TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. FRAU PATRIZIA (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA MANZONI, 71 09098 TERRALBA
– Parte principale –
(c.f. Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. MELIS GIACOMO (c.f. , C.F._4 con studio in VIA A. PONCHIELLI, 3 09129 CAGLIARI
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 883/2023 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
(4 settembre 1971) e (17 agosto Parte_1 Parte_2
1968) hanno due figlie: (15 settembre 2008) e (8 Per_1 Per_2 maggio 2012). La famiglia viveva a Terralba, in un'abitazione di pro- prietà del sig. . Pt_2
Il 20 settembre 2023 la sig.ra ha presentato ricorso per l'af- Pt_1 fidamento delle figlie, chiedendo:
1) l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sè e assegnazione a lei della casa familiare;
2) frequentazione libera tra padre e figlie;
3) 300 € al mese per il mantenimento delle figlie;
4) l'intero assegno unico.
All'esito di numerose udienze, le parti hanno raggiunto un ac- cordo sull'unico aspetto controverso, ossia il mantenimento. La sig.ra fa la domestica con regolare contratto per varie Pt_1 persone, guadagnando circa 450 € al mese;
percepisce anche 517 € al mese di reddito di cittadinanza. Il sig. , invece, svolgeva attività Pt_2 stagionali a termine e solo di recente ha reperito un'occupazione per il
Comune, percependo cifre di poco superiori;
il suo problema principale deriva dal fatto che è affetto da un'invalidità riconosciuta, che gli pre- clude in via effettiva numerose attività lavorative, ma non sufficiente- mente alta da conferirgli il diritto a un assegno.
Nessun genitore sostiene spese abitative, in quanto la sig.ra Pt_1 si è trasferita con le figlie in via Roma 213, in abitazione di cui è com- proprietaria per la metà in forza di successione ereditaria della madre mentre il sig. è rimasto nell'abitazione familiare Persona_3 Pt_2 di sua proprietà.
I genitori hanno concordato che trascorrerà tempi pari- Per_2 tari con i genitori, in modo che del suo mantenimento si occupino in via esclusivamente diretta. invece, vicina alla maggiore età e che Per_1
— 2 — non vuole trascorrere periodi di tempo con il padre, sarà da lui mante- nuta con il versamento di una somma mensile, variabile in base al suo stato di occupazione e alle sue frequentazioni con la figlia, oltre che con l'attribuzione a lei dell'intero assegno unico (che in totale ammonta a 380 € per entrambe le figlie). Comparsi all'udienza del 7 marzo 2025, i genitori hanno confer- mato di volere l'affidamento delle figlie alle condizioni sopra riportate. Date le circostanze, in particolare le condizioni economiche delle parti, il Tribunale ritiene che l'accordo sia equo e risponda all'interesse delle minori.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Dispone l'affidamento condiviso delle minori Persona_4
e ad entrambi i genitori, dai quali continueranno a ricevere Per_2 cura, educazione ed istruzione e con ciascuno dei quali dovranno con- tinuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti signi- ficativi.
2. I genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la respon- sabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di mag- giore interesse per le minori, tra cui quelle riguardanti le scelte educa- tive e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istru- zione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
3. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i ge- nitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente.
4. Prende atto che i genitori si impegnano a condividere recipro- camente, in modo tempestivo, le informazioni sulle attività svolte dai figli, incluse ma non limitate a: orari di uscita e rientro serale, luoghi frequentati, eventuale pernottamento fuori casa.
5. Le minori rimarranno collocate in via prevalente con la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche, con la previsione di una frequentazione paritaria con il padre per quanto concerne Per_2
6. Durante il periodo scolastico, starà con la madre, il Per_2 lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 18:30, il sabato,
— 3 — dall'uscita di scuola sino alle 20:00 e la domenica dalle 10:00/10:30 sino alle 20:00; mentre con il padre, starà il martedì, il giovedì ed il venerdì e vi pernotterà tutti i giorni della settimana, salvo diversi ac- cordi. Le festività: il 24 dicembre, Natale, il 26 dicembre, il 31 dicem- bre, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive starà con il padre almeno dieci Per_2 giorni anche non consecutivi nel mese di giugno, quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni anche non conse- cutivi nel mese di agosto da concordarsi previamente con la madre entro la prima settimana del mese di giugno di ogni anno, salvo diversi ac- cordi;
la minore tenuto conto della età della medesima Persona_4
(sedicenne), starà con il padre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente alle attività scolastiche ed extrascolastiche della stessa minore ed alla attività lavorativa del padre.
7. Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia minore nei periodi in cui la tiene presso di sé. Per_2
8. Per la minore il , quando presterà atti- Persona_4 Pt_2 vità lavorativa verserà un contributo per il mantenimento di euro 200,00 mensili. Qualora trascorra col padre almeno due giorni alla Per_1 settimana, detto contributo sarà proporzionalmente ridotto ad euro 150,00 mensili. Nell'eventualità in cui il dovesse trovarsi senza Pt_2 occupazione lavorativa, il mantenimento sarà pari ad euro 100,00 men- sili. Tali importi dovranno essere corrisposti entro il giorno venti di ogni mese, alla carta postepay evolution n. 5333171177135825, intestata ad o, in alternativa, all'indirizzo della ricorrente. Le Parte_1 somme di cui sopra saranno rivalutate annualmente secondo gli indici
Istat.
9. Ciascun genitore si farà carico al 50% delle seguenti spese nell'interesse delle figlie, a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (tasse, libri, quaderni, attrezzatura, spese mensa, pulmino scolastico ecc.), ricreative (gite scolastiche) e di svago, parascolastiche (ad es. iscrizione palestra, piscina, ed eventuale attrezzatura), abbigliamento e calzature, da sostenersi nell'interesse delle medesime, previamente concordate e documentate, tranne quelle urgenti e indifferibili.
10. Prende atto che l'assegno unico per le figlie sarà percepito nella totalità dalla sig.ra Pt_1
11. Compensa le spese.
Si comunichi.
— 4 — Così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
La Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 5 —