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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 656/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5997/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 gennaio 2024 Nominativo_1 Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento per omesso versamento Tasi 2014 per l'importo di euro 207,53 oltre sanzioni e interessi, emessa da GE, concessionaria del Comune di Portici. La Corte di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava cessata la materia del contendere, a seguito di sgravio intervenuto in data 5 febbraio 2024 e compensava le spese, indicando quale ragione di tale statuizione l'immediatezza del provvedimento di sgravio, l'esistenza di una istanza di sospensione dell'atto, alla quale la ricorrente rinunciava, del tutto sganciata dal requisito del periculum in mora, la natura dell'importo non elevato. Avverso tale sentenza propone appello la contribuente, lamentando il malgoverno delle spese di primo grado, in ragione della omessa applicazione del criterio della soccombenza virtuale, nonché il difetto di motivazione, in quanto lo sgravio non intervenne se non dopo la presentazione del ricorso di primo grado. Chiede accogliersi l'appello con attribuzione al difensore delle spese dei due gradi di giudizio. Si è costituita GE che ha controdedotto per l'inammissibilità dell'appello, notificato all'indirizzo pec del comune di Portici e non al difensore domiciliatario, come da atto in primo grado, il che determinerebbe la nullità della notifica dell'appello e lo spirare del termine dell'impugnazione. Rappresenta inoltre GE che il contribuente avrebbe presentato il ricorso, pur notiziato dello sgravio. Ha depositato memoria integrativa il ricorrente, rappresentando che la notifica risulta effettuata «a mani proprie» a mezzo pec all'ente, che comunque il giudice può disporre la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., e per altro la parte si è costituita sanando la nullità. All'esito della udienza, svolta come da verbale, la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile. La costituzione in giudizio della GE, pur a fronte della notifica ad indirizzo diverso dal domiciliatario, sana la dedotta nullità, non vertendosi in caso di inesistenza della notifica. Quanto al merito, invece, l'appello è infondato. Dalla documentazione depositata in primo grado emerge che la contribuente aveva depositato istanza di reclamo notificata alla GE in data 6.12.2019 a mezzo pec. In data 5.3.2020 GE comunicava di aver accolto l'istanza di reclamo avverso l'avviso di accertamento Tasi 2014 n. 3372 e invitava la contribuente a rinunciare al contenzioso o a non intraprenderlo. A tale atto seguiva erroneamente l'ingiunzione di pagamento – oggetto del presente contenzioso - che poi veniva annullata in autotutela. A ben vedere quanto al governo delle spese, è stato affermato che in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 - Rv. 669583 – 01; Conformi: N. 3950 del 2017 Rv. 643203 – 01). Nel caso in esame, deve evidenziarsi che la difesa della contribuente, a fronte dell'evidente errore della GE, che notificava l'ingiunzione fondata su un atto presupposto che la stessa GE aveva annullato, non ha dimostrato di aver rappresentato in via precontenziosa l'errore medesimo, il che avrebbe consentito all'amministrazione di provvedere immediatamente allo sgravio. A riprova di ciò la circostanza che a seguito della proposizione del ricorso in data 23 gennaio 2025 il provvedimento di sgravio è stato emesso immediatamente, tanto da essere notificato il 5 febbraio 2024. Pertanto, pur prendendo atto dell'errore di GE, deve rilevarsi come la motivazione di primo grado dia correttamente atto delle ragioni della compensazione, per altro dovendosi evidenziare come inerzie ed errori sono appartenute ad entrambi le parti in fase precontenziosa. Ne consegue la conferma della compensazione e anche per il presente grado le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Napoli – sez. I, così provvede: rigetta l'appello. Spese compensate. Così deciso in 7.10.25
Il Giudice est. Il Presidente
FR NZ AL NT
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 656/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5997/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 gennaio 2024 Nominativo_1 Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento per omesso versamento Tasi 2014 per l'importo di euro 207,53 oltre sanzioni e interessi, emessa da GE, concessionaria del Comune di Portici. La Corte di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava cessata la materia del contendere, a seguito di sgravio intervenuto in data 5 febbraio 2024 e compensava le spese, indicando quale ragione di tale statuizione l'immediatezza del provvedimento di sgravio, l'esistenza di una istanza di sospensione dell'atto, alla quale la ricorrente rinunciava, del tutto sganciata dal requisito del periculum in mora, la natura dell'importo non elevato. Avverso tale sentenza propone appello la contribuente, lamentando il malgoverno delle spese di primo grado, in ragione della omessa applicazione del criterio della soccombenza virtuale, nonché il difetto di motivazione, in quanto lo sgravio non intervenne se non dopo la presentazione del ricorso di primo grado. Chiede accogliersi l'appello con attribuzione al difensore delle spese dei due gradi di giudizio. Si è costituita GE che ha controdedotto per l'inammissibilità dell'appello, notificato all'indirizzo pec del comune di Portici e non al difensore domiciliatario, come da atto in primo grado, il che determinerebbe la nullità della notifica dell'appello e lo spirare del termine dell'impugnazione. Rappresenta inoltre GE che il contribuente avrebbe presentato il ricorso, pur notiziato dello sgravio. Ha depositato memoria integrativa il ricorrente, rappresentando che la notifica risulta effettuata «a mani proprie» a mezzo pec all'ente, che comunque il giudice può disporre la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., e per altro la parte si è costituita sanando la nullità. All'esito della udienza, svolta come da verbale, la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile. La costituzione in giudizio della GE, pur a fronte della notifica ad indirizzo diverso dal domiciliatario, sana la dedotta nullità, non vertendosi in caso di inesistenza della notifica. Quanto al merito, invece, l'appello è infondato. Dalla documentazione depositata in primo grado emerge che la contribuente aveva depositato istanza di reclamo notificata alla GE in data 6.12.2019 a mezzo pec. In data 5.3.2020 GE comunicava di aver accolto l'istanza di reclamo avverso l'avviso di accertamento Tasi 2014 n. 3372 e invitava la contribuente a rinunciare al contenzioso o a non intraprenderlo. A tale atto seguiva erroneamente l'ingiunzione di pagamento – oggetto del presente contenzioso - che poi veniva annullata in autotutela. A ben vedere quanto al governo delle spese, è stato affermato che in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 - Rv. 669583 – 01; Conformi: N. 3950 del 2017 Rv. 643203 – 01). Nel caso in esame, deve evidenziarsi che la difesa della contribuente, a fronte dell'evidente errore della GE, che notificava l'ingiunzione fondata su un atto presupposto che la stessa GE aveva annullato, non ha dimostrato di aver rappresentato in via precontenziosa l'errore medesimo, il che avrebbe consentito all'amministrazione di provvedere immediatamente allo sgravio. A riprova di ciò la circostanza che a seguito della proposizione del ricorso in data 23 gennaio 2025 il provvedimento di sgravio è stato emesso immediatamente, tanto da essere notificato il 5 febbraio 2024. Pertanto, pur prendendo atto dell'errore di GE, deve rilevarsi come la motivazione di primo grado dia correttamente atto delle ragioni della compensazione, per altro dovendosi evidenziare come inerzie ed errori sono appartenute ad entrambi le parti in fase precontenziosa. Ne consegue la conferma della compensazione e anche per il presente grado le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Napoli – sez. I, così provvede: rigetta l'appello. Spese compensate. Così deciso in 7.10.25
Il Giudice est. Il Presidente
FR NZ AL NT