Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 886/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 4.3.2025, letti gli atti della causa n. 886/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f.: ), nato a [...] l'[...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Alento n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Scioli del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(CH) in via Alento n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Alessio Di Primio del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra essi concordate.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ripa Parte_1
TE il 20.7.1995 con la sig.ra (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente.
[...]
Ha chiesto altresì, che non venga previsto a suo carico alcun obbligo economico nei confronti della resistente.
Ha dichiarato di essere dipendente dall'alcool e dal gioco, di non avere alcun reddito da lavoro, di essere proprietario di alcuni immobili aggrediti dagli istituti di credito, e di versare in condizioni di indigenza.
Ha dichiarato inoltre che la sua separazione dalla sig.ra si è ininterrottamente protratta fin CP_1 dall'udienza presidenziale relativa al procedimento di separazione coniugale e che non sussistono possibilità
di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
La sig.ra si è costituita in giudizio senza opporsi alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, CP_1
ma contestando l'impossidenza dedotta dal sig. Pt_1
Ha dichiarato di aver subito reiterate aggressioni verbali da parte del ricorrente (per le quali è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Chieti), di aver sempre svolto attività lavorativa, di non essere proprietaria di beni mobili o immobili e di essere gravata da obblighi di garanzia personale rispetto ai debiti contratti dal ricorrente.
Ha dichiarato altresì, che il sig. ha sempre omesso di versarle il contributo di mantenimento Pt_1
dell'importo di € 800,00 mensili.
Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione personale omologata con decreto n. 4480/2021 del 12.5.2021, all'esito del procedimento n.
408/2021 r.g. o, in subordine, che sia previsto l'obbligo a carico del sig. di versarle un assegno divorzile Pt_1
di importo pari ad € 500,00 mensili.
Emessa la sentenza non definitiva di divorzio n. 605 del 21.11.2024, nel corso dell'istruttoria, con istanza congiunta del 16.12.2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di scioglimento del matrimonio, e all'udienza del 21.1.2025 hanno chiesto al Tribunale di farlo proprio.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente che: “- la sig.ra dichiara di voler rinunciare Controparte_1
all'assegno di divorzio dovuto in suo favore dal sig. a decorrere dal mese di dicembre 2024; Parte_1
- il sig. accetta tale rinuncia con la decorrenza da dicembre 2024; Parte_1
- entrambi danno atto che con il presente accordo dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere altro
a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo;
- spese compensate”.
1. Essendo già stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio con la sentenza non definitiva n.
605/2024, osserva il collegio che le condizioni stabilite nell'accordo concluso tra le parti sono integralmente condivisibili, dato che: • le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra;
• la figlia nata dal matrimonio è maggiorenne ed economicamente indipendente.
2 Deve essere poi disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della sig.ra , con ricorso presentato il 24.7.2024, richiamata integralmente in questa Controparte_1
sede la sentenza non definitiva n. 605 del 21.11.2024, così decide:
• dichiara che lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Ripa TE (CH) il
20.7.1995, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 10, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, anno 1995, è disciplinato dall'accordo tra esse concluso, e testualmente riportato in motivazione;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 4.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco