanda che -una volta rilevato l'abuso di alcuni degli immobili facenti parte dell'eredità- sia rivolta allo scioglimento parziale della comunione, non considerandosi cioè gli immobili abusivi (che quindi rimangono in comunione, sino alla sanatoria, ove possibile). Può quindi dirsi aperta la successione di alla data del 17.06.15 e Persona_1 suoi eredi ex lege i quattro germani in lite, in pari quattro quote.
6. A questo punto, può e deve decidersi la questione della fruttificazione, che DR e hanno avanzato nei confronti dei Pt_2
pag. 19/25 germani e : ciò ritualmente, trattandosi di CP_2 CP_1 ammissibile reconventio reconventionis. Ma il danno ai coeredi per l'occupazione di immobili da altro coerede non è in re ipsa, e non può integrare debito da fruttificazione la detenzione di immobile abusivo,
e quindi non jure utilizzabile. La domanda di fruttificazione, quindi, alla luce della TU, non può che ridursi al solo appartamento al secondo piano, che però risulta utilizzato sia dall'attrice (che di Pt_2 fatti per lo stesso domanda l'accertamento di suo credito per migliorie), sia anche dal convenuto . Non corrette paiono CP_2 pertanto le domande attoree -ovvero anche della stessa per la Pt_2 fruttificazione del bene in parola, del quale appunto le due attrici (proprietarie in pectore della metà del bene) detengono la metà (non sussistendo la domanda di DR nei confronti della gemella ). Pt_2
Donde vanno rigettate tutte le domande di fruttificazione.
7. Va pure rigettata la domanda di rimborso per migliorie -a suo dire apportate nell'appartamento al piano secondo dello stabile di via Principe Umberto- avanzata dalla , per difetto di prova. Pt_2
8. Quanto alla domanda riconvenzionale dell' , fondata su un CP_2 credito dello stesso per anticipazioni a favore della massa, esso va riconosciuto, come da TU, in misura pari ad euro 20.991,13.
9. Esso credito dell' va esercitato nei confronti della massa da CP_2 dividere, che, come da TU, va quindi limitata a. Ai fondi e titoli cui al libello introduttivo di lite b. Ai terreni (che però rientrano nell'eredità solo per i 2/3)
c. Ai soli QUATTRO immobili detti commerciabili dal TU d. In disparte il detto debito della massa nei confronti dell' . CP_2
In altre parole, a parte i fondi e titoli comuni cui al libello introduttivo di lite, e il debito della massa nei confronti dell' , gli immobili CP_2 facenti parte del compendio ereditario e del compendio già sociale (per effetto dell'assegnazione cui all'atto pubblico 29.09.16) da dividere sono i seguenti, accanto ai quali è indicato il valore stimato dal TU, dovendosi però esplicitare che non corretta è la stima dei terreni. Precisamente dovendosi considerare che caduti in successione sono solo la quota di 2/3 dei terreni, donde la stima del TU (che erroneamente considera l'intera proprietà) va così rideterminata:
pag. 20/25 €308.799 X 2 / 3 = € 205.866
Onde, avremo questi dati ai nostri fini rilevanti sui quali operare la divisione:
Immobili VALORE
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 2°, int.1,
fg.91 p.lla 3808 sub 5 82.087,50
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 3°, int.5,
fg.91 p.lla 3808 sub 9 78.375,00
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13,
fg.91 p.lla 3808 sub 17 78.856,25
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 6°, int.17,
fg.91 p.lla 3808 sub 21 78.856,25 Terreno in Villasmundo, contrada Mongina fg.5, p.lle 296 - 299 – 300 205.866
TOTALE 524.041,00 QUOTA SPETTANTE A
GERMANO 131.010,25
Per_4
In sintesi, i diritti sui terreni in Villasmundo caduti in successione non sono - come erroneamente supposto dal TU, con stima che pure non ha trovato alcuna contestazione nelle difese di tutte le parti in causa- pari all'intero, ma solo ai 2/3 del totale: onde, quand'anche essi venissero attribuiti ad un solo coerede, comunque rimarrebbe la comunione del terreno. Altra scelta quindi non vi è se non attribuire in pari quattro quote i diritti sul terreno ai quattro coeredi, assegnando ai quattro condividenti un appartamento ciascuno.
I cespiti residui (esclusi i terreni) sono quindi i seguenti:
Pt_5
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 2°, int.1,
fg.91 p.lla 3808 sub 5 82.087,50
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 3°, int.5,
fg.91 p.lla 3808 sub 9 78.375,00
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13,
fg.91 p.lla 3808 sub 17 78.856,25
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 6°, int.17,
fg.91 p.lla 3808 sub 21 78.856,25
TOTALE 318.175,00
QUOTA SPETTANTE A 79.543,75
pag. 21/25 Parte_6
[...] ad , che già in parte qua lo occupa, andrà assegnato
[...] Controparte_2
l'appartamento al piano secondo dello stabile di via Principe Umberto n. 241.
A quello, al terzo piano, più vicino al precedente: del resto, Controparte_1 le linee difensive degli stessi germani appaiono vicine, donde opportuno appare che vicini siano anche i rispettivi appartamenti.
A DR GI il piano quinto.
A il sesto. CP_4
Avremo quindi:
quota Parte_7 Appartamento via Principe sub 5 82.087,50
quota CP_1 Appartamento via Principe 41, piano 3°, int.5, fg.91 p.lla 3808
sub 9 78.375,00
quota DR Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13, fg.91 p.lla
3808 sub 17 78.856,25
quota Pt_2 Appartamento via Principe to 241, piano 6°, int.17, fg.91 p.lla
3808 sub 21 78.856,25
Donde i seguenti conguagli deve dare 82.087,50 - 79.543,75 = 2.543,75 CP_2
deve
- CP_1 avere 78.375,00 - 79.543,75 = 1.168,75
- DR deve avere 78.856,25 - 79.543,75 = 687,50
-
deve avere 78.856,25 - 79.543,75 = 687,50 Pt_2
pag. 22/25 Quanto ai fondi e titoli cui al ricorso introduttivo di lite, essi andranno divisi in quattro pari quote tra i quattro germani in lite.
Ancora, i crediti già sociali vengono attribuiti per ¼ ciascuno ai quattro germani in lite.
Ognuno dei tre germani DR, , e dovrà corrispondere al Pt_2 CP_11 germano euro (20.991,13 : 4 =) 5.247,78 oltre agli interessi legali dalla CP_2 domanda giudiziale. Quanto alle spese peritali, come liquidate in corso di giudizio, vanno poste a carico delle parti per ¼ ciascuna.
10. Quanto alle spese legali, esse vanno integralmente compensate, stante la natura della causa, e la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco
Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1314/2018 R.G, cosi statuisce: in condivisione, in parte qua, alla TU espletata dall'ing. disattesa Per_2 ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
• Rigetta la domanda attorea, fondata sull'errato presupposto di una già esistente comunione ordinaria.
• In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei due convenuti, dichiara aperta in data 17.06.15 la successione legittima di
[...]
e coeredi in pari quattro quote tra i quattro germani in Persona_1 lite.
• Rigetta la domanda di collazione avanzata dai convenuti e fondata sulla previa declaratoria di donazione indiretta, perché proposta tardivamente, e quindi inammissibile.
• Dichiara ammissibile la reconventio reconventionis delle attrici in punto alla fruttificazione, ma la rigetta perché infondata.
• Rigetta la domanda dell'attrice di rimborso per migliore a suo dire Pt_2 apportate in uno degli immobili oggetto di richiesta di scioglimento di comunione, in quanto sfornita di prova.
• Dichiara facenti parte dell'eredità di i fondi e titoli Persona_1 indicati nel ricorso introduttivo di lite, già depositati presso Intesa San Paolo, come da rendiconto titoli Intesa San Paolo del 5.3.2018 depositato come documento n. 3 da parte ricorrente (nella propria allegazione al ricorso introduttivo), e quindi attribuisce ad ognuna delle quattro parti:
o 1) n. 47 azioni Parte_4
pag. 23/25 o 2) n. 243,39025 quote del fondo Az Finanza;
o 3) n. 1.962,0085 quote del fondo Az Tecnologie Avanz;
o 4) n. 332,499 quote del fondo Azioni Salute;
o 5) n. 1.058,939 quote del fondo Cash Euro –R;
o 6) n. 738,05975 quote del fondo Eu Fund Az Strat Fle;
o 7) n. 866,82425 quote fondo Obbl Emergenti NL;
o 8) n. 1.912,1665 quote fondo Obbl Euro Corp BT NL;
o 9) n. 2.863,559 quote fondo Profilo FL Difesa II;
o 10) n. 11.956,4135 quote fondo Rendim. Ass. 3 anni;
o il 25% del saldo del conto corrente n. 07231/1000/00006777, Con esonero di Intesa San Paolo spa da responsabilità al riguardo del trasferimento a ciascuno dei coeredi della quarta parte del danaro e/o dei titoli già spettanti alla Persona_1
• Accoglie la domanda di rimborso del convenuto per euro CP_2
20.991,13 oltre interessi legali dalla domanda, e per l'effetto condanna DR, e a pagare al germano euro Pt_2 Controparte_1 CP_2
5.247,78 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
• In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di scioglimento delle comunioni ereditaria ed ordinaria,
attribuisce ad la piena proprietà e possesso di Controparte_2
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 2°, int.1, fg.91 p.lla 3808
sub 5 € 82.087,50
Attribuisce a la piena proprietà e possesso di Controparte_1
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 3°, int.5, fg.91 p.lla 3808
sub 9 € 78.375,00
Attribuisce a la piena proprietà e possesso di CP_3
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 5°, int.13, fg.91 p.lla
3808 sub 17 € 78.856,25
Attribuisce a la piena proprietà e possesso di CP_4
Appartamento via Principe Umberto 241, piano 6°, int.17, fg.91 p.lla
3808 sub 21 € 78.856,25
Con la conseguenza che il germano è tenuto ad effettuare i CP_2 seguenti conguagli:
deve dare 82.087,50 - 79.543,75 = 2.543,75 CP_2
pag. 24/25 deve
- CP_1 avere 78.375,00 - 79.543,75 = 1.168,75
- DR deve avere 78.856,25 - 79.543,75 = 687,50
-
deve avere 78.856,25 - 79.543,75 = 687,50 Pt_2
Detti importi, per cui si scioglie condannatorio, sono stati considerati in moneta attuale, e, quindi, sugli stessi non sono dovuti interessi se non dal deposito della presente sentenza.
I diritti, già della de cuius, sul terreno in Villasmundo, contrada Mongina fg.5, p.lle 296 - 299 – 300, pari ai 2/3 del totale, vengono divisi in quattro pari quote tra i quattro germani in lite, onde questi -che già in pari quattro quote sono proprietari della residua terza parte dell'immobile- si dichiarano proprietari e possessori del terreno in parola in pari quattro quote.
Stante l'esecutività della sentenza, in parte qua, nell'attribuirsi proprietà e possesso del bene assegnato, viene emesso ordine di rilascio a favore dell'assegnatario di ogni singolo bene, nei confronti del coerede o di suo avente causa.
I crediti già sociali sono attribuiti ai quattro coeredi in quattro pari quote.
• Spese di TU a carico delle quattro parti in causa per la quota di ¼ ciascuna.
• Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza su alcune delle domande proposte nel corso del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Siracusa, in data 18 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Gianfranco Todaro
pag. 25/25