Articolo 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 25
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 marzo 1974
Art. 3.
La prima parte del primo comma dell'articolo 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituita dalla seguente:
"Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni: ".
Il punto d) dello stesso articolo 115, primo comma, e' modificato come segue:
"d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda".
Entrata in vigore il 19 marzo 1974
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