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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/09/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2625/2024 R.G., avente ad oggetto “riconoscimento titoli di servizio e riposizionamento in graduatoria”;
promossa da:
nata a nata a [...] il [...] e residente a [...] S. Pertini n°11, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Blanco del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 07.10.2024; RICORRENTE
contro:
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 10.10.2024 e corredato di istanza ex art. 700 c.p.c. ha lamentato l'omessa valutazione e attribuzione di punteggio ai servizi - Parte_1 meglio descritti in ricorso - da essa prestati, dall' 2017/2018 all' 2022/2024, come CP_3 CP_3 assistente Asacom, alle dipendenze di svariate cooperative, ma tutti resi all'interno di vari istituti scolastici di Modica (RG) in forza di convenzione in essere con l' giustificata dal CP_4 CP_5 in ragione della loro prestazione alle dipendenze di soggetti privati e non di P.A.; ha all'uopo allegato che il maggior punteggio dovutole quale “altro servizio”, giusta tabelle accluse al D.M. n. 89/2024 - da intendersi riferito a qualunque servizio reso all'interno di pubblici istituti scolastici, trattandosi peraltro, nella specie, di servizi finanziati con fondi pubblici e organizzati dalle stesse scuole utilizzatrici - le avrebbe consentito e consentirebbe il collocamento in graduatoria in posizione notevolmente più alta, con conseguenti maggiori chances di ottenimento di incarichi nel triennio, che a loro volta le consentirebbero la maturazione di ulteriore punteggio utilizzabile nelle successive graduatorie;
ha inoltre lamentato il riconoscimento, per l'A.S. 2023/2024, nel corso del quale aveva prestato servizio quale OL IC presso una scuola paritaria di Pozzallo (RG), di 9 mesi di servizio anziché 10. Tanto esposto e dedotto, ha perciò chiesto volersi accertare il proprio diritto “alla valutazione del servizio prestato nell'A.S. 2023/24 come collaboratore presso scuola paritaria per un totale di 10 mesi ed alla valutazione del servizio reso come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/18 sino all'anno scolastico 2022/23 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di OL IC e ai sensi dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore IC del D.M. n°89/20 24, e, di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del punteggio complessivo, di 17,00 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 13,50 per il profilo di Assistente Tecnico e di 18,70 per il profilo di OL IC , rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027; in subordine e nella denegata ipotesi in cui si ritenga corretta il conteggio dei mesi utili per il servizio prestato nell'A.S. 2023/24 come collaboratore presso scuola paritaria, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Pt_1
alla valutazione del servizio reso come ausiliario, siccome indicato in domanda di
[...] conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/18 sino all'anno scolastico 2022/23 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di OL IC e ai sensi dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore IC del D.M. n°89/2024, e, di conseguenza condannare l' , come sopra indicata, Controparte_6 all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del punteggio complessivo di 16,95 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 13,45 per il profilo di Assistente Tecnico e di 18,45 per il profilo di OL IC, rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024 -2027;”, previamente ordinandosene l'iscrizione, in via di urgenza, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del D.M. n. 89/2024, con il riconoscimento provvisorio degli anzidetti punteggi. Instaurato il contraddittorio con il l' si è costituita in CP_7 Controparte_6 giudizio per invocare il rigetto del ricorso, siccome infondato, difendendo la correttezza del proprio operato ed eccependo l'errata interpretazione, ex adverso, della tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 89/2024 recante la disciplina relativa alle graduatorie d'istituto per il triennio 2024/2027 e l'inidoneità della circostanza che le prestazioni della ricorrente siano state svolte all'interno di una scuola a far sorgere un rapporto di lavoro con l'Amministrazione; quanto al servizio come OL IC presso scuola paritaria, il ha esposto che, CP_1 avendo la ricorrente prestato servizio dal 13.09.2023 al 17.06.2024, l'applicazione del divisore 30 al numero totale dei giorni, pari a 279, restituiva un risultato di 9 mesi e 9 giorni, frazione, quest'ultima, inferiore ai 15 giorni necessari al computo della decima mensilità. Disattesa per difetto di periculum in mora l'invocata cautela e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente all'udienza cartolare del 30.05.2025.
***
Va intanto disattesa l'istanza di rinvio pregiudiziale formulata dal ex art. 363 bis c.p.c. - CP_7 a mente del quale “il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi” -, non potendo ritenersi la ricorrenza del requisito di cui al n. 2) in ragione della possibile varia esegesi della norma, richiedendosi per contro la prospettazione di difficoltà ermeneutica conclamata dall'esistenza di contrasti giurisprudenziali di merito, non rinvenuta nel caso sub iudice. Nel merito, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Premesso che l'Amministrazione resistente non ha contestato il diritto della ad Pt_1 essere inserita nelle graduatorie di circolo - avendo unicamente negato la valutabilità, ai fini che occupano, del servizio dalle predetta svolto presso istituzioni scolastiche statali, siccome prestato non alle dirette dipendenze di un ente pubblico, ma con l'intermediazione di soggetto privato -, deve infatti ritenersi che la ricorrente abbia correttamente invocato l'applicazione del punto B.8 della tabella A/1, del punto B.8 della tabella A/2 e del punto B.5 della tabella A/5, allegate al D.M. n. 89/2024, il quale, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico di OL Amministrativo, considera servizio valutabile ogni “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (i.e. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, istituzioni convittuali)”. La disposizione va all'evidenza riferita ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse o di altri soggetti, anche privati, l'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro emergendo chiaramente dai punti B.7.2, B.
5.2 e B.4.2, i quali espressamente valorizzano ai fini che occupano i servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali, la natura privata del soggetto giustificando la sola attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità; se infatti il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente locale trova espressa previsione in altre previsioni dello stesso D.M. (cfr. e.g. i paragrafi 7.1, 5.1 e 4.1 del punto B dei richiamati allegati), ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente locale, non avrebbe senso la previsione, con un punteggio differenziato, di ogni “altro servizio” prestato “in” (vale a dire presso) una delle istituzioni scolastiche elencate nelle summenzionate tabelle;
ciò che rileva è dunque la sostanziale prestazione dei servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (cfr. Cons. Stato - parere n. 02404/2015, affare n. 00161/2011, reso in fattispecie analoga). Non avendo l'Amministrazione Scolastica resistente in alcun modo contestato il corretto computo del punteggio allegato dalla in ricorso in applicazione delle invocate tabelle, la Pt_1 stessa va conseguentemente condannata ad iscrivere la ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027, per i profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico e di OL IC, considerando i servizi indicati in ricorso ai sensi dell'All. A/1 punto B.8 (Assistente Amministrativo), dell'All. A/2 punto B.8 (Assistente Tecnico) e dell'All. A/5 punto B.5 (OL IC) e con conseguente riposizionamento in graduatoria con gli indicati punteggi. Merita infatti accoglimento la domanda volta al riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente nell'A.S. 2023/24 come OL IC presso scuola paritaria per un totale di 10 mesi anziché 9, il avendo riconosciuto che la ha prestato servizio dal CP_7 Pt_1 13.09.2023 al 17.06.2024 e che la stessa ha dunque superato la frazione mensile di 15 giorni anche per i mesi di settembre 2023 e di giugno 2024; appare perciò ragionevole (attesa la pacifica riconoscibilità del servizio prestato per oltre 15 giorni nel corso di un solo mese), e non contraddetto da disposizione normativa o contrattuale alcuna, il criterio di computo del servizio impiegato dalla ricorrente, a preferenza del criterio fondato sull'applicazione del divisore 30 al numero complessivo di giornate annue, con riconoscimento di altra mensilità solo in ipotesi di resto superiore a 15 giorni. Nulla sulle spese, la ricorrente vittoriosa essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il G.L., definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2625/2024 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna l' ad inserire la ricorrente nelle Controparte_6 Parte_1 graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA della Provincia di Ragusa per il triennio 2024-2027 per i profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico e di OL IC, considerando i servizi indicati in ricorso rispettivamente ai sensi dell'All. A/1 punto B.8 (Assistente Amministrativo), dell'All. A/1 punto B.8 (Assistente Tecnico) e dell'All. A/5 punto B.5 (OL IC), con conseguente riposizionamento in graduatoria con i punteggi indicati in ricorso, pari a 17,00 per il profilo di Assistente Amministrativo, a 13,50 per il profilo di Assistente Tecnico, e a 18,70 per il profilo di OL IC. Si comunichi. Ragusa, 25.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2625/2024 R.G., avente ad oggetto “riconoscimento titoli di servizio e riposizionamento in graduatoria”;
promossa da:
nata a nata a [...] il [...] e residente a [...] S. Pertini n°11, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Blanco del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 07.10.2024; RICORRENTE
contro:
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 10.10.2024 e corredato di istanza ex art. 700 c.p.c. ha lamentato l'omessa valutazione e attribuzione di punteggio ai servizi - Parte_1 meglio descritti in ricorso - da essa prestati, dall' 2017/2018 all' 2022/2024, come CP_3 CP_3 assistente Asacom, alle dipendenze di svariate cooperative, ma tutti resi all'interno di vari istituti scolastici di Modica (RG) in forza di convenzione in essere con l' giustificata dal CP_4 CP_5 in ragione della loro prestazione alle dipendenze di soggetti privati e non di P.A.; ha all'uopo allegato che il maggior punteggio dovutole quale “altro servizio”, giusta tabelle accluse al D.M. n. 89/2024 - da intendersi riferito a qualunque servizio reso all'interno di pubblici istituti scolastici, trattandosi peraltro, nella specie, di servizi finanziati con fondi pubblici e organizzati dalle stesse scuole utilizzatrici - le avrebbe consentito e consentirebbe il collocamento in graduatoria in posizione notevolmente più alta, con conseguenti maggiori chances di ottenimento di incarichi nel triennio, che a loro volta le consentirebbero la maturazione di ulteriore punteggio utilizzabile nelle successive graduatorie;
ha inoltre lamentato il riconoscimento, per l'A.S. 2023/2024, nel corso del quale aveva prestato servizio quale OL IC presso una scuola paritaria di Pozzallo (RG), di 9 mesi di servizio anziché 10. Tanto esposto e dedotto, ha perciò chiesto volersi accertare il proprio diritto “alla valutazione del servizio prestato nell'A.S. 2023/24 come collaboratore presso scuola paritaria per un totale di 10 mesi ed alla valutazione del servizio reso come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/18 sino all'anno scolastico 2022/23 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di OL IC e ai sensi dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore IC del D.M. n°89/20 24, e, di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del punteggio complessivo, di 17,00 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 13,50 per il profilo di Assistente Tecnico e di 18,70 per il profilo di OL IC , rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027; in subordine e nella denegata ipotesi in cui si ritenga corretta il conteggio dei mesi utili per il servizio prestato nell'A.S. 2023/24 come collaboratore presso scuola paritaria, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Pt_1
alla valutazione del servizio reso come ausiliario, siccome indicato in domanda di
[...] conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2017/18 sino all'anno scolastico 2022/23 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di OL IC e ai sensi dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore IC del D.M. n°89/2024, e, di conseguenza condannare l' , come sopra indicata, Controparte_6 all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del punteggio complessivo di 16,95 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 13,45 per il profilo di Assistente Tecnico e di 18,45 per il profilo di OL IC, rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024 -2027;”, previamente ordinandosene l'iscrizione, in via di urgenza, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del D.M. n. 89/2024, con il riconoscimento provvisorio degli anzidetti punteggi. Instaurato il contraddittorio con il l' si è costituita in CP_7 Controparte_6 giudizio per invocare il rigetto del ricorso, siccome infondato, difendendo la correttezza del proprio operato ed eccependo l'errata interpretazione, ex adverso, della tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 89/2024 recante la disciplina relativa alle graduatorie d'istituto per il triennio 2024/2027 e l'inidoneità della circostanza che le prestazioni della ricorrente siano state svolte all'interno di una scuola a far sorgere un rapporto di lavoro con l'Amministrazione; quanto al servizio come OL IC presso scuola paritaria, il ha esposto che, CP_1 avendo la ricorrente prestato servizio dal 13.09.2023 al 17.06.2024, l'applicazione del divisore 30 al numero totale dei giorni, pari a 279, restituiva un risultato di 9 mesi e 9 giorni, frazione, quest'ultima, inferiore ai 15 giorni necessari al computo della decima mensilità. Disattesa per difetto di periculum in mora l'invocata cautela e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente all'udienza cartolare del 30.05.2025.
***
Va intanto disattesa l'istanza di rinvio pregiudiziale formulata dal ex art. 363 bis c.p.c. - CP_7 a mente del quale “il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi” -, non potendo ritenersi la ricorrenza del requisito di cui al n. 2) in ragione della possibile varia esegesi della norma, richiedendosi per contro la prospettazione di difficoltà ermeneutica conclamata dall'esistenza di contrasti giurisprudenziali di merito, non rinvenuta nel caso sub iudice. Nel merito, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Premesso che l'Amministrazione resistente non ha contestato il diritto della ad Pt_1 essere inserita nelle graduatorie di circolo - avendo unicamente negato la valutabilità, ai fini che occupano, del servizio dalle predetta svolto presso istituzioni scolastiche statali, siccome prestato non alle dirette dipendenze di un ente pubblico, ma con l'intermediazione di soggetto privato -, deve infatti ritenersi che la ricorrente abbia correttamente invocato l'applicazione del punto B.8 della tabella A/1, del punto B.8 della tabella A/2 e del punto B.5 della tabella A/5, allegate al D.M. n. 89/2024, il quale, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico di OL Amministrativo, considera servizio valutabile ogni “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (i.e. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, istituzioni convittuali)”. La disposizione va all'evidenza riferita ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse o di altri soggetti, anche privati, l'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro emergendo chiaramente dai punti B.7.2, B.
5.2 e B.4.2, i quali espressamente valorizzano ai fini che occupano i servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali, la natura privata del soggetto giustificando la sola attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità; se infatti il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente locale trova espressa previsione in altre previsioni dello stesso D.M. (cfr. e.g. i paragrafi 7.1, 5.1 e 4.1 del punto B dei richiamati allegati), ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente locale, non avrebbe senso la previsione, con un punteggio differenziato, di ogni “altro servizio” prestato “in” (vale a dire presso) una delle istituzioni scolastiche elencate nelle summenzionate tabelle;
ciò che rileva è dunque la sostanziale prestazione dei servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (cfr. Cons. Stato - parere n. 02404/2015, affare n. 00161/2011, reso in fattispecie analoga). Non avendo l'Amministrazione Scolastica resistente in alcun modo contestato il corretto computo del punteggio allegato dalla in ricorso in applicazione delle invocate tabelle, la Pt_1 stessa va conseguentemente condannata ad iscrivere la ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027, per i profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico e di OL IC, considerando i servizi indicati in ricorso ai sensi dell'All. A/1 punto B.8 (Assistente Amministrativo), dell'All. A/2 punto B.8 (Assistente Tecnico) e dell'All. A/5 punto B.5 (OL IC) e con conseguente riposizionamento in graduatoria con gli indicati punteggi. Merita infatti accoglimento la domanda volta al riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente nell'A.S. 2023/24 come OL IC presso scuola paritaria per un totale di 10 mesi anziché 9, il avendo riconosciuto che la ha prestato servizio dal CP_7 Pt_1 13.09.2023 al 17.06.2024 e che la stessa ha dunque superato la frazione mensile di 15 giorni anche per i mesi di settembre 2023 e di giugno 2024; appare perciò ragionevole (attesa la pacifica riconoscibilità del servizio prestato per oltre 15 giorni nel corso di un solo mese), e non contraddetto da disposizione normativa o contrattuale alcuna, il criterio di computo del servizio impiegato dalla ricorrente, a preferenza del criterio fondato sull'applicazione del divisore 30 al numero complessivo di giornate annue, con riconoscimento di altra mensilità solo in ipotesi di resto superiore a 15 giorni. Nulla sulle spese, la ricorrente vittoriosa essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il G.L., definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2625/2024 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna l' ad inserire la ricorrente nelle Controparte_6 Parte_1 graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA della Provincia di Ragusa per il triennio 2024-2027 per i profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico e di OL IC, considerando i servizi indicati in ricorso rispettivamente ai sensi dell'All. A/1 punto B.8 (Assistente Amministrativo), dell'All. A/1 punto B.8 (Assistente Tecnico) e dell'All. A/5 punto B.5 (OL IC), con conseguente riposizionamento in graduatoria con i punteggi indicati in ricorso, pari a 17,00 per il profilo di Assistente Amministrativo, a 13,50 per il profilo di Assistente Tecnico, e a 18,70 per il profilo di OL IC. Si comunichi. Ragusa, 25.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella