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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1706 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1706 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CARDELLINI ANDREA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 15.10.1989, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Sullo Status
Dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto con Parte_1 Parte_2
rito concordatario, in data 15.10.1989, nel Comune di Rimini (RN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, al n. 2, Parte 2, Serie B., Uff. 1, anno 1989.
3. Casa famigliare -Dimora
La sig.ra rimarrà a vivere e risiedere presso l'attuale abitazione, pervenutale in Parte_2
eredità dalla defunta madre, in Rimini (RN) via Antonio Trentanove n. 36:
Il sig. al momento della sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a lasciare la Parte_1
casa di proprietà della moglie ove vive attualmente, trasferendosi, sintanto che non reperirà idoneo appartamento da condurre in locazione, presso la casa ove è residente il figlio sita in Per_1
Montescudo – Montecolombo alla via Milano n. 82.
Resta inteso tra le parti, in ogni caso, che i coniugi saranno liberi di fissare ove vorranno la propria residenza.
4. Regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali dei coniugi.
I coniugi di comune accordo, al fine di stabilire le loro reciproche posizioni a seguito del matrimonio:
a) Le Parti, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale, con il massimo buon accordo tra loro, convengono quanto segue: la sig.ra si impegna ed obbliga a Parte_2
trasferire al sig. che si impegna ed obbliga ad accettare, la quota indivisa di 3/8 di Parte_1
proprietà sul Terreno con sovrastante capannone agricolo sito in Montefiore Conca, di complessivi mq 53.512 , distinto al Catasto Terreni del Comune di Montefiore Conca (RN) al foglio 2, con le seguenti particelle: 95, qualità , classe 4, are 60.32, reddito domenicale euro 28,04 Persona_3
et reddito agrario euro 32,71; 96, qualità SEMINATIVO, classe 4, are 24.27, reddito domenicale euro
11,28 et reddito agrario euro 13,79; 97, qualità SEMINATIVO, classe 4, are 29.53, reddito domenicale euro 13,73 et reddito agrario euro 16,78; 98, qualità SEMINATIVO, classe 4, ha 1.66.66, reddito domenicale euro 77,47 et reddito agrario euro 94,68; 159, qualità SEMINATIVO, classe 4, are 43,38, reddito domenicale euro 20,16 et reddito agrario euro 24,64; 305, qualità SEMINATIVO, classe 3, ha 1.85.99, reddito domenicale euro 86,45 et reddito agrario euro 105,66. Il capannone agricolo è distinto al catasto fabbricati del comune di Montefiore Conca (RN) al Foglio
2, particella 304, piano T, categoria D/7, rendita catastale proposta euro 1.645, 50. Complessivamente in confine con particelle: 297, 92 et 240, salvo se altri. Il tutto pervenuto alla sig.ra Parte_2
con atto di permuta a favore del terzo sotto condizione risolutiva, per la piena proprietà di ¾ (pari a
6/8), a ministero del Notaio , del 06.06.2024, repertorio n. 6934, Registrato Ade di Persona_4
Bologna il 4.7.2024 al num. 30857 Serie 1T, trascritto ADE Rimini il 5.7.2024 art. 7292.
I diritti immobiliari verranno trasferiti senza corrispettivo in denaro, con atto pubblico innanzi al
Notaio, Dott.ssa , con studio in Riccione (RN) P.zza Unità n. 7, con costi che saranno Persona_5 suddivisi in parti uguali tra i coniugi, entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi e tale trasferimento godrà delle esenzioni Parte_1 Parte_2
previste dall'art. 19 L.74/1987, in quanto concordato tra i coniugi a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi famigliare.
Le Parti dichiarano, espressamente e formalmente, di essere consapevoli della presenza della condizione risolutiva di cui all'atto di permuta a favore del terzo e dei potenziali effetti e conseguenze ad essa inerenti.
b) La sig.ra si impegna a corrispondere al sig. la somma di euro Parte_2 Parte_1
40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di una tantum quale riconoscimento al contributo offerto dal marito alla vita matrimoniale.
Detta somma dovrà essere corrisposta, con assegno circolare, entro e non oltre la data fissata per la prima udienza del presente procedimento.
5. Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione economica e dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro intercorsa, dandosi reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nella presente scrittura, le stesse null'altro potranno pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione e / o causa nessuna esclusa, in dipendenza del rapporto matrimoniale.
6. Tutte le spese del procedimento di separazione e dei legali che assistono ciascun coniuge resteranno integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art 68 L.P. dei rispettivi legali che sottoscrivono il presente per adesione e conferma.
7. I coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa.
8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 401 Parte II Serie A Anno 1989 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1706 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CARDELLINI ANDREA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 15.10.1989, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Sullo Status
Dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto con Parte_1 Parte_2
rito concordatario, in data 15.10.1989, nel Comune di Rimini (RN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, al n. 2, Parte 2, Serie B., Uff. 1, anno 1989.
3. Casa famigliare -Dimora
La sig.ra rimarrà a vivere e risiedere presso l'attuale abitazione, pervenutale in Parte_2
eredità dalla defunta madre, in Rimini (RN) via Antonio Trentanove n. 36:
Il sig. al momento della sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a lasciare la Parte_1
casa di proprietà della moglie ove vive attualmente, trasferendosi, sintanto che non reperirà idoneo appartamento da condurre in locazione, presso la casa ove è residente il figlio sita in Per_1
Montescudo – Montecolombo alla via Milano n. 82.
Resta inteso tra le parti, in ogni caso, che i coniugi saranno liberi di fissare ove vorranno la propria residenza.
4. Regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali dei coniugi.
I coniugi di comune accordo, al fine di stabilire le loro reciproche posizioni a seguito del matrimonio:
a) Le Parti, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale, con il massimo buon accordo tra loro, convengono quanto segue: la sig.ra si impegna ed obbliga a Parte_2
trasferire al sig. che si impegna ed obbliga ad accettare, la quota indivisa di 3/8 di Parte_1
proprietà sul Terreno con sovrastante capannone agricolo sito in Montefiore Conca, di complessivi mq 53.512 , distinto al Catasto Terreni del Comune di Montefiore Conca (RN) al foglio 2, con le seguenti particelle: 95, qualità , classe 4, are 60.32, reddito domenicale euro 28,04 Persona_3
et reddito agrario euro 32,71; 96, qualità SEMINATIVO, classe 4, are 24.27, reddito domenicale euro
11,28 et reddito agrario euro 13,79; 97, qualità SEMINATIVO, classe 4, are 29.53, reddito domenicale euro 13,73 et reddito agrario euro 16,78; 98, qualità SEMINATIVO, classe 4, ha 1.66.66, reddito domenicale euro 77,47 et reddito agrario euro 94,68; 159, qualità SEMINATIVO, classe 4, are 43,38, reddito domenicale euro 20,16 et reddito agrario euro 24,64; 305, qualità SEMINATIVO, classe 3, ha 1.85.99, reddito domenicale euro 86,45 et reddito agrario euro 105,66. Il capannone agricolo è distinto al catasto fabbricati del comune di Montefiore Conca (RN) al Foglio
2, particella 304, piano T, categoria D/7, rendita catastale proposta euro 1.645, 50. Complessivamente in confine con particelle: 297, 92 et 240, salvo se altri. Il tutto pervenuto alla sig.ra Parte_2
con atto di permuta a favore del terzo sotto condizione risolutiva, per la piena proprietà di ¾ (pari a
6/8), a ministero del Notaio , del 06.06.2024, repertorio n. 6934, Registrato Ade di Persona_4
Bologna il 4.7.2024 al num. 30857 Serie 1T, trascritto ADE Rimini il 5.7.2024 art. 7292.
I diritti immobiliari verranno trasferiti senza corrispettivo in denaro, con atto pubblico innanzi al
Notaio, Dott.ssa , con studio in Riccione (RN) P.zza Unità n. 7, con costi che saranno Persona_5 suddivisi in parti uguali tra i coniugi, entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi e tale trasferimento godrà delle esenzioni Parte_1 Parte_2
previste dall'art. 19 L.74/1987, in quanto concordato tra i coniugi a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi famigliare.
Le Parti dichiarano, espressamente e formalmente, di essere consapevoli della presenza della condizione risolutiva di cui all'atto di permuta a favore del terzo e dei potenziali effetti e conseguenze ad essa inerenti.
b) La sig.ra si impegna a corrispondere al sig. la somma di euro Parte_2 Parte_1
40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di una tantum quale riconoscimento al contributo offerto dal marito alla vita matrimoniale.
Detta somma dovrà essere corrisposta, con assegno circolare, entro e non oltre la data fissata per la prima udienza del presente procedimento.
5. Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione economica e dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro intercorsa, dandosi reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nella presente scrittura, le stesse null'altro potranno pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione e / o causa nessuna esclusa, in dipendenza del rapporto matrimoniale.
6. Tutte le spese del procedimento di separazione e dei legali che assistono ciascun coniuge resteranno integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale ex art 68 L.P. dei rispettivi legali che sottoscrivono il presente per adesione e conferma.
7. I coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa.
8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 401 Parte II Serie A Anno 1989 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi