CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1979/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 11427/2019 emessa, dal Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile il 23-27/12/2019
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
), rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con C.F._3 le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Nicola Montella (c.f.
); C.F._4
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore (c.f. Controparte_1 CP_2
); P.IVA_1
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
(c.f. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
); P.IVA_3
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
(c.f. ), costituitasi in Controparte_4 P.IVA_4 persona del suo procuratore Dr. (procura per notaio Controparte_5 di Bologna del 18/12/2019, rep. n. 93508, racc. 10283), rappresentato Persona_2
e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma
3° c.p.c. dall'Avv. Luigi Greco (c.f. ); C.F._5
APPELLATO E APPELLANTI INCIDENTALI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione inviato per la notifica, con le modalità di cui all'art. 1 l.
53/1994, l'8/10/2014, e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore convenivano in Persona_1 giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_3 deducendo che:
- il 19/3/2013, alle ore 13,00 circa, il loro figlio , nato a [...] il Persona_3
30/7/2008, si trovava a scuola, nel refettorio, per il pranzo scolastico;
- mentre mangiava della mozzarella “veniva colpito da una grave insufficienza cardio-respiratoria”;
- ciò avveniva alla presenza dell'insegnante e di un ausiliario Persona_4 scolastico;
- a seguito delle urla e della presenza in strada di personale scolastico che invocava aiuto, attorno alle 13,15, interveniva dall'esercizio commerciale sito nei Parte_3 pressi della scuola il sig. che, unitamente al sig. lo Persona_5 Persona_6 trasportava il bambino presso il pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli avendo notato un comportamento del tutto passivo del personale scolastico;
- presso il pronto soccorso, dove giungeva alle 13,49 circa, il minore decedeva;
nella cartella clinica si legge “si visualizza sulla glottide presenza di bolo alimentare –
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
verosimilmente – completamente occludente l'aditus laringeo … alle 14,05 Parte_4 nonostante le manovre di RCP secondo linee guida persiste l'asistolia, per cui se ne constata l'exitus”;
- sussisteva pertanto la responsabilità ex art. 2048 c.c. del Controparte_1 potendo il danno essere attribuito ai seguenti fattori causali: inidoneità dei pasti serviti ai bambini, mancanza di mezzi ed attrezzature nell'edificio scolastico per far fronte ad emergenze di questo tipo, impreparazione del personale scolastico, omissione di soccorsi immediati;
- a seguito dell'evento gli attori avevano subito il cd. danno parentale, il danno biologico (iure proprio) ed un danno patrimoniale forfettariamente indicato nella misura di € 10.000.
Concludevano pertanto chiedendo la condanna del e della scuola al CP_1 pagamento di € 310.365.000 in favore di ciascuno dei genitori e di € 319.770 in favore del fratello della vittima a titolo di danno parentale, oltre € 10.000 a titolo di danno patrimoniale ed oltre al danno biologico da determinare in via equitativa o attraverso una
CTU.
Si costituivano i convenuti che eccepivano la carenza di legittimazione passiva dell'istituto scolastico e l'assenza di qualsivoglia responsabilità; chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa della con la quale avevano Controparte_4 stipulato una polizza assicurativa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la che eccepiva Controparte_4
l'inoperatività della polizza con riguardo ai fatti di causa, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'insegnante e di e deduceva comunque l'inussistenza dei Persona_4 Controparte_6 presupposti per il risarcimento.
Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati numerosi testimoni e disposta consulenza tecnica medico legale sulle cause del decesso.
Con sentenza n. 11427/2019 il Tribunale così provvedeva: “a) accoglie la domanda attorea e, previa dichiarazione di responsabilità del
[...]
, in persona del in ordine al sinistro per cui Controparte_7 CP_8
è causa, lo condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di parte
e in proprio e nella qualità, così come meglio Parte_1 Parte_2
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
indicato in parte motiva, della somma complessiva di € 513.109,74 oltre interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro calcolati su detta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
b) condanna altresì il , Controparte_7 in persona del p.t., al pagamento in favore di parte istante delle spese del CP_2 presente giudizio che si liquidano in € 1.750 per spese vive, oltre spese di ctu, € 35.998,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna la Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare alla parte convenuta tutte le somme, ivi comprese quelle giudiziali, erogate da quest'ultima alla parte attrice per effetto della presente pronuncia”.
Osservava, innanzi tutto, che sia che si volesse qualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 2048 c.c., sia che la si volesse ricondurre nell'ambito dell'art. 1218 c.c. nulla cambiava in ordine all'onere probatorio, spettando agli attori solo la dimostrazione che il danno si era verificato durante l'orario scolastico quando l'alunno era sotto la responsabilità dell'istituto e degli insegnanti. “Nel caso di specie, l'evento drammatico della morte del minore ha avuto proprio origine causalmente proprio dal cibo consumato in occasione della mensa scolastica e dall'errato comportamento del personale scolastico in detta occasione. Ne consegue che, essendo stati accertati i primi due presupposti, fondanti la responsabilità dell'istituto, e non avendo lo stesso fornito la prova liberatoria, correttamente il deve essere condannato a risarcire il danno CP_1 ai genitori del minore.
In particolare, relativamente alla condotta tenuta dal personale scolastico, si rimanda a quanto evidenziato dal CTU nella propria relazione, le cui conclusioni, logiche
e ben argomentate, sono pienamente condivise dal presente giudicante. Nella perizia
d'ufficio, infatti, viene rilevato come che l'ipotesi avanzata nella relazione autoptica a firma del dott. sia quella più probabile, ossia che “l'occlusione dell'aditus Per_7 laringeo…potrebbe aver determinato una temporanea ipossia scatenante l'aritmia cardiaca in soggetto portatore di grave cardiomiopatia primitiva”. Continuando, il consulente precisa che “E' scientificamente provato come l'ipossia mantenuta per diversi
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
minuti, inneschi sempre e comunque una serie di alterazioni metaboliche a livello del tessuto miocardico, che portano all'insorgenza di aritmie cardiache e ciò anche in cuori organicamente integri. Ragione per cui se intervenute su una muscolatura cardiaca patologicamente ipertrofica, così come era quella del piccolo , possono Persona_3 aver dato luogo ad aritmia di maggiore efficacia fino all'arresto cardiaco. In poche parole, atteso che il bambino era affetto da un'ipertrofia cardiaca quantunque asintomatica, l'arresto cardiaco può essere sopraggiunto con l'ipossia procurata dall'ostruzione da bolo alimentare, pertanto quest'ultima va intesa quale condizione concausale, necessaria nel determinismo dell'exitus”.
Soprattutto, il consulente chiarisce che “Parimenti possiamo dire che laddove non vi fosse stata l'accidentale ipossia da bolo alimentare verosimilmente il bambino avrebbe continuato a non avere segni e sintomi cardiologici né verosimilmente l'exitus”.
Ancora, il CTU sottolinea l'errato comportamento tenuto dal personale scolastico nel tentativo di disostruire le vie aeree, mettendo il piccolo a testa in giù: “Ordunque detta manovra è in contrasto con quanto raccomandato dalle linee guida ILCOR4, laddove essa viene sconsigliata perché statisticamente il bolo alimentare, mettendo il bambino a testa in giù, si sposta incastrandosi con effetto ancora più obliterante a livello delle vie aeree …. Lasciavano il bambino in posizione prona una volta che quest'ultimo era ormai privo di coscienza, di poi in detta posizione veniva trasportato in ospedale.
Anche in questo caso si trattò di decisioni in contrasto con il razionale, così come lasciano intendere le già citate linee guida, laddove si legge come una volta persa coscienza bisogna attivarsi con le manovre di rianimazione cardio-polmonare e ciò in maniera tale da poter assicurare al paziente quantomeno un minimo di circolazione e di ventilazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Detta manovra è anch'essa inserita nel programma di aggiornamento e formazione del personale scolastico. Non aver sottoposto il bambino a detta ultima procedura ha contribuito ad anticiparne l'exitus. Da quanto sopra emerge che, il personale scolastico, assolutamente non mise a frutto adeguatamente l'aggiornamento e la formazione avuta, tant'è che si mosse in maniera inefficace nel portare soccorso al bambino non rimuovendo lo stato di ipossia instauratosi a causa del bolo alimentare incastratosi nell'aditus laringeo il cui maggior effetto lo si ebbe a livello miocardico con un'aritmia sfociata in arresto cardiaco perché instauratasi su una cardiomiopatia ipertrofica”.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Peraltro, il CTU, pur riconoscendo che le cause del decesso del piccolo Per_3
vadano ricercate in una serie di fattori concomitanti e concausali tra loro,
[...] esclude categoricamente l'ipotesi avanzata dalle parti convenute che l'unico fattore scatenante dell'evento morte sia stata la cardiopatia ipertrofica: “di fatto la storia anamnestica del piccolo , depone per una cardiopatia in verità asintomatica fino Per_3 al momento dell'accidente accorsogli in data 19/3/2013 e quindi per detto motivo da inquadrare tra le patologie a buona prognosi fino a prova contraria (vedi bibliografia).
In definitiva l'ipertrofia miocardica ebbe un ruolo nella eziopatogenesi dell'exitus valutabile nell'ordine del 40%. Ciò trova conferma anche considerato che, così come evidenzia il prof. il processo degenerativo delle cellule miocardiche, Per_8 riscontrato anche all'esame anatomopatologico (anisocitosi ed anisonucleosi), aveva reso il miocardio del piccolo più sensibile anche alle minime variazioni ipossiche, avutesi con l'ostruzione delle vie aeree, e che in definitiva furono la effettiva causa dello scatenarsi dell'aritmia che portò il piccolo a morte”. Persona_3
In conclusione, poi, il consulente statuisce come il corpo occludente, che determinò l'ostruzione delle vie aeree, “assume un ruolo nell'exitus del bambino riconducibile ad una percentuale del 30%”, mentre, l'assistenza errata e lacunosa, sia per le sbagliate manovre di disostruzione sia nell'aver lasciato il piccolo prive delle manovre di rianimazione, lo portò “a perdere delle chances di sopravvivenza valutabili nell'ordine del 30%”.
Orbene, deve ritenersi acclarata la responsabilità civile del convenuto CP_1
(e non anche dell' che difetta di legittimazione passiva per i comportamenti CP_3 negligenti posti in essere dal personale statale in servizio) nella percentuale del 60%, mentre, il restante 40% va ricondotto alla patologia cardiaca di cui era affetto inconsapevolmente il minore”.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto esclusivamente il danno parentale – mancando qualsiasi prova del danno biologico subito dagli attori – liquidato in base alle tabelle del
Tribunale di Roma) e quello patrimoniale (liquidato forfettariamente in € 2.000); ha quindi ridotto il risarcimento così calcolato al 60%, condannando il al CP_1 pagamento delle somme sopra indicate e la compagnia assicuratrice e tenere indenne il
. CP_1
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
16/6/2020, e , deducendo che: Parte_1 Parte_2
- il Tribunale aveva erroneamente attribuito un'incidenza causale del 40% alla cardiopatia ipertrofica da cui era affetto il minore;
in realtà il risarcimento avrebbe dovuto essere riconosciuto al 100%, dal momento che la situazione di ipossia avrebbe determinato la morte anche in soggetti del tutto sani;
peraltro se non vi fosse stato il soffocamento da bolo alimentare la patologia avrebbe continuato ad essere asintomatica;
- il Tribunale non aveva considerato che l'inerzia e l'impreparazione del personale scolastico aveva azzerato ogni possibilità di salvezza del minore;
sarebbe stato infatti necessario attivarsi immediatamente e porre in essere la manovra di CH che consiste nel comprimere, cingendo da dietro la vittima con le braccia nella zona tra lo sterno e l'ombelico e nel dare una serie di rapide e profonde spinte verso l'alto; inoltre una volta che la vittima era divenuta incosciente era necessario che quest'ultima venisse posta in posizione supina e che le venissero praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dei soccorsi;
dalle dichiarazioni dei testi risultava invece che vennero dati al piccolo dei colpi dietro la schiena e che al più la manovra di CH venne praticata una sola volta (dichiarazioni dei testi , e ); inoltre Per_4 CP_6 Testimone_1 Tes_2 il personale scolastico lasciò il bambino venisse portato in ospedale da persone estranee alla scuola senza attendere il personale del 118 che avrebbe potuto porre in essere le manovre appropriate;
Hanno rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “1) Accogliere integralmente il proposto appello e per l'effetto riformare, come sopra specificato, la sentenza n°
11427/2019, resa in data 27/12/2019, dal Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Sorrentino, nel giudizio R.g. 26190/2014.
2) Ritenere e dichiararsi, in riforma della appellata sentenza, meritevoli di accoglimento le censure rappresentate nel presente atto, e pertanto fondati i vizi di cui è connotata la sentenza di 1° grado, e pertanto riformare parzialmente l'impugnata sentenza.
3) Dichiarare la responsabilità del Controparte_9
, in persona del Ministro p.t., in ordine al sinistro occorso il 19.03.2013 al
[...] minore . Persona_3
4) Per l'effetto, condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli appellanti, della somma così come individuata dal Giudice di primo grado (€ 853.182,9),
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
da riconoscersi al 100% in favore degli appellanti, al netto dell'importo di cui sono già stati risarciti (€ 513.109,74) a definizione del primo grado di giudizio, e pertanto, condannare il al pagamento del residuo importo di € 341.273,16 oltre interessi CP_9 nella misura legale a partire dalla data del sinistro 19.03.2013 e oltre rivalutazione secondo indici Istat.
5) Condannare parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Si sono costituiti, con comparsa depositata il 6/11/2020 il e l' CP_1 [...]
eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva del secondo, mero organo del . Quanto al merito, hanno CP_1 dedotto l'infondatezza dell'appello principale ed hanno proposto, anzi, appello incidentale volto ad escludere qualsiasi responsabilità del , essendo la morte del CP_1 minore addebitabile esclusivamente alla patologia del minore, come risultava tanto dagli accertamenti svolti nell'ambito del processo penale (conclusosi con l'archiviazione) quanto dalle conclusioni dei CCTTPP, i quali avevano evidenziato che “il piccolo
, nel mentre era intento a mangiare, subiva un'aritmia cardiaca per le Per_3 particolari alterazioni del miocardio in soggetto portatore di cardiomiopatia ipertrofica del ventricolo sinistro con conseguente edema polmonare ed exitus”. In ogni caso, anche ove l'ingestione del pasto avesse avuto un'incidenza causale nessuna responsabilità poteva essere addebitato al personale della scuola, dal momento che la distribuzione dei pasti era a cura di una ditta che vi provvedeva per conto del e che la Controparte_10 mozzarella era stata tagliata in pezzettini piccolissimi come dichiarato dalla teste CP_6
Inoltre, anche dalle risultanze del procedimento penale, emergeva che il
[...] personale scolastico aveva provveduto a svolgere adeguatamente gli interventi di soccorso.
Evidenziavano ancora che il Tribunale aveva riconosciuto agli attori, che si erano costituiti in qualità di eredi di il danno parentale, cioè iure proprio, in Persona_3 realtà mai richiesto e che, al più, l'incidenza causale dei fattori differenti dalla patologia pregressa andava determinata nel 10%. Hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Corte respingere l'avverso appello perché infondato. Voglia la stessa
Corte accogliere l'appello incidentale qui proposto dall'amministrazione avverso le parti impugnate della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11427-2019 e per i motivi come sopra
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
articolati, con conseguente riforma della sentenza e rigetto integrale della domanda di parte attrice per inammissibilità ed infondatezza, o, in subordine, con riconoscimento della corresponsabilità dell'amministrazione nei limiti complessivi del 10%;in subordine, nel caso di denegato accoglimento dell'avverso appello, dichiarare la manleva della compagnia assicurativa e, in caso di accertamento di Controparte_11 responsabilità dell'amm.ne, disporre che la compagnia assicurativa venga condannata al posto o solidamente a quest'ultima, o comunque, in caso di condanna dell'amm.ne, venga condannata a rimborsare all'amm.ne l'intera sorte cui fosse condannata, in ottemperanza alla garanzia prestata. Con vittoria di spese e compensi di causa. Si allegano in copia conforme la sentenza appellata e in copia l'intera produzione di primo grado”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 24/11/2020, la che ha Controparte_4 dedotto l'infondatezza dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale articolato in quattro motivi con i quali ha rappresentato che:
- il Tribunale non aveva tenuto conto del decreto di archiviazione del GIP e delle osservazioni dei CCTTPP, dai quali risultava che la causa della morte era da individuale esclusivamente nella patologia pregressa;
- l'occlusione dovuta al bolo alimentare aveva avuto un ruolo meramente occasionale, sicché l'incidenza causale doveva essere ridotta al più al 10-15%;
- il Tribunale non aveva motivato in ordine alle ragioni che l'avevano indotto ad applicare le tabelle del Tribunale di Roma anziché quelle del Tribunale di Milano per la liquidazione dei danni;
- la garanzia assicurativa non si estendeva alla fattispecie de qua dal momento che l'Istituto scolastico non era committente del servizio di refezione, giacché il servizio era erogato dal che lo aveva appaltato alla su tale questione Controparte_10 CP_12 sollevata già nel giudizio di primo grado il Tribunale non si era pronunciato.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) Accogliere il primo motivo d'appello e preliminarmente, disporsi il prosieguo istruttorio e dunque per l'effetto:-
a) convocarsi a chiarimenti il CTU dott. sui rilievi innanzi Persona_9 evidenziati ovvero nominarsi altro Autorevole CTU in sua sostituzione;
-
b) disporsi ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione del tabulato telefonico presso il gestore telefonico FASTWEB relativo all'ISTITUTO utente e al giorno dell'evento.-
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2) Accogliere il primo motivo d'appello e, previo espletamento di idoneo prosieguo istruttorio in riforma della sentenza di prime cure, rigettare la domanda attorea, con ogni conseguenziale statuizione;
-
3) In via subordinata, accogliere il secondo motivo di appello incidentale proposto da
e riformare la sentenza di prime cure, procedendo ad una graduazione Controparte_4 della responsabilità in funzione dell'incidenza eziologica dei fattori concomitanti e concausali in relazione all'exitus e dell'imputabilità della colpa;
-
4) In via gradata, accogliere il terzo motivo di appello incidentale proposto da CP_4
e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, liquidare l'eventuale danno
[...] con applicazione delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio presso il Tribunale di
MILANO;-
5) In via ulteriormente gradata, accogliere il quarto motivo di appello incidentale proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, Controparte_4 accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità, e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di manleva nei confronti di e rigettarla con ogni conseguenziale statuizione;
- Controparte_4
6) In ogni caso, accogliere i motivi di appello incidentale proposto da e Controparte_4 per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate da in primo grado, da intendersi qui per ripetute e Controparte_4 trascritte, con ogni conseguenza di Legge e comunque accertare e dichiarare
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità, e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello principale e dei motivi di gravame proposti dagli appellanti e in proprio e n.q., Parte_1 Parte_2
e rigettarli con ogni conseguenza di Legge;
-
7) In accoglimento dei motivi di gravame, ordinare la restituzione a Controparte_4 delle somme già versate in esecuzione della sentenza di prime cure, con interessi e rivalutazione come per Legge dalla data del pagamento alla restituzione, con ogni conseguenza di Legge;
-
8) Vittoria di spese e competenze giudiziali, del doppio grado di giudizio, con aggravio di spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per Legge, su queste ultime, con attribuzione a favore del sottoscritto avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge da porsi a carico di chi di ragione;
-
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
9) In ogni caso decidere secondo Giustizia - ma iuxta probata ac alligata - sull'an debeatur, sul quantum e sulle spese di lite;
-
10) Emettere ogni altro provvedimento di rito e/o di ragione.-
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 22.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che l'Istituto scolastico ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
la questione è del tutto irrilevante, giacché lo stesso ha affermato (correttamente) di non avere autonoma personalità, costituendo articolazione del che è comunque parte in causa. In ogni caso il Tribunale ha emesso la CP_1 pronuncia di condanna solo nei confronti di quest'ultimo e l'appellante (che pure ha citato l'istituto) ha comunque rivolto le proprie domande esclusivamente nei confronti del
. CP_1
2.1 Passando all'esame del merito, occorre innanzi tutto osservare che nel caso in cui l'allievo abbia cagionato un danno a se stesso mentre si trovava a scuola, non opera l'art. 2048 c.c. (Cass. SS.UU. 9346/2002), bensì l'art. 1218 c.c. (Cass. 2413/2014; Cass.
3695/2016); tale considerazione, tuttavia, non modifica la ripartizione dell'onere probatorio, restando a carico della parte che chiede il risarcimento l'onere di dimostrare che il danno si è verificato mentre l'allievo era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico e alla scuola o, meglio, al quello di dimostrare che il danno (e quindi CP_1
l'inadempimento all'obbligo di vigilanza) è stato causato da un fatto a sé non imputabile.
2.2 Ciò posto, occorre esaminare la questione – che costituisce oggetto tanto dell'appello principale, quanto di quelli incidentali – del nesso di causalità.
A tal fine devono applicarsi i principi ormai consolidati in materia.
E così, in presenza di una pluralità di cause, deve necessariamente farsi ricorso al principio di equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p., in forza del quale se l'evento dannoso è conseguenza di diverse azioni od omissioni deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale (Cass. 10719/2000; Cass. 13400/2007). Il rigore di tale principio deve essere temperato, ovviamente, in base al principio della causalità efficiente contenuto nel secondo comma della medesima norma;
infatti, “in presenza di un evento
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
dannoso, tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota. A questa regola fa eccezione il principio di causalità efficiente, di cui al capoverso dell'art. 41 cod. pen., secondo cui la causa, sempre che abbia le caratteristiche della prossimità o sopravvenienza rispetto alle altre cause e sia sufficiente da sola a produrre l'evento, esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni” (Cass. 7467/1987; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass. 27168/2006; Cass. 25028/2008).
Occorre altresì tener presente, circostanza che è stata del tutto trascurata nel processo di primo grado, che, quando l'evento dannoso sia frutto della concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati causato anche da eventi naturali (cfr. ex multis Cass. 27524/2017;
Cass. 13037/2023; con specifico riguardo al danno parentale cfr. Cass. 6122/2023). In altri termini, quando il fatto illecito concorre non con un'altra azione imputabile alla vittima ad un soggetto terzo, bensì con un fatto naturale, l'autore dell'illecito risponde interamente dell'evento dannoso. Deve aggiungersi che, se con riguardo al danno biologico la giurisprudenza ha riconosciuto che il concorso di cause naturali può rilevare quanto meno sotto il profilo del risarcimento - in quanto il danno va determinato nella differenza tra l'invalidità complessivamente risultante a seguito del sinistro e lo stato patologico pregresso - lo stesso non avviene per il danno parentale. Infatti, “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non può tenersi conto, a differenza che nella quantificazione del pregiudizio alla salute, delle pregresse menomazioni concorrenti da cui era affetta la vittima, essendo le stesse del tutto irrilevanti rispetto alle conseguenze dannose derivanti ai suoi congiunti dall'illecito” (Cass. 22724/2022).
Tale principio appare ancor più rilevante nel caso di specie in cui la patologia pregressa da cui era affetto il minore neppure era nota ai genitori, non essendosi mai manifestata in precedenza.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, appare assai meno significativa la questione, posta a fondamento degli appelli incidentali, relativa all'entità dell'incidenza causale del soffocamento da bolo alimentare e della mancanza di adeguati soccorsi,
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
giacché se questi hanno avuto una qualsiasi incidenza causale, il deve CP_1 rispondere per intero dei danni.
Nel caso di specie, è in realtà assai difficile affermare che la patologia pregressa
(cardiomiopatia ipertrofica) sia stata la sola causa del decesso del bambino. Secondo il consulente del Pubblico Ministero (Dr. ) nel procedimento penale Persona_10
(conclusosi con l'archiviazione), sarebbe stata esclusivamente la grave aritmia cardiaca provocata della cardiomiopatia ipertrofica del ventricolo sinistro che avrebbe colpito il minore mentre era intento a mangiare, la causa all'edema polmonare e dell'exitus. In tale situazione, ad avviso del consulente del P.M., il soffocamento avrebbe avuto al più un ruolo di mera occasione che si sarebbe potuto risolvere con un colpo di tosse di natura riflessa, ma che in un soggetto con tale patologia, avrebbe scatenato la grave aritmia che ha condotto alla morte del bambino.
Anche alla luce di quanto esposto dal consulente del P.M. non è quindi possibile escludere del tutto l'efficienza causale del soffocamento in relazione all'evento morte.
Ciò posto, appare comunque più convincente quanto affermato dal CTU Dr.
nel corso del processo di primo grado. Persona_9
Ed infatti quest'ultimo ha evidenziato che proprio l'ipossia può aver scatenato l'aritmia cardiaca che ha condotto al decesso del bambino “è scientificamente provato come l'ipossia mantenuta per diversi minuti, inneschi sempre e comunque una serie di alterazioni metaboliche a livello del tessuto miocardico, che portano all'insorgenza di aritmie cardiache e ciò anche in cuori organicamente integri. Ragione per cui se intervenute su una muscolatura cardiaca patologicamente ipertrofica, così come era quella del piccolo , possono aver dato luogo ad aritmia di maggiore Persona_3 efficacia fino all'arresto cardiaco.
In poche parole, atteso che il bambino era affetto da un'ipertrofia cardiaca quantunque asintomatica, l'arresto cardiaco può essere sopraggiunto con l'ipossia procurata dall'ostruzione da bolo alimentare, pertanto quest'ultima va intesa quale condizione concausale, necessaria nel determinismo dell'exitus.
Parimenti possiamo dire che laddove non vi fosse stata l'accidentale ipossia da bolo alimentare verosimilmente il bambino avrebbe continuato a non avere segni e sintomi cardiologici ne verosimilmente l'exitus”.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Appare assai meno verosimile l'ipotesi formulata da e cioè che, mentre CP_13 il piccolo mangiava, sia sopraggiunta una morte cardiaca improvvisa, Persona_3 ricollegata alla patologia da cui era affetto, in maniera del tutto autonoma dal soffocamento. Ciò per due ordini di motivi. Innanzi tutto, in quanto il CTU ha avuto modo di contestare motivatamente tali affermazioni osservando che i CCTTPP “nel portare il lavoro bibliografico: “A novel clinical risk prediction model for sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy (HCM risk-SCD)” a firma di et al. come testo CP_14 di riferimento motivante le proprie considerazioni sulla benignità e sulla percentuale di sopravvivenza dei soggetti affetti da cardiomiopatia ipertrofica, i CCTTPP non solo portano un lavoro assolutamente inappropriato al caso in specie, ma addirittura portano
a fuorviare le conclusioni cui tendono gli autori e che in verità sono assolutamente dissimili da quelle cui indirizzano i Consulenti di parte nelle proprie note.
Detto lavoro bibliografico è, come dicevamo, inappropriato perché porta per riferimento un campione di studio assolutamente dissimile da quello pediatrico, infatti il range dell'età tiene conto di una popolazione di soggetti definita dagli autori “Only adult patients (≥16 years of age) with no prior ventricular fibrillation or sustained ventricular tachycardia were studied” , il che significa, lo si ribadisce, che il campione di studio e di riferimento preso in esame dai CCTTPP per portare la loro tesi di prognosi infausta per la patologia cardiaca ipertrofica, è assolutamente inadeguato ad essere confrontato con il caso avendo questi solo 5 anni di età. Per_3
Alla lettura delle note, è chiaro l'intento dei CCTTPP di riportare a ritenere la presenza di un alto di rischio di morte improvvisa legata all'ipertrofia cardiaca diagnosticata in sede autoptica. Essi quindi nell'intento di fare ciò si riportano agli 8 fattori predittivi di rischio citati nel lavoro bibliografico di cui sopra, ritenendoli adattabili alla condizione in cui era il piccolo prima del suo exitus.. I fattori di riferimento citati nel lavoro sono:
“1 - Age (years) - età,
2 - Maximal wall thickness (mm) - spessore di parete in mm,
3- Fractional shortening (%) – frazione di eiezione ,
4 - Left atrial diameter (mm) – diametro dell'atrio sinistro
5 – Left ventricular outflow gradient (mmHg) – gradiente di pressione ventricolare
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 14 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
sinistra,
6 - Family history of sudden cardiac death – storia familiare di morte cardiaca improvvisa,
7 - Non-sustained ventricular tachicardia – tachicardia ventricolare non sostenuta,
8 - Unexplained syncope – sincope inspiegabile”
Orbene ciò non corrisponde al vero perché dei citati fattori solo uno, vale a dire lo spessore di parete ventricolare citato al punto 2-, è adattabile al caso , il che Per_3 in termini pratici significa che il bambino aveva un rischio predittivo di morte cardiaca improvvisa bassissimo ancorché ininfluente ai fini prognostici.
Da quanto sopra l'invito formulato dai Consulenti di parte a considerare la patologia cardiaca (da cui risultava affetto il bambino all'esame autoptico) a prognosi tutt'altro che benigna, va disatteso.
In merito poi ai fattori 3, 4, 5, 7 nel caso in specie questi non sono mai stati accertati nel bambino che peraltro non aveva mai avuto alcuna sintomatologia di tipo cardiologico (dispnea, palpitazioni, extrasistolie, ecc) cosa che diversamente vi sarebbe stata nel caso in cui fosse stato effettivamente portatore dei parametri testè elencati.
In merito ancora ai rimanenti fattori 6 e 8 anch'essi sono da escludere non essendovene positività nell'anamnesi (ci si riferisce ai fattori di positività per storia familiare di morte improvvisa e/o da sincope inspiegabile).
In merito poi al già citato punto 1, si ribadisce che il fattore età cui fanno riferimento i citati CCTTPP non può essere preso in considerazione atteso che il lavoro scientifico cui fanno riferimento i Colleghi di parte convenuta si riferisce ad una platea di giovani adulti con età maggiore o uguale ai sedici anni.
Ancora va fatto rilevare come i CCTTPP e intendano Per_8 CP_15 ricondurre l'exitus ad una occasionalità di eventi piuttosto che ad una concausalità dei fattori determinanti il decesso del piccolo.
Il punto di vista dello scrivente CTU viene avallato ed avvalorato da elementi emersi dallo studio e quindi dalla conoscenza acquisita dei fatti e che portano a considerare inequivocabilmente una multifattorialità di elementi ben distinti da loro intervenuti in uno stesso lasso di tempo e pertanto concausali oltre che sinergici nel portare il bimbo ad exitus.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Ne consegue ancora una volta che l'ipotesi di occasionalità cui fanno riferimento
i CCTTPP, non è di per sé un elemento sufficientemente valido a far passare in secondo piano il ruolo scatenante l'evento morte avuto dalla concausalità tra l'ipossia da ostruzione delle vie aeree (determinata dal bolo alimentare), l'inadeguato soccorso portato al piccolo dal personale scolastico e la cardiopatia ipertrofica silente in vita ed emersa all'autopsia.
Va ancora rappresentato, a sostegno del concetto di benignità di malattia da noi attribuito alla cardiopatia ipertrofica di cui era portatore il bambino, come spesso un quadro anatomo-patologico microscopico grave possa non trovare un analogo riscontro nei sintomi mostrati dal soggetto portatore della descritta patologia.
Quanto sopra, rapportato al caso in specie, ci porta a dire che non esistono elementi anamnestici e/o di obiettività clinica utili e validi a sostenere che per il bambino vi era in essere una prognosi infausta legata alla cardiopatia ipertrofica. E'un dato di fatto che il bambino, seppure portatore di un'alterazione tissutale miocardica, conduceva una vita normale e senza alcun sintomo di malattia cardiologica.
E' sostenibile ed incontrovertibile l'ipotesi che vede quale fattore causale e concausale dell'exitus l'intervento di una ipossia “occasionale” da ostruzione delle vie aeree, questa verosimilmente provocava l'insorgenza di una aritmia cardiaca che, intervenuta su un cuore ipertrofico, non aveva difficoltà a provocarne l'arresto.
Sul bambino ormai in arresto cardiaco non intervenivano fattori esterni efficaci nel recupero cardio-respiratorio, in poche parole i primi soccorritori non erano in grado di rimuovere la causa obliterante delle vie aeree ma soprattutto di portare una seppur minima manovra di rianimazione.
Sulla base di dette considerazioni si riconferma tutto quanto già scritto nella bozza peritale e che ci vede propensi a riconoscere in ordine alla responsabilità dell'exitus una percentuale del 30% da ricondurre al fattore ostruente le vie aeree ed una ulteriore percentuale del 30% all'inefficace intervento rianimatorio”.
A fronte di tali considerazioni gli appellanti incidentali non hanno aggiunto nulla alle critiche svolte dai CCTTPP della compagnia assicuratrice che però sono già state confutate dalle precedenti osservazioni del CTU che la Corte condivide.
In ogni caso la ricostruzione dei CCTTPP appare poco convincente anche sotto un profilo logico. A loro avviso l'ipossia il soffocamento non avrebbe avuto alcun ruolo,
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 16 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
giacché sarebbe stata la morte cardiaca improvvisa ,sopraggiunta mentre il bambino mangiava a determinarne l'exitus. Tale affermazione appare però in contrasto con quanto riportato dai testi:
- “(…) Ricordo che durante il pasto iniziò ad allontanarsi dalla Persona_3 sua postazione e si diresse verso di me. Io supposi che egli avesse sete e volesse dell'acqua, ma notai che teneva la bocca aperta stringendosi entrambe le mani alla gola senza proferire parola. Gli chiesi cosa gli fosse accaduto senza ricevere risposta. Supposi che si stesse soffocando con un boccone e iniziai a dargli dei colpi lievi sulla schiena per favorirne la deglutizione o l'espulsione, ma quando guardai all'interno del suo cavo orale non rinvenni alcuna ostruzione (…)” (cfr. dichiarazioni del teste Per_4
);
[...]
- “(…) serbo il ricordo della sensazione che provai quando rivolsi lo sguardo verso
l'alunno il cui aspetto mi fece pensare che egli avesse difficoltà nella respirazione. Non rammento tuttavia quali segnali esteriori di dispnea ebbi modo di osservare. (…)” (cfr. dichiarazioni della teste ); Testimone_3
- “(…) La maestra affermò che il suo piccolo allievo stava soffocando e invocava aiuto per farsi sostituire nella sorveglianza della scolaresca, dovendo ella praticare all'infermo una manovra di disostruzione. Preciso che il piccolo era solito manifestare difficoltà a deglutire i pasti, durante i quali era capitato più volte che egli rimettesse il cibo insieme a muchi. Aveva infatti difficoltà respiratorie” (cfr. dichiarazioni della teste
). Testimone_4
È evidente quindi che appare del tutto inverosimile quanto sostenuto dai CCTTPP
e dagli appellanti incidentali e cioè che la morte cardiaca improvvisa sia sopraggiunta casualmente mentre il bambino mangiava;
sembra invece che l'aritmia cardiaca sia stata provocata dal soffocamento, dal momento che il bambino chiedeva aiuto perché stava soffocando. Del resto tale conclusione trova conferma in quanto riportato nella cartella clinica nella quale si legge che il piccolo presentava “cianosi diffusa” e che vi era “sulla glottide presenza di bolo alimentare (verisimilmente mozzarella) completamente occludente l'aditus laringeo”; e francamente davvero non si comprende come, alla luce di tali numerosi elementi che depongono in senso contrario, il consulente del P.M. possa in un primo momento sostenere che tale occlusione riscontrata dai medici ospedalieri “è solo una coincidenza (cioè una circostanza di luogo e di tempo indifferente alla messa in
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 17 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
azione della causa ed alla produzione dell'evento)” – considerazione che sembra in contrasto con la logica prima ancora che con la scienza medica – salvo, qualche rigo dopo, precisare che non è possibile comunque escludere “un ruolo occasionale (circostanza che favorisce la messa in azione della causa) del bolo alimentare nel decesso del piccolo
”. Per_3
Del resto, anche i CCTTPP, ammettono che l'occlusione potrebbe avere avuto un'incidenza causale del 10 – 15% circostanza, per quanto sopra esposto, sufficiente a consentire di ritenere che il debba rispondere di tutti i danni. Per mero scrupolo CP_1 si osserva che tale percentuale non appare condivisibile, dal momento che quando il bambino giunse al pronto soccorso le vie respiratorie non erano libere, sicché non può escludersi che, in assenza della patologia pregressa, pur ammettendo che il bambino riuscisse a sopravvivere più a lungo, lo stesso non decedesse ugualmente.
2.3 Le considerazioni svolte e la presenza di materiale alimentare che dopo la morte ancora occludeva le vie respiratorie inducono a ritenere, quanto meno in base al principio del “più probabile che non” (Cass. SS.UU. 576/2008) che il soffocamento – avvenuto mentre si trovava a scuola ed era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico - costituisca una delle cause che ha condotto al decesso del bambino. Occorre quindi verificare se tale evento si sia verificato per fatto non imputabile al predetto personale.
In ordine all'adeguatezza dei soccorsi prestati deve osservarsi che, in base all'art. 1218 c.c. l'onere probatorio grava sul e non risulta che lo stesso vi abbia CP_1 adempiuto. Sul punto è sufficiente osservare che, secondo il teste che Persona_6 sopraggiunse a seguito delle urla per portare il bambino in ospedale, al suo arrivo il bambino era da solo con “il viso sull'impiantito su cui poggiava con il distretto frontale della faccia (…)”. La maestra , che pure aveva conseguito l'attestato Persona_4 di superamento del corso di base di primo soccorso, ha dichiarato genericamente (senza specificare cioè quante volte) di aver praticato la manovra di CH, di aver dato inizialmente dei colpi lievi sulla schiena del bambino e poi di essere stata presa dallo sgomento e di aver chiamato aiuto. La teste ha dichiarato di aver messo Controparte_6 una mano in bocca al bambino per rimuovere eventuale cibo;
ha affermato poi che al bambino piegato in avanti vennero dati prima dei colpi dietro la schiena e poi venne praticata la manovra di CH. La teste ha dichiarato di aver visto Testimone_5
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 18 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
addirittura il bambino fuori dall'aula in cui si trovava che si reggeva in piedi da solo, accompagnato dalla maestra che le disse di aver praticato le manovre di primo Per_4 soccorso di cui non riferì la natura. La teste ha dichiarato di aver Testimone_4 visto la maestra intenta ad eseguire la manovra di CH;
ha specificato però Per_4 che il bambino “non presentava segni visibili di malore”. Insomma, dalle dichiarazioni, non tutte tra loro compatibili, non sembra possa dedursi che siano stati prestati al bambino soccorsi appropriati, sicché anche sotto tale aspetto non possono che condividersi le osservazioni del CTU riportate anche nella sentenza d primo grado.
In definitiva, deve concludersi che il soffocamento è stato certamente causa del decesso – senza che rilevi accertare in che misura abbia inciso – e che non è stato dimostrato che tale soffocamento avvenne per causa non imputabile al personale scolastico, dal momento che non è stato provato che il predetto personale apprestò tempestivamente tutti i soccorsi del caso.
Consegue da quanto fin qui esposto, che il deve rispondere per intero CP_1 dei danni cagionati al piccolo , sicché sotto tale profilo va accolto Persona_3
l'appello principale (mentre vanno rigettati i motivi di appello incidentale relativi alla questione del nesso di causalità).
3.1 Prima di procedere all'individuazione del risarcimento occorre esaminare i motivi di appello incidentale che proprio tale aspetto riguardano.
In particolare, il ha osservato che gli odierni appellanti principali non CP_1 avrebbero mai richiesto il danno parentale, ma solo, iure hereditario, quello biologico spettante al bambino. In realtà così non è, giacché se è vero che nell'intestazione dell'atto essi si definiscono “eredi superstiti del minore ”, specificano poi Persona_3 nell'atto di citazione (pagg. 9 e ss.) che richiedono il danno parentale (oltre a quello biologico, non riconosciuto dal Tribunale ed a quello patrimoniale), indicando anche i criteri di calcolo;
pertanto, il Tribunale ha correttamente individuato l'oggetto della domanda.
3.2 Quanto al motivo di appello della compagnia assicuratrice relativo all'impiego delle tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno parentale, deve osservarsi che la giurisprudenza dalla stessa riportata – secondo la quale andrebbero utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano, salva la possibilità di fare riferimento ad altre tabelle con opportuna motivazione – si riferisce al danno biologico. In ordine al danno
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 19 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
cd. parentale la S.C. ha affermato che è sufficiente fare riferimento a tabelle che prevedano un sistema di liquidazione a punti che tenga conto delle circostanze rilevanti quali l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza (Cass.
5948/2023), salva la possibilità di discostarsi da tali criteri e di procedere a liquidazione equitativa, motivando opportunamente, ove l'eccezionalità del caso lo richieda (Cass.
26300/2021; Cass. 10579/2021). Nel caso di specie il Tribunale ha utilizzato le Tabelle del Tribunale di Roma ed ha riportato in sentenza i criteri seguiti per la determinazione del risarcimento (valore del punto base, numero di punti riconosciuti per ciascuno dei seguenti parametri: grado di parentela, età della vittima, età del congiunto, convivenza); sicché anche tale motivo di appello incidentale è infondato.
3.3 In riforma parziale della sentenza di primo grado, deve quindi essere riconosciuto in misura integrale il risarcimento calcolato dal Tribunale per gli odierni appellanti principali, non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado con riguardo al quantum del risarcimento. Deve solo precisarsi che, per Parte_1
e lo stesso, determinato in € 323.621,10 ciascuno, va contenuto nel Parte_2 limite di € 310.365 ciascuno, come indicato nella domanda contenuta nell'atto di citazione, giacché diversamente si incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione.
Pertanto, il va condannato al pagamento di: Controparte_1
- € 310.365 a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di Parte_1
;
[...]
- € 310.365 a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di
[...]
; Parte_2
- € 205.940,70 a titolo di risarcimento del danno parentale subito da Persona_1
rappresentato da e , genitori esercenti
[...] Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale;
- € 2.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali in favore di Parte_1
e .
[...] Parte_2
Su tali importi, devalutati alla data del sinistro (19/3/2013) in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), e via via rivalutati in base ai medesimi indici, vanno altresì riconosciuti di anno in anno gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. secondo i principi indicati dalla S.C. (cfr. Cass. SS.UU.
1712/1995 e giurisprudenza successiva conforme), come già disposto dal Tribunale.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 20 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
4. Rimane infine da esaminare l'ultimo motivo formulato dalla Controparte_4 in ordine all'estensione della garanzia assicurativa onde verificare se la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato quest'ultima a manlevare il possa essere CP_1 confermata.
Il contratto prevede che “1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (a modifica dell'art. 13/a delle norme di polizza) L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni) e danni materiali (distruzione e/o danneggiamenti di cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le attività organizzate dall'Istituto Scolastico Contraente (…).
2) ESTENSIONI DI GARANZIA. A titolo esemplificativo e non esaustivo
l'assicurazione si estende – ai rischi derivanti dall'esercizio e/o gestione di mense, compresi i danni derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande avariate;
qualora tale servizio sia affidato ad altri soggetti la garanzia è valida per il rischio della committenza”.
Nel caso di specie il committente, con riguardo al servizio mensa, è il e CP_10 dunque il contratto, ad avviso dell'appellante incidentale, non potrebbe coprire anche i rischi derivanti dall'attività di refezione.
In realtà è fin troppo facile replicare che la clausola in questione si riferisce solo ai casi in cui il danno è derivato da caratteristiche del cibo (ad esempio, per avvelenamento) ovvero da comportamenti del personale dell'impresa che si occupa della somministrazione dei pasti;
nel caso in esame però la responsabilità su cui si fonda la condanna è propria del e dunque opera la garanzia assicurativa. CP_1
Pertanto, anche l'ultimo motivo di appello incidentale formulato dalla CP_4
è infondato, con la conseguenza che va confermata la condanna della
[...] CP_4
contenuta nella sentenza di primo grado, a rimborsare al le somme che
[...] CP_1 quest'ultimo ha versato o verserà agli odierni appellanti principali per effetto della presente sentenza, ivi comprese quelle a titolo di spese di lite.
5. All'accoglimento dell'appello principale consegue la condanna del e CP_1 dell' in solido tra loro al pagamento in favore di e Controparte_4 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi - in base alle Parte_2
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 21 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 520.000 ed € 1.000.000 nei seguenti importi: processo di primo grado fase di studio: € 4.000
fase introduttiva: € 3.000
fase istruttoria: € 8.000
fase decisoria: € 8.000 processo di appello fase di studio: € 5.000
fase introduttiva: € 4.000
fase istruttoria: € 5.000
fase decisoria: € 10.000
La riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 per il difensore che assiste due parti aventi la medesima posizione processuale e l'aumento previsto dal comma 2 della stessa norma si elidono a vicenda.
La soccombente anche nei confronti del (avendo Controparte_4 CP_1 richiesto di riconoscere l'inefficacia della garanzia), va condannata al pagamento delle spese entrambi i gradi di giudizio in favore di quest'ultimo da liquidarsi, secondo i parametri sopra indicati nei seguenti importi: processo di primo grado fase di studio: € 2.500
fase introduttiva: € 1.600
fase istruttoria: € 6.800
fase decisoria: € 4.200 processo di appello fase di studio: € 2.900
fase introduttiva: € 1.700
fase istruttoria: € 3.900
fase decisoria: € 4.800
Vanno definitivamente poste a carico del e dell' in CP_1 Controparte_4 solido tra loro, limitatamente ai rapporti tra le parti, le spese di CTU.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 22 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto delle rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentali proposti avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli n. 11427/2019 del 23-
27/12/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello principale, rigetta quelli incidentali e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il al Controparte_1 pagamento degli importi così rideterminati:
- € 310.365 a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di Parte_1
;
[...]
- € 310.365 a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di
[...]
; Parte_2
- € 205.940,70 a titolo di risarcimento del danno parentale subito da Persona_1
rappresentato da e , genitori
[...] Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale;
- € 2.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali in favore di Parte_1
e ;
[...] Parte_2 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. da calcolarsi di anno in anno sui predetti importi devalutati alla data del 19/3/2013 e via via rivalutati con le modalità indicate in motivazione;
2. conferma l'impugnata sentenza in ordine alla statuizione sulla manleva;
3. condanna il e l in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, in favore di e , delle spese Parte_1 Parte_2 di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in €
23.000 per compenso professionale ed € 3.450 per spese generali e, per il processo di appello, in € 24.000 per compenso professionale ed € 3.600 per spese generali, con attribuzione al difensore, Avv. Nicola Montella;
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 23 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
4. condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_4 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il Controparte_1 processo di primo grado, in € 15.100 per compenso professionale ed € 2.265 per spese generali e, per il processo di appello, in € 13.300 per compenso professionale ed € 1.995 per spese generali;
5. pone definitivamente a carico del e dell' Controparte_1 CP_4
(limitatamente ai rapporti tra le parti) in solido tra loro, le spese di CTU;
[...]
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1979/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 11427/2019 emessa, dal Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile il 23-27/12/2019
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
), rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con C.F._3 le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Nicola Montella (c.f.
); C.F._4
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore (c.f. Controparte_1 CP_2
); P.IVA_1
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
(c.f. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
); P.IVA_3
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
(c.f. ), costituitasi in Controparte_4 P.IVA_4 persona del suo procuratore Dr. (procura per notaio Controparte_5 di Bologna del 18/12/2019, rep. n. 93508, racc. 10283), rappresentato Persona_2
e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma
3° c.p.c. dall'Avv. Luigi Greco (c.f. ); C.F._5
APPELLATO E APPELLANTI INCIDENTALI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione inviato per la notifica, con le modalità di cui all'art. 1 l.
53/1994, l'8/10/2014, e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore convenivano in Persona_1 giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_3 deducendo che:
- il 19/3/2013, alle ore 13,00 circa, il loro figlio , nato a [...] il Persona_3
30/7/2008, si trovava a scuola, nel refettorio, per il pranzo scolastico;
- mentre mangiava della mozzarella “veniva colpito da una grave insufficienza cardio-respiratoria”;
- ciò avveniva alla presenza dell'insegnante e di un ausiliario Persona_4 scolastico;
- a seguito delle urla e della presenza in strada di personale scolastico che invocava aiuto, attorno alle 13,15, interveniva dall'esercizio commerciale sito nei Parte_3 pressi della scuola il sig. che, unitamente al sig. lo Persona_5 Persona_6 trasportava il bambino presso il pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli avendo notato un comportamento del tutto passivo del personale scolastico;
- presso il pronto soccorso, dove giungeva alle 13,49 circa, il minore decedeva;
nella cartella clinica si legge “si visualizza sulla glottide presenza di bolo alimentare –
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
verosimilmente – completamente occludente l'aditus laringeo … alle 14,05 Parte_4 nonostante le manovre di RCP secondo linee guida persiste l'asistolia, per cui se ne constata l'exitus”;
- sussisteva pertanto la responsabilità ex art. 2048 c.c. del Controparte_1 potendo il danno essere attribuito ai seguenti fattori causali: inidoneità dei pasti serviti ai bambini, mancanza di mezzi ed attrezzature nell'edificio scolastico per far fronte ad emergenze di questo tipo, impreparazione del personale scolastico, omissione di soccorsi immediati;
- a seguito dell'evento gli attori avevano subito il cd. danno parentale, il danno biologico (iure proprio) ed un danno patrimoniale forfettariamente indicato nella misura di € 10.000.
Concludevano pertanto chiedendo la condanna del e della scuola al CP_1 pagamento di € 310.365.000 in favore di ciascuno dei genitori e di € 319.770 in favore del fratello della vittima a titolo di danno parentale, oltre € 10.000 a titolo di danno patrimoniale ed oltre al danno biologico da determinare in via equitativa o attraverso una
CTU.
Si costituivano i convenuti che eccepivano la carenza di legittimazione passiva dell'istituto scolastico e l'assenza di qualsivoglia responsabilità; chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa della con la quale avevano Controparte_4 stipulato una polizza assicurativa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la che eccepiva Controparte_4
l'inoperatività della polizza con riguardo ai fatti di causa, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'insegnante e di e deduceva comunque l'inussistenza dei Persona_4 Controparte_6 presupposti per il risarcimento.
Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati numerosi testimoni e disposta consulenza tecnica medico legale sulle cause del decesso.
Con sentenza n. 11427/2019 il Tribunale così provvedeva: “a) accoglie la domanda attorea e, previa dichiarazione di responsabilità del
[...]
, in persona del in ordine al sinistro per cui Controparte_7 CP_8
è causa, lo condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di parte
e in proprio e nella qualità, così come meglio Parte_1 Parte_2
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
indicato in parte motiva, della somma complessiva di € 513.109,74 oltre interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro calcolati su detta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
b) condanna altresì il , Controparte_7 in persona del p.t., al pagamento in favore di parte istante delle spese del CP_2 presente giudizio che si liquidano in € 1.750 per spese vive, oltre spese di ctu, € 35.998,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna la Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare alla parte convenuta tutte le somme, ivi comprese quelle giudiziali, erogate da quest'ultima alla parte attrice per effetto della presente pronuncia”.
Osservava, innanzi tutto, che sia che si volesse qualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 2048 c.c., sia che la si volesse ricondurre nell'ambito dell'art. 1218 c.c. nulla cambiava in ordine all'onere probatorio, spettando agli attori solo la dimostrazione che il danno si era verificato durante l'orario scolastico quando l'alunno era sotto la responsabilità dell'istituto e degli insegnanti. “Nel caso di specie, l'evento drammatico della morte del minore ha avuto proprio origine causalmente proprio dal cibo consumato in occasione della mensa scolastica e dall'errato comportamento del personale scolastico in detta occasione. Ne consegue che, essendo stati accertati i primi due presupposti, fondanti la responsabilità dell'istituto, e non avendo lo stesso fornito la prova liberatoria, correttamente il deve essere condannato a risarcire il danno CP_1 ai genitori del minore.
In particolare, relativamente alla condotta tenuta dal personale scolastico, si rimanda a quanto evidenziato dal CTU nella propria relazione, le cui conclusioni, logiche
e ben argomentate, sono pienamente condivise dal presente giudicante. Nella perizia
d'ufficio, infatti, viene rilevato come che l'ipotesi avanzata nella relazione autoptica a firma del dott. sia quella più probabile, ossia che “l'occlusione dell'aditus Per_7 laringeo…potrebbe aver determinato una temporanea ipossia scatenante l'aritmia cardiaca in soggetto portatore di grave cardiomiopatia primitiva”. Continuando, il consulente precisa che “E' scientificamente provato come l'ipossia mantenuta per diversi
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
minuti, inneschi sempre e comunque una serie di alterazioni metaboliche a livello del tessuto miocardico, che portano all'insorgenza di aritmie cardiache e ciò anche in cuori organicamente integri. Ragione per cui se intervenute su una muscolatura cardiaca patologicamente ipertrofica, così come era quella del piccolo , possono Persona_3 aver dato luogo ad aritmia di maggiore efficacia fino all'arresto cardiaco. In poche parole, atteso che il bambino era affetto da un'ipertrofia cardiaca quantunque asintomatica, l'arresto cardiaco può essere sopraggiunto con l'ipossia procurata dall'ostruzione da bolo alimentare, pertanto quest'ultima va intesa quale condizione concausale, necessaria nel determinismo dell'exitus”.
Soprattutto, il consulente chiarisce che “Parimenti possiamo dire che laddove non vi fosse stata l'accidentale ipossia da bolo alimentare verosimilmente il bambino avrebbe continuato a non avere segni e sintomi cardiologici né verosimilmente l'exitus”.
Ancora, il CTU sottolinea l'errato comportamento tenuto dal personale scolastico nel tentativo di disostruire le vie aeree, mettendo il piccolo a testa in giù: “Ordunque detta manovra è in contrasto con quanto raccomandato dalle linee guida ILCOR4, laddove essa viene sconsigliata perché statisticamente il bolo alimentare, mettendo il bambino a testa in giù, si sposta incastrandosi con effetto ancora più obliterante a livello delle vie aeree …. Lasciavano il bambino in posizione prona una volta che quest'ultimo era ormai privo di coscienza, di poi in detta posizione veniva trasportato in ospedale.
Anche in questo caso si trattò di decisioni in contrasto con il razionale, così come lasciano intendere le già citate linee guida, laddove si legge come una volta persa coscienza bisogna attivarsi con le manovre di rianimazione cardio-polmonare e ciò in maniera tale da poter assicurare al paziente quantomeno un minimo di circolazione e di ventilazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Detta manovra è anch'essa inserita nel programma di aggiornamento e formazione del personale scolastico. Non aver sottoposto il bambino a detta ultima procedura ha contribuito ad anticiparne l'exitus. Da quanto sopra emerge che, il personale scolastico, assolutamente non mise a frutto adeguatamente l'aggiornamento e la formazione avuta, tant'è che si mosse in maniera inefficace nel portare soccorso al bambino non rimuovendo lo stato di ipossia instauratosi a causa del bolo alimentare incastratosi nell'aditus laringeo il cui maggior effetto lo si ebbe a livello miocardico con un'aritmia sfociata in arresto cardiaco perché instauratasi su una cardiomiopatia ipertrofica”.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Peraltro, il CTU, pur riconoscendo che le cause del decesso del piccolo Per_3
vadano ricercate in una serie di fattori concomitanti e concausali tra loro,
[...] esclude categoricamente l'ipotesi avanzata dalle parti convenute che l'unico fattore scatenante dell'evento morte sia stata la cardiopatia ipertrofica: “di fatto la storia anamnestica del piccolo , depone per una cardiopatia in verità asintomatica fino Per_3 al momento dell'accidente accorsogli in data 19/3/2013 e quindi per detto motivo da inquadrare tra le patologie a buona prognosi fino a prova contraria (vedi bibliografia).
In definitiva l'ipertrofia miocardica ebbe un ruolo nella eziopatogenesi dell'exitus valutabile nell'ordine del 40%. Ciò trova conferma anche considerato che, così come evidenzia il prof. il processo degenerativo delle cellule miocardiche, Per_8 riscontrato anche all'esame anatomopatologico (anisocitosi ed anisonucleosi), aveva reso il miocardio del piccolo più sensibile anche alle minime variazioni ipossiche, avutesi con l'ostruzione delle vie aeree, e che in definitiva furono la effettiva causa dello scatenarsi dell'aritmia che portò il piccolo a morte”. Persona_3
In conclusione, poi, il consulente statuisce come il corpo occludente, che determinò l'ostruzione delle vie aeree, “assume un ruolo nell'exitus del bambino riconducibile ad una percentuale del 30%”, mentre, l'assistenza errata e lacunosa, sia per le sbagliate manovre di disostruzione sia nell'aver lasciato il piccolo prive delle manovre di rianimazione, lo portò “a perdere delle chances di sopravvivenza valutabili nell'ordine del 30%”.
Orbene, deve ritenersi acclarata la responsabilità civile del convenuto CP_1
(e non anche dell' che difetta di legittimazione passiva per i comportamenti CP_3 negligenti posti in essere dal personale statale in servizio) nella percentuale del 60%, mentre, il restante 40% va ricondotto alla patologia cardiaca di cui era affetto inconsapevolmente il minore”.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto esclusivamente il danno parentale – mancando qualsiasi prova del danno biologico subito dagli attori – liquidato in base alle tabelle del
Tribunale di Roma) e quello patrimoniale (liquidato forfettariamente in € 2.000); ha quindi ridotto il risarcimento così calcolato al 60%, condannando il al CP_1 pagamento delle somme sopra indicate e la compagnia assicuratrice e tenere indenne il
. CP_1
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
16/6/2020, e , deducendo che: Parte_1 Parte_2
- il Tribunale aveva erroneamente attribuito un'incidenza causale del 40% alla cardiopatia ipertrofica da cui era affetto il minore;
in realtà il risarcimento avrebbe dovuto essere riconosciuto al 100%, dal momento che la situazione di ipossia avrebbe determinato la morte anche in soggetti del tutto sani;
peraltro se non vi fosse stato il soffocamento da bolo alimentare la patologia avrebbe continuato ad essere asintomatica;
- il Tribunale non aveva considerato che l'inerzia e l'impreparazione del personale scolastico aveva azzerato ogni possibilità di salvezza del minore;
sarebbe stato infatti necessario attivarsi immediatamente e porre in essere la manovra di CH che consiste nel comprimere, cingendo da dietro la vittima con le braccia nella zona tra lo sterno e l'ombelico e nel dare una serie di rapide e profonde spinte verso l'alto; inoltre una volta che la vittima era divenuta incosciente era necessario che quest'ultima venisse posta in posizione supina e che le venissero praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dei soccorsi;
dalle dichiarazioni dei testi risultava invece che vennero dati al piccolo dei colpi dietro la schiena e che al più la manovra di CH venne praticata una sola volta (dichiarazioni dei testi , e ); inoltre Per_4 CP_6 Testimone_1 Tes_2 il personale scolastico lasciò il bambino venisse portato in ospedale da persone estranee alla scuola senza attendere il personale del 118 che avrebbe potuto porre in essere le manovre appropriate;
Hanno rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “1) Accogliere integralmente il proposto appello e per l'effetto riformare, come sopra specificato, la sentenza n°
11427/2019, resa in data 27/12/2019, dal Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Sorrentino, nel giudizio R.g. 26190/2014.
2) Ritenere e dichiararsi, in riforma della appellata sentenza, meritevoli di accoglimento le censure rappresentate nel presente atto, e pertanto fondati i vizi di cui è connotata la sentenza di 1° grado, e pertanto riformare parzialmente l'impugnata sentenza.
3) Dichiarare la responsabilità del Controparte_9
, in persona del Ministro p.t., in ordine al sinistro occorso il 19.03.2013 al
[...] minore . Persona_3
4) Per l'effetto, condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli appellanti, della somma così come individuata dal Giudice di primo grado (€ 853.182,9),
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
da riconoscersi al 100% in favore degli appellanti, al netto dell'importo di cui sono già stati risarciti (€ 513.109,74) a definizione del primo grado di giudizio, e pertanto, condannare il al pagamento del residuo importo di € 341.273,16 oltre interessi CP_9 nella misura legale a partire dalla data del sinistro 19.03.2013 e oltre rivalutazione secondo indici Istat.
5) Condannare parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Si sono costituiti, con comparsa depositata il 6/11/2020 il e l' CP_1 [...]
eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva del secondo, mero organo del . Quanto al merito, hanno CP_1 dedotto l'infondatezza dell'appello principale ed hanno proposto, anzi, appello incidentale volto ad escludere qualsiasi responsabilità del , essendo la morte del CP_1 minore addebitabile esclusivamente alla patologia del minore, come risultava tanto dagli accertamenti svolti nell'ambito del processo penale (conclusosi con l'archiviazione) quanto dalle conclusioni dei CCTTPP, i quali avevano evidenziato che “il piccolo
, nel mentre era intento a mangiare, subiva un'aritmia cardiaca per le Per_3 particolari alterazioni del miocardio in soggetto portatore di cardiomiopatia ipertrofica del ventricolo sinistro con conseguente edema polmonare ed exitus”. In ogni caso, anche ove l'ingestione del pasto avesse avuto un'incidenza causale nessuna responsabilità poteva essere addebitato al personale della scuola, dal momento che la distribuzione dei pasti era a cura di una ditta che vi provvedeva per conto del e che la Controparte_10 mozzarella era stata tagliata in pezzettini piccolissimi come dichiarato dalla teste CP_6
Inoltre, anche dalle risultanze del procedimento penale, emergeva che il
[...] personale scolastico aveva provveduto a svolgere adeguatamente gli interventi di soccorso.
Evidenziavano ancora che il Tribunale aveva riconosciuto agli attori, che si erano costituiti in qualità di eredi di il danno parentale, cioè iure proprio, in Persona_3 realtà mai richiesto e che, al più, l'incidenza causale dei fattori differenti dalla patologia pregressa andava determinata nel 10%. Hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Corte respingere l'avverso appello perché infondato. Voglia la stessa
Corte accogliere l'appello incidentale qui proposto dall'amministrazione avverso le parti impugnate della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11427-2019 e per i motivi come sopra
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
articolati, con conseguente riforma della sentenza e rigetto integrale della domanda di parte attrice per inammissibilità ed infondatezza, o, in subordine, con riconoscimento della corresponsabilità dell'amministrazione nei limiti complessivi del 10%;in subordine, nel caso di denegato accoglimento dell'avverso appello, dichiarare la manleva della compagnia assicurativa e, in caso di accertamento di Controparte_11 responsabilità dell'amm.ne, disporre che la compagnia assicurativa venga condannata al posto o solidamente a quest'ultima, o comunque, in caso di condanna dell'amm.ne, venga condannata a rimborsare all'amm.ne l'intera sorte cui fosse condannata, in ottemperanza alla garanzia prestata. Con vittoria di spese e compensi di causa. Si allegano in copia conforme la sentenza appellata e in copia l'intera produzione di primo grado”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 24/11/2020, la che ha Controparte_4 dedotto l'infondatezza dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale articolato in quattro motivi con i quali ha rappresentato che:
- il Tribunale non aveva tenuto conto del decreto di archiviazione del GIP e delle osservazioni dei CCTTPP, dai quali risultava che la causa della morte era da individuale esclusivamente nella patologia pregressa;
- l'occlusione dovuta al bolo alimentare aveva avuto un ruolo meramente occasionale, sicché l'incidenza causale doveva essere ridotta al più al 10-15%;
- il Tribunale non aveva motivato in ordine alle ragioni che l'avevano indotto ad applicare le tabelle del Tribunale di Roma anziché quelle del Tribunale di Milano per la liquidazione dei danni;
- la garanzia assicurativa non si estendeva alla fattispecie de qua dal momento che l'Istituto scolastico non era committente del servizio di refezione, giacché il servizio era erogato dal che lo aveva appaltato alla su tale questione Controparte_10 CP_12 sollevata già nel giudizio di primo grado il Tribunale non si era pronunciato.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) Accogliere il primo motivo d'appello e preliminarmente, disporsi il prosieguo istruttorio e dunque per l'effetto:-
a) convocarsi a chiarimenti il CTU dott. sui rilievi innanzi Persona_9 evidenziati ovvero nominarsi altro Autorevole CTU in sua sostituzione;
-
b) disporsi ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione del tabulato telefonico presso il gestore telefonico FASTWEB relativo all'ISTITUTO utente e al giorno dell'evento.-
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2) Accogliere il primo motivo d'appello e, previo espletamento di idoneo prosieguo istruttorio in riforma della sentenza di prime cure, rigettare la domanda attorea, con ogni conseguenziale statuizione;
-
3) In via subordinata, accogliere il secondo motivo di appello incidentale proposto da
e riformare la sentenza di prime cure, procedendo ad una graduazione Controparte_4 della responsabilità in funzione dell'incidenza eziologica dei fattori concomitanti e concausali in relazione all'exitus e dell'imputabilità della colpa;
-
4) In via gradata, accogliere il terzo motivo di appello incidentale proposto da CP_4
e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, liquidare l'eventuale danno
[...] con applicazione delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio presso il Tribunale di
MILANO;-
5) In via ulteriormente gradata, accogliere il quarto motivo di appello incidentale proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, Controparte_4 accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità, e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di manleva nei confronti di e rigettarla con ogni conseguenziale statuizione;
- Controparte_4
6) In ogni caso, accogliere i motivi di appello incidentale proposto da e Controparte_4 per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate da in primo grado, da intendersi qui per ripetute e Controparte_4 trascritte, con ogni conseguenza di Legge e comunque accertare e dichiarare
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità, e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello principale e dei motivi di gravame proposti dagli appellanti e in proprio e n.q., Parte_1 Parte_2
e rigettarli con ogni conseguenza di Legge;
-
7) In accoglimento dei motivi di gravame, ordinare la restituzione a Controparte_4 delle somme già versate in esecuzione della sentenza di prime cure, con interessi e rivalutazione come per Legge dalla data del pagamento alla restituzione, con ogni conseguenza di Legge;
-
8) Vittoria di spese e competenze giudiziali, del doppio grado di giudizio, con aggravio di spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per Legge, su queste ultime, con attribuzione a favore del sottoscritto avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge da porsi a carico di chi di ragione;
-
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
9) In ogni caso decidere secondo Giustizia - ma iuxta probata ac alligata - sull'an debeatur, sul quantum e sulle spese di lite;
-
10) Emettere ogni altro provvedimento di rito e/o di ragione.-
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 22.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che l'Istituto scolastico ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
la questione è del tutto irrilevante, giacché lo stesso ha affermato (correttamente) di non avere autonoma personalità, costituendo articolazione del che è comunque parte in causa. In ogni caso il Tribunale ha emesso la CP_1 pronuncia di condanna solo nei confronti di quest'ultimo e l'appellante (che pure ha citato l'istituto) ha comunque rivolto le proprie domande esclusivamente nei confronti del
. CP_1
2.1 Passando all'esame del merito, occorre innanzi tutto osservare che nel caso in cui l'allievo abbia cagionato un danno a se stesso mentre si trovava a scuola, non opera l'art. 2048 c.c. (Cass. SS.UU. 9346/2002), bensì l'art. 1218 c.c. (Cass. 2413/2014; Cass.
3695/2016); tale considerazione, tuttavia, non modifica la ripartizione dell'onere probatorio, restando a carico della parte che chiede il risarcimento l'onere di dimostrare che il danno si è verificato mentre l'allievo era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico e alla scuola o, meglio, al quello di dimostrare che il danno (e quindi CP_1
l'inadempimento all'obbligo di vigilanza) è stato causato da un fatto a sé non imputabile.
2.2 Ciò posto, occorre esaminare la questione – che costituisce oggetto tanto dell'appello principale, quanto di quelli incidentali – del nesso di causalità.
A tal fine devono applicarsi i principi ormai consolidati in materia.
E così, in presenza di una pluralità di cause, deve necessariamente farsi ricorso al principio di equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p., in forza del quale se l'evento dannoso è conseguenza di diverse azioni od omissioni deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale (Cass. 10719/2000; Cass. 13400/2007). Il rigore di tale principio deve essere temperato, ovviamente, in base al principio della causalità efficiente contenuto nel secondo comma della medesima norma;
infatti, “in presenza di un evento
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
dannoso, tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota. A questa regola fa eccezione il principio di causalità efficiente, di cui al capoverso dell'art. 41 cod. pen., secondo cui la causa, sempre che abbia le caratteristiche della prossimità o sopravvenienza rispetto alle altre cause e sia sufficiente da sola a produrre l'evento, esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni” (Cass. 7467/1987; nello stesso senso cfr., ex multis, Cass. 27168/2006; Cass. 25028/2008).
Occorre altresì tener presente, circostanza che è stata del tutto trascurata nel processo di primo grado, che, quando l'evento dannoso sia frutto della concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati causato anche da eventi naturali (cfr. ex multis Cass. 27524/2017;
Cass. 13037/2023; con specifico riguardo al danno parentale cfr. Cass. 6122/2023). In altri termini, quando il fatto illecito concorre non con un'altra azione imputabile alla vittima ad un soggetto terzo, bensì con un fatto naturale, l'autore dell'illecito risponde interamente dell'evento dannoso. Deve aggiungersi che, se con riguardo al danno biologico la giurisprudenza ha riconosciuto che il concorso di cause naturali può rilevare quanto meno sotto il profilo del risarcimento - in quanto il danno va determinato nella differenza tra l'invalidità complessivamente risultante a seguito del sinistro e lo stato patologico pregresso - lo stesso non avviene per il danno parentale. Infatti, “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non può tenersi conto, a differenza che nella quantificazione del pregiudizio alla salute, delle pregresse menomazioni concorrenti da cui era affetta la vittima, essendo le stesse del tutto irrilevanti rispetto alle conseguenze dannose derivanti ai suoi congiunti dall'illecito” (Cass. 22724/2022).
Tale principio appare ancor più rilevante nel caso di specie in cui la patologia pregressa da cui era affetto il minore neppure era nota ai genitori, non essendosi mai manifestata in precedenza.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, appare assai meno significativa la questione, posta a fondamento degli appelli incidentali, relativa all'entità dell'incidenza causale del soffocamento da bolo alimentare e della mancanza di adeguati soccorsi,
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
giacché se questi hanno avuto una qualsiasi incidenza causale, il deve CP_1 rispondere per intero dei danni.
Nel caso di specie, è in realtà assai difficile affermare che la patologia pregressa
(cardiomiopatia ipertrofica) sia stata la sola causa del decesso del bambino. Secondo il consulente del Pubblico Ministero (Dr. ) nel procedimento penale Persona_10
(conclusosi con l'archiviazione), sarebbe stata esclusivamente la grave aritmia cardiaca provocata della cardiomiopatia ipertrofica del ventricolo sinistro che avrebbe colpito il minore mentre era intento a mangiare, la causa all'edema polmonare e dell'exitus. In tale situazione, ad avviso del consulente del P.M., il soffocamento avrebbe avuto al più un ruolo di mera occasione che si sarebbe potuto risolvere con un colpo di tosse di natura riflessa, ma che in un soggetto con tale patologia, avrebbe scatenato la grave aritmia che ha condotto alla morte del bambino.
Anche alla luce di quanto esposto dal consulente del P.M. non è quindi possibile escludere del tutto l'efficienza causale del soffocamento in relazione all'evento morte.
Ciò posto, appare comunque più convincente quanto affermato dal CTU Dr.
nel corso del processo di primo grado. Persona_9
Ed infatti quest'ultimo ha evidenziato che proprio l'ipossia può aver scatenato l'aritmia cardiaca che ha condotto al decesso del bambino “è scientificamente provato come l'ipossia mantenuta per diversi minuti, inneschi sempre e comunque una serie di alterazioni metaboliche a livello del tessuto miocardico, che portano all'insorgenza di aritmie cardiache e ciò anche in cuori organicamente integri. Ragione per cui se intervenute su una muscolatura cardiaca patologicamente ipertrofica, così come era quella del piccolo , possono aver dato luogo ad aritmia di maggiore Persona_3 efficacia fino all'arresto cardiaco.
In poche parole, atteso che il bambino era affetto da un'ipertrofia cardiaca quantunque asintomatica, l'arresto cardiaco può essere sopraggiunto con l'ipossia procurata dall'ostruzione da bolo alimentare, pertanto quest'ultima va intesa quale condizione concausale, necessaria nel determinismo dell'exitus.
Parimenti possiamo dire che laddove non vi fosse stata l'accidentale ipossia da bolo alimentare verosimilmente il bambino avrebbe continuato a non avere segni e sintomi cardiologici ne verosimilmente l'exitus”.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Appare assai meno verosimile l'ipotesi formulata da e cioè che, mentre CP_13 il piccolo mangiava, sia sopraggiunta una morte cardiaca improvvisa, Persona_3 ricollegata alla patologia da cui era affetto, in maniera del tutto autonoma dal soffocamento. Ciò per due ordini di motivi. Innanzi tutto, in quanto il CTU ha avuto modo di contestare motivatamente tali affermazioni osservando che i CCTTPP “nel portare il lavoro bibliografico: “A novel clinical risk prediction model for sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy (HCM risk-SCD)” a firma di et al. come testo CP_14 di riferimento motivante le proprie considerazioni sulla benignità e sulla percentuale di sopravvivenza dei soggetti affetti da cardiomiopatia ipertrofica, i CCTTPP non solo portano un lavoro assolutamente inappropriato al caso in specie, ma addirittura portano
a fuorviare le conclusioni cui tendono gli autori e che in verità sono assolutamente dissimili da quelle cui indirizzano i Consulenti di parte nelle proprie note.
Detto lavoro bibliografico è, come dicevamo, inappropriato perché porta per riferimento un campione di studio assolutamente dissimile da quello pediatrico, infatti il range dell'età tiene conto di una popolazione di soggetti definita dagli autori “Only adult patients (≥16 years of age) with no prior ventricular fibrillation or sustained ventricular tachycardia were studied” , il che significa, lo si ribadisce, che il campione di studio e di riferimento preso in esame dai CCTTPP per portare la loro tesi di prognosi infausta per la patologia cardiaca ipertrofica, è assolutamente inadeguato ad essere confrontato con il caso avendo questi solo 5 anni di età. Per_3
Alla lettura delle note, è chiaro l'intento dei CCTTPP di riportare a ritenere la presenza di un alto di rischio di morte improvvisa legata all'ipertrofia cardiaca diagnosticata in sede autoptica. Essi quindi nell'intento di fare ciò si riportano agli 8 fattori predittivi di rischio citati nel lavoro bibliografico di cui sopra, ritenendoli adattabili alla condizione in cui era il piccolo prima del suo exitus.. I fattori di riferimento citati nel lavoro sono:
“1 - Age (years) - età,
2 - Maximal wall thickness (mm) - spessore di parete in mm,
3- Fractional shortening (%) – frazione di eiezione ,
4 - Left atrial diameter (mm) – diametro dell'atrio sinistro
5 – Left ventricular outflow gradient (mmHg) – gradiente di pressione ventricolare
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 14 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
sinistra,
6 - Family history of sudden cardiac death – storia familiare di morte cardiaca improvvisa,
7 - Non-sustained ventricular tachicardia – tachicardia ventricolare non sostenuta,
8 - Unexplained syncope – sincope inspiegabile”
Orbene ciò non corrisponde al vero perché dei citati fattori solo uno, vale a dire lo spessore di parete ventricolare citato al punto 2-, è adattabile al caso , il che Per_3 in termini pratici significa che il bambino aveva un rischio predittivo di morte cardiaca improvvisa bassissimo ancorché ininfluente ai fini prognostici.
Da quanto sopra l'invito formulato dai Consulenti di parte a considerare la patologia cardiaca (da cui risultava affetto il bambino all'esame autoptico) a prognosi tutt'altro che benigna, va disatteso.
In merito poi ai fattori 3, 4, 5, 7 nel caso in specie questi non sono mai stati accertati nel bambino che peraltro non aveva mai avuto alcuna sintomatologia di tipo cardiologico (dispnea, palpitazioni, extrasistolie, ecc) cosa che diversamente vi sarebbe stata nel caso in cui fosse stato effettivamente portatore dei parametri testè elencati.
In merito ancora ai rimanenti fattori 6 e 8 anch'essi sono da escludere non essendovene positività nell'anamnesi (ci si riferisce ai fattori di positività per storia familiare di morte improvvisa e/o da sincope inspiegabile).
In merito poi al già citato punto 1, si ribadisce che il fattore età cui fanno riferimento i citati CCTTPP non può essere preso in considerazione atteso che il lavoro scientifico cui fanno riferimento i Colleghi di parte convenuta si riferisce ad una platea di giovani adulti con età maggiore o uguale ai sedici anni.
Ancora va fatto rilevare come i CCTTPP e intendano Per_8 CP_15 ricondurre l'exitus ad una occasionalità di eventi piuttosto che ad una concausalità dei fattori determinanti il decesso del piccolo.
Il punto di vista dello scrivente CTU viene avallato ed avvalorato da elementi emersi dallo studio e quindi dalla conoscenza acquisita dei fatti e che portano a considerare inequivocabilmente una multifattorialità di elementi ben distinti da loro intervenuti in uno stesso lasso di tempo e pertanto concausali oltre che sinergici nel portare il bimbo ad exitus.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 15 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Ne consegue ancora una volta che l'ipotesi di occasionalità cui fanno riferimento
i CCTTPP, non è di per sé un elemento sufficientemente valido a far passare in secondo piano il ruolo scatenante l'evento morte avuto dalla concausalità tra l'ipossia da ostruzione delle vie aeree (determinata dal bolo alimentare), l'inadeguato soccorso portato al piccolo dal personale scolastico e la cardiopatia ipertrofica silente in vita ed emersa all'autopsia.
Va ancora rappresentato, a sostegno del concetto di benignità di malattia da noi attribuito alla cardiopatia ipertrofica di cui era portatore il bambino, come spesso un quadro anatomo-patologico microscopico grave possa non trovare un analogo riscontro nei sintomi mostrati dal soggetto portatore della descritta patologia.
Quanto sopra, rapportato al caso in specie, ci porta a dire che non esistono elementi anamnestici e/o di obiettività clinica utili e validi a sostenere che per il bambino vi era in essere una prognosi infausta legata alla cardiopatia ipertrofica. E'un dato di fatto che il bambino, seppure portatore di un'alterazione tissutale miocardica, conduceva una vita normale e senza alcun sintomo di malattia cardiologica.
E' sostenibile ed incontrovertibile l'ipotesi che vede quale fattore causale e concausale dell'exitus l'intervento di una ipossia “occasionale” da ostruzione delle vie aeree, questa verosimilmente provocava l'insorgenza di una aritmia cardiaca che, intervenuta su un cuore ipertrofico, non aveva difficoltà a provocarne l'arresto.
Sul bambino ormai in arresto cardiaco non intervenivano fattori esterni efficaci nel recupero cardio-respiratorio, in poche parole i primi soccorritori non erano in grado di rimuovere la causa obliterante delle vie aeree ma soprattutto di portare una seppur minima manovra di rianimazione.
Sulla base di dette considerazioni si riconferma tutto quanto già scritto nella bozza peritale e che ci vede propensi a riconoscere in ordine alla responsabilità dell'exitus una percentuale del 30% da ricondurre al fattore ostruente le vie aeree ed una ulteriore percentuale del 30% all'inefficace intervento rianimatorio”.
A fronte di tali considerazioni gli appellanti incidentali non hanno aggiunto nulla alle critiche svolte dai CCTTPP della compagnia assicuratrice che però sono già state confutate dalle precedenti osservazioni del CTU che la Corte condivide.
In ogni caso la ricostruzione dei CCTTPP appare poco convincente anche sotto un profilo logico. A loro avviso l'ipossia il soffocamento non avrebbe avuto alcun ruolo,
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 16 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
giacché sarebbe stata la morte cardiaca improvvisa ,sopraggiunta mentre il bambino mangiava a determinarne l'exitus. Tale affermazione appare però in contrasto con quanto riportato dai testi:
- “(…) Ricordo che durante il pasto iniziò ad allontanarsi dalla Persona_3 sua postazione e si diresse verso di me. Io supposi che egli avesse sete e volesse dell'acqua, ma notai che teneva la bocca aperta stringendosi entrambe le mani alla gola senza proferire parola. Gli chiesi cosa gli fosse accaduto senza ricevere risposta. Supposi che si stesse soffocando con un boccone e iniziai a dargli dei colpi lievi sulla schiena per favorirne la deglutizione o l'espulsione, ma quando guardai all'interno del suo cavo orale non rinvenni alcuna ostruzione (…)” (cfr. dichiarazioni del teste Per_4
);
[...]
- “(…) serbo il ricordo della sensazione che provai quando rivolsi lo sguardo verso
l'alunno il cui aspetto mi fece pensare che egli avesse difficoltà nella respirazione. Non rammento tuttavia quali segnali esteriori di dispnea ebbi modo di osservare. (…)” (cfr. dichiarazioni della teste ); Testimone_3
- “(…) La maestra affermò che il suo piccolo allievo stava soffocando e invocava aiuto per farsi sostituire nella sorveglianza della scolaresca, dovendo ella praticare all'infermo una manovra di disostruzione. Preciso che il piccolo era solito manifestare difficoltà a deglutire i pasti, durante i quali era capitato più volte che egli rimettesse il cibo insieme a muchi. Aveva infatti difficoltà respiratorie” (cfr. dichiarazioni della teste
). Testimone_4
È evidente quindi che appare del tutto inverosimile quanto sostenuto dai CCTTPP
e dagli appellanti incidentali e cioè che la morte cardiaca improvvisa sia sopraggiunta casualmente mentre il bambino mangiava;
sembra invece che l'aritmia cardiaca sia stata provocata dal soffocamento, dal momento che il bambino chiedeva aiuto perché stava soffocando. Del resto tale conclusione trova conferma in quanto riportato nella cartella clinica nella quale si legge che il piccolo presentava “cianosi diffusa” e che vi era “sulla glottide presenza di bolo alimentare (verisimilmente mozzarella) completamente occludente l'aditus laringeo”; e francamente davvero non si comprende come, alla luce di tali numerosi elementi che depongono in senso contrario, il consulente del P.M. possa in un primo momento sostenere che tale occlusione riscontrata dai medici ospedalieri “è solo una coincidenza (cioè una circostanza di luogo e di tempo indifferente alla messa in
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 17 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
azione della causa ed alla produzione dell'evento)” – considerazione che sembra in contrasto con la logica prima ancora che con la scienza medica – salvo, qualche rigo dopo, precisare che non è possibile comunque escludere “un ruolo occasionale (circostanza che favorisce la messa in azione della causa) del bolo alimentare nel decesso del piccolo
”. Per_3
Del resto, anche i CCTTPP, ammettono che l'occlusione potrebbe avere avuto un'incidenza causale del 10 – 15% circostanza, per quanto sopra esposto, sufficiente a consentire di ritenere che il debba rispondere di tutti i danni. Per mero scrupolo CP_1 si osserva che tale percentuale non appare condivisibile, dal momento che quando il bambino giunse al pronto soccorso le vie respiratorie non erano libere, sicché non può escludersi che, in assenza della patologia pregressa, pur ammettendo che il bambino riuscisse a sopravvivere più a lungo, lo stesso non decedesse ugualmente.
2.3 Le considerazioni svolte e la presenza di materiale alimentare che dopo la morte ancora occludeva le vie respiratorie inducono a ritenere, quanto meno in base al principio del “più probabile che non” (Cass. SS.UU. 576/2008) che il soffocamento – avvenuto mentre si trovava a scuola ed era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico - costituisca una delle cause che ha condotto al decesso del bambino. Occorre quindi verificare se tale evento si sia verificato per fatto non imputabile al predetto personale.
In ordine all'adeguatezza dei soccorsi prestati deve osservarsi che, in base all'art. 1218 c.c. l'onere probatorio grava sul e non risulta che lo stesso vi abbia CP_1 adempiuto. Sul punto è sufficiente osservare che, secondo il teste che Persona_6 sopraggiunse a seguito delle urla per portare il bambino in ospedale, al suo arrivo il bambino era da solo con “il viso sull'impiantito su cui poggiava con il distretto frontale della faccia (…)”. La maestra , che pure aveva conseguito l'attestato Persona_4 di superamento del corso di base di primo soccorso, ha dichiarato genericamente (senza specificare cioè quante volte) di aver praticato la manovra di CH, di aver dato inizialmente dei colpi lievi sulla schiena del bambino e poi di essere stata presa dallo sgomento e di aver chiamato aiuto. La teste ha dichiarato di aver messo Controparte_6 una mano in bocca al bambino per rimuovere eventuale cibo;
ha affermato poi che al bambino piegato in avanti vennero dati prima dei colpi dietro la schiena e poi venne praticata la manovra di CH. La teste ha dichiarato di aver visto Testimone_5
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 18 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
addirittura il bambino fuori dall'aula in cui si trovava che si reggeva in piedi da solo, accompagnato dalla maestra che le disse di aver praticato le manovre di primo Per_4 soccorso di cui non riferì la natura. La teste ha dichiarato di aver Testimone_4 visto la maestra intenta ad eseguire la manovra di CH;
ha specificato però Per_4 che il bambino “non presentava segni visibili di malore”. Insomma, dalle dichiarazioni, non tutte tra loro compatibili, non sembra possa dedursi che siano stati prestati al bambino soccorsi appropriati, sicché anche sotto tale aspetto non possono che condividersi le osservazioni del CTU riportate anche nella sentenza d primo grado.
In definitiva, deve concludersi che il soffocamento è stato certamente causa del decesso – senza che rilevi accertare in che misura abbia inciso – e che non è stato dimostrato che tale soffocamento avvenne per causa non imputabile al personale scolastico, dal momento che non è stato provato che il predetto personale apprestò tempestivamente tutti i soccorsi del caso.
Consegue da quanto fin qui esposto, che il deve rispondere per intero CP_1 dei danni cagionati al piccolo , sicché sotto tale profilo va accolto Persona_3
l'appello principale (mentre vanno rigettati i motivi di appello incidentale relativi alla questione del nesso di causalità).
3.1 Prima di procedere all'individuazione del risarcimento occorre esaminare i motivi di appello incidentale che proprio tale aspetto riguardano.
In particolare, il ha osservato che gli odierni appellanti principali non CP_1 avrebbero mai richiesto il danno parentale, ma solo, iure hereditario, quello biologico spettante al bambino. In realtà così non è, giacché se è vero che nell'intestazione dell'atto essi si definiscono “eredi superstiti del minore ”, specificano poi Persona_3 nell'atto di citazione (pagg. 9 e ss.) che richiedono il danno parentale (oltre a quello biologico, non riconosciuto dal Tribunale ed a quello patrimoniale), indicando anche i criteri di calcolo;
pertanto, il Tribunale ha correttamente individuato l'oggetto della domanda.
3.2 Quanto al motivo di appello della compagnia assicuratrice relativo all'impiego delle tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno parentale, deve osservarsi che la giurisprudenza dalla stessa riportata – secondo la quale andrebbero utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano, salva la possibilità di fare riferimento ad altre tabelle con opportuna motivazione – si riferisce al danno biologico. In ordine al danno
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 19 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
cd. parentale la S.C. ha affermato che è sufficiente fare riferimento a tabelle che prevedano un sistema di liquidazione a punti che tenga conto delle circostanze rilevanti quali l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza (Cass.
5948/2023), salva la possibilità di discostarsi da tali criteri e di procedere a liquidazione equitativa, motivando opportunamente, ove l'eccezionalità del caso lo richieda (Cass.
26300/2021; Cass. 10579/2021). Nel caso di specie il Tribunale ha utilizzato le Tabelle del Tribunale di Roma ed ha riportato in sentenza i criteri seguiti per la determinazione del risarcimento (valore del punto base, numero di punti riconosciuti per ciascuno dei seguenti parametri: grado di parentela, età della vittima, età del congiunto, convivenza); sicché anche tale motivo di appello incidentale è infondato.
3.3 In riforma parziale della sentenza di primo grado, deve quindi essere riconosciuto in misura integrale il risarcimento calcolato dal Tribunale per gli odierni appellanti principali, non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado con riguardo al quantum del risarcimento. Deve solo precisarsi che, per Parte_1
e lo stesso, determinato in € 323.621,10 ciascuno, va contenuto nel Parte_2 limite di € 310.365 ciascuno, come indicato nella domanda contenuta nell'atto di citazione, giacché diversamente si incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione.
Pertanto, il va condannato al pagamento di: Controparte_1
- € 310.365 a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di Parte_1
;
[...]
- € 310.365 a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di
[...]
; Parte_2
- € 205.940,70 a titolo di risarcimento del danno parentale subito da Persona_1
rappresentato da e , genitori esercenti
[...] Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale;
- € 2.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali in favore di Parte_1
e .
[...] Parte_2
Su tali importi, devalutati alla data del sinistro (19/3/2013) in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), e via via rivalutati in base ai medesimi indici, vanno altresì riconosciuti di anno in anno gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. secondo i principi indicati dalla S.C. (cfr. Cass. SS.UU.
1712/1995 e giurisprudenza successiva conforme), come già disposto dal Tribunale.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 20 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
4. Rimane infine da esaminare l'ultimo motivo formulato dalla Controparte_4 in ordine all'estensione della garanzia assicurativa onde verificare se la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato quest'ultima a manlevare il possa essere CP_1 confermata.
Il contratto prevede che “1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (a modifica dell'art. 13/a delle norme di polizza) L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni) e danni materiali (distruzione e/o danneggiamenti di cose) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le attività organizzate dall'Istituto Scolastico Contraente (…).
2) ESTENSIONI DI GARANZIA. A titolo esemplificativo e non esaustivo
l'assicurazione si estende – ai rischi derivanti dall'esercizio e/o gestione di mense, compresi i danni derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande avariate;
qualora tale servizio sia affidato ad altri soggetti la garanzia è valida per il rischio della committenza”.
Nel caso di specie il committente, con riguardo al servizio mensa, è il e CP_10 dunque il contratto, ad avviso dell'appellante incidentale, non potrebbe coprire anche i rischi derivanti dall'attività di refezione.
In realtà è fin troppo facile replicare che la clausola in questione si riferisce solo ai casi in cui il danno è derivato da caratteristiche del cibo (ad esempio, per avvelenamento) ovvero da comportamenti del personale dell'impresa che si occupa della somministrazione dei pasti;
nel caso in esame però la responsabilità su cui si fonda la condanna è propria del e dunque opera la garanzia assicurativa. CP_1
Pertanto, anche l'ultimo motivo di appello incidentale formulato dalla CP_4
è infondato, con la conseguenza che va confermata la condanna della
[...] CP_4
contenuta nella sentenza di primo grado, a rimborsare al le somme che
[...] CP_1 quest'ultimo ha versato o verserà agli odierni appellanti principali per effetto della presente sentenza, ivi comprese quelle a titolo di spese di lite.
5. All'accoglimento dell'appello principale consegue la condanna del e CP_1 dell' in solido tra loro al pagamento in favore di e Controparte_4 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi - in base alle Parte_2
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 21 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 520.000 ed € 1.000.000 nei seguenti importi: processo di primo grado fase di studio: € 4.000
fase introduttiva: € 3.000
fase istruttoria: € 8.000
fase decisoria: € 8.000 processo di appello fase di studio: € 5.000
fase introduttiva: € 4.000
fase istruttoria: € 5.000
fase decisoria: € 10.000
La riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 per il difensore che assiste due parti aventi la medesima posizione processuale e l'aumento previsto dal comma 2 della stessa norma si elidono a vicenda.
La soccombente anche nei confronti del (avendo Controparte_4 CP_1 richiesto di riconoscere l'inefficacia della garanzia), va condannata al pagamento delle spese entrambi i gradi di giudizio in favore di quest'ultimo da liquidarsi, secondo i parametri sopra indicati nei seguenti importi: processo di primo grado fase di studio: € 2.500
fase introduttiva: € 1.600
fase istruttoria: € 6.800
fase decisoria: € 4.200 processo di appello fase di studio: € 2.900
fase introduttiva: € 1.700
fase istruttoria: € 3.900
fase decisoria: € 4.800
Vanno definitivamente poste a carico del e dell' in CP_1 Controparte_4 solido tra loro, limitatamente ai rapporti tra le parti, le spese di CTU.
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 22 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto delle rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentali proposti avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli n. 11427/2019 del 23-
27/12/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello principale, rigetta quelli incidentali e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il al Controparte_1 pagamento degli importi così rideterminati:
- € 310.365 a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di Parte_1
;
[...]
- € 310.365 a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di
[...]
; Parte_2
- € 205.940,70 a titolo di risarcimento del danno parentale subito da Persona_1
rappresentato da e , genitori
[...] Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale;
- € 2.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali in favore di Parte_1
e ;
[...] Parte_2 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. da calcolarsi di anno in anno sui predetti importi devalutati alla data del 19/3/2013 e via via rivalutati con le modalità indicate in motivazione;
2. conferma l'impugnata sentenza in ordine alla statuizione sulla manleva;
3. condanna il e l in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, in favore di e , delle spese Parte_1 Parte_2 di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in €
23.000 per compenso professionale ed € 3.450 per spese generali e, per il processo di appello, in € 24.000 per compenso professionale ed € 3.600 per spese generali, con attribuzione al difensore, Avv. Nicola Montella;
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 23 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
4. condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_4 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il Controparte_1 processo di primo grado, in € 15.100 per compenso professionale ed € 2.265 per spese generali e, per il processo di appello, in € 13.300 per compenso professionale ed € 1.995 per spese generali;
5. pone definitivamente a carico del e dell' Controparte_1 CP_4
(limitatamente ai rapporti tra le parti) in solido tra loro, le spese di CTU;
[...]
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________
n. 1979/2020 r.g.a.c.c. 24