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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 568/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO IA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5285/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00183678 85 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00183678 85 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00183678 85 000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed insiste.
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli scritti difensivi ed insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
09420250018367885000, notificata in data 21.7.2025, dell'importo complessivo di Euro 5.941,73, dovuto a seguito di controllo formale effettuato, ai sensi dell'art. 36 ter del D.p.r 600/1973, sulla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021.
Deduceva parte ricorrente l'illegittimità di detta cartella per il mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate dei contributi versati all'ENPAF (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti) e dovuti per l'importo complessivo di Euro 9.135,00, oltre accessori, come da cartella di pagamento n.09420210022018922000.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate contestando l'assunto opposto per non consentire la documentazione trasmessa dalla parte di individuare l'effettiva entità della sorte capitale realmente versata.
Con successiva memoria illustrativa, il ricorrente evidenziava di aver depositato istanza di rateazione accolta su cartella di pagamento n. 09420210022018922000, ricevute di pagamento dei contributi effettuati a dicembre 2021, dichiarazione-attestazione rilasciata dall'ENPAF relativa ai contributi pagati nel 2021, istanza annullamento trasmessa al CIVIS completa di allegati ed estratto dichiarazione dei redditi quadro RP.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, presenti le parti, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Contrariamente alle affermazioni di parte ricorrente, la documentazione prodotta ed allegata all'odierna opposizione non consente di accertare l'entità della sorte capitale versata a titolo di contributi obbligatori per l'anno in rilievo.
L'importo di cui si documenta l'avvenuta corresponsione deriva, infatti, dalla cartella di pagamento n.
09420210022018922000 portante l'importo complessivo di Euro 9.135,00, comprensivo della sorte capitale e degli accessori spettanti per contributi obbligatori anno 2021 a favore dell'ENPAF.
La produzione documentale, consistendo dunque in ricevute di pagamento comprensive di sanzioni ed interessi, non permette l'individuazione della quota capitale realmente versata per l'anno in rilievo, con correlativa legittimità della rettifica della dichiarazione reddituale operata dall'Ufficio, che non poteva tenere conto per tale anno dell'importo riportato dal contribuente tra gli oneri deducibili (nel quadro RP).
Da quanto superiormente esposto discende, perciò, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna di parte ricorrente alla refusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia Entrate delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 270,00 oltre accessori come per legge. Reggio Calabria, il 26.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO IA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5285/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00183678 85 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00183678 85 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00183678 85 000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli scritti difensivi ed insiste.
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli scritti difensivi ed insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
09420250018367885000, notificata in data 21.7.2025, dell'importo complessivo di Euro 5.941,73, dovuto a seguito di controllo formale effettuato, ai sensi dell'art. 36 ter del D.p.r 600/1973, sulla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021.
Deduceva parte ricorrente l'illegittimità di detta cartella per il mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate dei contributi versati all'ENPAF (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti) e dovuti per l'importo complessivo di Euro 9.135,00, oltre accessori, come da cartella di pagamento n.09420210022018922000.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate contestando l'assunto opposto per non consentire la documentazione trasmessa dalla parte di individuare l'effettiva entità della sorte capitale realmente versata.
Con successiva memoria illustrativa, il ricorrente evidenziava di aver depositato istanza di rateazione accolta su cartella di pagamento n. 09420210022018922000, ricevute di pagamento dei contributi effettuati a dicembre 2021, dichiarazione-attestazione rilasciata dall'ENPAF relativa ai contributi pagati nel 2021, istanza annullamento trasmessa al CIVIS completa di allegati ed estratto dichiarazione dei redditi quadro RP.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, presenti le parti, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Contrariamente alle affermazioni di parte ricorrente, la documentazione prodotta ed allegata all'odierna opposizione non consente di accertare l'entità della sorte capitale versata a titolo di contributi obbligatori per l'anno in rilievo.
L'importo di cui si documenta l'avvenuta corresponsione deriva, infatti, dalla cartella di pagamento n.
09420210022018922000 portante l'importo complessivo di Euro 9.135,00, comprensivo della sorte capitale e degli accessori spettanti per contributi obbligatori anno 2021 a favore dell'ENPAF.
La produzione documentale, consistendo dunque in ricevute di pagamento comprensive di sanzioni ed interessi, non permette l'individuazione della quota capitale realmente versata per l'anno in rilievo, con correlativa legittimità della rettifica della dichiarazione reddituale operata dall'Ufficio, che non poteva tenere conto per tale anno dell'importo riportato dal contribuente tra gli oneri deducibili (nel quadro RP).
Da quanto superiormente esposto discende, perciò, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna di parte ricorrente alla refusione in favore di controparte delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia Entrate delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 270,00 oltre accessori come per legge. Reggio Calabria, il 26.1.2026