Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona del presidente, dott.ssa Marianna D'Avino, ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
AVV. (C.F.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
stesso.
E
(C.F. n. , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, P.IVA_2
domicilia.
All'udienza del 13.03.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-Il giudizio in esame è stato introdotto con ricorso in riassunzione, a seguito dell'ordinanza pronunciata, in data 07.11.2024, dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato
1
di Roma.
L'avv. istante ha in questa sede riproposto l'opposizione in epigrafe indicata e, trascritto integralmente il contenuto del ricorso inizialmente presentato innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, ha chiesto: <
impugnato, riconoscere il giusto compenso al sottoscritto Avv. Giuseppe Idà – per l'attività prestata nelle varie fasi, ivi compresa quella decisionale, così come indicate nell'istanza di liquidazione presentata nell'interesse della SI.ra . Parte_2
- Condannare parte resistente, al pagamento delle spese processuali, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario>>.
Ha premesso, in fatto, il ricorrente-opponente: - che con sentenza n° 13/23, emessa il
9.5.2023 (dep. il 14.6.2023) dalla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma,
la SI.ra veniva condannata alla pena di anni 21 (oltre pene Parte_2
accessorie), per il reato di omicidio aggravato ai danni del marito;
- Persona_1
che la SI. conferiva incarico professionale, in relazione a detto Parte_2
procedimento, al procuratore istante, al fine di proporre impugnazione. -che a seguito
della proposizione del ricorso per Cassazione (cfr. all. 1 ), l'udienza di trattazione
innanzi alla ecc.ma Corte di Cassazione veniva fissata per la data 13.03.2024 Sezione
Prima, N° 37268/2023 del Registro Generale (cfr.all.2 ); -che in data 09.01.2023 il
difensore istante formulava istanza di trattazione in pubblica udienza (cfr.all.3 ); -che la
Suprema Corte disponeva la trattazione orale del procedimento, (cfr. all. 4); -che in
occasione dell'udienza del 13.03.2024 il procuratore-ricorrente si avvaleva di sostituto
processuale ex art. 102, l'Avv. Laura Filippone, giusta delega a sostituto processuale
(cfr. all.5), per come si evince anche dal verbale di udienza (all.6); -che, a seguito
dell'attività difensiva svolta dal procuratore istante, l'Ecc.ma Corte adita ritenendo
fondate le censure ha così disposto: “ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA CON
2 RINVIO PER NUOVO GIUDIZIO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI
APPELLO DI ROMA. SPESE DELLE PARTI CIVILI AL DEFINITIVO” (cfr.all.7); -che
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con decreto Parte_2
n.10/20 R. Grat. Patr. (Giudice Dott.ssa Floriana Lisena), depositato il 04.02.2020; per
cui, veniva formulata istanza di liquidazione dei compensi in data 30.04.2024, a mezzo
CP_ portale Istanza WEB (cfr. All. 9 ), per il pagamento dei compensi determinati
secondo i parametri medi per l'attività svolta in relazione alle fasi di “studio”,
“introduttiva” e “decisionale”, con un importo ridotto di 1/3 come prescritto dall'art.
106 bis DPR 115/2022, pari ad euro 4.221,33, oltre spese generali 15% e cpa come per
legge, ma il giudice, nel rendere il chiesto decreto di liquidazione dei compensi dovuti
per il gratuito patrocinio prestato, erroneamente ometteva di considerare la “fase
decisoria”.
Il ricorrente ha perciò proposto il ricorso in esame, lamentando: l'errato importo della
liquidazione e l'errata motivazione della decurtazione dei compensi richiesti.
Ha poi specificato che: Il compenso complessivo per le attività su indicate è quantificato
in complessivi euro € 6.332,00, oltre accessori, da decurtare di 1/3 ai sensi dell'art. 106
bis DPR 115/2002, così risultando conclusivamente di € 4.221,33 oltre accessori.
Da quanto esposto, emerge come il decreto di liquidazione oggi opposto sia stato emesso
in violazione del D.M. 55/2014.
1.2-Il ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
evidenziando CP_1
l'insussistenza di alcun obbligo di legge impositivo della liquidazione dei compensi nella misura dei medi tariffari, ben determinabili nella misura minima, in ragione dell'opera prestata, con l'ulteriore riduzione ex art. 106-bis del D.P.R. 115/2002.
§2-Va subito evidenziato che con il ricorso in opposizione in esame l'avv. istante lamenta l'erronea determinazione dei compensi dovutigli, derivante dalla mancata liquidazione dei compensi relativi alla “fase decisoria”, nonostante il suo svolgimento, come evincibile
3 dalla sua partecipazione all'udienza pubblica di discussione del ricorso in Cassazione,
proposto nell'interesse dell'assistita, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio,
, il tutto così come comprovato dalla documentazione allegata in atti. Parte_2
Il ricorso è fondato.
Nel decreto impugnato si legge che il compenso dovuto all'avv. per l'opera sopra Pt_1
descritta è pari ad €. 2.998,00. Di fianco al detto importo si legge la seguente breve considerazione: <
all'udienza tenutasi dinanzi alla Corte di Cassazione>>.
Di contro, deve qui rilevarsi che la prova di siffatta presenza risulta acquisita attraverso il deposito telematico di copia dei seguenti documenti: (All. n. 5) delega a firma digitale dell'avv. Idà del seguente tenore: <
procuratore di , nata i Brasile il 22.5.77, imputata nel procedimento Parte_2
avente REG. GEN 37268/2023 innanzi all' ECC.MA SUPREMA CORTE DI
CASSAZION, per cui è fissata udienza dinanzi a V.S., in data 13 marzo 2024 –
DELEGA – Quale proprio sostituto processuale l'Avv. Laura Filippone del Foro di
Roma, conferendogli tutte le facoltà di legge>>; (All. n. 6) verbale del 13.03.2024, redatto innanzi al collegio della Corte di Cassazione – Prima sezione penale, nel quale si dà atto,
fra l'altro, della presenza dell'avv. Laura Filippone del Foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Idà, quale difensore di nell'ambito del medesimo Parte_2
procedimento penale contraddistinto dal numero di R.G. 37268/2023, nella delega di cui innanzi indicato.
Ora, va anche detto che il deposito telematico dei predetti atti è avvenuto senza una chiara indicazione – ovvero 'titolo identificativo' – per ciascuno dei documenti prodotti telematicamente, essendo stati semplicemente inseriti in una sottocartella, ricompresa in cartella principale compressa, genericamente intitolata “Tribunale Ordinario – Roma –
Area Civile”, con di seguito una serie numerica non riferibile a nessun dato specifico;
tal
4 che solo cliccando sui vari sub della ridetta cartella 'pricipale' è possibile arrivare ad individuare gli allegati di cui innanzi, questi sì congruamente “intitolati”, sebbene, come detto, inseriti in una ulteriore sottocartella, senza titolo evocativo del suo contenuto e non preceduta da indice.
Tuttavia, ciò non può indurre a ritenere la documentazione così prodotta come non acquisita in atti, per cui, essendo documentalmente supportate le censure della parte opponente, in questa sede, deve esserle riconosciuto l'ulteriore compenso dovuto per la fase decisoria, già ridotta di un terzo ex art. 106 DPR N. 115/2002, pari a €. 1.827,34.
Quanto alle spese di lite di questo giudizio, stante il contegno processuale del , CP_1
che si è limitato a costituirsi e ad affermare la possibilità di liquidazione dei compensi nella misura pari ai minimi, unitamente alle considerazioni di cui sopra riguardo alle modalità di produzione telematica della documentazione rilevante ai fini del decidere,
devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c. per disporne la compensazione.
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto, in parziale e limitata riforma del decreto della Corte
d'Assise di Appello di Roma - II Sezione, depositato il 13.06.2024, per la liquidazione dei compensi relativi al procedimento R.G. Cass. n. 37268/2023, per il patrocinio a spese dello Stato prestato in favore di , liquida, in favore dell'avv. Parte_2
l'ulteriore importo di €. 1.827,34, oltre quello nel decreto opposto Parte_1
indicato, rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e Iva come per legge.
Compensa le spese di lite di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18.03.2025
La Presidente
Marianna D'Avino
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