Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 45771/2017 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45771 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017, posta in decisione alla data del 30.12.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via di S. Calepodio n. 46, presso lo studio dell'avv.to Stefano Donvito che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa depositata in data 8.4.2021.
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3 elett.te dom.ti in Roma in V.le Trastevere n. 259, presso lo studio dell'avv.to Vito Patta che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTI -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo (art. 614 c.p.c.)
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.10.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “[previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e non ammessi], in via preliminare, sospendere la presente opposizione sino
1 dr. Alessandro CENTO
all'esito del giudizio di opposizione pendente avanti al Tribunale di Tivoli ed in fase di riserva;
sempre in via preliminare, sospendere l'efficacia del presente decreto essendo la presente opposizione, fondata su prova scritta;
in via gradata, previo accertamento incidentale della nullità delle notifiche della sentenza n. 10671/2006 in forma esecutiva del Tribunale civile di Roma, come del ricorso per l'esecuzione dell'obbligo di fare come di tutti gli altri atti notificati in via Achemenide n. 99, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e così per l'effetto revocare, dichiarare nullo, inefficace e /o annullare il D.I. opposto;
in ulteriore subordine e nel merito, dichiarare l'insussistenza del diritto degli opposti a ripetere le somme ingiunte perché non attinenti con l'oggetto del titolo azionato;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito, revocare il decreto opposto, rideterminando eventualmente le somme che risultassero dovute secondo l'oggetto dell'affare trattato e non sulle mere parcelle presentate dai professionisti, perché eccessive e ad ogni modo sproporzionate con l'oggetto della esecuzione eseguita”
per gli opposti: “… previo rigetto delle richieste di sospensione del giudizio e dell'esecutorietà del decreto opposto, [dichiarare] l'inammissibilità delle domande di parte attrice e/o l'integrale rigetto delle richieste avverse, comunque totalmente infondate in fatto ed in diritto, con la condanna dell'attore opponente, anche in via equitativa, ai danni e/o alle somme di cui all'art. 96 c.p.c.…”.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.6.2017
[...]
– premesso che all'esito del giudizio promosso nei sui confronti da Pt_1
e il Tribunale di Roma gli ordinava, CP_4 Controparte_5 con sentenza n. 10671/2006, “… di rispristinare lo stato dei luoghi con manutenzione e/o rimozione di ogni opera eseguita”; che in data 3.7.2015
(quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi di e adivano il G.E. ai sensi CP_4 Controparte_5 dell'art. 612 c.p.c., per l'esecuzione forzata della detta statuizione giudiziale;
che il G.E. procedeva, tramite CTU, alla determinazione delle modalità dell'esecuzione forzata;
che, in particolare, con ordinanza del 19.10.2016, il
G.E. affidava l'esecuzione dei lavori di ripristino, così come determinati dal perito, alla che terminata l'esecuzione forzata, gli istanti Controparte_6 chiedevano, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., il “rimborso delle spese” di esecuzione ed il G.E., con decreto immediatamente esecutivo del 6/7.4.2017, ingiungeva ad esso attore il rimborso della complessiva somma di € 5.467,61 oltre interessi – tanto premesso, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo, in primo luogo, la nullità della notifica di tutti gli atti dell'esecuzione forzata e, poi, affermando che le spese dell'esecuzione
2 dr. Alessandro CENTO n. 45771/2017 R.G.A.C.C.
forzata non erano affatto giustificate siccome aveva spontaneamente ottemperato all'ordine giudiziale. Tutto ciò esposto, l'attore conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_1 CP_2
e per ivi sentir revocare l'ingiunzione di
[...] Controparte_3 pagamento.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto Controparte_3 perché infondata in fatto ed in diritto In particolare, gli opposti ribadivano la sussistenza e l'esigibilità della pretesa creditoria così come azionata ex art. 614 c.p.c.
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 30.12.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Considerato
che, su istanza degli odierni opposti, il G.E., al termine dell'esecuzione forzata, ingiungeva all'odierno opponente (esecutato), con decreto immediatamente esecutivo, il pagamento della complessiva somma di € 5.467,61 a titolo di “rimborso delle spese” di esecuzione forzata;
che il decreto ingiuntivo, pronunciato in data 6/7.4.2017 ai sensi dell'art. 614 c.p.c., veniva notificato all'intimato, unitamente al precetto, in data 19.5.2017;
Considerato
che il debitore ingiunto proponeva opposizione eccependo, anzitutto, la mancata notifica del “ricorso ex art. 614 c.p.c.” e quindi - se si è compresa la finalità tecnica dell'eccezione - la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo (ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.)
Ritenuto
che, pur vero che ai sensi dell'art. 643, II co., c.p.c., deve essere notificata all'intimato copia autentica del “ricorso” per ingiunzione e del “decreto” ingiuntivo - e che la mancata notifica del ricorso e del decreto determina le conseguenze di cui agli artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. - è altrettanto vero che per l'ingiunzione di cui all'art. 614 c.p.c., di cui appunto si discute, è sufficiente che la parte presenti al G.E. “la nota delle spese anticipate [per l'esecuzione forzata – n.d.e.] vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda
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di decreto di ingiunzione”: pertanto, la domanda di ingiunzione ex art. 614 c.p.c. non deve essere proposta nelle forme (del ricorso) previste dall'art. 638 c.p.c., ma con una mera istanza (non soggetta a forme particolari) contenente la nota delle spese anticipate;
che, conseguentemente, nello speciale procedimento monitorio di cui all'art. 614 c.p.c. è inapplicabile l'art. 643, II co., c.p.c. e alla parte intimata va notificato, ai fini dell'eventuale opposizione, soltanto il decreto ingiuntivo: d'altra parte, l'unica prova scritta che la parte istante è tenuta a fornire al G.E. è la nota spese vistata dall'ufficiale giudiziaria la quale rimane depositata nel fascicolo dell'esecuzione;
Considerato
che l'opponente ha poi eccepito la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché la nullità della notifica degli atti di esecuzione (perché eseguita in luogo diverso dalla propria residenza anagrafica);
che, tuttavia, secondo la più autorevole Giurisprudenza, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal G.E. ai sensi dell'art. 614, II co., c.p.c., l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, ma non può contestare “… il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo” (vd., Cass. n. 12466/23)
che, pertanto, nel presente giudizio non possono utilmente essere dedotti gli eventuali vizi dell'esecuzione, i quali vanno fatti valere con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;
Considerato
che, infine, il debitore intimato ha contestato che le spese di esecuzione potessero essere rimborsate agli istanti in quanto il titolo giudiziale, in forza
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del quale era stata intrapresa l'esecuzione forzata – ossia la sentenza n. 10671/2006 - era stato spontaneamente attuato;
che, tuttavia, anche in tal caso, contestandosi il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (per l'adempimento spontaneo del debitore), la parte esecutata avrebbe dovuto proporre, prima che l'esecuzione fosse terminata, opposizione all'esecuzione ex art. 615, II co., c.p.c.
Considerato
che, in ogni caso, l'ordinanza del 19.10.2016 - con cui il G.E. ha determinato le modalità dell'esecuzione della sentenza n. 10671 cit. (rinviando per relationem alla CTU depositata in data 2.10.2023) - non è stata opposta dall'esecutato (ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) e, pertanto, le spese di esecuzione vanno senz'altro rimborsate agli istanti;
Rilevato
che, peraltro, non è stato neppure opposto - ai sensi dell'art. 170 DPR n. 115/2002 e 15 D.L.vo n. 150/11 - il decreto di pagamento emesso dal G.E., in data 7.10.2016, a favore del CTU (e di cui è stato ingiunto il rimborso); e non è stato opposto neanche il decreto di pagamento emesso dal G.E. in data 23.3.2017 a favore dell'impresa privata cui erano state affidate le opere di rispristino (e di cui è stato parimenti ingiunto il rimborso);
che, infine, le spese di rappresentanza tecnica (per l'esecuzione), così come liquidate nel decreto ingiuntivo, non sono state contestate in giudizio;
Ritenuto
in conclusione, che l'opposizione deve essere rigettata che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal G.E. in data 6/7.4.2017;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
5 dr. Alessandro CENTO n. 45771/2017 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 7.1.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
6 dr. Alessandro CENTO