Articolo 23 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 22Articolo 24
Versione
29 gennaio 1981
Art. 23. Base del reddito per il passato

Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, e' data facolta' di integrare alla misura di cui al primo comma dell'articolo 9, i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22 e successivi al 1973.
Per gli anni 1973 e precedenti e' data facolta' di integrare i versamenti contributivi individuali effettuati in regime obbligatorio alla misura minima di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 2, primo comma, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:
a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facolta' di cui ai precedenti commi il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;
b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facolta' di cui al precedente secondo comma, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1981
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