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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 324/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ORLANDO OLAF MATTEO MARIA
CARMELO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], non rappresentato Controparte_1 C.F._2
né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Attribuzione di quota di indennità di fine rapporto lavorativo (art. 12 bis L. 898/1970)
Conclusioni della parti: La ricorrente come note da trattazione scritta del 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
1 Con ricorso depositato in data 15.4.2024 esponeva di aver contratto Parte_1 con – parte resistente – matrimonio concordatario in data 13.8.1984, a Gela, Controparte_1
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Gela, al n. 300 parte II Serie A Reg.
Uff. – anno 1984.
Allegava, inoltre, che con sentenza n. 14/2020 (pubblicata in data 22.1.2020) il Tribunale di Gela aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti (Cfr. doc. 2 allegato al ricorso) ponendo, tra l'altro, a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie – a titolo CP_1
di assegno divorzile – la somma mensile di € 650,00.
Precisava, altresì, di non essere passata a nuove nozze, producendo all'uopo copia del certificato di stato civile (Cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Deduceva che ha cessato di svolgere la propria attività lavorativa presso la Controparte_1
Polizia di Stato a far data dall'1.12.2023 e, conseguentemente, ha maturato il diritto alla corresponsione dell'importo di spettanza a titolo di trattamento di fine servizio, ragione per la quale si è prontamente attivata al fine di ottenere dall'Amministrazione presso cui il resistente svolgeva servizio l'esatto ammontare dell'emolumento e affermare il proprio diritto a vedersi riconosciuta la percentuale che le spetta in forza dell'art. 12 bis L. n. 898/70 e in considerazione degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (nella fattispecie, dal 13.8.1984 al 22.1.2020) e ciò oltre interessi legali.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “rilevata la sussistenza dei requisiti di legge, contrariis rejectis, e previa esatta determinazione dell'ammontare della quota ad essa spettante,
Voglia: disporre, ai sensi dell'art. 12 bis, L. 898/1970 e successive modifiche, che venga assegnata alla ricorrente Sig.ra la quota del 40% (quaranta per cento) delle Parte_1 indennità totali di fine rapporto percepite dal sig. e riferibili agli anni in cui il Controparte_1
rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, e pertanto dal 13.08.1984 al 22.01.2020; condannare il resistente alle spese del presente procedimento”.
, pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente procedimento non Controparte_1
compariva né si costituiva in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza di comparizione celebrata in data 17.9.2024 ed istruita la causa con la sola documentazione offerta in comunicazione dalla parte, Parte_1
precisava le proprie conclusioni con le note di trattazione scritta depositate il 22.1.2025 e la causa, con ordinanza emessa in data 8.4.2025, veniva, infine rimessa al collegio per la decisione.
2. Merito
2 La domanda avanzata dalla ricorrente merita di essere accolta in quanto fondata per le seguenti sintetiche ragioni.
Occorre osservare che l'azione avanzata nel corso del presente giudizio è volta al riconoscimento del diritto all'attribuzione di una percentuale dell'indennità di fine servizio riconosciuta al coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, diritto riconosciuto dall'art. 12 L. 898/1970.
Difatti, come è noto l'art. 12 bis L. n. 898/1970 (Legge divorzio) prevede che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Ai fini del riconoscimento del diritto, sono pertanto necessari tre requisiti fondamentali: che sia stata pronunciata tra le parti la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che tale pronuncia abbia acquisito la stabilità propria del in giudicato;
che la parte richiedente non abbia contratto nuove nozze;
infine, che parte ricorrente abbia il diritto a percepire l'assegno divorzile.
Non è superfluo, inoltre, rammentare che in relazione al primo requisito la Suprema Corte di
Cassazione, con motivazione che il collegio ritiene di condividere, ha però precisato che tale diritto sorge soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 19427 del 18/12/2003:
“in tema di divorzio, l'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale attribuisce al coniuge cui sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della legge stessa e non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento), e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, implicando ogni diversa interpretazione profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione”, la quale esprime un principio ormai consolidato. Cfr. Cassazione Sentenza n. 25520 del 16/12/2010; Sentenza n. 14459 del 29/7/2004), restando escluse in definitiva soltanto tutte le indennità maturate prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio.
3 Deve essere poi evidenziato che la somma da corrispondere va calcolata sugli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio, dovendosi intendere per tale tutto il periodo legale di durata del rapporto, indipendentemente dalla effettiva convivenza coniugale (v. Corte
Costituzionale, Sentenza 24 gennaio 1991 n. 23: “(…)Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, la prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1990, n. 11489) ritiene che il contributo dato dall' ex-coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune vada valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale. Analogo principio deve presiedere alla commisurazione della quota d'indennità di fine rapporto. E ciò, non solo per la ragione generale secondo cui - nel modello di divorzio concepito nella legge del 1970 e mantenuto in quella del 1987 - la cessazione della convivenza non comporta immediatamente ed automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita e la separazione legale introduce una fase di sospensione della convivenza - con la permanenza di diritti ed obblighi - e di riflessione sulla possibilità di ripristinarla (…) evidente che, in via generale, tale contributo non cessa con la separazione, legale
o di fatto: e ciò specie nel caso in cui il coniuge più debole sia quello cui sono affidati i figli: anzi, esso aumenta con l'accrescersi della sua responsabilità nell'opera di educazione e di assistenza e col venir meno di quel tanto di materiale collaborazione che, in relazione ad un compito così importante e spesso assorbente, poteva pervenirgli dall'altro coniuge. È del tutto ragionevole che il legislatore, una volta fatta la scelta di attribuire la quota dell'indennità in una percentuale predeterminata, abbia tenuto in particolare considerazione situazioni di tal genere, che sono notoriamente assai frequenti;
così come è ragionevole che abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto
e precario come la cessazione della convivenza: non solo perché questa è di non facile accertamento in caso di separazione di fatto, ma perché anche in quella legale essa è soggetta a fasi di riversibilità”).
Ciò posto, per quanto concerne il merito della domanda, va considerato che risulta provato in atti che: le parti hanno effettivamente contratto matrimonio concordatario in data 13.8.1984; con sentenza n. 14/2020 il Tribunale di Gela ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e che la sentenza è stata depositata in data 22.1.2020 prevedendo in capo a – e accogliendo le conclusioni divisate dalle parti – l'obbligo di Controparte_1 corrispondere un assegno divorzile in favore della ricorrente nella misura di € 650,00 (Cfr. doc. 3
4 allegato al ricorso); la ricorrente non è passata a nuove nozze, come emerge dal certificato dello stato civile prodotto.
Inoltre, a seguito all'accesso agli atti esperito dalla ricorrente, l'ufficio del personale della Questura di Caltanissetta ha chiarito che ha prestato servizio dal 10.9.1982 al 30.11.2023 Controparte_1
(Cfr. doc. 1 prodotto in data 18.9.2024) maturando un trattamento di fine servizio per l'attività lavorativa svolta determinato nella cifra di € 82.615,32 “al netto delle imposte, in ossequio alla normativa vigente, il trattamento sarà corrisposto in due rate da €44.022,21 e da €38.593,11 esigibili rispettivamente nei 90 giorni successivi al 01/12/2024 e al 01/12/2025” (Cfr. doc. n. 2 risposta prodotta in data 18.9.2024). CP_2
Tali elementi consentono di ritenere sicuramente fondata la domanda della ricorrente, ricorrendone tutti i presupposti richiesti dall'art. 12 bis L. 898/1970.
Tuttavia, per determinare l'ammontare esatto della somma ad essa spettante ai sensi dell'art. 12 bis
è necessario considerare il periodo intercorrente tra la data del matrimonio (13.8.1984) e quello della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili (22.1.2020) nonché tenere conto degli anni del matrimonio che hanno coinciso con il rapporto di lavoro (iniziato il 10.9.1982 e cessato 30.11.2023).
L'espressa dicitura della norma, riferita agli anni di coincidenza del matrimonio con il rapporto di lavoro, induce, peraltro, a ritenere che il legislatore abbia voluto esplicitamente indicare come base di calcolo del credito spettante al coniuge divorziato l'annualità nella sua interezza, anche in considerazione del sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, spetta alla ricorrente, ai sensi dell'art. 12 bis L.
898/1970, il 40% del T.F.S. maturato dal resistente dalla data del matrimonio (13.8.1984, in quanto successiva all'assunzione del resistente) e la data di pubblicazione della sentenza di divorzio
(22.1.2020) – ossia 35 anni, 3 mesi e 9 giorni – pari ad € 28.210,00.
L'ammontare della quota si ottiene dividendo l'importo netto percepito dal dipendente ( €
82.615,32) per il numero degli anni in cui ha prestato attività lavorativa (dal 10.9.1982 al
30.11.2023 = 41 anni), moltiplicando poi in via ulteriore il risultato di € 2.015,00 per il periodo in cui il matrimonio ha coinciso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (dal 13.8.1984 al 22.1.202
- 35 anni), calcolando, infine, in relazione all'importo di € 70.525,00 la misura del 40% (€
28.210,00).
La domanda deve essere quindi accolta, sussistendo il diritto di alla Parte_1 percezione del 40% del T.F.S. spettante a , ovvero alla somma di € 28.210,00 Controparte_1
(pari al 40% di € 70.525,00 – ossia la quota di trattamento maturato negli anni del matrimonio).
5 Tale somma dovrà immediatamente essere versata dal momento che – secondo quanto evincibile dalla comunicazione trasmessa dall' – la prima quota del trattamento è già esigibile per il CP_2 resistente dalla data dell'1.3.2025 (ossia, decorsi 90 giorni dall'1.12.2024).
3. Spese del giudizio
Infine, le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio, della contumacia del resistente nonché della sua non opposizione all'accesso agli atti esperito dalla ricorrente (pur essendo facilmente intuibili le ragioni della richiesta) – devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA che ha diritto alla percezione della somma di € Parte_1
28.210,00 quale quota della maggior somma spettante a a titolo di T.F.S.; Controparte_1
2) CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 28.210,00 e ciò oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo;
3) DICHIARA irripetibili le spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 324/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ORLANDO OLAF MATTEO MARIA
CARMELO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], non rappresentato Controparte_1 C.F._2
né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Attribuzione di quota di indennità di fine rapporto lavorativo (art. 12 bis L. 898/1970)
Conclusioni della parti: La ricorrente come note da trattazione scritta del 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
1 Con ricorso depositato in data 15.4.2024 esponeva di aver contratto Parte_1 con – parte resistente – matrimonio concordatario in data 13.8.1984, a Gela, Controparte_1
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Gela, al n. 300 parte II Serie A Reg.
Uff. – anno 1984.
Allegava, inoltre, che con sentenza n. 14/2020 (pubblicata in data 22.1.2020) il Tribunale di Gela aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti (Cfr. doc. 2 allegato al ricorso) ponendo, tra l'altro, a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie – a titolo CP_1
di assegno divorzile – la somma mensile di € 650,00.
Precisava, altresì, di non essere passata a nuove nozze, producendo all'uopo copia del certificato di stato civile (Cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Deduceva che ha cessato di svolgere la propria attività lavorativa presso la Controparte_1
Polizia di Stato a far data dall'1.12.2023 e, conseguentemente, ha maturato il diritto alla corresponsione dell'importo di spettanza a titolo di trattamento di fine servizio, ragione per la quale si è prontamente attivata al fine di ottenere dall'Amministrazione presso cui il resistente svolgeva servizio l'esatto ammontare dell'emolumento e affermare il proprio diritto a vedersi riconosciuta la percentuale che le spetta in forza dell'art. 12 bis L. n. 898/70 e in considerazione degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (nella fattispecie, dal 13.8.1984 al 22.1.2020) e ciò oltre interessi legali.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “rilevata la sussistenza dei requisiti di legge, contrariis rejectis, e previa esatta determinazione dell'ammontare della quota ad essa spettante,
Voglia: disporre, ai sensi dell'art. 12 bis, L. 898/1970 e successive modifiche, che venga assegnata alla ricorrente Sig.ra la quota del 40% (quaranta per cento) delle Parte_1 indennità totali di fine rapporto percepite dal sig. e riferibili agli anni in cui il Controparte_1
rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, e pertanto dal 13.08.1984 al 22.01.2020; condannare il resistente alle spese del presente procedimento”.
, pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente procedimento non Controparte_1
compariva né si costituiva in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza di comparizione celebrata in data 17.9.2024 ed istruita la causa con la sola documentazione offerta in comunicazione dalla parte, Parte_1
precisava le proprie conclusioni con le note di trattazione scritta depositate il 22.1.2025 e la causa, con ordinanza emessa in data 8.4.2025, veniva, infine rimessa al collegio per la decisione.
2. Merito
2 La domanda avanzata dalla ricorrente merita di essere accolta in quanto fondata per le seguenti sintetiche ragioni.
Occorre osservare che l'azione avanzata nel corso del presente giudizio è volta al riconoscimento del diritto all'attribuzione di una percentuale dell'indennità di fine servizio riconosciuta al coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, diritto riconosciuto dall'art. 12 L. 898/1970.
Difatti, come è noto l'art. 12 bis L. n. 898/1970 (Legge divorzio) prevede che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Ai fini del riconoscimento del diritto, sono pertanto necessari tre requisiti fondamentali: che sia stata pronunciata tra le parti la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che tale pronuncia abbia acquisito la stabilità propria del in giudicato;
che la parte richiedente non abbia contratto nuove nozze;
infine, che parte ricorrente abbia il diritto a percepire l'assegno divorzile.
Non è superfluo, inoltre, rammentare che in relazione al primo requisito la Suprema Corte di
Cassazione, con motivazione che il collegio ritiene di condividere, ha però precisato che tale diritto sorge soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 19427 del 18/12/2003:
“in tema di divorzio, l'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale attribuisce al coniuge cui sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della legge stessa e non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento), e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, implicando ogni diversa interpretazione profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione”, la quale esprime un principio ormai consolidato. Cfr. Cassazione Sentenza n. 25520 del 16/12/2010; Sentenza n. 14459 del 29/7/2004), restando escluse in definitiva soltanto tutte le indennità maturate prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio.
3 Deve essere poi evidenziato che la somma da corrispondere va calcolata sugli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio, dovendosi intendere per tale tutto il periodo legale di durata del rapporto, indipendentemente dalla effettiva convivenza coniugale (v. Corte
Costituzionale, Sentenza 24 gennaio 1991 n. 23: “(…)Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, la prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1990, n. 11489) ritiene che il contributo dato dall' ex-coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune vada valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale. Analogo principio deve presiedere alla commisurazione della quota d'indennità di fine rapporto. E ciò, non solo per la ragione generale secondo cui - nel modello di divorzio concepito nella legge del 1970 e mantenuto in quella del 1987 - la cessazione della convivenza non comporta immediatamente ed automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita e la separazione legale introduce una fase di sospensione della convivenza - con la permanenza di diritti ed obblighi - e di riflessione sulla possibilità di ripristinarla (…) evidente che, in via generale, tale contributo non cessa con la separazione, legale
o di fatto: e ciò specie nel caso in cui il coniuge più debole sia quello cui sono affidati i figli: anzi, esso aumenta con l'accrescersi della sua responsabilità nell'opera di educazione e di assistenza e col venir meno di quel tanto di materiale collaborazione che, in relazione ad un compito così importante e spesso assorbente, poteva pervenirgli dall'altro coniuge. È del tutto ragionevole che il legislatore, una volta fatta la scelta di attribuire la quota dell'indennità in una percentuale predeterminata, abbia tenuto in particolare considerazione situazioni di tal genere, che sono notoriamente assai frequenti;
così come è ragionevole che abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto
e precario come la cessazione della convivenza: non solo perché questa è di non facile accertamento in caso di separazione di fatto, ma perché anche in quella legale essa è soggetta a fasi di riversibilità”).
Ciò posto, per quanto concerne il merito della domanda, va considerato che risulta provato in atti che: le parti hanno effettivamente contratto matrimonio concordatario in data 13.8.1984; con sentenza n. 14/2020 il Tribunale di Gela ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e che la sentenza è stata depositata in data 22.1.2020 prevedendo in capo a – e accogliendo le conclusioni divisate dalle parti – l'obbligo di Controparte_1 corrispondere un assegno divorzile in favore della ricorrente nella misura di € 650,00 (Cfr. doc. 3
4 allegato al ricorso); la ricorrente non è passata a nuove nozze, come emerge dal certificato dello stato civile prodotto.
Inoltre, a seguito all'accesso agli atti esperito dalla ricorrente, l'ufficio del personale della Questura di Caltanissetta ha chiarito che ha prestato servizio dal 10.9.1982 al 30.11.2023 Controparte_1
(Cfr. doc. 1 prodotto in data 18.9.2024) maturando un trattamento di fine servizio per l'attività lavorativa svolta determinato nella cifra di € 82.615,32 “al netto delle imposte, in ossequio alla normativa vigente, il trattamento sarà corrisposto in due rate da €44.022,21 e da €38.593,11 esigibili rispettivamente nei 90 giorni successivi al 01/12/2024 e al 01/12/2025” (Cfr. doc. n. 2 risposta prodotta in data 18.9.2024). CP_2
Tali elementi consentono di ritenere sicuramente fondata la domanda della ricorrente, ricorrendone tutti i presupposti richiesti dall'art. 12 bis L. 898/1970.
Tuttavia, per determinare l'ammontare esatto della somma ad essa spettante ai sensi dell'art. 12 bis
è necessario considerare il periodo intercorrente tra la data del matrimonio (13.8.1984) e quello della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili (22.1.2020) nonché tenere conto degli anni del matrimonio che hanno coinciso con il rapporto di lavoro (iniziato il 10.9.1982 e cessato 30.11.2023).
L'espressa dicitura della norma, riferita agli anni di coincidenza del matrimonio con il rapporto di lavoro, induce, peraltro, a ritenere che il legislatore abbia voluto esplicitamente indicare come base di calcolo del credito spettante al coniuge divorziato l'annualità nella sua interezza, anche in considerazione del sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, spetta alla ricorrente, ai sensi dell'art. 12 bis L.
898/1970, il 40% del T.F.S. maturato dal resistente dalla data del matrimonio (13.8.1984, in quanto successiva all'assunzione del resistente) e la data di pubblicazione della sentenza di divorzio
(22.1.2020) – ossia 35 anni, 3 mesi e 9 giorni – pari ad € 28.210,00.
L'ammontare della quota si ottiene dividendo l'importo netto percepito dal dipendente ( €
82.615,32) per il numero degli anni in cui ha prestato attività lavorativa (dal 10.9.1982 al
30.11.2023 = 41 anni), moltiplicando poi in via ulteriore il risultato di € 2.015,00 per il periodo in cui il matrimonio ha coinciso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (dal 13.8.1984 al 22.1.202
- 35 anni), calcolando, infine, in relazione all'importo di € 70.525,00 la misura del 40% (€
28.210,00).
La domanda deve essere quindi accolta, sussistendo il diritto di alla Parte_1 percezione del 40% del T.F.S. spettante a , ovvero alla somma di € 28.210,00 Controparte_1
(pari al 40% di € 70.525,00 – ossia la quota di trattamento maturato negli anni del matrimonio).
5 Tale somma dovrà immediatamente essere versata dal momento che – secondo quanto evincibile dalla comunicazione trasmessa dall' – la prima quota del trattamento è già esigibile per il CP_2 resistente dalla data dell'1.3.2025 (ossia, decorsi 90 giorni dall'1.12.2024).
3. Spese del giudizio
Infine, le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio, della contumacia del resistente nonché della sua non opposizione all'accesso agli atti esperito dalla ricorrente (pur essendo facilmente intuibili le ragioni della richiesta) – devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA che ha diritto alla percezione della somma di € Parte_1
28.210,00 quale quota della maggior somma spettante a a titolo di T.F.S.; Controparte_1
2) CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 28.210,00 e ciò oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo;
3) DICHIARA irripetibili le spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
6