TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1189 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASIRARO LUIGI, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CONA ANGELA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente –
E NEI CONFRONTI DI
e tutti gli altri partecipanti alla procedura Controparte_2 di stabilizzazione di cui alla delibera N. 730/2023 della , Controparte_1 contumaci;
-litisconsorti-
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 17.4.24, comprensivo di istanza cautelare in corso di causa, l'odierna ricorrente ha chiesto — previa disapplicazione della deliberazione n. 315 del 13.02.2024 con cui l' ha disposto Controparte_3 la stabilizzazione diretta di n. 8 assistenti amministrativi elencati nell'allegato “A”
— dichiararsi il proprio diritto ad essere stabilizzato dall' convenuta con CP_3 la qualifica di assistente amministrativo e, per l'effetto, ordinarsi a quest'ultima di provvedere al suo inserimento nell'allegato “A” della suddetta deliberazione.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo Controparte_3 il rigetto del ricorso.
1 Cont Nelle more del giudizio parte ricorrente dichiarava di essere “stata assunta da
a seguito di selezione interna, tuttavia con orario di 18 ore e con decorrenza giuridica diversa rispetto a quella richiesta con ricorso”, con conseguente interesse alla decisione (v. verbale del 15.5.25)
La causa, effettuata la notificazione per pubblici proclami e rigettata l'istanza cautelare ed istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Occorre in primo luogo rilevare che, con deliberazione n. 730 del 23.04.2023 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), l Controparte_3
ha indetto un “avviso pubblico di stabilizzazione (...) del personale
[...] precario appartenente ai profili di dirigente amministrativo, collaboratore amministrativo professionale, assistente amministrativo e assistente sociale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 co. 268 lett. b della L. n. 234/2021, come modificato dall'art. 1 co.528 della L. 197/2022 e dal D.L. n. 198/2022 convertito in l. 14/2023 per la copertura di: (...) n. 27 posti di Assistente Amministrativo”, richiedendo, in particolare, per i titolari di contratto di lavoro flessibile di “essere stati reclutati con contratti di lavoro flessibile presso questa ASP, anche non più in servizio;
avere maturato — alla data di scadenza dell'avviso — alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno - diciotto mesi di servizio, anche non continuativi;
avere prestato servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022” e specificando al n. 4) dei criteri di priorità che “in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica”, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa siglato tra l'Assessorato Regionale delle Salute e le organizzazioni sindacali (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte 2 ricorrente). Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni contenute nelle leggi n. 234/2021 e n. 14/2023 e del protocollo di intesa di cui sopra, l'Assessorato
Regionale della Salute ha, quindi, emanato la circolare n. 24514 del 26.04.2023
(cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), rappresentando preliminarmente che 'in coerenza al quadro normativo testé delineato e in un'ottica orientata alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale interessato che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, le Regioni sono state autorizzate — ai sensi del menzionato art. 1, comma 268, lett. b) della L. n.
234/2021 — ad assumere iniziative dirette alla stabilizzazione di detto personale secondo criteri di priorità da definirsi da parte delle stesse” e disponendo altresì che “nell'ottica, pertanto, di non disperdere la professionalità acquisita dal personale impiegato durante l'emergenza Covid-19 favorendone, in presenza dei requisiti di legge, i percorsi di stabilizzazione, sarà cura di codeste Pt_2
[...]
2
[...] sospendere le procedure concorsuali medio tempore bandite, sia quelle non ancora avviate sia quelle già avviate ma non ancora concluse con l'approvazione della graduatoria definitiva, onde procedere alla rideterminazione del numero dei posti messi a concorso, tenendo conto anche dei soggetti che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione, come prescritti dalla legge e ulteriormente chiariti
e precisati in seno al Protocollo e alla presente direttiva, in coerenza al tetto di spesa assegnato ed entro il limite del 50% delle complessive risorse assunzionali”
Successivamente, con circolare prot. n. 43887 del 4.08.2023 (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte ricorrente), l'Assessorato Regionale della Salute — dopo aver evidenziato “la necessità di fornire ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dei protocolli di intesa nella parte riguardante i criteri di priorità delle procedura di stabilizzazione del personale precario” - precisava che “in riferimento al paragrafo V “criteri di priorità” del Protocollo di Intesa con le OO.SS. del comparto, punto 4 che prevede “in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica”, si specifica che l'idoneità deve intendersi riferita ad una procedura concorsuale, secondo la definizione richiamata dal citato documento della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27/07/2022, intesa come selezione caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (CdS Sez V, 21/11/2016 n. 4883 — Cass. Civ. Sez Unica 2/08/2017 n.
19166; Cass Civ Sez Unica 29/05/2012 n. 8522). In tale ambito potranno essere positivamente valutate le idoneità di candidati conseguite a seguito di selezione pubblica anche a tempo determinato (ivi compresa quella ex art. 15 octies D.Lgs.
n. 502/1992), espletate secondo i criteri sopra richiamati, in Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, con una graduatoria valida ed efficace e, in ogni caso, approvata in data non anteriore al 01/01/2021, nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione”.
Sulla scorta di tali indicazioni, l'Azienda resistente, con deliberazione n. 2225 del 13.12.2023 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), dava quindi esecuzione all'avviso pubblico per il superamento del precariato indetto con deliberazione n. 730 del 20.04.2023 e procedeva “con riferimento al profilo di assistente amministrativo all'ammissione/esclusione dei candidati reclutati con rapporto di lavoro flessibile”, ammettendo i candidati di cui all'allegato '“B” (tra i quali l'odierna ricorrente) ed escludendo i candidati inseriti nell'allegato “C”.
L'Assessorato Regionale della Salute, con circolare prot. n. 6029 del 6.02.2024
(cfr. doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente), forniva poi — su espressa richiesta
3 dell' resistente — ulteriori chiarimenti, specificando, sempre con CP_3 riferimento al criterio di priorità secondo cui “in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica”, che “l'idoneità prevista dal suddetto criterio di priorità deve essere riferita esclusivamente a procedure selettive pubbliche indette da ed Enti Pt_2 del Servizio Sanitario Nazionale in quanto finalizzato alla valorizzazione del servizio prestato all'interno del medesimo SSN così come stabilito con la circolare n. 43887 del 04/08/2023”. I candidati, in forza di quest'ultima circolare citata, erano invitati in sede di soccorso istruttorio l'integrazione delle idoneità con il soccorso istruttorio di cui alle note trasmesse a tutti i candidati e nello specifico alla ricorrente giusta nota n.
182251 del 05.12.2023
Con deliberazione n. 315 del 13.02.2024 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente), l' Azienda resistente procedeva “relativamente al procedimento di stabilizzazione del profilo di Assistente Amministrativo indetto con Delibera n.
730/2023, in applicazione delle circolari Assessoriali n. 24514 del 26/04/2023 e
n. 43887 del 04/08/2023, nonché della suddetta nota di chiarimento n. 6029 del 06/02/2024 (...) all'assunzione dei candidati di cui all'allegato “A” (parte integrante e sostanziale del presente atto) purché non in servizio a tempo indeterminato presso altre PP.AA. ed in possesso dell'idoneità “...nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione...”, disponendo altresì che “i restanti candidati, purché non in servizio a tempo indeterminato presso altre PP.AA., in elenco allegato B, svolgeranno le procedure selettive nei termini previsti dall'avviso ed in applicazione del punto 5 paragrafo V° del Protocollo d'Intesa, circolare Assessoriale n. 24514 del 26/04/2023”.
In sostanza, alla luce dei chiarimenti periodicamente forniti dall' Assessorato Regionale della Salute — ai quali l' resistente doveva necessariamente CP_3 attenersi, trattandosi di istruzioni di servizio impartite dall'amministrazione centrale per assicurare unità di indirizzo e di coordinamento nell'attuazione dei compiti demandati agli organi e agli uffici periferici ovvero sottordinati - e della documentazione integrativa presentata da parte ricorrente in sede di soccorso istruttorio (cfr. doc. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente), le idoneità conseguite dalla (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente) non siano valutabili ai Parte_1 fini dell'applicazione della precedenza di cui al n. 4), atteso che l'idoneità è stata conferita per la qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.
4 Occorre dapprima sgomberare il campo da equivoci definitori: nel caso in esame si controverte in ordine ad una procedura di stabilizzazione, e non in merito ad una procedura di pubblico concorso (di modo che la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente, relativa a bandi di selezione pubblica veri e propri, non può essere applicata tout court al caso di specie); circostanza, questa, che radica anche la giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto è bene rammentare che non esiste un diritto incondizionato alla stabilizzazione per i lavoratori precari della P.A., atteso che la determinazione dell'amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza dei posti in organico da ricoprire (cfr., in tali termini, Cass.
17.8.2022 n. 24864).
In tema, va evidenziato che la Corte costituzionale ha già avuto modo di evidenziare che la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all'interno della P.A. può giustificare la validità di procedure di selezione diverse dal concorso pubblico, a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti (cfr. Corte costituzionale, 29 aprile 2010, n. 149). La stessa Corte ha avuto poi modo di evidenziare che i principi fissati dall'art. 97
Cost. – non solo quello del concorso pubblico ma anche quelli di imparzialità e buon andamento, di cui il primo è chiara espressione – esigono che l'accesso alle funzioni più elevate avvenga mediante un «meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci», ovvero attraverso procedure che prevedano criteri selettivi e meccanismi di verifica dell'accertamento dell'idoneità dei candidati in relazione ai posti da ricoprire (cfr. ex multis Corte costituzionale, 29 maggio 2002,
n. 218).
Si evince, dunque, che le finalità della stabilizzazione del personale che, a vario titolo, presta servizio a tempo determinato presso le amministrazioni, possono essere individuate nel superamento del precariato, nella riduzione dei contratti a termine e nella valorizzazione della professionalità acquisita.
Questa finalità rappresenta il limite delle speciali procedure di reclutamento, ma ne definisce anche l'ambito di estensione, in coerenza con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
In questa cornice di riferimento, pertanto, non sono consentite né ingiustificate estensioni di procedure derogatorie di assunzione, né, specularmente, penalizzazioni in danno del personale che si trova nelle stesse condizioni di altri soggetti beneficiari della stabilizzazione.
Per questo sono previsti dei criteri di preferenza per accedere alle speciali forme di accesso all'impiego, le quali devono rispondere a canoni di ragionevolezza ed
5 equità, considerando la sostanza dell'esperienza professionale dei lavoratori interessati e l'effettiva correlazione tra i titoli posseduti e le funzioni da svolgere. Pertanto, deve prevalere un'interpretazione, da un lato, di stretta coerenza con il dettato normativo, dall'altro di ragionevolezza con riguardo alle finalità della stabilizzazione.
Nel caso in esame, la ricorrente ha conseguito l'idoneità per una qualifica (quella di istruttore amministrativo contabile) che –pur rientrando nella categoria C, non corrisponde a quella di assistente amministrativo nell'ambito del SSN, e pertanto la sua posizione non rientra nei criteri di priorità previsti dalla legge e dalle disposizioni dell'Assessorato Regionale.
La normativa e le linee guida applicabili stabiliscono chiaramente che, ai fini della stabilizzazione, la priorità viene accordata a coloro che abbiano acquisito idoneità mediante concorsi banditi dal SSN nella stessa qualifica professionale oggetto della procedura di stabilizzazione.
Quanto alla censura di parte ricorrente circa la immutabilità del bando, deve ribadirsi che nel caso di specie si verte in tema di stabilizzazione e non di vera e propria procedura di selezione.
La stabilizzazione diretta –infatti- non è assimilabile ad una procedura concorsuale poiché le amministrazioni non hanno “il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali”(Cass. S.U. n.
16041/2010).
In disparte tale dirimente rivlievo, è principio indiscusso che il bando di accesso al pubblico impiego costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, debba essere interpretato in termini letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia del principio dell'affidamento sia della tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.
In linea generale, sono applicabili per analogia le regole interpretative previste dal codice civile in materia di contratti, agli artt. 1362 e ss;
in particolare, va privilegiato il canone dell'interpretazione letterale, senza attribuirvi significati impliciti o inespressi, che evidentemente sarebbero in contrasto con il principio stesso di legalità. Tuttavia, all'interpretazione letterale, va tenuta presente quella sistematica;
è, invero, pacifico che in presenza di un'equivoca formulazione del bando di gara, può ammettersi un'interpretazione diversa da quella letterale (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220, 18 dicembre 2017, n. 5944 e 31 maggio
2018, n. 3267).
6 Nel caso di specie si è trattato, invero, di una procedura ad ampio spettro, tutt'altro che conclusa al momento dei forniti chiarimenti, ed in seno alla quale sono stati necessari diversi incontri con le OO.SS., le quali sono state costantemente informate delle problematiche in essere.
La circolare che ha chiarito il criterio di preferenza, dunque, mirava a dipanare le ambiguità contenute nel bando, fornendo una interpretazione univoca e precisa delle disposizioni irrimediabilmente generiche di cui all'originaria formulazione, in ossequio alle finalità tipiche dei procedimenti di stabilizzazione.
Del resto, dal punto di vista sistematico, l'estensione della procedura di stabilizzazione oltre il suo tipico e tassativo ambito elettivo (come sopra individuato) non ha conseguenze neutre, ma presenta effetti sistematici non irrilevanti, in quanto ha come effetto strutturale e primario quella di restringere la regola concorsuale;
e, come esito secondario, quello di pregiudicare le aspirazioni di quanti, proprio tramite il concorso, potrebbero legittimamente aspirare alla occupazione dei posti vacanti.
Se, infatti, da una parte la stabilizzazione dei lavoratori precari costituisce obiettivo generale delle procedure di stabilizzazione;
dall'altra non può non osservarsi che qualunque deroga alla regola dell'assunzione nei ruoli dell'amministrazione mediante pubblico concorso (art. 97 cost.) è ammessa nei soli casi tipizzati;
e che le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione, in quanto recanti elementi in deroga al modello generale di matrice costituzionale, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva, e ciò anche al fine di garantirne la compatibilità, oltre che con l'art. 97 della Costituzione, anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della medesima carta.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che a fronte della finalità di eliminazione del precariato, deve ribadirsi che la sussistenza di contratti a tempo determinato costituisce antefatto necessario, ma non sufficiente, essendo rimessa al legislatore (in questo caso Regionale) l'individuazione dei requisiti di partecipazione al fine di garantire il rispetto delle regole di organizzazione ed efficienza.
Contr In concreto, l'interpretazione fornita dall' procedente (e derivante dai chiarimenti forniti dall'Assessorato) non appare illogica: risulta, anzi, legittimo concedere la precedenza a soggetti che siano risultati idonei non vincitori per lo stesso profilo in ambito di concorsi banditi dal SSN, e non da qualsiasi altra
Pubblica Amministrazione.
Ogni pubblica selezione, infatti, è fondata sulla verifica della conoscenza delle materie e degli argomenti specifici relativi al settore in cui l'Ente procedente opera;
pertanto l'aver conseguito una idoneità in un concorso bandito per la stessa qualifica all'interno del SSN attesta il grado di preparazione del candidato in quel determinato ambito.
7 In tale contesto, non si può ritenere che l'integrazione interpretativa dei criteri di selezione e l'esclusione della ricorrente sulla base dell'idoneità conseguita per un concorso esterno al SSN violi i principi di trasparenza e legittimità amministrativa, rispondendo piuttosto alla necessità di garantire uniformità e coerenza nelle procedure di stabilizzazione del personale precario nell'intera Regione, senza violare la regola del pubblico concorso.
Le spese, alla luce della complessità e alla novità delle questioni affrontate, possono essere compensate per l'intero, anche per la fase cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite della fase cautelare e della fase di merito.
Così deciso in Agrigento, 09/06/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
8