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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 430/25 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Rosa Maria Siciliano e , elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, Parte_2 in Torre del Greco, via Marconi n. 66
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via Giotto n. 87
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1865 del 2024, Parte_1 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da , infermiere turnista alle sue dipendenze, l'aveva condannata al Controparte_1 pagamento delle somma di euro 4.855,68, richiesta a titolo di indennità per lavoro festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità.
Censurava la decisione del primo Giudice, che non aveva considerato il pagamento intervenuto in corso di causa per la somma di euro 3.713,61, che ricomprendeva le causali azionate, ad eccezione che per il periodo 2016-2017, per il qual era intervenuta la prescrizione, oggetto anche di eccezione in primo grado, che riproponeva, in quanto la missiva pervenuta il 6 maggio 2021 non poteva essere considerato atto interruttivo, contenendo solamente una rivendicazione corredata da un lungo elenco di nomi, cognomi e codici fiscali, senza nemmeno l'indicazione delle mansioni da ciascuno svolte e del presidio ospedaliero di appartenenza.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti dalla controparte con il ricorso di primo grado;
in subordine, ove non riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedeva che la condanna fosse limitata alla residua somma di euro 1.142, 07.
Si è costituita, anche nel presente grado, , resistendo all'appello, del quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, comunque insistendo per la condanna della somma non ancora corrisposta, per gli anni 2016-2017.
All'esito della trattazione scritta la Corte ha deciso come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto
2 inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice
(così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene due specifici motivi di impugnazione, uno dei quali peraltro fondato, come si dirà, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al
Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Va rilevato che il gravame non verte sull'insussistenza del diritto azionato, presupponendo anzi il suo riconoscimento, conformemente d'altronde a un'ormai consolidata impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880.
L'appellante, invece, lamenta di essersi visto condannare per un importo, corrispondente a quanto azionato, a partire dal 2018, già corrisposto nel corso del giudizio di primo grado.
Sul punto le parti concordano che, in seguito alla determinazione dirigenziale n. 243 del 16 febbraio
2024 e all'apposito Fondo stanziato da parte opponente, all'odierno appellato è stata corrisposta, prima della definizione del giudizio di primo grado, la somma di euro 3.731,61, che per concorde prospettazione corrisponde a quanto azionato, a partire dal 2018.
Ne discende che per detta fase temporale, e per detta somma, va dichiarata, in parziale riforma della sentenza impugnata, la cessata materia del contendere.
Il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando nemmeno la eventuale perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Priva di pregio, invece, è la reiterata eccezione di prescrizione di parte datoriale per il periodo 2016-
2017, basata sul mancato riconoscimento dell'atto interruttivo del 6 maggio 2021.
Infatti, la circostanza che l'intimazione ad adempiere sia stata effettuata da più persone, senza indicazione delle mansioni da ciascuno svolte e del presidio ospedaliero di appartenenza non inficia in alcun modo il valore interruttivo dell'atto, essendo chiara la pretesa e la sua provenienza. E' del tutto evidente che si tratta di una specifica rivendicazione legata al rapporto di lavoro, i cui elementi erano nell'ovvia e piena conoscenza della controparte.
Come ci insegna la granitica giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 25.11.2015
n.24054), ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto
3 costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto.
Ne discende che per il credito azionato per gli anni 2016-2017, riconosciuto anche nel quantum da parte datoriale, e solo erroneamente ritenuto estinto per intervenuta prescrizione, l'appello non può che essere rigettato, con mantenimento della condanna al pagamento della somma residua di euro 1142,07, oltre accessori di legge.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza appellata va parzialmente riformata, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla somma di euro 3.713,61 e così delimitando la statuizione di condanna alla somma di euro 1142,07, oltre accessori di legge.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia, sussistano equi motivi, per nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, per dichiarare compensate, nella misura di un terzo, le spese di lite del doppio grado. Infatti, l'appello si è reso necessario per far valere una prevalente cessata materia del contendere, che d'altronde in primo grado non era stata dichiarata (con il dovuto passaggio in parte qua da una soccombenza reale a una soccombenza virtuale) perché anche il ricorrente non aveva evidenziato la circostanza estintiva, a lui inevitabilmente nota. Per i restanti due terzi, invece, le spese medesime seguono la soccombenza (in Part parte effettiva, in parte virtuale) dell' ppellante e vengono liquidate, con distrazione, nella misura reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla somma di euro 3.713,61, così delimitando la statuizione di condanna alla somma di euro 1142,07, oltre accessori di legge;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura di un terzo, le spese di lite del doppio grado;
condanna Part l' ppellante a corrispondere a , con distrazione all'avv. Paolo Galluccio, i rimanenti Controparte_1 due terzi delle spese medesime, che liquida in euro 690,00 per il primo grado e in euro 970,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 430/25 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Rosa Maria Siciliano e , elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, Parte_2 in Torre del Greco, via Marconi n. 66
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via Giotto n. 87
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1865 del 2024, Parte_1 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da , infermiere turnista alle sue dipendenze, l'aveva condannata al Controparte_1 pagamento delle somma di euro 4.855,68, richiesta a titolo di indennità per lavoro festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità.
Censurava la decisione del primo Giudice, che non aveva considerato il pagamento intervenuto in corso di causa per la somma di euro 3.713,61, che ricomprendeva le causali azionate, ad eccezione che per il periodo 2016-2017, per il qual era intervenuta la prescrizione, oggetto anche di eccezione in primo grado, che riproponeva, in quanto la missiva pervenuta il 6 maggio 2021 non poteva essere considerato atto interruttivo, contenendo solamente una rivendicazione corredata da un lungo elenco di nomi, cognomi e codici fiscali, senza nemmeno l'indicazione delle mansioni da ciascuno svolte e del presidio ospedaliero di appartenenza.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti dalla controparte con il ricorso di primo grado;
in subordine, ove non riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedeva che la condanna fosse limitata alla residua somma di euro 1.142, 07.
Si è costituita, anche nel presente grado, , resistendo all'appello, del quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, comunque insistendo per la condanna della somma non ancora corrisposta, per gli anni 2016-2017.
All'esito della trattazione scritta la Corte ha deciso come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto
2 inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice
(così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene due specifici motivi di impugnazione, uno dei quali peraltro fondato, come si dirà, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al
Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Va rilevato che il gravame non verte sull'insussistenza del diritto azionato, presupponendo anzi il suo riconoscimento, conformemente d'altronde a un'ormai consolidata impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880.
L'appellante, invece, lamenta di essersi visto condannare per un importo, corrispondente a quanto azionato, a partire dal 2018, già corrisposto nel corso del giudizio di primo grado.
Sul punto le parti concordano che, in seguito alla determinazione dirigenziale n. 243 del 16 febbraio
2024 e all'apposito Fondo stanziato da parte opponente, all'odierno appellato è stata corrisposta, prima della definizione del giudizio di primo grado, la somma di euro 3.731,61, che per concorde prospettazione corrisponde a quanto azionato, a partire dal 2018.
Ne discende che per detta fase temporale, e per detta somma, va dichiarata, in parziale riforma della sentenza impugnata, la cessata materia del contendere.
Il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando nemmeno la eventuale perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Priva di pregio, invece, è la reiterata eccezione di prescrizione di parte datoriale per il periodo 2016-
2017, basata sul mancato riconoscimento dell'atto interruttivo del 6 maggio 2021.
Infatti, la circostanza che l'intimazione ad adempiere sia stata effettuata da più persone, senza indicazione delle mansioni da ciascuno svolte e del presidio ospedaliero di appartenenza non inficia in alcun modo il valore interruttivo dell'atto, essendo chiara la pretesa e la sua provenienza. E' del tutto evidente che si tratta di una specifica rivendicazione legata al rapporto di lavoro, i cui elementi erano nell'ovvia e piena conoscenza della controparte.
Come ci insegna la granitica giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 25.11.2015
n.24054), ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto
3 costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto.
Ne discende che per il credito azionato per gli anni 2016-2017, riconosciuto anche nel quantum da parte datoriale, e solo erroneamente ritenuto estinto per intervenuta prescrizione, l'appello non può che essere rigettato, con mantenimento della condanna al pagamento della somma residua di euro 1142,07, oltre accessori di legge.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza appellata va parzialmente riformata, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla somma di euro 3.713,61 e così delimitando la statuizione di condanna alla somma di euro 1142,07, oltre accessori di legge.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia, sussistano equi motivi, per nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, per dichiarare compensate, nella misura di un terzo, le spese di lite del doppio grado. Infatti, l'appello si è reso necessario per far valere una prevalente cessata materia del contendere, che d'altronde in primo grado non era stata dichiarata (con il dovuto passaggio in parte qua da una soccombenza reale a una soccombenza virtuale) perché anche il ricorrente non aveva evidenziato la circostanza estintiva, a lui inevitabilmente nota. Per i restanti due terzi, invece, le spese medesime seguono la soccombenza (in Part parte effettiva, in parte virtuale) dell' ppellante e vengono liquidate, con distrazione, nella misura reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla somma di euro 3.713,61, così delimitando la statuizione di condanna alla somma di euro 1142,07, oltre accessori di legge;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura di un terzo, le spese di lite del doppio grado;
condanna Part l' ppellante a corrispondere a , con distrazione all'avv. Paolo Galluccio, i rimanenti Controparte_1 due terzi delle spese medesime, che liquida in euro 690,00 per il primo grado e in euro 970,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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