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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 20 GIUGNO 2025
N.R.G. 1144/2025
All'udienza del 20 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:34 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 28 Maggio 2025.
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Teresa Rositano, collegata tramite piattaforma teams unitamente all'avv.
Ludovica Zurzolo ai fini della pratica forense;
Per è presente l'avv. Maria Stella Pileio, per CP_1
delega dell'avv. A. Laganà;
Per è presente l'avv. Graziella Castrenze, CP_2
collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'Avv. Castrenze rileva che in ordine all'allegato n. 6, la notifica è avvenuta per irreperibilità assoluta, mediante deposito presso la Casa Comunale, per cui non è necessaria la cad, né rileva il tempo di affissione dell'avviso al Comune;
in ordine alle altre relate non vi
è stato un disconoscimento di firma, per cui l'eccezione
è solo generica;
per quanto riguarda l'allegato n. 9 lo stesso contiene l'elenco dei debiti sottesi. Infine per l'allegato n. 7 la seconda notifica, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente è andata a buon fine.
L'Avv. Rositano deduce che, in ogni caso, non vi è prova della notifica degli atti prodromici e per quanto riguarda l'allegato n. 9, ribadisce che non contiene i debiti per cui è causa.
I procuratori precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa ed infine danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:35, il G.O.P.
Alle ore 10:03,
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
2 Alle ore 15:45 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,49;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria D.
Romeo, all'udienza del 20/06/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1144/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
3 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Teresa Rositano, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Castrenze;
resistente
E
Controparte_4
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.
Adornato; resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento .
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:46 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249008917783000, notificata in data 13.3.2025, in relazione ai sottesi avvisi di addebito n. ri :
39420160001581040000 per l'importo di euro
1.396,22, n. 39420160004092646000, di euro
4 2.758,85 e n. 39420170003086512000, per l'importo di euro 172, 50, inerenti a contributi IVS e fissi di cui agli 2010 (39420170003086512000)/2015.
eccepiva la prescrizione del credito Parte_1
vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge CP_1
n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell CP_1 Controparte_3
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99.
Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per
5 prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi.
inoltre, deduceva il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Concessionario della Riscossione, la stessa non può essere accolta, in quanto, la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare occorre da atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla
Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sulla attività di
Riscossione azionata dall Controparte_3
a mezzo di notificazione di intimazione di
[...]
6 pagamento, impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del
Codice di Procedura Civile.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per
7 intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del
8 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_5
9 consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad CP_5
un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
10 Considerando a questo punto il caso di specie, va detto non vi è prova in atti della notifica degli AVA opposti per cui ai fini della decorrenza del termine prescrizionale si avrà riguardo all'annualità dei tributi, ovvero il 2010, portato dall'AVA N.
39420170003086512000 ed il 2015 di cui ai restanti
AVA opposti, conseguentemente da tali date decorre il termine prescrizionale.
Successivamente risulta pervenuto il seguente atto interruttivo: in data 21.01.2020 dell'avviso di intimazione n. 09420199009356289000 (all.5 e all.6), la cui notifica è avvenuta mediante deposito presso la
Casa Comunale, senza allegazione della successiva comunicazione di deposito, con conseguente nullità della stessa, come dedotto dal ricorrente. Ed, infatti, nel dettaglio, la notifica a mezzo posta di un atto giudiziario, in caso di irreperibilità del destinatario, prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale, successivamente, viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento (CAD) al destinatario, informandolo del deposito. La copia di questa raccomandata, con la relativa ricevuta di spedizione, deve essere allegata alla relata di notifica, insieme all'avviso di deposito affisso presso la casa comunale. Questo permette di dimostrare che il destinatario è stato informato del deposito dell'atto e che la notifica è stata completata secondo le procedure previste.
11 La mancata allegazione della CAD alla relata di notifica, in caso di notifica ex articolo 140 del codice di procedura civile, comporta la nullità della notificazione.
Quanto agli altri atti interruttivi, allegati da , gli CP_2
stessi sono pervenuti oltre il decorso del termine prescrizionale, conseguentemente appare superfluo, secondo il principio della “ ragione più liquida” affrontare le relative eccezioni sollevate dalla ricorrente.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di , compensate nei confronti di CP_2 CP_1
atteso, che, il decorso del termine prescrizionale è maturato per fatto imputabile al Concessionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domando e dichiara prescritto il credito oggetto di lite;
2) Condanna a rifondere in favore della CP_2
ricorrente le spese di lite, che, liquida in €. 886,00, oltre accessori come per legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palmi, lì 20 Giugno 2025.
12 Il G.O.P.
D. ssa Maria D. Romeo
13
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 20 GIUGNO 2025
N.R.G. 1144/2025
All'udienza del 20 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:34 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 28 Maggio 2025.
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Teresa Rositano, collegata tramite piattaforma teams unitamente all'avv.
Ludovica Zurzolo ai fini della pratica forense;
Per è presente l'avv. Maria Stella Pileio, per CP_1
delega dell'avv. A. Laganà;
Per è presente l'avv. Graziella Castrenze, CP_2
collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'Avv. Castrenze rileva che in ordine all'allegato n. 6, la notifica è avvenuta per irreperibilità assoluta, mediante deposito presso la Casa Comunale, per cui non è necessaria la cad, né rileva il tempo di affissione dell'avviso al Comune;
in ordine alle altre relate non vi
è stato un disconoscimento di firma, per cui l'eccezione
è solo generica;
per quanto riguarda l'allegato n. 9 lo stesso contiene l'elenco dei debiti sottesi. Infine per l'allegato n. 7 la seconda notifica, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente è andata a buon fine.
L'Avv. Rositano deduce che, in ogni caso, non vi è prova della notifica degli atti prodromici e per quanto riguarda l'allegato n. 9, ribadisce che non contiene i debiti per cui è causa.
I procuratori precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa ed infine danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:35, il G.O.P.
Alle ore 10:03,
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
2 Alle ore 15:45 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,49;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria D.
Romeo, all'udienza del 20/06/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1144/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
3 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Teresa Rositano, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Castrenze;
resistente
E
Controparte_4
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.
Adornato; resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento .
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:46 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249008917783000, notificata in data 13.3.2025, in relazione ai sottesi avvisi di addebito n. ri :
39420160001581040000 per l'importo di euro
1.396,22, n. 39420160004092646000, di euro
4 2.758,85 e n. 39420170003086512000, per l'importo di euro 172, 50, inerenti a contributi IVS e fissi di cui agli 2010 (39420170003086512000)/2015.
eccepiva la prescrizione del credito Parte_1
vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge CP_1
n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell CP_1 Controparte_3
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99.
Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per
5 prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi.
inoltre, deduceva il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Concessionario della Riscossione, la stessa non può essere accolta, in quanto, la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare occorre da atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla
Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sulla attività di
Riscossione azionata dall Controparte_3
a mezzo di notificazione di intimazione di
[...]
6 pagamento, impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del
Codice di Procedura Civile.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per
7 intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del
8 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_5
9 consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad CP_5
un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
10 Considerando a questo punto il caso di specie, va detto non vi è prova in atti della notifica degli AVA opposti per cui ai fini della decorrenza del termine prescrizionale si avrà riguardo all'annualità dei tributi, ovvero il 2010, portato dall'AVA N.
39420170003086512000 ed il 2015 di cui ai restanti
AVA opposti, conseguentemente da tali date decorre il termine prescrizionale.
Successivamente risulta pervenuto il seguente atto interruttivo: in data 21.01.2020 dell'avviso di intimazione n. 09420199009356289000 (all.5 e all.6), la cui notifica è avvenuta mediante deposito presso la
Casa Comunale, senza allegazione della successiva comunicazione di deposito, con conseguente nullità della stessa, come dedotto dal ricorrente. Ed, infatti, nel dettaglio, la notifica a mezzo posta di un atto giudiziario, in caso di irreperibilità del destinatario, prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale, successivamente, viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento (CAD) al destinatario, informandolo del deposito. La copia di questa raccomandata, con la relativa ricevuta di spedizione, deve essere allegata alla relata di notifica, insieme all'avviso di deposito affisso presso la casa comunale. Questo permette di dimostrare che il destinatario è stato informato del deposito dell'atto e che la notifica è stata completata secondo le procedure previste.
11 La mancata allegazione della CAD alla relata di notifica, in caso di notifica ex articolo 140 del codice di procedura civile, comporta la nullità della notificazione.
Quanto agli altri atti interruttivi, allegati da , gli CP_2
stessi sono pervenuti oltre il decorso del termine prescrizionale, conseguentemente appare superfluo, secondo il principio della “ ragione più liquida” affrontare le relative eccezioni sollevate dalla ricorrente.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di , compensate nei confronti di CP_2 CP_1
atteso, che, il decorso del termine prescrizionale è maturato per fatto imputabile al Concessionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domando e dichiara prescritto il credito oggetto di lite;
2) Condanna a rifondere in favore della CP_2
ricorrente le spese di lite, che, liquida in €. 886,00, oltre accessori come per legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palmi, lì 20 Giugno 2025.
12 Il G.O.P.
D. ssa Maria D. Romeo
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