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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2675 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 09.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 29.10.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Villa Francesco, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Sottolume, n. 24, Reggio
Calabria, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il E_ C.F._2
17.12.1977), rappresentata e difesa dall'avv. Foti Antonio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Sbarre Centrali, n. 124, Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 26.09.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.09.2006;
-considerato che con decreto del 22.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 31.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14.09.2006; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(09.02.2011) e (09.03.2016); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
23.10.2024, il quale ha espresso il parere in pari data;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 30.09.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] E_
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 26, parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori nata il [...] e nata il Persona_3 Persona_4
09.03.2016, sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale e stabile presso la madre, SI.ra , in Via Sottolume, E_
n. 28 Reggio Calabria (RC), per consentire alle stesse di continuare a vivere inserite nel quartiere a loro abituale. Nell'ipotesi in cui la SI.ra per ragioni E_
lavorative dovesse spostarsi da Reggio Calabria, il SI. presta il Parte_1
proprio consenso affinché le figlie minori si trasferiscano con la madre, previa modifica delle condizioni di separazione;
2) Il padre, SI. , potrà vedere le figlie e tenerle con sé secondo Parte_1
accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: tutti i fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato fino alle ore 21.00 della domenica, nonché tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; per 20 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi venti giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi venti giorni di agosto negli anni pari);
3) Il SI. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Parte_1
delle figlie e , l'assegno mensile periodico di € Persona_3 Persona_4
200,00 (duecento/00), da versare sul conto corrente codice IBAN IT64 M020 0816
3020 0010 3498 971, intestato a , a decorrere dalla data di E_
pubblicazione della sentenza di separazione, entro e non oltre la prima decade di riferimento di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Il SI. rimborserà all'altro coniuge nella misura del 50% le Parte_1
spese straordinarie;
le spese straordinarie devono essere sempre prima concordate e documentate. Per completezza i coniugi dichiarano di dividere al 50% le seguenti spese: spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche e private, assicurazioni scolastiche, divise scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio e nel corso dell'anno; gite e uscite didattiche), spese sportive e ludico-ricreative;
5) La casa coniugale sita in Via Sottolume, 28 Reggio Calabria (RC), con quanto contenuto, verrà occupata dalla SI.ra ; l'altro coniuge, SI. E_
, se ne allontanerà, portando con sé i propri effetti personali ed i Parte_1
beni mobili di sua proprietà;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2675 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 09.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 29.10.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Villa Francesco, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Sottolume, n. 24, Reggio
Calabria, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il E_ C.F._2
17.12.1977), rappresentata e difesa dall'avv. Foti Antonio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Sbarre Centrali, n. 124, Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 26.09.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.09.2006;
-considerato che con decreto del 22.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 31.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14.09.2006; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(09.02.2011) e (09.03.2016); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
23.10.2024, il quale ha espresso il parere in pari data;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 30.09.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] E_
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 26, parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori nata il [...] e nata il Persona_3 Persona_4
09.03.2016, sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale e stabile presso la madre, SI.ra , in Via Sottolume, E_
n. 28 Reggio Calabria (RC), per consentire alle stesse di continuare a vivere inserite nel quartiere a loro abituale. Nell'ipotesi in cui la SI.ra per ragioni E_
lavorative dovesse spostarsi da Reggio Calabria, il SI. presta il Parte_1
proprio consenso affinché le figlie minori si trasferiscano con la madre, previa modifica delle condizioni di separazione;
2) Il padre, SI. , potrà vedere le figlie e tenerle con sé secondo Parte_1
accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: tutti i fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato fino alle ore 21.00 della domenica, nonché tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; per 20 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi venti giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi venti giorni di agosto negli anni pari);
3) Il SI. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Parte_1
delle figlie e , l'assegno mensile periodico di € Persona_3 Persona_4
200,00 (duecento/00), da versare sul conto corrente codice IBAN IT64 M020 0816
3020 0010 3498 971, intestato a , a decorrere dalla data di E_
pubblicazione della sentenza di separazione, entro e non oltre la prima decade di riferimento di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Il SI. rimborserà all'altro coniuge nella misura del 50% le Parte_1
spese straordinarie;
le spese straordinarie devono essere sempre prima concordate e documentate. Per completezza i coniugi dichiarano di dividere al 50% le seguenti spese: spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche e private, assicurazioni scolastiche, divise scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio e nel corso dell'anno; gite e uscite didattiche), spese sportive e ludico-ricreative;
5) La casa coniugale sita in Via Sottolume, 28 Reggio Calabria (RC), con quanto contenuto, verrà occupata dalla SI.ra ; l'altro coniuge, SI. E_
, se ne allontanerà, portando con sé i propri effetti personali ed i Parte_1
beni mobili di sua proprietà;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna