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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2252/2023 R.G. promossa da:
( ) nata in [...] il [...], con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'avv. Cecilia Maria Pia Casiraghi, con elezione di domicilio in Monza, Via Modorati n. 1 presso lo studio del difensore come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
:
) nato in [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30.11.2023 per : Parte_1
Dichiarare la separazione personale dei coniugi per tutti i motivi esposti in atto, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. Disporre che il figlio venga affidato congiuntamente ai genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e collocamento prevalente presso la madre, che provvederà al suo mantenimento ed al mantenimento dei figli ed;
Per_2 CP_2
3. Disporre che i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nell'interesse di in merito all'istruzione, educazione, alla salute dello stesso, tenuto conto Per_1 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
pagina 1 di 6
4. Disporre che la responsabilità genitoriale su sarà esercitata da entrambi i genitori di Per_1 comune accordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
5. Disporre che il Signor potrà vedere e stare con i figli previo accordo con la moglie, sempre CP_1 tenuto conto del preminente interesse dei figli minori e, in ogni caso, in relazione ed in osservanza a quanto statuito dal Tribunale per i Minorenni di Milano;
6. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, alcun mantenimento è reciprocamente dovuto;
7. Disporre che l'autovettura Fiat Punto, tg. DJ078KJ, di proprietà della Signora rimanga Pt_1 intestata alla stessa che ne sosterrà tutti i costi e le spese;
8. Disporre che l'autovettura Mercedes Classe A, di proprietà del Signor rimanga intestata CP_1 allo stesso, che ne sosterrà tutti i costi e le spese;
9. Dare atto che i coniugi hanno già acceso conti correnti bancari distinti e separati e di non aver alcun rapporto di debito/ credito in merito agli stessi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare, laddove ritenuto necessario. per il curatore speciale del minore Persona_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
- mantenere l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, nonché il Persona_3 collocamento dello stesso presso l'attuale comunità terapeutica, e tutte le ulteriori disposizioni di cui al provvedimento di codesto Ill.mo Tribunale in data 12.7.2023;
- porre a carico di ciascun genitore non collocatario un contributo al mantenimento n favore del minore in misura di € 200,00 mensili, o di quella diversa maggiore o minor somma Persona_3 che verrà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale, oltre spese straordinarie;
- con riserva di formulare nel prosieguo - all'esito dell'espletanda istruttoria e dell'esame delle eventuali difese paterne - conclusioni, domande, istanze, eccezioni, deduzioni, nonché di depositare memorie nonché documenti, nell'interesse del minore anche in ordine alla Persona_3 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 28.02.2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 in Monza il 15.12.2001 e dalla cui unione sono nati i figli (in data 15.07.2004), (in CP_2 Per_1 data29.08.2005) e (in data 15.09.2007). Per_2
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, mentre nulla chiedeva rispetto all'affidamento di , Per_1 Per_2 in pendenza del procedimento a tutela del minore dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Milano, e al mantenimento dei figli. pagina 2 di 6 All'udienza presidenziale del 20.06.2023 il Presidente, impossibilitato a esperire il tentativo di conciliazione giusta la mancata comparizione del resistente, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvedeva in via provvisoria e urgente:
(nato il [...]) in modo condiviso ai genitori e resterà collocato presso Persona_4 la madre dove attualmente si trova;
tenuto conto della sua età potrà vedere il padre secondo accordi liberamente raggiunti con lo stesso;
II. (nato il [...]) all'Ente competente in relazione alla sua residenza Persona_5 anagrafica, al momento che dovrà assumere nell'interesse del minore ogni decisione relativa Pt_2 alla residenza, alla scuola e alla salute;
III. Dispone che l'Ente mantenga collocato presso la comunità terapeutica San Maurizio ove il Per_2 minore è ricoverato dal 13 marzo 2023, acquisendo presso la Comunità periodiche relazioni circa
l'andamento del percorso riabilitativo e trasmettendo a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa la condizione Email_1 del minore entro il giorno 17 novembre 2023;
IV. Nomina per il minore un curatore speciale in persona dell'avv. Andrea Cascio, Persona_3 con studio in Monza, Via Manzoni n. 33;
V. Invita il curatore speciale a depositare in giudizio atto di accettazione dell'incarico e sintetica costituzione entro il giorno 4 agosto 2023;
VI. Nomina giudice istruttore se stessa;
VII. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 30 novembre 2023 alle ore 11,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
VIII. Fissa termine perentorio a per la notifica della presente ordinanza a Parte_1 con l'osservanza dei termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. ridotti alla metà; Controparte_1
IX. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito Parte_1 in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3),
4),5) e 6);
X. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Controparte_1 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
XI. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui Controparte_1 all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03.08.2023 si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore avv. Andrea Cascio.
Alla successiva udienza del giorno 30.11.2023 tenutasi dinanzi al Giudice Istruttore nessuno compariva per il resistente e il giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. La ricorrente e il curatore speciale del minore precisavano quindi le conclusioni riportate in epigrafe e pagina 3 di 6 rinunciavano alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il giudice trasmetteva quindi gli atti al Collegio per la decisione.
II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Monza il 15.12.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 2001, n. 173, Parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 15.07.2004), (in data29.08.2005) e CP_2 Per_1
(in data 15.09.2007). Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano infatti in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente e dal decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano del 3 novembre 2022 (doc. 4 allegato al ricorso), che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento della prole ai genitori. nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne sicchè alcuna statuizione deve essere CP_1 assunta con riferimento all'affidamento e ai tempi di permanenza presso i genitori.
(nato il [...]) deve essere affidato all'Ente competente in relazione alla sua residenza Per_2 anagrafica, al momento tenuto conto di quanto emerso nell'ambito del procedimento pendente Pt_2 dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Milano, del decreto provvisorio emesso da quel Tribunale in data
3 novembre 2022 (proc.r.g. 2278/22) e di quanto riferito dal curatore speciale del minore nell'ambito della sua comparsa di costituzione.
, infatti, nel mese di marzo 2023 è stato ricoverato in apposita comunità terapeutica tenuto conto Per_2 delle sue fragilità e dipendenze e della inidoneità del nucleo familiare a fare fronte alle sue difficoltà e dovrebbe permanere in comunità per almeno 18 mesi. In un simile quadro, tenuto conto delle fragilità del figlio e del suo collocamento in contesto comunitario, non può che condividersi la decisione del tribunale dei Minorenni di Milano, confermata dal Presidente f.f., di affidare all'Ente Per_2 territorialmente competente in modo tale che sia assicurata non solo la prosecuzione del percorso di cura ma, anche, che la comunità possa prontamente interfacciarsi con l'Ente in relazione alle decisioni più importanti per il figlio.
L'Ente dovrà assumere nell'interesse del minore ogni decisione relativa alla residenza, alla scuola e alla salute;
la durata del regime di affidamento all'Ente, tenuto conto del disposto dell'art. 5 bis l.
pagina 4 di 6 184/1983, va stabilita in 24 mesi, al cui termine l'Ente dovrà prontamente attivarsi per la richiesta di proroga, ove ritenuta necessaria.
L'Ente dovrà mantenere collocato presso la comunità terapeutica San Maurizio ove il minore è Per_2 ricoverato dal 13 marzo 2023, acquisendo presso la Comunità periodiche relazioni circa l'andamento del percorso riabilitativo e relazionando al Tribunale dei Minorenni, presso cui pende procedimento a tutela del minore, ogni situazione di pregiudizio per il minore stesso.
Considerato, quanto al mantenimento dei figli, che la ricorrente non ha chiesto alcun contributo al mantenimento a carico del coniuge;
il curatore speciale di ha chiesto che entrambi i genitori Per_2 siano gravati dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.
Osserva il Tribunale che al momento si trova presso la Comunità terapeutica , Per_2 Org_1 sicché alcun onere di mantenimento grava sui genitori, fatta eccezione per l'acquisto di beni di prima necessità come l'abbigliamento, cui allo stato sta provvedendo la madre. Fino al momento dell'uscita di dalla comunità, i genitori dovranno provvedere nella misura del 50% ciascuno a sostenere tutte Per_2 le spese non coperte dalla comunità. Dal momento dell'uscita di dalla comunità, ove il Per_2
Tribunale dei Minorenni dovesse disporre il rientro di presso l'abitazione della madre, la madre Per_2 avrà diritto a percepire in misura integrale l'assegno unico per il figlio anche in caso di proroga dell'affidamento all'Ente competente.
Le spese di lite, tenuto conto della natura necessaria della pronuncia sullo status e della mancata costituzione del resistente, che non costituendosi non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 2252/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio civile in Monza il 15.12.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 2001, n. 173, Parte I).
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del per le annotazioni e le ulteriori incombenze di Org_2 legge;
III. (nato il [...]) all'Ente competente in relazione alla sua residenza Persona_5 anagrafica, al momento per 24 mesi (14 dicembre 2025), al cui termine l'Ente dovrà Pt_2 prontamente attivarsi per la richiesta di proroga, ove ritenuta necessaria;
l'Ente dovrà assumere nell'interesse del minore ogni decisione relativa alla residenza, alla scuola e alla salute;
IV. Dispone che l'Ente mantenga collocato presso la comunità terapeutica San Maurizio ove Per_2 il minore è ricoverato dal 13 marzo 2023, acquisendo presso la Comunità periodiche relazioni circa l'andamento del percorso riabilitativo e trasmettendo ogni informazione relativa al minore al
Tribunale dei Minorenni competente;
V. Dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese per Per_2
pagina 5 di 6 non coperte dalla comunità ove è ricoverato;
VI. Dispone che la madre al momento di uscita di dalla comunità, in caso di collocamento del Per_2 figlio presso di sé, percepisca in misura integrale l'assegno unico per il figlio;
VII. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2252/2023 R.G. promossa da:
( ) nata in [...] il [...], con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'avv. Cecilia Maria Pia Casiraghi, con elezione di domicilio in Monza, Via Modorati n. 1 presso lo studio del difensore come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
:
) nato in [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30.11.2023 per : Parte_1
Dichiarare la separazione personale dei coniugi per tutti i motivi esposti in atto, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. Disporre che il figlio venga affidato congiuntamente ai genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e collocamento prevalente presso la madre, che provvederà al suo mantenimento ed al mantenimento dei figli ed;
Per_2 CP_2
3. Disporre che i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nell'interesse di in merito all'istruzione, educazione, alla salute dello stesso, tenuto conto Per_1 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
pagina 1 di 6
4. Disporre che la responsabilità genitoriale su sarà esercitata da entrambi i genitori di Per_1 comune accordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
5. Disporre che il Signor potrà vedere e stare con i figli previo accordo con la moglie, sempre CP_1 tenuto conto del preminente interesse dei figli minori e, in ogni caso, in relazione ed in osservanza a quanto statuito dal Tribunale per i Minorenni di Milano;
6. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, alcun mantenimento è reciprocamente dovuto;
7. Disporre che l'autovettura Fiat Punto, tg. DJ078KJ, di proprietà della Signora rimanga Pt_1 intestata alla stessa che ne sosterrà tutti i costi e le spese;
8. Disporre che l'autovettura Mercedes Classe A, di proprietà del Signor rimanga intestata CP_1 allo stesso, che ne sosterrà tutti i costi e le spese;
9. Dare atto che i coniugi hanno già acceso conti correnti bancari distinti e separati e di non aver alcun rapporto di debito/ credito in merito agli stessi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare, laddove ritenuto necessario. per il curatore speciale del minore Persona_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
- mantenere l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, nonché il Persona_3 collocamento dello stesso presso l'attuale comunità terapeutica, e tutte le ulteriori disposizioni di cui al provvedimento di codesto Ill.mo Tribunale in data 12.7.2023;
- porre a carico di ciascun genitore non collocatario un contributo al mantenimento n favore del minore in misura di € 200,00 mensili, o di quella diversa maggiore o minor somma Persona_3 che verrà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale, oltre spese straordinarie;
- con riserva di formulare nel prosieguo - all'esito dell'espletanda istruttoria e dell'esame delle eventuali difese paterne - conclusioni, domande, istanze, eccezioni, deduzioni, nonché di depositare memorie nonché documenti, nell'interesse del minore anche in ordine alla Persona_3 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 28.02.2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 in Monza il 15.12.2001 e dalla cui unione sono nati i figli (in data 15.07.2004), (in CP_2 Per_1 data29.08.2005) e (in data 15.09.2007). Per_2
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, mentre nulla chiedeva rispetto all'affidamento di , Per_1 Per_2 in pendenza del procedimento a tutela del minore dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Milano, e al mantenimento dei figli. pagina 2 di 6 All'udienza presidenziale del 20.06.2023 il Presidente, impossibilitato a esperire il tentativo di conciliazione giusta la mancata comparizione del resistente, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvedeva in via provvisoria e urgente:
(nato il [...]) in modo condiviso ai genitori e resterà collocato presso Persona_4 la madre dove attualmente si trova;
tenuto conto della sua età potrà vedere il padre secondo accordi liberamente raggiunti con lo stesso;
II. (nato il [...]) all'Ente competente in relazione alla sua residenza Persona_5 anagrafica, al momento che dovrà assumere nell'interesse del minore ogni decisione relativa Pt_2 alla residenza, alla scuola e alla salute;
III. Dispone che l'Ente mantenga collocato presso la comunità terapeutica San Maurizio ove il Per_2 minore è ricoverato dal 13 marzo 2023, acquisendo presso la Comunità periodiche relazioni circa
l'andamento del percorso riabilitativo e trasmettendo a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa la condizione Email_1 del minore entro il giorno 17 novembre 2023;
IV. Nomina per il minore un curatore speciale in persona dell'avv. Andrea Cascio, Persona_3 con studio in Monza, Via Manzoni n. 33;
V. Invita il curatore speciale a depositare in giudizio atto di accettazione dell'incarico e sintetica costituzione entro il giorno 4 agosto 2023;
VI. Nomina giudice istruttore se stessa;
VII. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 30 novembre 2023 alle ore 11,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
VIII. Fissa termine perentorio a per la notifica della presente ordinanza a Parte_1 con l'osservanza dei termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. ridotti alla metà; Controparte_1
IX. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito Parte_1 in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3),
4),5) e 6);
X. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Controparte_1 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
XI. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui Controparte_1 all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03.08.2023 si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore avv. Andrea Cascio.
Alla successiva udienza del giorno 30.11.2023 tenutasi dinanzi al Giudice Istruttore nessuno compariva per il resistente e il giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. La ricorrente e il curatore speciale del minore precisavano quindi le conclusioni riportate in epigrafe e pagina 3 di 6 rinunciavano alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il giudice trasmetteva quindi gli atti al Collegio per la decisione.
II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Monza il 15.12.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 2001, n. 173, Parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 15.07.2004), (in data29.08.2005) e CP_2 Per_1
(in data 15.09.2007). Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano infatti in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente e dal decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano del 3 novembre 2022 (doc. 4 allegato al ricorso), che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento della prole ai genitori. nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne sicchè alcuna statuizione deve essere CP_1 assunta con riferimento all'affidamento e ai tempi di permanenza presso i genitori.
(nato il [...]) deve essere affidato all'Ente competente in relazione alla sua residenza Per_2 anagrafica, al momento tenuto conto di quanto emerso nell'ambito del procedimento pendente Pt_2 dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Milano, del decreto provvisorio emesso da quel Tribunale in data
3 novembre 2022 (proc.r.g. 2278/22) e di quanto riferito dal curatore speciale del minore nell'ambito della sua comparsa di costituzione.
, infatti, nel mese di marzo 2023 è stato ricoverato in apposita comunità terapeutica tenuto conto Per_2 delle sue fragilità e dipendenze e della inidoneità del nucleo familiare a fare fronte alle sue difficoltà e dovrebbe permanere in comunità per almeno 18 mesi. In un simile quadro, tenuto conto delle fragilità del figlio e del suo collocamento in contesto comunitario, non può che condividersi la decisione del tribunale dei Minorenni di Milano, confermata dal Presidente f.f., di affidare all'Ente Per_2 territorialmente competente in modo tale che sia assicurata non solo la prosecuzione del percorso di cura ma, anche, che la comunità possa prontamente interfacciarsi con l'Ente in relazione alle decisioni più importanti per il figlio.
L'Ente dovrà assumere nell'interesse del minore ogni decisione relativa alla residenza, alla scuola e alla salute;
la durata del regime di affidamento all'Ente, tenuto conto del disposto dell'art. 5 bis l.
pagina 4 di 6 184/1983, va stabilita in 24 mesi, al cui termine l'Ente dovrà prontamente attivarsi per la richiesta di proroga, ove ritenuta necessaria.
L'Ente dovrà mantenere collocato presso la comunità terapeutica San Maurizio ove il minore è Per_2 ricoverato dal 13 marzo 2023, acquisendo presso la Comunità periodiche relazioni circa l'andamento del percorso riabilitativo e relazionando al Tribunale dei Minorenni, presso cui pende procedimento a tutela del minore, ogni situazione di pregiudizio per il minore stesso.
Considerato, quanto al mantenimento dei figli, che la ricorrente non ha chiesto alcun contributo al mantenimento a carico del coniuge;
il curatore speciale di ha chiesto che entrambi i genitori Per_2 siano gravati dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.
Osserva il Tribunale che al momento si trova presso la Comunità terapeutica , Per_2 Org_1 sicché alcun onere di mantenimento grava sui genitori, fatta eccezione per l'acquisto di beni di prima necessità come l'abbigliamento, cui allo stato sta provvedendo la madre. Fino al momento dell'uscita di dalla comunità, i genitori dovranno provvedere nella misura del 50% ciascuno a sostenere tutte Per_2 le spese non coperte dalla comunità. Dal momento dell'uscita di dalla comunità, ove il Per_2
Tribunale dei Minorenni dovesse disporre il rientro di presso l'abitazione della madre, la madre Per_2 avrà diritto a percepire in misura integrale l'assegno unico per il figlio anche in caso di proroga dell'affidamento all'Ente competente.
Le spese di lite, tenuto conto della natura necessaria della pronuncia sullo status e della mancata costituzione del resistente, che non costituendosi non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 2252/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio civile in Monza il 15.12.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 2001, n. 173, Parte I).
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del per le annotazioni e le ulteriori incombenze di Org_2 legge;
III. (nato il [...]) all'Ente competente in relazione alla sua residenza Persona_5 anagrafica, al momento per 24 mesi (14 dicembre 2025), al cui termine l'Ente dovrà Pt_2 prontamente attivarsi per la richiesta di proroga, ove ritenuta necessaria;
l'Ente dovrà assumere nell'interesse del minore ogni decisione relativa alla residenza, alla scuola e alla salute;
IV. Dispone che l'Ente mantenga collocato presso la comunità terapeutica San Maurizio ove Per_2 il minore è ricoverato dal 13 marzo 2023, acquisendo presso la Comunità periodiche relazioni circa l'andamento del percorso riabilitativo e trasmettendo ogni informazione relativa al minore al
Tribunale dei Minorenni competente;
V. Dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese per Per_2
pagina 5 di 6 non coperte dalla comunità ove è ricoverato;
VI. Dispone che la madre al momento di uscita di dalla comunità, in caso di collocamento del Per_2 figlio presso di sé, percepisca in misura integrale l'assegno unico per il figlio;
VII. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6