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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8813 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 29552/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/10/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 19.06.1954 e residente a [...],C.F.
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Giovanna C.F._1
Ferrara, del Foro di Nocera Inferiore, C.F. , elettivamente domicilia- C.F._2
to unitamente alla stessa in AV dè EN (SA) al Corso Umberto I n. 303.
- Appellante
E
c.f.: , in persona del Sindaco p.t.. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato contumace
È presente l'avvocato Giovanna Ferrara nell'interessi di che si Parte_1
riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 29552/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 19.06.1954 e residente a [...],C.F.
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Giovanna C.F._1
Ferrara, del Foro di Nocera Inferiore, C.F. , elettivamente domicilia- C.F._2
to unitamente alla stessa in AV dè EN (SA) al Corso Umberto I n. 303.
- Appellante
E
c.f.: , in persona del p.t.. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 14 dicembre 2022, il sig.
[...]
ha inteso proporre appello avverso la sentenza n. 18265/22 emessa Parte_2
dal Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio contrassegnato dal num. r.g. CP_1
1606/21, in data 1.05.2022, avente ad oggetto impugnazione avverso sanzione per violazione del Codice della Strada, sentenza pubblicata in data il 19.05.2022, non notificata.
Invero con ricorso al Giudice di Pace di Napoli, il sig. propo- Parte_1
neva opposizione avverso il verbale n. H20200114247, num reg. cron 20200500503, notificato in data 5.10.2020, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di con CP_1
il quale gli veniva comminata una sanzione perpresunta violazione dell'art. 126 bis, comma 2 CdS, per omessa comunicazione, senza giustificato motivo dei dati di identifi- cazione del conducente, in riferimento alla violazione accertata, con verbale n.
20190756335- B19124833331 del 1.10.2019, notificatogli in qualità di presunto erede del defunto fratello , il 23.03.2020. Per_1
2
Il sig. impugnava, con il giudizio contrassegnato dal num. R.G. Parte_1
1606/21, il (solo) verbale H20200114247, num reg. cron 20200500503 del 16.07.2020 notificato in data 5.10.2020, chiedendo dichiararsi la nullità, poiché il suddetto veniva elevato a seguito di una infrazione mai commessa, dall'odierno appellante, atteso che il ricorrente inviava tempestivamente all'ufficio gestione amministrativa, a seguito della notifica in data 23.03.2020 del primo verbale, il B19124833331, comunicazione ex art .
386 reg. esec. C.d.S., a mezzo pec, con la quale comunicava di non essere proprietario del veicolo e di non essere erede del defunto avendo altresì rinunciato Persona_2
all'eredità, con dichiarazione resa dinanzi al Funzionario Giudiziario presso il Tribunale di
Nocera Inferiore in data 19.11.2019, precisando anche chi potesse essere in possesso dell'autovettura, indicandone i dati.
Il giudizio di primo grado, nella contumacia del è stato definito Controparte_1
con la richiamata sentenza che, secondo l'appellante, avrebbe travisato la domanda;
in particolare veniva accolto il ricorso, laddove volto ad impugnare il verbale
H20200114247, num reg. cron 20200500503 del 16.07.2020, mentre veniva rigettato riguardo alla presunta impugnativa del verbale n. 20190756335- B19124833331 del
1.10.2019, impugnativa che parte appellante assume non avere mai proposto.
Con il presente appello l'appellante lamenta sia la violazione dell'art.112 c.p.c., essendosi adottata statuizione su domanda mai proposta, nonché la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., essendo stata disposta la compensazione delle spese di lite in difetto dei relativi presupposti.
Nella contumacia dell'appellato (cfr. notifica a mezzo pec del Controparte_1
14 febbraio 2023), la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
****
Parte appellante sostiene di avere adito il Giudice di Pace di per sentir di- CP_1
chiarare la nullità del solo verbale di accertamento numero H20200114247, num reg. cron 20200500503 del 16.07.2020 notificato in data 5.10.2020, mentre il Giudice di prime cure, travisando completamente la domanda, sarebbe incorso nel vizio di ultrape- tizione e si sarebbe pronunziato, oltre che sul verbale impugnato, anche sulla “non richiesta” dichiarazione di nullità del verbale n. B19124833331 del 1.10.2019.
3
Da ciò l'appellante fa derivare l'assunto secondo cui l'opposizione sarebbe stata integralmente (e non parzialmente) accolta, da ciò derivando l'applicazione del principio di cui all'articolo 91 c.p.c. che pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio della controparte comprensivi degli onorati della difesa.
Ha, in particolare, rivendicato l'assenza di ragioni di compensazione quali prefigu- rate dall'art.92 2° comma c.p.c. (“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”).
Sostiene l'appellante che “la reciproca soccombenza che giustifica la possibile ap- plicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., và ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantita- tiva e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza n. 3438/16; depositata il 22 febbraio). La soccombenza è dunque reciproca quando investe entrambe le parti del giudizio, ad esempio a fronte di un accoglimento parziale della domanda”.
In breve, quindi, assume che, nel caso di specie non si rinviene un'ipotesi di reci- proca soccombenza, che possa giustificare la compensazione delle spese di lite.
Prima di esaminare i motivi di appello, occorre precisare che il ricorso introdutti- vo del giudizio di primo grado, nella formulazione delle conclusioni (cfr. pag. 5), ha ad oggetto non solo la richiesta di caducazione del verbale di accertamento numero
H20200114247, num reg. cron 20200500503 del 16.07.2020 notificato in data
5.10.2020; invero la parte ha, in aggiunta alla richiesta principale, chiesto:
• “ordinare l'immediato ripristino dei punti eventualmente ed ingiustamente decurtati dalla patente di guida del ricorrente sig. a seguito del- Parte_1
la notifica del verbale n.20190756335- B19124833331 del 1.10.2019 del 1.10.2019
4
9, notificato il 23 marzo 2020;
• “condannare il al risarcimento dei danni patiti e patendi, da Controparte_1
determinarsi in via equitativa, per l'enorme disagio arrecato al ricorrente, soprattut- to in un momento tanto delicato a causa della pandemia, il quale ha invano comuni- cato più volte di non essere erede del defunto, di aver presentato un'istanza di an- nullamento in autotutela dell'ingiusta sanzione alla parte resistente, al fine di evita- re un inutile giudizio, senza che la stessa provvedesse in alcun modo”.
Da quanto appena evidenziato emerge la non condivisibilità dell'assunto di par- te appellante, secondo cui l'opposizione avrebbe avuto ad oggetto unicamente
l'impugnativa del verbale di accertamento numero H20200114247.
Invero la richiesta di eliminazione della decurtazione di punti disposta dal ver- bale n.20190756335- B19124833331 del 1.10.2019, notificato il 23 marzo 2020, investe inevitabilmente anche l'impugnativa di detto verbale.
A fronte dell'inoltro dell'istanza di autotutela all'autorità amministrativa, il man- cato riscontro della stessa avrebbe, infatti, imposto la formale impugnativa del predetto verbale, impugnativa di cui non v'è prova in atti.
Da ciò deriva che l'appellante, sebbene sulla base di motivazioni del Giudice di
Pace non condivisibili (in quanto dirette all'analisi del merito della fondatezza della doglianza afferente al diritto di proprietà del veicolo alla data della violazione), è in ogni caso risultato soccombente rispetto all'ulteriore domanda proposta, volta ad ottenere la decurtazione dei punti operata con il verbale n.20190756335- B19124833331 del
1.10.2019, notificato il 23 marzo 2020; invero, sebbene il Giudice di Pace utilizzi l'espressione infelice di rigetto dell'opposizione proposta avverso il predetto verbale, la statuizione va univocamente riferita all'ulteriore domanda proposta dall'appellante, come sopra individuata, rispetto alla quale è, quindi, risultato soccombente.
Non va, infine, trascurato il rilievo che l'ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non appare in alcun modo esaminata nella gravata sentenza;
rispetto a tale omessa pronunzia, non risulta essere stato proposto gravame dall'appellante; tuttavia ben può questo Giudice, ai soli fini della valutazione di un'ipotesi di compensazione delle spese legali, valutare
5
l'astratta fondatezza di tale domanda, valutazione che conduce ad un sicuro esito negativo, per le palesi carenze deduttive e probatorie che investono l'istanza risarcitoria formulata.
Conclusivamente ritiene questo Giudice che, sebbene sia da condividersi la cen- sura relativa alla sinteticità e lacunosità della motivazione addotta a sostegno della compensazione (non potendo essere sufficiente il generico rinvio alla sussistenza di giusti motivi), l'impugnata sentenza ha, ad ogni modo, correttamente statuito in ordine alle spese di lite, per i motivi sopra evidenziati e che valgono ad integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure.
L'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzial- mente o per intero".
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurispruden- za rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Tali ragioni devono essere indicate e, qualora tale indicazione manchi, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazione delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttez- za della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di corre- zione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, quindi, questo Giudice ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, ravvisandosi una reciproca soccombenza derivante dall'espressa
6
statuizione di rigetto della domanda volta ad ottenere la eliminazione della decurtazio- ne dei punti dalla patente, nei termini sopra evidenziati ed all'esito delle precisazioni formulate, nonché dall'astratta infondatezza dell'ulteriore domanda risarcitoria propo- sta dall'appellante, non esaminata dal Giudice di prime cure e rispetto alla quale non è stato proposto appello per vizio di omessa pronunzia.
Nulla per le spese attesa la contumacia del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia del Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 18265/22 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio contrassegnato dal num. CP_1
r.g. 1606/21, in data 1.05.2022;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/10/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 19.06.1954 e residente a [...],C.F.
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Giovanna C.F._1
Ferrara, del Foro di Nocera Inferiore, C.F. , elettivamente domicilia- C.F._2
to unitamente alla stessa in AV dè EN (SA) al Corso Umberto I n. 303.
- Appellante
E
c.f.: , in persona del Sindaco p.t.. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato contumace
È presente l'avvocato Giovanna Ferrara nell'interessi di che si Parte_1
riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 29552/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 19.06.1954 e residente a [...],C.F.
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Giovanna C.F._1
Ferrara, del Foro di Nocera Inferiore, C.F. , elettivamente domicilia- C.F._2
to unitamente alla stessa in AV dè EN (SA) al Corso Umberto I n. 303.
- Appellante
E
c.f.: , in persona del p.t.. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 14 dicembre 2022, il sig.
[...]
ha inteso proporre appello avverso la sentenza n. 18265/22 emessa Parte_2
dal Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio contrassegnato dal num. r.g. CP_1
1606/21, in data 1.05.2022, avente ad oggetto impugnazione avverso sanzione per violazione del Codice della Strada, sentenza pubblicata in data il 19.05.2022, non notificata.
Invero con ricorso al Giudice di Pace di Napoli, il sig. propo- Parte_1
neva opposizione avverso il verbale n. H20200114247, num reg. cron 20200500503, notificato in data 5.10.2020, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di con CP_1
il quale gli veniva comminata una sanzione perpresunta violazione dell'art. 126 bis, comma 2 CdS, per omessa comunicazione, senza giustificato motivo dei dati di identifi- cazione del conducente, in riferimento alla violazione accertata, con verbale n.
20190756335- B19124833331 del 1.10.2019, notificatogli in qualità di presunto erede del defunto fratello , il 23.03.2020. Per_1
2
Il sig. impugnava, con il giudizio contrassegnato dal num. R.G. Parte_1
1606/21, il (solo) verbale H20200114247, num reg. cron 20200500503 del 16.07.2020 notificato in data 5.10.2020, chiedendo dichiararsi la nullità, poiché il suddetto veniva elevato a seguito di una infrazione mai commessa, dall'odierno appellante, atteso che il ricorrente inviava tempestivamente all'ufficio gestione amministrativa, a seguito della notifica in data 23.03.2020 del primo verbale, il B19124833331, comunicazione ex art .
386 reg. esec. C.d.S., a mezzo pec, con la quale comunicava di non essere proprietario del veicolo e di non essere erede del defunto avendo altresì rinunciato Persona_2
all'eredità, con dichiarazione resa dinanzi al Funzionario Giudiziario presso il Tribunale di
Nocera Inferiore in data 19.11.2019, precisando anche chi potesse essere in possesso dell'autovettura, indicandone i dati.
Il giudizio di primo grado, nella contumacia del è stato definito Controparte_1
con la richiamata sentenza che, secondo l'appellante, avrebbe travisato la domanda;
in particolare veniva accolto il ricorso, laddove volto ad impugnare il verbale
H20200114247, num reg. cron 20200500503 del 16.07.2020, mentre veniva rigettato riguardo alla presunta impugnativa del verbale n. 20190756335- B19124833331 del
1.10.2019, impugnativa che parte appellante assume non avere mai proposto.
Con il presente appello l'appellante lamenta sia la violazione dell'art.112 c.p.c., essendosi adottata statuizione su domanda mai proposta, nonché la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., essendo stata disposta la compensazione delle spese di lite in difetto dei relativi presupposti.
Nella contumacia dell'appellato (cfr. notifica a mezzo pec del Controparte_1
14 febbraio 2023), la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
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Parte appellante sostiene di avere adito il Giudice di Pace di per sentir di- CP_1
chiarare la nullità del solo verbale di accertamento numero H20200114247, num reg. cron 20200500503 del 16.07.2020 notificato in data 5.10.2020, mentre il Giudice di prime cure, travisando completamente la domanda, sarebbe incorso nel vizio di ultrape- tizione e si sarebbe pronunziato, oltre che sul verbale impugnato, anche sulla “non richiesta” dichiarazione di nullità del verbale n. B19124833331 del 1.10.2019.
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Da ciò l'appellante fa derivare l'assunto secondo cui l'opposizione sarebbe stata integralmente (e non parzialmente) accolta, da ciò derivando l'applicazione del principio di cui all'articolo 91 c.p.c. che pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio della controparte comprensivi degli onorati della difesa.
Ha, in particolare, rivendicato l'assenza di ragioni di compensazione quali prefigu- rate dall'art.92 2° comma c.p.c. (“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”).
Sostiene l'appellante che “la reciproca soccombenza che giustifica la possibile ap- plicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., và ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantita- tiva e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza n. 3438/16; depositata il 22 febbraio). La soccombenza è dunque reciproca quando investe entrambe le parti del giudizio, ad esempio a fronte di un accoglimento parziale della domanda”.
In breve, quindi, assume che, nel caso di specie non si rinviene un'ipotesi di reci- proca soccombenza, che possa giustificare la compensazione delle spese di lite.
Prima di esaminare i motivi di appello, occorre precisare che il ricorso introdutti- vo del giudizio di primo grado, nella formulazione delle conclusioni (cfr. pag. 5), ha ad oggetto non solo la richiesta di caducazione del verbale di accertamento numero
H20200114247, num reg. cron 20200500503 del 16.07.2020 notificato in data
5.10.2020; invero la parte ha, in aggiunta alla richiesta principale, chiesto:
• “ordinare l'immediato ripristino dei punti eventualmente ed ingiustamente decurtati dalla patente di guida del ricorrente sig. a seguito del- Parte_1
la notifica del verbale n.20190756335- B19124833331 del 1.10.2019 del 1.10.2019
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9, notificato il 23 marzo 2020;
• “condannare il al risarcimento dei danni patiti e patendi, da Controparte_1
determinarsi in via equitativa, per l'enorme disagio arrecato al ricorrente, soprattut- to in un momento tanto delicato a causa della pandemia, il quale ha invano comuni- cato più volte di non essere erede del defunto, di aver presentato un'istanza di an- nullamento in autotutela dell'ingiusta sanzione alla parte resistente, al fine di evita- re un inutile giudizio, senza che la stessa provvedesse in alcun modo”.
Da quanto appena evidenziato emerge la non condivisibilità dell'assunto di par- te appellante, secondo cui l'opposizione avrebbe avuto ad oggetto unicamente
l'impugnativa del verbale di accertamento numero H20200114247.
Invero la richiesta di eliminazione della decurtazione di punti disposta dal ver- bale n.20190756335- B19124833331 del 1.10.2019, notificato il 23 marzo 2020, investe inevitabilmente anche l'impugnativa di detto verbale.
A fronte dell'inoltro dell'istanza di autotutela all'autorità amministrativa, il man- cato riscontro della stessa avrebbe, infatti, imposto la formale impugnativa del predetto verbale, impugnativa di cui non v'è prova in atti.
Da ciò deriva che l'appellante, sebbene sulla base di motivazioni del Giudice di
Pace non condivisibili (in quanto dirette all'analisi del merito della fondatezza della doglianza afferente al diritto di proprietà del veicolo alla data della violazione), è in ogni caso risultato soccombente rispetto all'ulteriore domanda proposta, volta ad ottenere la decurtazione dei punti operata con il verbale n.20190756335- B19124833331 del
1.10.2019, notificato il 23 marzo 2020; invero, sebbene il Giudice di Pace utilizzi l'espressione infelice di rigetto dell'opposizione proposta avverso il predetto verbale, la statuizione va univocamente riferita all'ulteriore domanda proposta dall'appellante, come sopra individuata, rispetto alla quale è, quindi, risultato soccombente.
Non va, infine, trascurato il rilievo che l'ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non appare in alcun modo esaminata nella gravata sentenza;
rispetto a tale omessa pronunzia, non risulta essere stato proposto gravame dall'appellante; tuttavia ben può questo Giudice, ai soli fini della valutazione di un'ipotesi di compensazione delle spese legali, valutare
5
l'astratta fondatezza di tale domanda, valutazione che conduce ad un sicuro esito negativo, per le palesi carenze deduttive e probatorie che investono l'istanza risarcitoria formulata.
Conclusivamente ritiene questo Giudice che, sebbene sia da condividersi la cen- sura relativa alla sinteticità e lacunosità della motivazione addotta a sostegno della compensazione (non potendo essere sufficiente il generico rinvio alla sussistenza di giusti motivi), l'impugnata sentenza ha, ad ogni modo, correttamente statuito in ordine alle spese di lite, per i motivi sopra evidenziati e che valgono ad integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure.
L'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzial- mente o per intero".
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurispruden- za rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Tali ragioni devono essere indicate e, qualora tale indicazione manchi, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazione delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttez- za della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di corre- zione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, quindi, questo Giudice ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, ravvisandosi una reciproca soccombenza derivante dall'espressa
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statuizione di rigetto della domanda volta ad ottenere la eliminazione della decurtazio- ne dei punti dalla patente, nei termini sopra evidenziati ed all'esito delle precisazioni formulate, nonché dall'astratta infondatezza dell'ulteriore domanda risarcitoria propo- sta dall'appellante, non esaminata dal Giudice di prime cure e rispetto alla quale non è stato proposto appello per vizio di omessa pronunzia.
Nulla per le spese attesa la contumacia del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia del Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 18265/22 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio contrassegnato dal num. CP_1
r.g. 1606/21, in data 1.05.2022;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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