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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 131/2023 R.G. avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
(C.F.: ), Vittoria (RG) il 04/01/1977 ed ivi res in via Gaeta N. Parte_1 C.F._1
227, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Di Modica, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
(C.F.: , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella Via Gaeta n. 227; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 20.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
ed ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Vittoria in data Controparte_1
16.8.2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, parte II, serie A, anno 2000, n. 156; che dall'unione coniugale sono nati i figli prematuramente deceduto Per_1
nell'ottobre del 2019, all'età di quattordici anni, (n. a Vittoria, 17/02/2007) e (n.a Per_2 Per_3
Vittoria, 17/01/2009), ed ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé, con diritto per il padre di vederli ogni qual volta lo desideri compatibilmente con il volere e gli impegni dei figli e di porre a carico di l'obbligo Controparte_1
di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 300,00, per ciascuno di essi oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie, e la consegna di “tutti i beni mobili che la arredano, che le sono stati regalati da parenti e amici oltre al 50% dei mobili acquistati durante il matrimonio”.
Costituendosi in giudizio , mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, né Controparte_1
alle ulteriori richieste della ricorrente, ha tuttavia chiesto che il contributo per il mantenimento dei figli previsto a suo carico venisse riconosciuto nella misura pari ad euro 150,00 per ciascuno, deducendo di essere socio al 50% del bar pasticceria, ove presta attività lavorativa percependo una retribuzione netta di circa 800,00 euro mensili e di aver risentito della crisi economica che ha colpito il settore durante il periodo pandemico.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 4.5.2023, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza del 22.5.2023, è stato disposto, in primo luogo, l'affidamento condiviso dei minori e ad Per_2 Per_3
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, rimettendo la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori col padre agli accordi tra le parti, inoltre è stato disposto l'obbligo in capo al resistente del versamento della somma di euro 400,00 mensili in favore della moglie a titolo di mantenimento dei due figli minori, al netto dell'assegno unico, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Indi, la causa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare del 20.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge e gli atti sono stati trasmessi al PM sede per il parere.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, risalente al 2021, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 4 Riguardo alle statuizioni riguardanti i figli minori, ed in continuità con quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., del 22.5.2023, va innanzitutto confermato, non essendovi sul punto contrasti fra le parti e nel preminente ed esclusivo interesse della figlia , essendo nelle Per_3
more del giudizio l'altro figlio raggiunto la maggiore età, l'affidamento condiviso ad entrambi Per_2
i genitori, sia pure con collocazione prevalente presso la madre, rimettendo agli accordi tra quest'ultima, ormai di anni sedici, e il padre, ogni regolamentazione, sebbene conflittuale sin dall'insorgere della separazione di fatto da parte dei genitori.
Non resta, infine, che provvedersi sull'unica questione rimasta ancora in controversia tra le parti, concernente l'entità dell'assegno che il padre è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei due figli.
Dagli elementi acquisiti in giudizio, emerge che la ricorrente ha lasciato la casa familiare di proprietà della madre del marito a quest'ultimo e unitamente ai due figli è andata a vivere nella casa della di lei madre e percepisce circa 500,00 euro al mese, riuscendo ad arrivare talvolta alla somma di euro 800,00 con lo svolgimento di lavori extra in nero, e sulla stessa gravano - a quanto consta- tutti gli oneri di cura ed assistenza dei due figli considerato che da anni non coltivano alcun rapporto con il padre.
Invece, quest'ultimo è rimasto nella casa familiare (di proprietà della madre), è socio al 50% e legale rappresentante di un bar-pasticceria, con sede a Vittoria, con diversi dipendenti, e sul mercato da anni, deduce, ma non prova, la persistente esistenza di debiti contratti per l'apertura dell'attività che, si osservi, ha costituito la sola fonte di sostegno della famiglia (e in cui lavorava anche la moglie), sicché appare poco credibile che il da tale attività ricavi solo uno stipendio di 800, euro mensili, CP_1
come il farsi scudo della passata pandemia, ormai risalente a cinque anni prima, mentre l'esercizio commerciale in assenza di ricavi e di ricavi adeguati, non avrebbe potuto rimanere aperto, di tal che l'assegno a titolo di mantenimento indiretto dei due figli, valutate ad oggi tutte le circostanze, e in, particolare la maggiore età raggiunta da e le accresciute esigenze e bisogni pure di , può Per_2 Per_3
determinarsi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, in complessivi euro 500,00 valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto, al netto dell'assegno unico che va riconosciuto per l'intero alla ricorrente, e oltre al 50% delle spese straordinarie (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo pagina 3 di 4 esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Infine, inammissibile (e peraltro rimasta affatto generica) la domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente di “tutti i beni mobili che la arredano, che le sono stati regalati da parenti e amici oltre al
50% dei mobili acquistati durante il matrimonio”, non essendo consentito, in questo giudizio, retto da un rito speciale, il cumulo con domande che andrebbero trattate secondo il rito ordinario.
In relazione alla natura del giudizio e la reciproca soccombenza le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Vittoria in data 16.8.2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, parte II, serie A, anno 2000, n. 156; affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori la figlia (Vittoria, 17/01/2009) con Per_3
collocamento prevalente presso la madre;
Regolamenta i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva.
Dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei due figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto, e al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente , oltre il 50% delle spese straordinarie, per come in parte motiva. Parte_1
Rigetta, per quanto esposto in parte motiva, le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa il 6.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 131/2023 R.G. avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
(C.F.: ), Vittoria (RG) il 04/01/1977 ed ivi res in via Gaeta N. Parte_1 C.F._1
227, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Di Modica, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
(C.F.: , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella Via Gaeta n. 227; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 20.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
ed ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Vittoria in data Controparte_1
16.8.2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, parte II, serie A, anno 2000, n. 156; che dall'unione coniugale sono nati i figli prematuramente deceduto Per_1
nell'ottobre del 2019, all'età di quattordici anni, (n. a Vittoria, 17/02/2007) e (n.a Per_2 Per_3
Vittoria, 17/01/2009), ed ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé, con diritto per il padre di vederli ogni qual volta lo desideri compatibilmente con il volere e gli impegni dei figli e di porre a carico di l'obbligo Controparte_1
di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 300,00, per ciascuno di essi oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie, e la consegna di “tutti i beni mobili che la arredano, che le sono stati regalati da parenti e amici oltre al 50% dei mobili acquistati durante il matrimonio”.
Costituendosi in giudizio , mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, né Controparte_1
alle ulteriori richieste della ricorrente, ha tuttavia chiesto che il contributo per il mantenimento dei figli previsto a suo carico venisse riconosciuto nella misura pari ad euro 150,00 per ciascuno, deducendo di essere socio al 50% del bar pasticceria, ove presta attività lavorativa percependo una retribuzione netta di circa 800,00 euro mensili e di aver risentito della crisi economica che ha colpito il settore durante il periodo pandemico.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 4.5.2023, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza del 22.5.2023, è stato disposto, in primo luogo, l'affidamento condiviso dei minori e ad Per_2 Per_3
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, rimettendo la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori col padre agli accordi tra le parti, inoltre è stato disposto l'obbligo in capo al resistente del versamento della somma di euro 400,00 mensili in favore della moglie a titolo di mantenimento dei due figli minori, al netto dell'assegno unico, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Indi, la causa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare del 20.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge e gli atti sono stati trasmessi al PM sede per il parere.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, risalente al 2021, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 4 Riguardo alle statuizioni riguardanti i figli minori, ed in continuità con quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., del 22.5.2023, va innanzitutto confermato, non essendovi sul punto contrasti fra le parti e nel preminente ed esclusivo interesse della figlia , essendo nelle Per_3
more del giudizio l'altro figlio raggiunto la maggiore età, l'affidamento condiviso ad entrambi Per_2
i genitori, sia pure con collocazione prevalente presso la madre, rimettendo agli accordi tra quest'ultima, ormai di anni sedici, e il padre, ogni regolamentazione, sebbene conflittuale sin dall'insorgere della separazione di fatto da parte dei genitori.
Non resta, infine, che provvedersi sull'unica questione rimasta ancora in controversia tra le parti, concernente l'entità dell'assegno che il padre è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei due figli.
Dagli elementi acquisiti in giudizio, emerge che la ricorrente ha lasciato la casa familiare di proprietà della madre del marito a quest'ultimo e unitamente ai due figli è andata a vivere nella casa della di lei madre e percepisce circa 500,00 euro al mese, riuscendo ad arrivare talvolta alla somma di euro 800,00 con lo svolgimento di lavori extra in nero, e sulla stessa gravano - a quanto consta- tutti gli oneri di cura ed assistenza dei due figli considerato che da anni non coltivano alcun rapporto con il padre.
Invece, quest'ultimo è rimasto nella casa familiare (di proprietà della madre), è socio al 50% e legale rappresentante di un bar-pasticceria, con sede a Vittoria, con diversi dipendenti, e sul mercato da anni, deduce, ma non prova, la persistente esistenza di debiti contratti per l'apertura dell'attività che, si osservi, ha costituito la sola fonte di sostegno della famiglia (e in cui lavorava anche la moglie), sicché appare poco credibile che il da tale attività ricavi solo uno stipendio di 800, euro mensili, CP_1
come il farsi scudo della passata pandemia, ormai risalente a cinque anni prima, mentre l'esercizio commerciale in assenza di ricavi e di ricavi adeguati, non avrebbe potuto rimanere aperto, di tal che l'assegno a titolo di mantenimento indiretto dei due figli, valutate ad oggi tutte le circostanze, e in, particolare la maggiore età raggiunta da e le accresciute esigenze e bisogni pure di , può Per_2 Per_3
determinarsi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, in complessivi euro 500,00 valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto, al netto dell'assegno unico che va riconosciuto per l'intero alla ricorrente, e oltre al 50% delle spese straordinarie (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo pagina 3 di 4 esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Infine, inammissibile (e peraltro rimasta affatto generica) la domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente di “tutti i beni mobili che la arredano, che le sono stati regalati da parenti e amici oltre al
50% dei mobili acquistati durante il matrimonio”, non essendo consentito, in questo giudizio, retto da un rito speciale, il cumulo con domande che andrebbero trattate secondo il rito ordinario.
In relazione alla natura del giudizio e la reciproca soccombenza le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Vittoria in data 16.8.2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, parte II, serie A, anno 2000, n. 156; affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori la figlia (Vittoria, 17/01/2009) con Per_3
collocamento prevalente presso la madre;
Regolamenta i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva.
Dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei due figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto, e al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente , oltre il 50% delle spese straordinarie, per come in parte motiva. Parte_1
Rigetta, per quanto esposto in parte motiva, le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa il 6.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
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