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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 11/12/2025, innanzi al Giudice dott. CO VO, viene chiamata la causa R.G.
n. 1210 dell'anno 2025 promossa da
, difesa dall' Avv. MESSINEO GIUSEPPE Parte_1
CONTRO
Controparte_1 CP_2 [...]
, assistita e difesa dall'Avv. GUITTA MICHELE Controparte_3
Alle ore 13.06, si dà atto che, chiamata la causa nessuno è comparso.
IL GIUDICE ISTRUTTORE visto l'art. 348 c.p.c. pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sentenza di improcedibilità dell'appello, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. CO VO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. CO VO, all'udienza del
11/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1210 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Messineo Parte_1 C.F._1
EP
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GUITTA MICHELE ed elettivamente domiciliato in VIA PASSO ENEA 70 TRAPANI presso lo studio dell'avv. GUITTA MICHELE
OGGETTO: Contratto di Mediazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il giudizio va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Il provvedimento di improcedibilità deve essere adottato con la forma della sentenza.
Ed infatti, nell'attuale contesto normativo i provvedimenti sull'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello vanno pronunciati con sentenza in quanto idonei a definire il giudizio.
In particolare, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 357 c.p.c., che contemplava la disciplina del reclamo al collegio contro le ordinanze dell' istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello), ovvero al tribunale in composizione monocratica (nel procedimento d'appello avverso sentenza del giudice di pace),
e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi ( cfr. Cass., Ordinanza n. 11434 del 17/05/2007 ).
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Trapani all'udienza del 11/12/2025
Il Giudice
CO VO
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 11/12/2025, innanzi al Giudice dott. CO VO, viene chiamata la causa R.G.
n. 1210 dell'anno 2025 promossa da
, difesa dall' Avv. MESSINEO GIUSEPPE Parte_1
CONTRO
Controparte_1 CP_2 [...]
, assistita e difesa dall'Avv. GUITTA MICHELE Controparte_3
Alle ore 13.06, si dà atto che, chiamata la causa nessuno è comparso.
IL GIUDICE ISTRUTTORE visto l'art. 348 c.p.c. pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sentenza di improcedibilità dell'appello, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. CO VO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. CO VO, all'udienza del
11/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1210 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Messineo Parte_1 C.F._1
EP
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GUITTA MICHELE ed elettivamente domiciliato in VIA PASSO ENEA 70 TRAPANI presso lo studio dell'avv. GUITTA MICHELE
OGGETTO: Contratto di Mediazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il giudizio va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Il provvedimento di improcedibilità deve essere adottato con la forma della sentenza.
Ed infatti, nell'attuale contesto normativo i provvedimenti sull'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello vanno pronunciati con sentenza in quanto idonei a definire il giudizio.
In particolare, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 357 c.p.c., che contemplava la disciplina del reclamo al collegio contro le ordinanze dell' istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello), ovvero al tribunale in composizione monocratica (nel procedimento d'appello avverso sentenza del giudice di pace),
e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi ( cfr. Cass., Ordinanza n. 11434 del 17/05/2007 ).
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Trapani all'udienza del 11/12/2025
Il Giudice
CO VO