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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/12/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6320/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. GO DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. GO DI
1
N. 6320/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 623 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dife- Controparte_1 so, come in atti, dagli Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir, elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell'Avv Dario Martorano con studio in
Napoli (NA) alla via Monteoliveto n. 5;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso in 1 grado dall'Avv. St.to Parte_1
CE PA;
APPELLATO
nonché contro
domiciliata ex lege presso in Controparte_2 CP_3 persona del legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempio- ne n. 39;
APPELLATA
e
domiciliata ex lege presso in persona del legale CP_4 CP_3 rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempione n. 39;
APPELLATA
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
18.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69. Contr Con atto di citazione in appello, , da ora con- Controparte_1 veniva in giudizio nonché la Parte_1 Controparte_5
e al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n.
[...] CP_4
623/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Can- celleria in data 05.09.2024, mai notificata.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne della titolarità passiva dell'odierno appellante, nonché sull'omessa prova della copertura assicurativa del veicolo convenuto. Parte attrice, odierna ap- pellata, in primo grado depositava certificato di polizza e copia di un libretto di circolazione in lingua straniera privo di traduzione;
2. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere proponibile la domanda ex art 148 Cod. Ass.ni, po- sto che, l'appellante ha richiesto integrazione di documentazione all'attore/appellato priva di riscontro;
nonostante ciò, la compagnia appel- lante lo invitava più volte a visita medico-legale a cui non si è mai Parte_1 sottoposto;
3. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere proponibi- le/procedibile la domanda stante il mancato invio della stipula di conven- zione di negoziazione assistita come prescritto dalla normativa di settore;
4.
Il Giudice di primo grado violava l'art 112 c.p.c stante l'assenza di pronun- cia sulla eccezione di irregolare instaurazione del contraddittorio;
5. Il Giu- dice di prime cure errava nel ritenere la domanda fondata stante l'istruttoria svolta in primo grado.
In particolare l'appellante poneva in evidenza che la teste risulta essere stata coinvolta in ben 13 sinistri, di cui in 5 come testimone e 2 con veicoli stra- nieri, che la teste non aggiungeva alcun elemento che non fosse indicato dall'atto di citazione, che l'attore, rendeva una dichiarazione sul sinistro
3
all'agenzia investigativa nominata dall'appellante totalmente difforme rispet- to a quanto delineato nel libello introduttivo del primo grado.
L'appellante contestava la sentenza impugnata ritenendo eccessiva nella va- lutazione del quantum rispetto alle lesioni dichiarate.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
IN VIA PRINCIPALE. 1) Riforma integrale di tutta la sentenza per i motivi di gravame sopra esposti, accogliendo tutte le conclusioni dell Controparte_6 di cui al giudizio di primo grado, rigettando ogni domanda attorea;
2) Resti-
[...] tuzione all' delle somma di € 9.703,73 già versata Controparte_7 al signor a titolo di sorte capitale e di € 2.982,43 già corrisposta Parte_1 all'avv. CE PA a titolo di spese legali distratte in suo favore;
IN VIA SU-
BORDINATA. 3) si insiste per la riforma parziale della sentenza, sempre in accogli- mento delle conclusioni subordinate del primo grado. IN OGNI CASO. 4) Vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio nonché, a fronte della temerarietà dell'azione proposta, con condanna di controparte al pagamento di una somma equitati- vamente determinata ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. Si reiterano in ogni caso tutte le domande del giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente riportate e non rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citati, gli appellati e non sono costituiti. Controparte_2 CP_4
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che l'appellato Controparte_8 veniva dichiarato contumace con ordinanza del 16.01.2025.
[...]
Nel merito l'appello è fondato.
Invero, giova precisare che non essendo presenti nel fascicolo d'ufficio di primo grado la documentazione della parte attrice, che risulta ritirata, questo
Tribunale fonda la propria decisione sulla base dei soli atti presenti in atti.
Infatti, dalla copertina del fascicolo d'ufficio di primo grado si evince che parte appellata procedeva a ritirare la propria documentazione in data
08.10.2024 e non risulta più alcun deposito.
Ebbene, valutati gli atti presenti nel fascicolo telematico, questo giudice ri- tiene non provata la domanda proposta in primo grado da Controparte_8 posto il difetto della documentazione utile a comprovare la titolarità
[...] passiva della compagnia convenuta. Inoltre, non è possibile valutare l'entità delle lesioni non essendo presente in atti il certificato del PS presso cui lo stesso si sia recato in seguito al sinistro, né altra documentazione utili ai fini
4
della prova delle lesioni stesse.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, non può ritenersi provata la do- manda formulata in primo grado da che di conseguen- Parte_1 za va rigettata.
L'appello risulta, quindi, fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto della domanda presentata in primo grado da Parte_1
Condanna alla restituzione di quanto ricevuto Parte_1 dall' in esecuzione della sentenza di primo gra- Controparte_1 do;
Condanna l'Avv. St.to CE PA alla restituzione di quanto rice- vuto per effetto della sentenza oggetto di riforma;
Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 del doppio grado di giudizio in favore di Controparte_9
[...
che liquida per il primo grado in € 633,00 per compenso professio- nale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 25.12.2025
Il Giudice
Dott. GO DI
5
n. 6320/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. GO DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. GO DI
1
N. 6320/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 623 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dife- Controparte_1 so, come in atti, dagli Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir, elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell'Avv Dario Martorano con studio in
Napoli (NA) alla via Monteoliveto n. 5;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso in 1 grado dall'Avv. St.to Parte_1
CE PA;
APPELLATO
nonché contro
domiciliata ex lege presso in Controparte_2 CP_3 persona del legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempio- ne n. 39;
APPELLATA
e
domiciliata ex lege presso in persona del legale CP_4 CP_3 rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempione n. 39;
APPELLATA
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
18.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69. Contr Con atto di citazione in appello, , da ora con- Controparte_1 veniva in giudizio nonché la Parte_1 Controparte_5
e al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n.
[...] CP_4
623/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Can- celleria in data 05.09.2024, mai notificata.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne della titolarità passiva dell'odierno appellante, nonché sull'omessa prova della copertura assicurativa del veicolo convenuto. Parte attrice, odierna ap- pellata, in primo grado depositava certificato di polizza e copia di un libretto di circolazione in lingua straniera privo di traduzione;
2. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere proponibile la domanda ex art 148 Cod. Ass.ni, po- sto che, l'appellante ha richiesto integrazione di documentazione all'attore/appellato priva di riscontro;
nonostante ciò, la compagnia appel- lante lo invitava più volte a visita medico-legale a cui non si è mai Parte_1 sottoposto;
3. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere proponibi- le/procedibile la domanda stante il mancato invio della stipula di conven- zione di negoziazione assistita come prescritto dalla normativa di settore;
4.
Il Giudice di primo grado violava l'art 112 c.p.c stante l'assenza di pronun- cia sulla eccezione di irregolare instaurazione del contraddittorio;
5. Il Giu- dice di prime cure errava nel ritenere la domanda fondata stante l'istruttoria svolta in primo grado.
In particolare l'appellante poneva in evidenza che la teste risulta essere stata coinvolta in ben 13 sinistri, di cui in 5 come testimone e 2 con veicoli stra- nieri, che la teste non aggiungeva alcun elemento che non fosse indicato dall'atto di citazione, che l'attore, rendeva una dichiarazione sul sinistro
3
all'agenzia investigativa nominata dall'appellante totalmente difforme rispet- to a quanto delineato nel libello introduttivo del primo grado.
L'appellante contestava la sentenza impugnata ritenendo eccessiva nella va- lutazione del quantum rispetto alle lesioni dichiarate.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
IN VIA PRINCIPALE. 1) Riforma integrale di tutta la sentenza per i motivi di gravame sopra esposti, accogliendo tutte le conclusioni dell Controparte_6 di cui al giudizio di primo grado, rigettando ogni domanda attorea;
2) Resti-
[...] tuzione all' delle somma di € 9.703,73 già versata Controparte_7 al signor a titolo di sorte capitale e di € 2.982,43 già corrisposta Parte_1 all'avv. CE PA a titolo di spese legali distratte in suo favore;
IN VIA SU-
BORDINATA. 3) si insiste per la riforma parziale della sentenza, sempre in accogli- mento delle conclusioni subordinate del primo grado. IN OGNI CASO. 4) Vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio nonché, a fronte della temerarietà dell'azione proposta, con condanna di controparte al pagamento di una somma equitati- vamente determinata ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. Si reiterano in ogni caso tutte le domande del giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente riportate e non rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In via preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citati, gli appellati e non sono costituiti. Controparte_2 CP_4
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che l'appellato Controparte_8 veniva dichiarato contumace con ordinanza del 16.01.2025.
[...]
Nel merito l'appello è fondato.
Invero, giova precisare che non essendo presenti nel fascicolo d'ufficio di primo grado la documentazione della parte attrice, che risulta ritirata, questo
Tribunale fonda la propria decisione sulla base dei soli atti presenti in atti.
Infatti, dalla copertina del fascicolo d'ufficio di primo grado si evince che parte appellata procedeva a ritirare la propria documentazione in data
08.10.2024 e non risulta più alcun deposito.
Ebbene, valutati gli atti presenti nel fascicolo telematico, questo giudice ri- tiene non provata la domanda proposta in primo grado da Controparte_8 posto il difetto della documentazione utile a comprovare la titolarità
[...] passiva della compagnia convenuta. Inoltre, non è possibile valutare l'entità delle lesioni non essendo presente in atti il certificato del PS presso cui lo stesso si sia recato in seguito al sinistro, né altra documentazione utili ai fini
4
della prova delle lesioni stesse.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, non può ritenersi provata la do- manda formulata in primo grado da che di conseguen- Parte_1 za va rigettata.
L'appello risulta, quindi, fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto della domanda presentata in primo grado da Parte_1
Condanna alla restituzione di quanto ricevuto Parte_1 dall' in esecuzione della sentenza di primo gra- Controparte_1 do;
Condanna l'Avv. St.to CE PA alla restituzione di quanto rice- vuto per effetto della sentenza oggetto di riforma;
Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 del doppio grado di giudizio in favore di Controparte_9
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che liquida per il primo grado in € 633,00 per compenso professio- nale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 25.12.2025
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Dott. GO DI
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