Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Francesco Distefano - Consigliere
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1350/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
TURATI N. 8 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MOIOLI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ARIMONDI, 33 20155 MILANO presso lo studio dell'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Assicurazione sulla vita
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
In via principale, nel merito:
- in riforma della sentenza in epigrafe, accertare e dichiarare la correttezza dell'interpretazione, più favorevole all'appellante, delle clausole di cui alla polizza vita n. 1147197 prodotta nel fascicolo di primo grado e, per l'effetto, condannare all'applicazione del tasso di Controparte_1 rivalutazione annuo minimo garantito del 4% al capitale assicurato, senza applicazione delle spese di gestione, nell'ipotesi di liquidazione ai sensi dell'art. 15 del contratto ed osservando la capitalizzazione degli interessi già richiesta nel giudizio di primo grado.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto,
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare in ogni punto l'appello proposto dal dott. Parte_1
perché manifestamente infondato, confermando conseguentemente la sentenza del
[...]
Tribunale di Milano n. 9897/2023 resa e pubblicata in data 06.12.2023, ovvero rigettare integralmente le domande proposte dal medesimo appellante perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiarare illegittima la condanna di
[...] all'applicazione di una formula interpretativa dell'art. 15 in realtà Controparte_1 corrispondente a quella proposta dalla convenuta medesima e, conseguentemente, stante l'insussistenza di una reale soccombenza, riformare altresì il capo della sentenza impugnata che ha condannato alla rifusione delle spese di lite di primo grado, nonché Controparte_1 dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda proposta dal signor per Parte_1 assenza di interesse ad agire e/o per mancanza assoluta di petitum, riformando conseguentemente la sentenza impugnata su tale punto pregiudiziale.
- Condannare il signor alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di spese di lite Parte_1 di primo grado in adempimento della sentenza impugnata.
- In ogni caso, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del tribunale di Milano, che ha pronunciato in ordine a una domanda di accertamento svolta da nei confronti di Parte_1
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diretta ad ottenere una pronuncia che determinasse la corretta formula di Controparte_1 calcolo del capitale di una polizza vita ancora in essere.
I fatti e le allegazioni delle parti:
L'attore esponeva di aver sottoscritto in data 10.2.1997 con , oggi confluita in Pt_1 CP_2
, una polizza assicurativa per il caso morte/vita, versando dapprima un premio unico di CP_1
500.000.000 di lire e successivamente un ulteriore premio di euro 600.000,00 e poi un altro di euro
1.500.000,00, polizza per la quale era stabilito un rendimento minimo garantito del 4%. Deduceva che la convenuta utilizzava una formula di calcolo per determinare il valore teorico di riscatto del capitale non conforme alle pattuizioni di polizza, in quanto applicava le spese annue di gestione della polizza sul capitale rivalutato secondo il tasso pattuito del 4%, con l'effetto che, di fatto, in tal modo il rendimento minimo garantito del 4% non veniva assicurato. Secondo , infatti, le Pt_1 spese dovevano essere conteggiate sulla base del capitale prima della sua rivalutazione, con l'effetto che questa poteva poi essere sempre assicurata nel minimo garantito del 4% annuo.
Per tali ragioni chiedeva che fosse accertato quale fosse il corretto calcolo del valore capitale della polizza.
Si costituiva , che contestava l'avverso assunto, eccependo anche il difetto di Controparte_1 interesse ad agire della parte attrice, e comunque affermando la correttezza del proprio metodo di calcolo.
La sentenza appellata:
Il tribunale, in via preliminare ha affermato la sussistenza di un interesse ad agire in capo a parte attrice, ritenendo ammissibile la domanda, in quanto “in presenza di una situazione di contrasto interpretativo esistente tra le parti, per ciò solo si determina l'interesse ad agire dell'attore, a prescindere che la quantificazione del capitale suscettibile di riscatto possa oggi considerarsi ancora solo teorico, in difetto di una richiesta di riscatto presentata dall'assicurato”.
Nel merito, intanto ha così descritto il contrasto interpretativo tra le parti: “il contrasto interpretativo insorto fra le parti attenga al calcolo delle spese annue di gestione della polizza, ritenendo l'attore che le stesse debbano essere quantificate secondo l'aliquota contrattualmente pattuita sul capitale rivalutato all'anno precedente e, quindi, prima di procedere alla nuova rivalutazione annua al tasso minimo garantito del 4%, mentre la compagnia assicuratrice nei propri prospetti procede al calcolo delle spese di gestione sul capitale già rivalutato e, quindi, su un importo capitale maggiore (con un incremento delle spese che, pertanto, vengono trattenute nella quantificazione del capitale costituente l'oggetto della prestazione teorica posta a suo carico)”.
Fatta questa premessa, il giudice di prime cure ha poi ritenuto, interpretando le disposizioni di polizza, che “l'inciso “al netto delle spese di gestione previste per quell'anno” chiarisc[a] senza possibilità di dubbio che le spese debbano essere conteggiate sul capitale dell'anno precedente, prima di procedere alla nuova rivalutazione annua e, una volta detratte le spese, si deve procedere alla rivalutazione nella misura minima garantita.”
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Ha quindi disposto che, in accoglimento della interpretazione propugnata dall'attore, “la polizza assicurativa inter partes debba essere interpretata nel senso che il capitale rivalutato, costituente la prestazione a carico della convenuta per il caso di morte o per il caso di vita dell'assicurato, vada determinato calcolando le spese di gestione della polizza sul capitale rivalutato all'anno precedente, prima di procedere alla nuova rivalutazione annua e, una volta detratte le spese, si debba procedere alla rivalutazione per il nuovo anno nella misura minima garantita del 4%”.
Ritenendo quindi accolta la domanda dell'attore, ha condannato la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite.
L'appello:
Ha proposto appello l'attore , il quale lamenta in sostanza che, ancorché il giudice di prime Pt_1 cure abbia affermato di accogliere la prospettazione dell'attore, in realtà con l'interpretazione resa non ha minimamente spostato i termini della questione, in quanto, alla prova dei fatti, il risultato non cambia, sia che le spese dell'annualità vengano applicate prima o dopo la rivalutazione.
Deduce, infatti, di avere allegato con la propria domanda “che la rivalutazione annua minima garantita al tasso del 4% (ai sensi di polizza) non veniva rispettata, giacché le spese di gestione erodevano detta rivalutazione”. La decisione del tribunale, per contro, perviene al risultato per cui, pur invertendo l'ordine dei fattori, in ogni caso “le spese di gestione vengono dedotte dal capitale (e non dal rendimento) in contrasto anche con le norme contrattuali”.
Richiama al proposito l'art. 15 del contratto (cfr. doc. 3, pag. 11), che recita: “L'importo minimo della prestazione da liquidare in caso di morte o in caso di vita dell'Assicurato è pari al capitale inizialmente assicurato annualmente rivalutato, al netto delle spese di gestione previste per quell'anno, in base ad un tasso annuale del 4%”. A detta dell'appellante l'onere delle spese di gestione non potrebbe mai intaccare il tasso annuale minimo garantito di rivalutazione del 4%.
Chiede pertanto la modifica della pronuncia, nel senso per cui l'interpretazione della clausola dovrebbe essere quella che vede le spese di gestione deducibili solo dal rendimento, e quindi, al fine di “riconoscere un rendimento del 4% “al netto delle spese di gestione”, si dovrà effettuare una rivalutazione lorda superiore al 4% tale che, dedotti i costi di gestione, si giunga ad una rivalutazione netta del 4%, come previsto dall'art. 15 del contratto”.
Si è costituita l'appellata, contestando le avverse deduzioni.
In primo luogo, deduce che l'appello sarebbe inammissibile, in quanto Controparte_1 Pt_1 non avrebbe mai formulato la domanda, che oggi deduce in questa sede, di accertamento nel senso che l'interpretazione corretta della clausola sarebbe quella che lo esenta dal pagamento delle spese di gestione (come riportato in sede di precisazione delle conclusioni in appello – con cui chiede la condanna della Compagnia appellata “all'applicazione del tasso di rivalutazione annuo minimo garantito del 4% al capitale assicurato, senza applicazione delle spese di gestione, nell'ipotesi di liquida-zione ai sensi dell'art. 15 del contratto”- ), mentre in primo grado era evidente che la richiesta fosse quella, ben diversa, di applicare le spese di gestione prima della rivalutazione (come poi statuito dal tribunale) e non dopo.
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Nel merito, contesta la fondatezza della tesi oggi propugnata dall'appellante di esclusione delle spese di gestione, in quanto le clausole contrattuali, sia l'art. 15 che la Nota Informativa, indicano che la liquidazione, vincolata alla prestazione minima garantita, è sempre calcolata col tasso del
4%, al netto delle spese di gestione previste. Anche l'art. 13 della polizza, richiama , Controparte_1 prevede espressamente che annualmente venga trattenuto dal capitale rivalutato un importo per spese di gestione pari all'aliquota indicata nella clausola stessa, con la conseguenza che le spese vanno comunque applicate.
ha quindi svolto appello incidentale, censurando la sentenza appellata sotto due Controparte_1 profili: 1) per aver ritenuto sussistente l'interesse ad agire, mancando totalmente, rispetto alla prospettazione attorea iniziale, la richiesta di accertamento di un qualsivoglia diritto soggettivo che si vorrebbe soddisfatto o tutelato, così come manca la richiesta di riconoscimento di alcun bene della vita;
2) per aver condannato la parte convenuta/appellata alla rifusione delle spese dell'appellante, in difetto di una effettiva soccombenza.
Opinione della Corte:
Ritiene la Corte che le prospettazioni avanzate dal nel proporre il presente appello non Pt_1 possano che venire integralmente disattese.
1. In primo luogo deve essere esaminato l'appello incidentale proposto da , con il Controparte_1 quale si censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo all'attore, cioè l'interesse ad ottenere una sentenza di mero accertamento.
Tale motivo di appello incidentale deve essere rigettato, in quanto deve rilevarsi che sussiste tra le parti una effettiva controversia in ordine all'interpretazione delle pattuizioni contrattuali, e ciò solo costituisce ragione per invocare l'intervento giurisdizionale, in vista della regolazione futura dei rispettivi assetti (Cass. 1283/29015, secondo cui “In tema di azione di mero accertamento,
l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici
e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere l'interesse ad agire della ricorrente in relazione all'oggettiva incertezza dei termini di un contratto di assicurazione, ingenerata dalla condotta stragiudiziale e processuale tenuta dalla compagnia assicuratrice)”).
2. Ciò premesso, deve essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità dell'appello proposto, sia sotto il profilo dell'interesse ad impugnare, sia sotto quello della novità della domanda.
Le due questioni sono in realtà connesse, in quanto sostiene che la pronuncia, pur Pt_1 apparentemente a lui favorevole, in realtà non lo è, e ciò in tanto in quanto la domanda da lui proposta non era quella a cui il giudice di prime cure ha dato risposta, aderendo alle tesi da lui proposte. Secondo l'appellante, infatti, la decisione del tribunale di interpretare la clausola di cui all'art. 15 nel senso per cui la detrazione delle spese deve essere effettuata ante rivalutazione (al
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tasso minimo garantito del 4%), e non post rivalutazione, non soddisfa le richieste avanzate, che sarebbero nel senso per cui in base al contratto il rendimento minimo garantito deve essere comunque quello del 4% netto, e dunque le spese previste possono essere detratte solo qualora il rendimento sia superiore a tale minimo garantito.
Non può non rilevarsi che tale prospettazione è del tutto nuova rispetto a quanto articolato nel corso del giudizio di primo grado, dato che , nei suoi atti, pur predicando la necessità di ottenere Pt_1 il rendimento minimo garantito, senza erosioni, non ha mai messo in dubbio l'applicabilità della clausola che prevede l'applicazione (con detrazione) delle spese indicate nelle condizioni generali di contratto (art. 13). La richiesta qui svolta di esclusione della detrazione delle spese nell'ipotesi in cui tale detrazione abbassi il rendimento netto al di sotto del 4% non è mai stata svolta.
Da ciò consegue che la domanda come proposta sia inammissibile, e da ciò consegue anche il difetto di interesse ad impugnare, dato che, in relazione alla domanda come proposta in primo grado, diretta ad ottenere che le spese di gestione debbano essere calcolate prima della rivalutazione del capitale, ha visto riconosciuto in sentenza quanto da lui stesso richiesto. Pt_1
3. In ogni caso, quand'anche volesse ritenersi che l'attore/appellante abbia sempre richiesto che le spese si adottassero secondo un meccanismo di calcolo che assicuri il rendimento netto del 4%, la sua richiesta non può in alcun modo essere accolta.
Invero, il meccanismo di calcolo proposto da in questa sede è quello secondo cui le spese Pt_1 sarebbero dovute solo se il rendimento sia superiore al 4%: “dovranno essere ritratte dalla compagnia dal maggior rendimento rispetto al 4%”. In sostanza, se il rendimento non è superiore al 4%, le spese sarebbero escluse.
Questa impostazione ermeneutica è del tutto contraria a tutte le clausole di polizza, in quanto l'art. 13 sopra richiamato fa espressa menzione del calcolo delle spese dovute per ogni annualità (e non certo per il solo momento inziale, come prospettato dal a pag. 12 dell'appello, secondo cui: Pt_1
“il consenso del si è formato sulla prospettiva dell'applicazione di spese iniziali (un Pt_1 importo fisso di L. 50.000, ed un'aliquota del premio unico) e della garanzia di un rendimento minimo garantito, su base annua, pari al 4%, senza che venisse intaccato il capitale da ulteriori spese”).
L'art. 13 infatti recita, dopo l'indicazione delle spese di apertura polizza, che “ Ad ogni anniversario della data di rivalutazione del contratto (1° gennaio) la Società trattiene, per la gestione della polizza, sull'importo spettante per la rivalutazione, calcolato in base ai criteri stabiliti nell'articolo 14, un'aliquota del capitale rivalutato pari al:
- 0,2% nei primi 10 anni di durata;
- 0,1% dall'11° anno in poi.
Il primo prelievo delle spese per la gestione sarà commisurato alla frazione d'anno intercorrente tra la data di decorrenza ed il 31 dicembre successivo”.
Medesimo contenuto espresso nelle note informative della polizza.
L'art. 15, inoltre, così come la nota informativa, indicano chiaramente che il capitale minimo garantito in caso di liquidazione è sempre al netto delle spese (il cui calcolo è indicato nell'art. 13).
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Non può quindi condividersi l'assunto per cui la garanzia di rendimento del 4% si collochi oltre l'obbligo previsto di pagamento delle spese, elidendo il chiaro tenore letterale delle previsioni di polizza.
Né di diverso avviso, a una attenta lettura, si propone la relazione del prof. prodotta in Per_1 questa sede (che presenta il valore di allegazione difensiva), quando nella stessa relazione si dice unicamente che “l'impresa di assicurazione che assume il rischio finanziario si prefigge necessariamente di ottenere un rendimento degli attivi della gestione separata superiore al minimo garantito, così di applicare le trattenute sulla rivalutazione del capitale riconosciuta all'assicurato
e ricavare il profitto atteso”. In altri termini, quello che si può ricavare da questa locuzione è che l'impresa di assicurazione si è prefissa qualcosa, cioè di ottenere un rendimento superiore al minimo. Ma qualunque fosse lo scenario che l'impresa di assicurazione si è prefissa, le regole convenzionali sono quelle poi trasfuse nel contratto, che esplicitano in modo chiaro che le spese vengono detratte, qualunque sia il rendimento dell'annualità.
4. Quindi l'appello principale non può che essere rigettato, sia per inammissibilità dello stesso che per infondatezza nel merito.
5. Con l'appello incidentale, censura la condanna alle spese inflitta dal giudice di Controparte_1 prime cure, che ha ritenuto la domanda di parte attrice fondata nel senso che l'interpretazione accolta sarebbe contrapposta a quanto dedotto da , in quanto tale condanna non Controparte_1 sarebbe corretta, dato che l'interpretazione fornita dal Tribunale in sostanza coincide con quella data da , la quale quindi non può ritenersi soccombente. Controparte_1
Tale censura è fondata, in quanto il complesso della decisione del tribunale, come poi censurata in questa sede dall'appellante principale, è nel senso di riconoscere come il calcolo effettuato da
[...]
nei propri prospetti (quelli forniti al e da lui denunziati come non corretti) era CP_1 Pt_1 corretto, e ad esso devono attenersi le parti.
Quindi nessuna soccombenza può ravvisarsi in capo a , mentre è lo stesso , Controparte_1 Pt_1 nel proporre il presente appello, a lamentarsi della decisione del Tribunale, che lo avrebbe, appunto, visto soccombente rispetto alle proprie allegazioni.
Ne consegue che, poiché la pronuncia del tribunale, che ha scontentato , deve essere Pt_1 confermata, logica vuole che questi sia valutato come soccombente già in primo grado e ovviamente, nel presente grado di appello, con condanna dello stesso alla rifusione a
[...]
delle spese di entrambi i gradi, secondo la liquidazione di cui in dispositivo. CP_1
deve altresì essere condannato alla restituzione a dell'importo pagato a Pt_1 Controparte_1 seguito della sentenza di primo grado.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 9897/2023 del Tribunale di Milano, così provvede:
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1) Rigetta l'appello principale svolto da;
Parte_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale, condanna alla rifusione a Parte_1 [...] delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € Controparte_1
4.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
3) Condanna alla restituzione a dell'importo Parte_1 Controparte_1 percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del percepimento al saldo;
4) Condanna alla rifusione a delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
5) Raddoppio contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/02/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
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