TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile
Riunito in composizione collegiale in persona dei Signori Magistrati: Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3168/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla via Cavacchioli, n. 1, presso Parte_1 lo studio dall'Avv. Tiziana Marini (c.f. ), che la rappresentata e difende in C.F._1 forza di procura in atti;
-ricorrente- contro
, elettivamente domiciliato in Pineto (TE), alla Via Venere, n.1, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Ida Nardi (c.f. ), che lo rappresenta e difende, unitamente CodiceFiscale_2 all'avv. Luca D'Ambrosio, in forza di procura in atti;
-resistente- nonché
Pubblico Ministero;
-intervenuto-
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2023 la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1018 del 27/11/2020, così come modificate con decreto del Tribunale di Teramo del 21/07/2022.
A sostegno della domanda ha dedotto: che la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti ha Per_ disposto l'affidamento delle loro figlie, all'epoca minorenni, e , ai Servizi Sociali di Per_2
Roseto degli Abruzzi, il monitoraggio, da parte dei medesimi Servizi Sociali, della condizione delle minori e del loro rapporto con le figure genitoriali, percorsi psicologici, sanitari e terapeutici per i genitori, il collocamento delle minori presso il padre, al quale è stata assegnata la casa coniugale, la regolamentazione della frequentazione madre-figlie sotto la vigilanza e la direzione dei Servizi Sociali alle condizioni concordate al punto 3) dell'accordo intercorso tra le parti in data 21/10/2020, la delega ai Servizi Sociali della valutazione delle modalità di visita dei componenti il nucleo familiare di ciascun genitore con le minori, la corresponsione da parte della madre, a titolo di mantenimento delle figlie, di un assegno mensile di euro 500 (in ragione di euro 250 in favore di ciascuna figlia) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, la corresponsione delle spese straordinarie necessarie per la prole da parte di ciascun coniuge in parti uguali secondo quanto da essi pattuito al punto 5 del suddetto accordo, la continuazione, da parte della madre, del percorso terapeutico intrapreso presso la ASL di Teramo, la frequenza di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte di ciascun coniuge;
che la sentenza di divorzio ha recepito le condizioni di divorzio concordate tra i coniugi nella scrittura privata allegata al verbale di udienza del 21/10/2020; di avere superato gran parte delle difficoltà emotive che avevano condizionato per un
1 certo periodo la sua vita e di avere, pertanto, con ricorso depositato nell'ottobre 2021, chiesto la pronuncia di provvedimenti più rispondenti alle sue attuali condizioni ed alle mutate esigenze delle minori al fine di ristabilire la bigenitorialità; che il Tribunale di Teramo, a definizione di tale procedimento, ha disposto che, “fermo l'affido delle minori ai Servizi Sociali di Roseto degli Abruzzi, (…) fino al 30 settembre 2022”, essa ricorrente potesse “tenere con sé le figlie minori autonomamente un pomeriggio alla settimana, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 da concordare con il padre, nel rispetto delle esigenze delle figlie;
(…) che a partire dal 1° ottobre 2022,
[...]
, oltre al pomeriggio settimanale di cui al precedente, possa tenere con sé (…) le figlie Pt_2 minori a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato fino alle 21:00 della domenica”; che nel Per_ 2022 la figlia ha raggiunto la maggiore età ed ha deciso di andare a convivere con la madre mantenendo rapporti significativi con il padre e con la sorella;
che quest'ultima è rimasta Per_2 presso l'abitazione del padre in Roseto, avendo deciso di frequentare le scuole superiori in tale luogo ed ha intensificato “la frequentazione ed il rapporto con la mamma”; che, attualmente, ciascun genitore provvede a sostenere le spese necessarie al mantenimento della figlia che abita presso di sé; che , è ancora affidata ai Servizi Sociali, i quali non stanno svolgendo, tuttavia, Per_2 allo stato, alcuna attività; che, pertanto, sono venute meno le ragioni giustificanti l'affidamento di quest'ultima, oramai ultraquindicenne, ai predetti Servizi Sociali;
che è stato intrapreso dalle parti un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità. Ha pertanto chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio, l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, previa revoca dell'affidamento della stessa ai Servizi Sociali, Per_2 la conferma della sua collocazione prevalente presso il padre e la modifica del regime di frequentazione madre-figlia nel senso che la stessa possa vedere la minore “quando la Per_2 chiami” e possa tenerla con sé un pomeriggio a settimana (“il lunedì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00”), nonché a fine settimana alternati “dall'uscita di scuola del sabato se frequentante in tale giorno o dalle ore 10 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica”; ha chiesto altresì disporsi che la figlia trascorra le festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con uno dei Per_2 genitori e la Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale, dando atto che nel 2023 la minore ha trascorso il Natale con il padre;
ha chiesto, infine, che il Tribunale voglia disporre che ciascun genitore sostenga le spese necessarie al mantenimento della figlia che abita presso di sé.
Nel costituirsi, il resistente ha dichiarato di nulla eccepire in ordine ad un progressivo allargamento della frequentazione tra la figlia minore e la madre ma di ritenere che la prosecuzione del Per_2 monitoraggio dei Servizi Sociali sia una garanzia sia per i genitori sia per la minore atteso che la separazione tra gli stessi è stata “particolarmente travagliata soprattutto per le conseguenze patite dalla prole” avendo anche il Tribunale di Teramo, nella sentenza di divorzio, evidenziato che l'odierna ricorrente, in data 14/01/2019, è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Giulianova, dove le è stata diagnosticata la “ideazione delirante di tipo persecutorio e del sosia con rifiuto di cure e ricovero” e che a tale diagnosi è conseguito l'allontanamento delle minori dalla madre in ragione del grave pregiudizio che le stesse stavano subendo e che avrebbero potuto subire anche sotto il profilo della incolumità fisica, nonché la collocazione delle minori presso distinte strutture protette;
che i Servizi Sociali hanno svolto un lavoro lodevole che ha consentito alle minori di superare il trauma subito e di recuperare un sereno rapporto sia con il padre sia con la madre. Ha pertanto chiesto la conferma dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali nulla Per_2 eccependo in merito alle restanti modifiche richieste nel ricorso. Per_ Non è sorta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della figlia maggiorenne dal novembre 2022, la quale è stata collocata presso la abitazione del padre con la sentenza di divorzio e non è percettrice in via autonoma dell'assegno di mantenimento;
la stessa è infatti incontestatamente convivente con la madre dal 2022, frequenta l'Università di Chieti, non è economicamente indipendente e non ha esercitato in via autonoma il diritto all'assegno di mantenimento nei confronti del genitore con cui non vive, dato che rivela l'inesistenza di un
2 conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dalla madre nel ricorso (Cass., ord.,
n. 17380/2020; Cass. n. 6950/1998). Ciò posto, all'udienza del 13/03/2024 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto un accordo, accogliendo la proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore sulla domanda oggetto di contrasto processuale tra le stesse, di revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali della figlia minore
, di sedici anni, e di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_2 contestuale disposizione che i Servizi Sociali esplichino delle telefonate periodiche a fini di sorveglianza, con possibilità di fissare incontri qualora sopraggiungano problematiche e ferme “le altre condizioni presenti nel decreto di modifica delle condizioni di divorzio” del Tribunale di Teramo del 21/07/2022.
In particolare, il resistente ha espressamente dichiarato, per il tramite del proprio difensore, di non opporsi alla domanda di revoca dell'affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali Per_2
“purché sia mantenuto un servizio di sorveglianza a garanzia delle figlie minori”. La modifica delle condizioni di divorzio oggetto dell'accordo concluso tra le parti non è contraria a norme imperative e non contrasta con gli interessi morali e materiali delle parti e della loro figlia minore.
Ed invero, non risulta in alcun modo contestata da parte resistente la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, così come anche ribadita alla udienza suddetta, che, pertanto, deve ritenersi provata ex art. 115, co. 1 c.p.c., secondo la quale “dal 2021 i Servizi Sociali non hanno svolto alcuna attività non essendovene stata la necessità”. A tale riguardo, per contro, il resistente ha espressamente dichiarato, alla medesima udienza, che i “Servizi Sociali non sono intervenuti in quanto la situazione si è normalizzata e pertanto non vi è stata la necessità del loro intervento e di non essere contrario alla revoca dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali potendo la figlia minore essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori.”. Si aggiunga che nel decreto del 21/07/2022 con il quale il Tribunale di Teramo ha modificato le condizioni di divorzio tra le parti si legge che i Servizi Sociali avevano già all'epoca ipotizzato “un primo periodo nel quale le minori possano stare con la madre un giorno a settimana, senza pernotto e, soltanto dopo tale periodo immaginare la possibilità del pernotto presso l'abitazione materna”. Con il predetto decreto il Tribunale di Teramo aveva già rilevato che “dalla relazione sociale e dalla documentazione medica allegata” risultava “che lo stato di salute della ricorrente è sicuramente migliorato, dato che emerge della un profilo più equilibrato, sicuramente Pt_1 stabile e collaborativo nei confronti del percorso terapeutico intrapreso. Sulla base di tale migliorata condizione personale, il Servizio Sociale ha dato un parere assolutamente favorevole ad un percorso di reinserimento di spazi autonomi nella vita di relazione tra la ricorrente e le due figlie minori”. Alla udienza del 13/03/2024 le parti hanno altresì dichiarato, personalmente oltre che per il tramite dei rispettivi difensori, “di essere d'accordo a stabilire che i Servizi Sociali esplichino delle telefonate periodiche ai fini di sorveglianza con possibilità di fissare incontri qualora sopraggiungessero problematiche, come da proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato” precisando, altresì, che “non vi è necessità di ascoltare la minore la quale oggi vive serenamente la situazione ed è collocata presso il padre”. Tale ultima affermazione ha consentito, in particolare, di legittimamente ritenere, da parte del Giudice istruttore, manifestamente superfluo l'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis, Per_2 co. 2 c.p.c..
La gradualità considerata nel decreto pronunciato in data 21/07/2022 da questo Tribunale risulta pienamente rispettata dal contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti nella presente sede lasciando permanere un livello minimo di vigilanza dei Servizi Sociali mediante contatti telefonici periodici e mantenendo ferma la possibilità, per i Servizi Sociali, di fissare incontri periodici qualora sopraggiungano problematiche.
3 Si aggiunga altresì che i Servizi Sociali di Roseto degli Abruzzi, che ha in carico il nucleo familiare, hanno espressamente attestato, nella relazione depositata in data 03/12/2024 in ottemperanza al decreto di questo Collegio del 04/11/2024, “che la situazione familiare del nucleo CP_2
ha mostrato segnali di stabilizzazione, con entrambi i genitori che svolgono attivamente il
[...] loro ruolo di cura e supporto alla minore ”, che “la gestione della minore appare adeguata Per_2
e condivisa tra i genitori, seppur con una separazione tra le residenze, e la figlia sembra Per_2 essere inserita in un contesto scolastico e familiare positivo” nonché di ritenere che “il nucleo familiare stia affrontando in modo costruttivo le sfide poste dalla separazione, con entrambi i genitori che collaborano per il benessere della minore”. I suddetti Servizi Sociali hanno richiesto una relazione alla scuola frequentata dalla minore , Per_2 il Liceo “Saffo” di Roseto degli Abruzzi e la scuola “ha risposto dichiarando una situazione positiva in merito al rendimento scolastico e al comportamento della ragazza, che si presenta motivata e regolarmente iscritta al corso di scienze umane.”. Risulta difatti attestato nella relazione del 29/11/2024 rimessa dall'Istituto scolastico predetto, allegata alla relazione dei Servizi Sociali del 03/12/2024 che “Nel corso del primo biennio, rispetto alla sua situazione in ingresso” la minore “ha fatto registrare un buon miglioramento del Per_2 proprio rendimento scolastico: inizialmente disorientata e poco motivata, col tempo si è mostrata sensibile agli incoraggiamenti e agli stimoli forniti dai diversi docenti, e ha cominciato ad impegnarsi con maggiore costanza e fiducia nelle proprie capacità. Sta acquisendo un metodo di studio personale si avvale anche del materiale di supporto fornito dall'insegnante. Pur nella sinteticità del suo modo di esprimersi sia oralmente sia per iscritto, riesce a dimostrare di avere colto e compreso i nodi più importanti dei contenuti disciplinari trattati, tanto in ambito umanistico quanto in quello logico-matematico. Attualmente, infatti, il profitto risulta più che sufficiente in tutte le discipline di studio. L'alunna preferisce interagire con un gruppo ristretto di compagne, anche se con il gruppo classe più esteso non ha mai avuto comportamenti o atteggiamenti di chiusura o conflittuali;
con una compagna in particolare ha un rapporto più stretto sin dal primo anno e la frequenta anche nel tempo libero. Durante le attività didattiche segue con silenzio e adeguata attenzione le lezioni, ma partecipa solo se personalmente coinvolta dal docente, senza prendere mai spontaneamente l'iniziativa. Nelle attività di piccolo gruppo collabora positivamente con gli altri membri anche se preferisce ruoli da gregaria ed esecutrice. Al mattino si presenta in aula puntualmente, sempre con un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto: non manifesta una situazione di deprivazione o di scarsa cura della persona;
le sue condizioni di salute sembrano nella norma come dimostra anche la frequenza scolastica, attualmente assidua. L'alunna rispetta il
Regolamento di Istituto senza aver mai ricevuto note disciplinari;
nei confronti degli insegnanti ha un comportamento molto riservato che non la porta ad esprimere con facilità il proprio vissuto personale, ma comunque cordiale ed educato.”. Nella medesima relazione dell'Istituto scolastico risulta altresì attestato, con riguardo ai genitori, odierne parti, che gli stessi “hanno partecipato agli incontri scuola-famiglia organizzati dall'Istituto
e hanno richiesto anche colloqui individuali con i docenti nel loro orario di ricevimento. Nei confronti degli insegnanti hanno entrambi manifestato un atteggiamento aperto, collaborativo e attento allo stato emotivo” della figlia minore . Per_2
Dal certificato medico rilasciato dalla ASL di Teramo, Dipartimento di salute mentale del 22/11/2024 depositato da parte ricorrente in data 18/12/2024 risulta infine attestato che la ricorrente
“è seguita da questo CSM dal 2019 in quanto affetta da “Disturbo delirante”. Attualmente è in fase di compenso psichico ed in trattamento farmacologico (…). L'utente effettua regolarmente visite psichiatriche di controllo a cadenza mensile con ripetizione della terapia long-acting mostrando buona aderenza al progetto terapeutico”. Le parti hanno altresì concordato che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia che vive presso di sé.
4 Deve darsi atto, in conformità alla concorde richiesta delle parti, che, con riguardo alle restanti condizioni di divorzio, restano ferme le statuizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 21/07/2022. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 92, co. 3 c.p.c., la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti essendosi le stesse conciliate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Teramo, nella suesposta composizione collegiale, pronunciando nel procedimento n. r.g. 3168/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede a modifica delle condizioni che regolano il divorzio tra le parti: recepisce le condizioni pattuite dalle parti nell'accordo raggiunto alla udienza del 13/03/2024, come risultante dal relativo verbale e, per l'effetto:
- revoca l'affidamento della figlia minore ai Sevizi Sociali di Roseto degli Abruzzi (TE) e Per_2 ne dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso l'abitazione del padre;
- dispone che i Servizi Sociali suddetti esplichino un servizio di vigilanza sulle parti e sul loro rapporto con la loro figlia minore mediante contatti telefonici periodici a fini di Per_2 sorveglianza con possibilità di fissare incontri qualora sopraggiungano problematiche;
- dispone che la frequentazione della figlia minore con la madre sia regolata come in Per_2 dettaglio specificato nel ricorso, da intendersi, per la parte di riferimento, richiamato nella presente sentenza;
- dispone che le spese di mantenimento delle due figlie delle parti siano sostenute dal genitore presso il quale ciascuna di esse vive;
- dà atto che le restanti condizioni del divorzio tra le parti sono regolate come stabilito nel decreto di modifica delle condizioni di divorzio del Tribunale di Teramo del 21/07/2022.
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 28/03/2025. Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile
Riunito in composizione collegiale in persona dei Signori Magistrati: Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3168/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla via Cavacchioli, n. 1, presso Parte_1 lo studio dall'Avv. Tiziana Marini (c.f. ), che la rappresentata e difende in C.F._1 forza di procura in atti;
-ricorrente- contro
, elettivamente domiciliato in Pineto (TE), alla Via Venere, n.1, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Ida Nardi (c.f. ), che lo rappresenta e difende, unitamente CodiceFiscale_2 all'avv. Luca D'Ambrosio, in forza di procura in atti;
-resistente- nonché
Pubblico Ministero;
-intervenuto-
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2023 la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1018 del 27/11/2020, così come modificate con decreto del Tribunale di Teramo del 21/07/2022.
A sostegno della domanda ha dedotto: che la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti ha Per_ disposto l'affidamento delle loro figlie, all'epoca minorenni, e , ai Servizi Sociali di Per_2
Roseto degli Abruzzi, il monitoraggio, da parte dei medesimi Servizi Sociali, della condizione delle minori e del loro rapporto con le figure genitoriali, percorsi psicologici, sanitari e terapeutici per i genitori, il collocamento delle minori presso il padre, al quale è stata assegnata la casa coniugale, la regolamentazione della frequentazione madre-figlie sotto la vigilanza e la direzione dei Servizi Sociali alle condizioni concordate al punto 3) dell'accordo intercorso tra le parti in data 21/10/2020, la delega ai Servizi Sociali della valutazione delle modalità di visita dei componenti il nucleo familiare di ciascun genitore con le minori, la corresponsione da parte della madre, a titolo di mantenimento delle figlie, di un assegno mensile di euro 500 (in ragione di euro 250 in favore di ciascuna figlia) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, la corresponsione delle spese straordinarie necessarie per la prole da parte di ciascun coniuge in parti uguali secondo quanto da essi pattuito al punto 5 del suddetto accordo, la continuazione, da parte della madre, del percorso terapeutico intrapreso presso la ASL di Teramo, la frequenza di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte di ciascun coniuge;
che la sentenza di divorzio ha recepito le condizioni di divorzio concordate tra i coniugi nella scrittura privata allegata al verbale di udienza del 21/10/2020; di avere superato gran parte delle difficoltà emotive che avevano condizionato per un
1 certo periodo la sua vita e di avere, pertanto, con ricorso depositato nell'ottobre 2021, chiesto la pronuncia di provvedimenti più rispondenti alle sue attuali condizioni ed alle mutate esigenze delle minori al fine di ristabilire la bigenitorialità; che il Tribunale di Teramo, a definizione di tale procedimento, ha disposto che, “fermo l'affido delle minori ai Servizi Sociali di Roseto degli Abruzzi, (…) fino al 30 settembre 2022”, essa ricorrente potesse “tenere con sé le figlie minori autonomamente un pomeriggio alla settimana, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 da concordare con il padre, nel rispetto delle esigenze delle figlie;
(…) che a partire dal 1° ottobre 2022,
[...]
, oltre al pomeriggio settimanale di cui al precedente, possa tenere con sé (…) le figlie Pt_2 minori a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato fino alle 21:00 della domenica”; che nel Per_ 2022 la figlia ha raggiunto la maggiore età ed ha deciso di andare a convivere con la madre mantenendo rapporti significativi con il padre e con la sorella;
che quest'ultima è rimasta Per_2 presso l'abitazione del padre in Roseto, avendo deciso di frequentare le scuole superiori in tale luogo ed ha intensificato “la frequentazione ed il rapporto con la mamma”; che, attualmente, ciascun genitore provvede a sostenere le spese necessarie al mantenimento della figlia che abita presso di sé; che , è ancora affidata ai Servizi Sociali, i quali non stanno svolgendo, tuttavia, Per_2 allo stato, alcuna attività; che, pertanto, sono venute meno le ragioni giustificanti l'affidamento di quest'ultima, oramai ultraquindicenne, ai predetti Servizi Sociali;
che è stato intrapreso dalle parti un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità. Ha pertanto chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio, l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, previa revoca dell'affidamento della stessa ai Servizi Sociali, Per_2 la conferma della sua collocazione prevalente presso il padre e la modifica del regime di frequentazione madre-figlia nel senso che la stessa possa vedere la minore “quando la Per_2 chiami” e possa tenerla con sé un pomeriggio a settimana (“il lunedì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00”), nonché a fine settimana alternati “dall'uscita di scuola del sabato se frequentante in tale giorno o dalle ore 10 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica”; ha chiesto altresì disporsi che la figlia trascorra le festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con uno dei Per_2 genitori e la Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale, dando atto che nel 2023 la minore ha trascorso il Natale con il padre;
ha chiesto, infine, che il Tribunale voglia disporre che ciascun genitore sostenga le spese necessarie al mantenimento della figlia che abita presso di sé.
Nel costituirsi, il resistente ha dichiarato di nulla eccepire in ordine ad un progressivo allargamento della frequentazione tra la figlia minore e la madre ma di ritenere che la prosecuzione del Per_2 monitoraggio dei Servizi Sociali sia una garanzia sia per i genitori sia per la minore atteso che la separazione tra gli stessi è stata “particolarmente travagliata soprattutto per le conseguenze patite dalla prole” avendo anche il Tribunale di Teramo, nella sentenza di divorzio, evidenziato che l'odierna ricorrente, in data 14/01/2019, è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Giulianova, dove le è stata diagnosticata la “ideazione delirante di tipo persecutorio e del sosia con rifiuto di cure e ricovero” e che a tale diagnosi è conseguito l'allontanamento delle minori dalla madre in ragione del grave pregiudizio che le stesse stavano subendo e che avrebbero potuto subire anche sotto il profilo della incolumità fisica, nonché la collocazione delle minori presso distinte strutture protette;
che i Servizi Sociali hanno svolto un lavoro lodevole che ha consentito alle minori di superare il trauma subito e di recuperare un sereno rapporto sia con il padre sia con la madre. Ha pertanto chiesto la conferma dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali nulla Per_2 eccependo in merito alle restanti modifiche richieste nel ricorso. Per_ Non è sorta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della figlia maggiorenne dal novembre 2022, la quale è stata collocata presso la abitazione del padre con la sentenza di divorzio e non è percettrice in via autonoma dell'assegno di mantenimento;
la stessa è infatti incontestatamente convivente con la madre dal 2022, frequenta l'Università di Chieti, non è economicamente indipendente e non ha esercitato in via autonoma il diritto all'assegno di mantenimento nei confronti del genitore con cui non vive, dato che rivela l'inesistenza di un
2 conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dalla madre nel ricorso (Cass., ord.,
n. 17380/2020; Cass. n. 6950/1998). Ciò posto, all'udienza del 13/03/2024 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto un accordo, accogliendo la proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore sulla domanda oggetto di contrasto processuale tra le stesse, di revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali della figlia minore
, di sedici anni, e di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_2 contestuale disposizione che i Servizi Sociali esplichino delle telefonate periodiche a fini di sorveglianza, con possibilità di fissare incontri qualora sopraggiungano problematiche e ferme “le altre condizioni presenti nel decreto di modifica delle condizioni di divorzio” del Tribunale di Teramo del 21/07/2022.
In particolare, il resistente ha espressamente dichiarato, per il tramite del proprio difensore, di non opporsi alla domanda di revoca dell'affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali Per_2
“purché sia mantenuto un servizio di sorveglianza a garanzia delle figlie minori”. La modifica delle condizioni di divorzio oggetto dell'accordo concluso tra le parti non è contraria a norme imperative e non contrasta con gli interessi morali e materiali delle parti e della loro figlia minore.
Ed invero, non risulta in alcun modo contestata da parte resistente la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, così come anche ribadita alla udienza suddetta, che, pertanto, deve ritenersi provata ex art. 115, co. 1 c.p.c., secondo la quale “dal 2021 i Servizi Sociali non hanno svolto alcuna attività non essendovene stata la necessità”. A tale riguardo, per contro, il resistente ha espressamente dichiarato, alla medesima udienza, che i “Servizi Sociali non sono intervenuti in quanto la situazione si è normalizzata e pertanto non vi è stata la necessità del loro intervento e di non essere contrario alla revoca dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali potendo la figlia minore essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori.”. Si aggiunga che nel decreto del 21/07/2022 con il quale il Tribunale di Teramo ha modificato le condizioni di divorzio tra le parti si legge che i Servizi Sociali avevano già all'epoca ipotizzato “un primo periodo nel quale le minori possano stare con la madre un giorno a settimana, senza pernotto e, soltanto dopo tale periodo immaginare la possibilità del pernotto presso l'abitazione materna”. Con il predetto decreto il Tribunale di Teramo aveva già rilevato che “dalla relazione sociale e dalla documentazione medica allegata” risultava “che lo stato di salute della ricorrente è sicuramente migliorato, dato che emerge della un profilo più equilibrato, sicuramente Pt_1 stabile e collaborativo nei confronti del percorso terapeutico intrapreso. Sulla base di tale migliorata condizione personale, il Servizio Sociale ha dato un parere assolutamente favorevole ad un percorso di reinserimento di spazi autonomi nella vita di relazione tra la ricorrente e le due figlie minori”. Alla udienza del 13/03/2024 le parti hanno altresì dichiarato, personalmente oltre che per il tramite dei rispettivi difensori, “di essere d'accordo a stabilire che i Servizi Sociali esplichino delle telefonate periodiche ai fini di sorveglianza con possibilità di fissare incontri qualora sopraggiungessero problematiche, come da proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato” precisando, altresì, che “non vi è necessità di ascoltare la minore la quale oggi vive serenamente la situazione ed è collocata presso il padre”. Tale ultima affermazione ha consentito, in particolare, di legittimamente ritenere, da parte del Giudice istruttore, manifestamente superfluo l'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis, Per_2 co. 2 c.p.c..
La gradualità considerata nel decreto pronunciato in data 21/07/2022 da questo Tribunale risulta pienamente rispettata dal contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti nella presente sede lasciando permanere un livello minimo di vigilanza dei Servizi Sociali mediante contatti telefonici periodici e mantenendo ferma la possibilità, per i Servizi Sociali, di fissare incontri periodici qualora sopraggiungano problematiche.
3 Si aggiunga altresì che i Servizi Sociali di Roseto degli Abruzzi, che ha in carico il nucleo familiare, hanno espressamente attestato, nella relazione depositata in data 03/12/2024 in ottemperanza al decreto di questo Collegio del 04/11/2024, “che la situazione familiare del nucleo CP_2
ha mostrato segnali di stabilizzazione, con entrambi i genitori che svolgono attivamente il
[...] loro ruolo di cura e supporto alla minore ”, che “la gestione della minore appare adeguata Per_2
e condivisa tra i genitori, seppur con una separazione tra le residenze, e la figlia sembra Per_2 essere inserita in un contesto scolastico e familiare positivo” nonché di ritenere che “il nucleo familiare stia affrontando in modo costruttivo le sfide poste dalla separazione, con entrambi i genitori che collaborano per il benessere della minore”. I suddetti Servizi Sociali hanno richiesto una relazione alla scuola frequentata dalla minore , Per_2 il Liceo “Saffo” di Roseto degli Abruzzi e la scuola “ha risposto dichiarando una situazione positiva in merito al rendimento scolastico e al comportamento della ragazza, che si presenta motivata e regolarmente iscritta al corso di scienze umane.”. Risulta difatti attestato nella relazione del 29/11/2024 rimessa dall'Istituto scolastico predetto, allegata alla relazione dei Servizi Sociali del 03/12/2024 che “Nel corso del primo biennio, rispetto alla sua situazione in ingresso” la minore “ha fatto registrare un buon miglioramento del Per_2 proprio rendimento scolastico: inizialmente disorientata e poco motivata, col tempo si è mostrata sensibile agli incoraggiamenti e agli stimoli forniti dai diversi docenti, e ha cominciato ad impegnarsi con maggiore costanza e fiducia nelle proprie capacità. Sta acquisendo un metodo di studio personale si avvale anche del materiale di supporto fornito dall'insegnante. Pur nella sinteticità del suo modo di esprimersi sia oralmente sia per iscritto, riesce a dimostrare di avere colto e compreso i nodi più importanti dei contenuti disciplinari trattati, tanto in ambito umanistico quanto in quello logico-matematico. Attualmente, infatti, il profitto risulta più che sufficiente in tutte le discipline di studio. L'alunna preferisce interagire con un gruppo ristretto di compagne, anche se con il gruppo classe più esteso non ha mai avuto comportamenti o atteggiamenti di chiusura o conflittuali;
con una compagna in particolare ha un rapporto più stretto sin dal primo anno e la frequenta anche nel tempo libero. Durante le attività didattiche segue con silenzio e adeguata attenzione le lezioni, ma partecipa solo se personalmente coinvolta dal docente, senza prendere mai spontaneamente l'iniziativa. Nelle attività di piccolo gruppo collabora positivamente con gli altri membri anche se preferisce ruoli da gregaria ed esecutrice. Al mattino si presenta in aula puntualmente, sempre con un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto: non manifesta una situazione di deprivazione o di scarsa cura della persona;
le sue condizioni di salute sembrano nella norma come dimostra anche la frequenza scolastica, attualmente assidua. L'alunna rispetta il
Regolamento di Istituto senza aver mai ricevuto note disciplinari;
nei confronti degli insegnanti ha un comportamento molto riservato che non la porta ad esprimere con facilità il proprio vissuto personale, ma comunque cordiale ed educato.”. Nella medesima relazione dell'Istituto scolastico risulta altresì attestato, con riguardo ai genitori, odierne parti, che gli stessi “hanno partecipato agli incontri scuola-famiglia organizzati dall'Istituto
e hanno richiesto anche colloqui individuali con i docenti nel loro orario di ricevimento. Nei confronti degli insegnanti hanno entrambi manifestato un atteggiamento aperto, collaborativo e attento allo stato emotivo” della figlia minore . Per_2
Dal certificato medico rilasciato dalla ASL di Teramo, Dipartimento di salute mentale del 22/11/2024 depositato da parte ricorrente in data 18/12/2024 risulta infine attestato che la ricorrente
“è seguita da questo CSM dal 2019 in quanto affetta da “Disturbo delirante”. Attualmente è in fase di compenso psichico ed in trattamento farmacologico (…). L'utente effettua regolarmente visite psichiatriche di controllo a cadenza mensile con ripetizione della terapia long-acting mostrando buona aderenza al progetto terapeutico”. Le parti hanno altresì concordato che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia che vive presso di sé.
4 Deve darsi atto, in conformità alla concorde richiesta delle parti, che, con riguardo alle restanti condizioni di divorzio, restano ferme le statuizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 21/07/2022. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 92, co. 3 c.p.c., la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti essendosi le stesse conciliate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Teramo, nella suesposta composizione collegiale, pronunciando nel procedimento n. r.g. 3168/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede a modifica delle condizioni che regolano il divorzio tra le parti: recepisce le condizioni pattuite dalle parti nell'accordo raggiunto alla udienza del 13/03/2024, come risultante dal relativo verbale e, per l'effetto:
- revoca l'affidamento della figlia minore ai Sevizi Sociali di Roseto degli Abruzzi (TE) e Per_2 ne dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso l'abitazione del padre;
- dispone che i Servizi Sociali suddetti esplichino un servizio di vigilanza sulle parti e sul loro rapporto con la loro figlia minore mediante contatti telefonici periodici a fini di Per_2 sorveglianza con possibilità di fissare incontri qualora sopraggiungano problematiche;
- dispone che la frequentazione della figlia minore con la madre sia regolata come in Per_2 dettaglio specificato nel ricorso, da intendersi, per la parte di riferimento, richiamato nella presente sentenza;
- dispone che le spese di mantenimento delle due figlie delle parti siano sostenute dal genitore presso il quale ciascuna di esse vive;
- dà atto che le restanti condizioni del divorzio tra le parti sono regolate come stabilito nel decreto di modifica delle condizioni di divorzio del Tribunale di Teramo del 21/07/2022.
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 28/03/2025. Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
5