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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. R.G. 4536/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. 4536/2019, vertente TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lilia Cianfrone, domiciliata come in atti Ricorrente
E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Manuela Varani, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 16.12.2019 la ricorrente ha dedotto: che con provvedimento del 29.05.2019 l' ha chiesto la restituzione della somma di € 7.014,05 poiché nel
CP_1 periodo intercorrente tra l'08.02.2017 e il 04.02.2018, è stata “corrisposta indennità di disoccupazione NASPI, parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”; di aver presentato, in data 17.09.2019 ricorso amministrativo avendo comunicato tempestivamente all' in data 14.07.2017
CP_1 la ripresa dell'attività lavorativa;
che, in ogni caso, l'inizio di attività lavorativa è automaticamente rilevato dal sistema;
che va tutelato il legittimo affidamento
CP_1 venendo in questione, nella fattispecie, un errore imputabile all' .
CP_1
Ha, quindi, concluso chiedendo di : “Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento nr. 68955547958-1 del 29.05.2019, di richiesta di restituzione CP_1 ratei indennità disoccupazione NASPI non dovuti, per tutti i motivi in premessa;
2
- Per l'effetto, dichiarare l'annullamento del predetto provvedimento atteso che
1 non è tenuta ad alcuna restituzione in favore dell' Parte_1 CP_1 convenuto per le ragioni di fatto e di diritto argomentate nel corpo del presente ricorso;
3- Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo la non applicabilità degli artt. 52 L. n. CP_1
88/1989 e dell'art. 13 L. n. 412/1991, trattandosi di prestazioni temporanee e assistenziali e non di prestazioni pensionistiche e il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente circa l'esistenza di un valido rapporto di lavoro a conforto delle pretese azionate, nonché la mancanza dei requisiti previsti da legge atteso alla ricorrente è stata erogata una Naspi per un licenziamento avvenuto in data 31/01/2017, poi annullato con effetto retroattivo dal 01/01/2015 per un rapporto di lavoro con il CONSIGLIO dell' CP_2
Ha quindi chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda e, nel
[...] merito, di rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese e onorari.
La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, si osserva che la NASPI è stata istituita per effetto dell'art. 1 del D. Lgs n. 22/2015 secondo il quale: “A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione denominata “NaSpi”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”. Tanto premesso in termini di genesi dell'istituto, va verificata la ripetibilità o meno delle somme a tal titolo eventualmente erogate dall' , facendone applicazione CP_1 al caso di specie. Va dato atto che la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che
2 l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale. In termini si è espressa di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 11659/2024 in cui la Corte ha chiarito che la NASpI è prestazione previdenziale non pensionistica, rispetto a cui non operano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ. con conseguente suscettibilità dell'importo erroneamente ricevuto a essere oggetto di una domanda di ripetizione di indebito formulata dall'Ente erogante la prestazione. La Cassazione ha, poi, evidenziato come è ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al “tipo di relazione fra solvens e accipiens”, in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit.), tuttavia la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva. Quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve quindi ritenersi che l' possa ripetere le somme di cui al provvedimento qui impugnato. Ciò in CP_1 quanto gli atti di causa danno conto della sussistenza di elementi di fatto che contrastano inequivocabilmente con una situazione di buona fede della ricorrente. CP_ Quest'ultima, innanzitutto, non ha contestato quanto dedotto dall' circa la mancanza del requisito della permanenza dello stato di disoccupazione, dovuto al fatto che il licenziamento avvenuto in data 31/01/2017 veniva annullato con effetto retroattivo dal 01/01/2015 per un rapporto di lavoro con il Consiglio dell'ordine forense. Inoltre, risulta (cfr. doc. ric.) che - a fronte di una indennità percepita nel periodo dal 08.02.2017 al 04.02.2018 – la ricorrente ha iniziato a lavorare già dal 09.02.2017 e tale dato è stato comunicato all' solo il 14.07.2017, quando i CP_1 pagamenti erano già stati disposti.
3 Posto, quindi, che per il periodo di causa non sussistevano i presupposti per la percezione dell'indennità, dato di cui la ricorrente era ben consapevole, non sussiste il diritto della stessa a trattenere le somme, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. Equi motivi, collegati alla peculiarità della materia e all'ultimo intervento giurisprudenziale citato, consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 09.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
– Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. 4536/2019, vertente TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lilia Cianfrone, domiciliata come in atti Ricorrente
E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Manuela Varani, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 16.12.2019 la ricorrente ha dedotto: che con provvedimento del 29.05.2019 l' ha chiesto la restituzione della somma di € 7.014,05 poiché nel
CP_1 periodo intercorrente tra l'08.02.2017 e il 04.02.2018, è stata “corrisposta indennità di disoccupazione NASPI, parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”; di aver presentato, in data 17.09.2019 ricorso amministrativo avendo comunicato tempestivamente all' in data 14.07.2017
CP_1 la ripresa dell'attività lavorativa;
che, in ogni caso, l'inizio di attività lavorativa è automaticamente rilevato dal sistema;
che va tutelato il legittimo affidamento
CP_1 venendo in questione, nella fattispecie, un errore imputabile all' .
CP_1
Ha, quindi, concluso chiedendo di : “Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento nr. 68955547958-1 del 29.05.2019, di richiesta di restituzione CP_1 ratei indennità disoccupazione NASPI non dovuti, per tutti i motivi in premessa;
2
- Per l'effetto, dichiarare l'annullamento del predetto provvedimento atteso che
1 non è tenuta ad alcuna restituzione in favore dell' Parte_1 CP_1 convenuto per le ragioni di fatto e di diritto argomentate nel corpo del presente ricorso;
3- Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo la non applicabilità degli artt. 52 L. n. CP_1
88/1989 e dell'art. 13 L. n. 412/1991, trattandosi di prestazioni temporanee e assistenziali e non di prestazioni pensionistiche e il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente circa l'esistenza di un valido rapporto di lavoro a conforto delle pretese azionate, nonché la mancanza dei requisiti previsti da legge atteso alla ricorrente è stata erogata una Naspi per un licenziamento avvenuto in data 31/01/2017, poi annullato con effetto retroattivo dal 01/01/2015 per un rapporto di lavoro con il CONSIGLIO dell' CP_2
Ha quindi chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda e, nel
[...] merito, di rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese e onorari.
La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, si osserva che la NASPI è stata istituita per effetto dell'art. 1 del D. Lgs n. 22/2015 secondo il quale: “A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione denominata “NaSpi”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”. Tanto premesso in termini di genesi dell'istituto, va verificata la ripetibilità o meno delle somme a tal titolo eventualmente erogate dall' , facendone applicazione CP_1 al caso di specie. Va dato atto che la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che
2 l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale. In termini si è espressa di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 11659/2024 in cui la Corte ha chiarito che la NASpI è prestazione previdenziale non pensionistica, rispetto a cui non operano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ. con conseguente suscettibilità dell'importo erroneamente ricevuto a essere oggetto di una domanda di ripetizione di indebito formulata dall'Ente erogante la prestazione. La Cassazione ha, poi, evidenziato come è ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al “tipo di relazione fra solvens e accipiens”, in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit.), tuttavia la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva. Quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve quindi ritenersi che l' possa ripetere le somme di cui al provvedimento qui impugnato. Ciò in CP_1 quanto gli atti di causa danno conto della sussistenza di elementi di fatto che contrastano inequivocabilmente con una situazione di buona fede della ricorrente. CP_ Quest'ultima, innanzitutto, non ha contestato quanto dedotto dall' circa la mancanza del requisito della permanenza dello stato di disoccupazione, dovuto al fatto che il licenziamento avvenuto in data 31/01/2017 veniva annullato con effetto retroattivo dal 01/01/2015 per un rapporto di lavoro con il Consiglio dell'ordine forense. Inoltre, risulta (cfr. doc. ric.) che - a fronte di una indennità percepita nel periodo dal 08.02.2017 al 04.02.2018 – la ricorrente ha iniziato a lavorare già dal 09.02.2017 e tale dato è stato comunicato all' solo il 14.07.2017, quando i CP_1 pagamenti erano già stati disposti.
3 Posto, quindi, che per il periodo di causa non sussistevano i presupposti per la percezione dell'indennità, dato di cui la ricorrente era ben consapevole, non sussiste il diritto della stessa a trattenere le somme, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. Equi motivi, collegati alla peculiarità della materia e all'ultimo intervento giurisprudenziale citato, consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 09.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
– Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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