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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2751/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PE ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4862/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Il Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTPIGCRTERZI n. 07184202500001832001002 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2460/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: si riporta alle difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società IL Società_1 s.r.l. impugna l'atto di pignoramento crediti verso terzi n. 07184202500001832/001 e più precisamente i ruoli relativi alle cartelle nn. 07120240058370039000 e 07120240073031384000 e all'Avviso di Accertamento n.TF3031M00710/2024; asserisce non esserle mai stati notificati gli atti prodromici al pignoramento presso terzi ed eccepisce l'intervenuta decadenza della P.A. nonché la prescrizione dei crediti.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - DP I Napoli che eccepisce la inammissibilità del gravame, e comunque la sua infondatezza, depositando in atti documentazione probante la regolare notifica degli atti prodromici mai opposti, interruttiva di qualsivoglia termine prescrizionale, conseguendone anche la irretrattabilità della pretesa tributaria.
Non risultano in atti ulteriori memorie del contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla documentazione in atti, risulta che tutti gli atti opposti, ivi compreso il pignoramento di crediti presso terzi impugnato, risultano essere stati regolarmente notificati all'indirizzo PEC Email_4, riconducibile senza dubbio alla società contribuente come da visura INI PEC.
Limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120240058370039000, risulta provato che l'Agente della
OS, avendo riscontrato un problema nella notifica via pec della stessa, ha poi provveduto secondo il rito della cd. irreperibilità telematica, provvedendo a notificare telematicamente l'atto presso gli uffici della
Camera di Commercio territorialmente competente, richiedendo alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa e inviando l'avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973.
Tali atti, regolarmente notificati, non sono mai stati opposti dal contribuente. Assolutamente priva di fondamento, nonché tardiva, appare quindi l'eccezione di difetto di notifica degli atti prodromici, che sono stati notificati al ricorrente. Dunque, controparte non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza agli atti presupposti al sollecito impugnato, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord.
n. 3743/2020).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
5.000,00 oltre accessori.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PE ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4862/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Il Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTPIGCRTERZI n. 07184202500001832001002 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2460/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: si riporta alle difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società IL Società_1 s.r.l. impugna l'atto di pignoramento crediti verso terzi n. 07184202500001832/001 e più precisamente i ruoli relativi alle cartelle nn. 07120240058370039000 e 07120240073031384000 e all'Avviso di Accertamento n.TF3031M00710/2024; asserisce non esserle mai stati notificati gli atti prodromici al pignoramento presso terzi ed eccepisce l'intervenuta decadenza della P.A. nonché la prescrizione dei crediti.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - DP I Napoli che eccepisce la inammissibilità del gravame, e comunque la sua infondatezza, depositando in atti documentazione probante la regolare notifica degli atti prodromici mai opposti, interruttiva di qualsivoglia termine prescrizionale, conseguendone anche la irretrattabilità della pretesa tributaria.
Non risultano in atti ulteriori memorie del contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla documentazione in atti, risulta che tutti gli atti opposti, ivi compreso il pignoramento di crediti presso terzi impugnato, risultano essere stati regolarmente notificati all'indirizzo PEC Email_4, riconducibile senza dubbio alla società contribuente come da visura INI PEC.
Limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120240058370039000, risulta provato che l'Agente della
OS, avendo riscontrato un problema nella notifica via pec della stessa, ha poi provveduto secondo il rito della cd. irreperibilità telematica, provvedendo a notificare telematicamente l'atto presso gli uffici della
Camera di Commercio territorialmente competente, richiedendo alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa e inviando l'avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973.
Tali atti, regolarmente notificati, non sono mai stati opposti dal contribuente. Assolutamente priva di fondamento, nonché tardiva, appare quindi l'eccezione di difetto di notifica degli atti prodromici, che sono stati notificati al ricorrente. Dunque, controparte non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza agli atti presupposti al sollecito impugnato, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord.
n. 3743/2020).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
5.000,00 oltre accessori.