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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 923/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito telematico di note in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 923/2021 R.G., avente ad oggetto: “riconoscimento mansioni superiori”;
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Daniela Denaro;
- RICORRENTE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Grazia Sorrenti;
- RESISTENTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.03.2021, conveniva in giudizio Parte_1
Controparte_1
Esponeva: che era stato assunto dalla in data Controparte_2
01/05/2018, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di autista corrispondente al III livello A retributivo, ma in realtà sin dalla data di assunzione in servizio, lo stesso svolgeva le mansioni tipiche di impiegato di quarto livello, relative ad operatore addetto all'utilizzo di gru per autocarro, tant'è vero che ogni giorno si recava
1 nella città di nei paesi montani e marittimi della provincia fino a Giampilieri per CP_2
sollevare con la gru le campane dei rifiuti al fine di svuotarle.
Deduceva che nonostante di fatto svolgesse attività lavorativa corrispondente ad un livello superiore a quello per il quale lo stesso era stato assunto, ossia al IV livello, aveva sempre percepito e continuava a percepire lo stipendio corrispondete al III A livello retributivo.
Riferiva che con lettera rac.ta a. r. del 14/03/2019 inoltrava al proprio datore di lavoro richiesta di pagamento delle differenze retributive dovute in virtù delle mansioni effettivamente svolte, ma senza alcun riscontro. Aggiungeva che mese di febbraio 2020 la indiceva un concorso interno per il reclutamento di Controparte_2
autisti con qualifica di manovratori gru e lo stesso, possedendo i requisiti richiesti, vi partecipava presentando però per errore la domanda il giorno successivo a quello della scadenza.
Tanto premesso chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di € 2.960,00
a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte.
Si costituiva la società resistente in data 8.11.2021, contestando le domande attoree per le seguenti ragioni.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata allegazione e indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Inoltre eccepiva che il lavoratore non aveva messo a confronto le mansioni effettivamente svolte con quelle appartenenti al superiore livello 4
e comunque la mancata prova dell'effettivo esercizio prevalente di tali mansioni. Deduceva infine la mancata allegazione di conteggi analitici sulle spettanze retributive richieste.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
Sostituita l'udienza del 28.01.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
***
Fermo ed incontestato il rapporto lavorativo intercorso tra le parti, l'oggetto del contendere attiene all'inquadramento effettivo del ricorrente in ragione delle mansioni lavorative dalla egli svolte in costanza di rapporto e, quindi, il riconoscimento o meno della qualifica superiore.
In ordine all'accertamento dell'inquadramento superiore, la Suprema Corte ha precisato che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra
2 il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 28284/2009).
Tanto premesso, la fattispecie in oggetto va esaminata alla luce della normativa di settore che, nel caso di cui si tratta oltre al CCNL igiene ambientale aziende private, circostanza che si deduce dal contratto prodotto in atti dal ricorrente, dal quale emerge che lo stesso è inquadrato al livello 3°, come “operaio generico”, con le mansioni di Autista.
Secondo la declaratoria del livello professionale tre- Area conduzione, appartengono al predetto livello i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure
o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali
è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri e comunque di peso lordo non superiore a 16 kg;
bidoni con capacità massima di 360 litri. Le parti stipulanti convengono che le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata del conducente di autocompattatore come operatore unico ovvero in concorso con altro operatore - introdotte già a partire dall'entrata in vigore della presente classificazione - sono oggetto di esame congiunto tra le imprese e la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per confrontarsi in ordine alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché alle modalità di svolgimento delle mansioni e alle connesse condizioni di lavoro”.
Appartengono invece al livello 4 i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad
3 istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti, ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: - conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 t;
automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc. - Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'operatore autista di combinata CP_3
responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.”.
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha omesso di indicare esplicitamente quali siano gli elementi caratterizzanti le mansioni del profilo professionale rivendicato, ponendoli a confronto con quelli che egli ha dedotto di aver svolto concretamente.
Ed invero, ad insegnamento della Suprema Corte: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” (ex multis Cass. sentenza n. 8025/2003).
Nemmeno dall'istruttoria svolta, dalla quale emergono peraltro dichiarazioni contrastanti in merito all'utilizzo della gru da parte dello stesso (v. dichiarazioni teste vice Tes_1 coordinatore dell'Area sud con riferimento ai servizi raccolta rifiuti e spazzamento, che ha negato la circostanza con riferimento al periodo oggetto del ricorso), si evince lo svolgimento di mansioni appartenenti al superiore livello retributivo.
Non è stata fornita adeguata prova, pertanto, dello svolgimento delle mansioni superiori da parte del ricorrente.
Stante quanto sopra il ricorso va integralmente rigettato.
4 In considerazione del rigetto delle domande, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso,
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società resistente, che liquida in complessivi euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 29.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito telematico di note in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 923/2021 R.G., avente ad oggetto: “riconoscimento mansioni superiori”;
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Daniela Denaro;
- RICORRENTE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Grazia Sorrenti;
- RESISTENTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.03.2021, conveniva in giudizio Parte_1
Controparte_1
Esponeva: che era stato assunto dalla in data Controparte_2
01/05/2018, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di autista corrispondente al III livello A retributivo, ma in realtà sin dalla data di assunzione in servizio, lo stesso svolgeva le mansioni tipiche di impiegato di quarto livello, relative ad operatore addetto all'utilizzo di gru per autocarro, tant'è vero che ogni giorno si recava
1 nella città di nei paesi montani e marittimi della provincia fino a Giampilieri per CP_2
sollevare con la gru le campane dei rifiuti al fine di svuotarle.
Deduceva che nonostante di fatto svolgesse attività lavorativa corrispondente ad un livello superiore a quello per il quale lo stesso era stato assunto, ossia al IV livello, aveva sempre percepito e continuava a percepire lo stipendio corrispondete al III A livello retributivo.
Riferiva che con lettera rac.ta a. r. del 14/03/2019 inoltrava al proprio datore di lavoro richiesta di pagamento delle differenze retributive dovute in virtù delle mansioni effettivamente svolte, ma senza alcun riscontro. Aggiungeva che mese di febbraio 2020 la indiceva un concorso interno per il reclutamento di Controparte_2
autisti con qualifica di manovratori gru e lo stesso, possedendo i requisiti richiesti, vi partecipava presentando però per errore la domanda il giorno successivo a quello della scadenza.
Tanto premesso chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di € 2.960,00
a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte.
Si costituiva la società resistente in data 8.11.2021, contestando le domande attoree per le seguenti ragioni.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata allegazione e indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Inoltre eccepiva che il lavoratore non aveva messo a confronto le mansioni effettivamente svolte con quelle appartenenti al superiore livello 4
e comunque la mancata prova dell'effettivo esercizio prevalente di tali mansioni. Deduceva infine la mancata allegazione di conteggi analitici sulle spettanze retributive richieste.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
Sostituita l'udienza del 28.01.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
***
Fermo ed incontestato il rapporto lavorativo intercorso tra le parti, l'oggetto del contendere attiene all'inquadramento effettivo del ricorrente in ragione delle mansioni lavorative dalla egli svolte in costanza di rapporto e, quindi, il riconoscimento o meno della qualifica superiore.
In ordine all'accertamento dell'inquadramento superiore, la Suprema Corte ha precisato che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra
2 il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 28284/2009).
Tanto premesso, la fattispecie in oggetto va esaminata alla luce della normativa di settore che, nel caso di cui si tratta oltre al CCNL igiene ambientale aziende private, circostanza che si deduce dal contratto prodotto in atti dal ricorrente, dal quale emerge che lo stesso è inquadrato al livello 3°, come “operaio generico”, con le mansioni di Autista.
Secondo la declaratoria del livello professionale tre- Area conduzione, appartengono al predetto livello i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure
o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali
è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri e comunque di peso lordo non superiore a 16 kg;
bidoni con capacità massima di 360 litri. Le parti stipulanti convengono che le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata del conducente di autocompattatore come operatore unico ovvero in concorso con altro operatore - introdotte già a partire dall'entrata in vigore della presente classificazione - sono oggetto di esame congiunto tra le imprese e la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per confrontarsi in ordine alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché alle modalità di svolgimento delle mansioni e alle connesse condizioni di lavoro”.
Appartengono invece al livello 4 i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad
3 istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti, ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi: - conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 t;
automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc. - Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'operatore autista di combinata CP_3
responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.”.
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha omesso di indicare esplicitamente quali siano gli elementi caratterizzanti le mansioni del profilo professionale rivendicato, ponendoli a confronto con quelli che egli ha dedotto di aver svolto concretamente.
Ed invero, ad insegnamento della Suprema Corte: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” (ex multis Cass. sentenza n. 8025/2003).
Nemmeno dall'istruttoria svolta, dalla quale emergono peraltro dichiarazioni contrastanti in merito all'utilizzo della gru da parte dello stesso (v. dichiarazioni teste vice Tes_1 coordinatore dell'Area sud con riferimento ai servizi raccolta rifiuti e spazzamento, che ha negato la circostanza con riferimento al periodo oggetto del ricorso), si evince lo svolgimento di mansioni appartenenti al superiore livello retributivo.
Non è stata fornita adeguata prova, pertanto, dello svolgimento delle mansioni superiori da parte del ricorrente.
Stante quanto sopra il ricorso va integralmente rigettato.
4 In considerazione del rigetto delle domande, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso,
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società resistente, che liquida in complessivi euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 29.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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